Sentenza 21 novembre 2001
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravità del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2001, n. 45542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45542 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 21/11/2001
1. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " N. 3559
3. " ANTONIO S. AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. " RA PI " N. 17891/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS AN, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 19/4/2001 del Tribunale di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luciano Deriu Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
- Con ordinanza 19/4/2001 ex art. 309 CPP, il tribunale di Roma confermava il provvedimento 9/4/01 del Giudice per le indagini preliminari (nel seguito: GIP), che aveva disposto la custodia cautelare in carcere di AN SS, per i reati di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio (gr. 23,7 di cocaina, gr. 13,17 di eroina, gr. 23,7 di hashish), di ricettazione di una pistola rubata (art. 648 CP), di detenzione illegale di arma da fuoco e munizioni (artt. 10, 14 Legge 497/74). - Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del SO, deducendo "mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali penali":
il tribunale avrebbe omesso qualsiasi indagine sulla personalità dell'indagato, ai fini del giudizio sulla sussistenza o meno delle esigenze di cui all'art. 274/c CPP;
sarebbe stata apoditticamente e immotivatamente esclusa la possibilità di applicare una misura meno grave.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Le doglianze proposte nell'interesse del SO sono manifestamente infondate.
La doverosa "correlazione - integrazione" fra i provvedimenti cautelari di primo e secondo grado (in proposito V. per tutte: Cass. 2^, sent. 672 del 18/2/99, Trimboli D., rv. 212768), invero, consente di ritenere corretto il richiamo operato dal tribunale di Roma alle argomentazioni svolte dal GIP, che non aveva mancato di porre opportunamente e convincentemente in evidenza: come la "disponibilità delle principali sostanze stupefacenti presenti sul mercato della droga (eroina, cocaina, hashish) lasciasse intuire agevolmente .. la propensione al commercio da parte del SO"; come la detenzione di un'arma "importante" (semiautomatica, proveniente da furto), insieme a numerose munizioni e a materiale di manutenzione (le une e l'altro di "provenienza diversa" rispetto alla pistola), rendesse evidente e significativa la "determinazione all'uso della medesima"; come proprio la negativa personalità del SO (evincibile dalla gravità dei fatti in questione) inducesse a ritenere comprovata la pericolosità sociale di costui, e a considerare "le esigenze cautelari segnalate .. tutelabili solo con la custodia in carcere".
Ineccepibili appaiono, dunque, i riferimenti del tribunale alla "abituabilità e professionalità nello spaccio" (da un lato) e alla "particolare significatività della detenzione dell'arma" (dall'altro), quali elementi sintomatici di spiccata pericolosità sociale.
Tanto più che tali riferimenti appaiono in piena consonanza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. 1^, sent. 6359 dell'8/2/2000, Bianchi;
Cass. 3^, sent. 1384 del 4/5/2000, Penna;
Cass. 2^, sent. 726 del 21/2/2000, De Core;
Cass. 3^, sent. 2719 del 26/8/99, Bogdan;
Cass. 5^, sent. 2416 del 4/8/99, Marchegiani), secondo il qulae "è legittima l'attribuzione, alle medesime modalità e circostanze del fatto, di una duplice valenza, sia sotto il profilo della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere;
invero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente".
- Il ricorso proposto nell'interesse del SO deve essere, dunque, dichiarato inammissibile ed esso ricorrente dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di L. 1.000.000 (somma che stimasi di giustizia, in relazione a tutti gli elementi del caso e alle condizioni richieste dalla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale) in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 1/ter Disp. Att. CPP.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000 (un milione) in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter Disp. Att. CPP.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2001