Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera facoltà - di "facere", non rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza, o di un rapporto diretto e formale intercorrente tra l'autore del fatto e la persona offesa, ma essendo sufficiente che il soggetto agente abbia tratto illecito vantaggio da un rapporto d'opera (intercorrente anche con un terzo), abusando della posizione che ne derivava. .
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2017, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
00634-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - Sent. n. sez. 2805/2017 CATERINA MAZZITELLI UMBERTO GI SCOTTI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N.9673/2017 ANDREA FIDANZIA ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO RA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO GI SCOTTI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilità del Foro di Roma, inudito il difensore di parte civile, avv.FABIO FOCI sostituzione dell'avv. ELENA ANGELA SESTINI del Foro di Bergamo che si è associato alle conclusioni del P.G. che ha depositato conclusioni e nota spese udito il difensore dell'imputato, avv.to GLAUCO CARLO ALBERTO GASPERINI del Foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 31/5/2016 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 19/5/2015 del Tribunale di Milano, appellata dall'imputata LA UN, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine a tutti i reati ad ella ascritti, limitatamente alle condotte realizzate antecedentemente all'11/8/2008, perché estinti per intervenuta prescrizione, e, ritenuto il reato di cui al capo C) assorbito in quello contestato al capo D), ha rideterminato la pena inflitta in anni 2, mesi 10 e giorni 25 di reclusione ed € 900,00= di multa, ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e ha condannato l'imputata appellante alla refusione delle spese del grado alle parti civili.
2. L'imputata LA UN era accusata dei seguenti reati: A) del reato di cui agli artt.624,625 n.2, 61 n.11, 81 e 110 cod.pen. in concorso con UC RO, per essersi appropriata, in tempi diversi, di una serie di importi dal conto corrente di OL IL AG e da quello di TU NG Co. S.a.s., al fine di trarne profitto, agendo quale dipendente della ditta individuale OL IL e poi della OL IL AG, avvalendosi dell'accesso in home banking di cui aveva disponibilità per ragioni di ufficio e simulando pagamenti di proprie spettanze o pagamenti a terzi;
B) del reato di cui agli artt.624,625 n.2, 61 n.11, 81, cod.pen., per essersi in tempi diversi, impossessata di somme di denaro, compilando assegni autorizzati e sottoscritti da AR NF, al fine di trarne profitto;
C) del reato di cui agli artt. 61 n.2, 494, 81 cpv, cod.pen., per essersi in tempi diversi sostituita a RA IL per effettuare acquisti, con l'uso della carta di credito TU NG RA IL, agendo quale dipendente della ditta individuale OL IL e poi della OL IL AG e al fine di procurarsi Com vantaggio;
D) del reato di cui agli artt. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, 81, cpv,cod.pen. per aver in tempi diversi effettuato svariati acquisti e prelievo di contanti con l'uso della carta di credito TU NG RA IL, agendo quale dipendente della ditta individuale OL IL e poi della OL IL AG, al fine di procurarsi vantaggio;
E) del reato di cui agli artt.61 n.2,485,491, 81, cpv, cod.pen. per aver falsificato la firma di OL IL, sia per traenza, sia per girata, su numerosi assegni, quale dipendente della ditta individuale OL IL e poi della OL IL AG, in tempi diversi per procurarsi vantaggio;
F) del reato di cui agli artt.640, 61 n.11 e 81 cpv cod.pen. per essersi procurata un ingiusto profitto, inducendo in errore i cassieri della banca ove riscuoteva gli assegni, apponendo firma apocrifa sugli assegni di cui al capo E) incassando direttamente i soldi, ovvero falsificando l'importo del titolo di credito posto all'incasso con aumento degli importi e trattenendo la differenza;
G) del reato di cui agli artt.61 n.11, 485, 81,cpv, cod.pen. per aver falsificato alcuni moduli F24 trattenendo per sé parte degli importi, quale dipendente della ditta individuale OL IL e poi della OL IL AG, per procurarsi un ingiusto profitto;
H) del reato di cui agli artt. 61 n.11, 616, 81 cpv. per aver in tempi diversi sottratto e occultato corrispondenza di OL IL e AR NF relativa al pagamento dei contributi IVS e INPS.
3. Il Tribunale di Milano ha ritenuto l'imputata responsabile del reato di cui al capo A), limitatamente ad alcuni bonifici, del reato di cui al capo B), esclusi alcuni assegni fra quelli contestati;
dei reati di cui ai capi C) e D); del reato di cui al capo E), limitatamente agli assegni successivi al 19/11/2007; dei reati di cui ai capi F) e H), e, unificati i reati tutti sotto il vincolo della continuazione, l'ha condannata alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed 1.300,00= di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandola interdetta per anni 5 dai pubblici uffici. Il Tribunale ha altresì condannato LA UN al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili OL IL, TU NG Co. s.a.s. di OL IL & c. s.a.s., AR LE NF, OL IL AG s.r.l., RA IL, accordando una provvisionale di € 10.000,00= a favore di OL IL, TU NG Co. s.a.s. di OL IL & c. s.a.s., OL IL AG s.r.l.
4. Ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputata, avv. Glauco AR for Gasperini, svolgendo quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt.157 cod.pen. e 417 cod. proc.pen., per la mancata indicazione del tempus commissi delicti dei reati in rubrica, prospettata solo genericamente con la formula < fino al 21/5/2009», data di interruzione formale del rapporto professionale, mentre la UN era però stata di fatto allontanata dall'azienda due mesi prima. Il ricorrente precisa che dopo il 27/4/2009 la UN non rimise piede nei locali della società, e in tale data le furono ritirate le chiavi e furono mutate le password di accesso ai conti correnti. La risposta della Corte territoriale al motivo di appello sul punto, nel senso che alla lacuna aveva sopperito l'indicazione delle date dei singoli bonifici, con esclusione di qualsiasi nullità, non poteva valere per tutti i capi di imputazione, e cioè quelle per le quali non era possibile riferirsi ad un assegno per determinarla (ad esempio per la sottrazione di corrispondenza). Era quindi ravvisabile una nullità processuale per violazione dell'art.417 cod.proc.pen., ma la circostanza veniva in rilievo anche in prospettiva sostanziale con riferimento al calcolo del tempo necessario alla prescrizione dei reati, al cui proposito non era consentita l'approssimazione che caratterizzava la sentenza impugnata.
4.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) cod. proc.pen. il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61, n.11, cod.pen., poiché pacificamente LA UN era stata assunta dalla ditta individuale OL IL, poi trasformatasi in OL IL AG s.r.l. mentre non aveva alcun rapporto di lavoro subordinato con TU NG Co. S.a.s. e la ditta individuale OL IL di RA IL. Per la precisione, aggiunge il ricorrente, la UN aveva lavorato inizialmente dal 2004 presso la ditta OL IL, poi era stata assunta da OL IL AG s.n.c.. nel 2006 e quindi era trasmigrata nella OL IL AG s.r.l. alla fine del 2008. Non sussisteva alcun rapporto professionale dell'imputata con le altre due società e la UN si era occupata della loro contabilità solo per estensione rispetto al rapporto di lavoro con OL IL AG;
se non è necessario un contratto formalizzato poter applicare l'aggravante contestata, deve per almeno esistere un rapporto, sicché l'aggravante non può essere riconosciuta a fronte dell'inesistenza di un rapporto con il soggetto passivo del reato.
4.3. Con il terzo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla decisione sul capo H) in palese contrasto con le risultanze delle prove documentali. Molte delle buste recanti la corrispondenza erano indirizzate alle abitazioni dei destinatari (IL e NF) e non già alla sede della società, con la conseguente impossibilità di ascrivere le condotte alla UN che non aveva modo di accedere a tale corrispondenza. Inoltre riassumeva rilievo, al fine di valutare i singoli addebiti, la determinazione del tempus commissi delicti, onde poter stabilire la concreta possibilità di accesso della UN alla corrispondenza presso la sede sociale 4.4. Con il quarto motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. il ricorrente denuncia violazione della legge penale sostanziale manifesta illogicità della motivazione con per erronea qualificazione giuridica e riferimento ai reati di cui ai capi B), E), F). L'accusa aveva affermato che la UN aveva portato all'incasso assegni di cui aveva previamente modificato l'importo, appropriandosi della differenza;
in atto di appello la difesa aveva osservato che in assenza di perizia grafica non vi era prova che le cifre fossero state modificate dalla UN, a cui tale condotta non poteva essere attribuita sulla base del principio «se non lei chi?>>. 4 La sentenza di appello non aveva risposto sul punto, se non rimandando alla sentenza di primo grado. Inoltre in data 18/11/2008 era stata depositata relazione di stima del patrimonio aziendale da parte del dott.OZ in vista del procedimento di trasformazione della OL IL AG in s.r.l., all'esito di analitico esame della sua contabilità, senza che il perito avesse accertato i gravi ammanchi e le gravi irregolarità, che avrebbero dovuto emergere per assenza di riscontro contabile delle poste. Era del tutto implausibile che per cinque anni i soci di una società di limitate dimensioni, al pari del commercialista, della società di revisione e del perito stimatore, non si fossero resi conto di un buco di bilancio di circa € 200.000=. La sentenza non spiegava perché la società emettesse assegni per cifre così basse pur disponendo di una carta di credito bancomat. Con riferimento al capo D) il ricorrente aggiunge ancora che la maggior parte delle spese contestate per abusivo utilizzo della carta di credito erano finite nella contabilità quali spese detraibili per costi di esercizio, cosa questa inverosimile. Infine il falso in scrittura privata e la truffa erano stati ravvisati con ि riferimento alla stessa condotta materiale (alterazione degli assegni), con conseguente duplicazione di contestazioni, perché la manomissione degli assegni era già la condotta materiale della truffa, senza la quale non vi sarebbe stato il raggiro. Il criterio di specialità avrebbe quindi imposto l'assorbimento nella truffa ex art.15 cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 157 cod.pen. e 417 cod.proc.pen., per la mancata indicazione del tempus commissi delicti dei reati in rubrica, prospettata solo genericamente con la formula «fino al 21/5/2009», data di interruzione formale del rapporto professionale;
il ricorrente aggiunge che la UN era però stata di fatto allontanata dall'azienda due mesi prima, precisando che dopo il 27/4/2009 ella non aveva rimesso piede nei locali della società e che in tale data le erano state ritirate le chiavi e furono mutate le password di accesso ai conti correnti. Alla censura così articolata ha risposto puntualmente e adeguatamente la Corte territoriale, evidenziando che la data di specifica commissione dei reati contestati risultava non solo e non tanto dalla formula generale che li collocava in date intermedie fra il 2/1/2005 e il 21/5/2009, quanto dalle specifiche particolarità delle analitiche contestazioni che in effetti si riferivano a specifici 5 bonifici, operazioni bancarie, prelievi con carte bancomat, utilizzi di carta di credito ed assegni, tutti connotati temporalmente con menzione di specifica data. Nella sua ribadita recriminazione, il ricorrente obietta che tale criterio integrativo non poteva valere per tutti i capi di imputazione, riuscendo però a concretizzare il proprio assunto solo in relazione all'imputazione di sottrazione di corrispondenza di cui al capo H), laddove peraltro la lieve discrepanza temporale fra la data massima di permanenza in azienda, fine aprile 2009, e la data di formale interruzione del rapporto lavorativo, indicata nel capo, non produce alcun effetto rilevante ai fini della possibilità di esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputata, neppur indicato, e solo molto genericamente lamentato. Il tutto con assoluta carenza di specificità e pertinenza della censura, visto che il ricorrente non deduce l'esistenza di corrispondenza sviata nel periodo fra il 27/4 e il 21/5/2009 e in un contesto in cui l'accusa si basava sul reperimento degli avvisi bonari dell'Agenzia delle Entrate, ancora chiusi all'interno di una busta rossa fra la documentazione di cui si occupava la UN. La stessa argomentazione vale anche in prospettiva sostanziale con riferimento al calcolo del tempo necessario alla prescrizione del reato di cui al capo H), rispetto al quale la possibile prescrizione in data anteriore alla sentenza di appello viene ipotizzata in modo del tutto generico, senza dimostrare che tali conl missive fossero anteriori al 11/8/2008. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61, n.11, cod.pen. con riferimento a tutti reati contestati. Il ricorrente premette che pacificamente LA UN era stata assunta dalla ditta individuale OL IL, poi trasformatasi in OL IL AG s.r.l., mentre non aveva intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con TU NG Co. S.a.s. e la ditta individuale OL IL di RA IL;
più precisamente, la UN aveva lavorato inizialmente dal 2004 presso la ditta OL IL, poi era stata assunta da OL IL AG s.n.c. nel 2006 e quindi era trasmigrata nella OL IL AG s.r.l. alla fine del 2008. Pertanto non sussisteva alcun rapporto professionale dell'imputata con le altre due società, ossia la TU NG Co. S.a.s. e la OL IL di RA IL (rectius: ditta individuale), e la UN si era occupata della loro contabilità solo «per estensione»> rispetto al rapporto di lavoro con OL IL AG. Il ricorrente sostiene che l'aggravante contestata, se non esige necessariamente per la configurazione un contratto formalizzato, non può 6 essere riconosciuta a fronte dell'inesistenza di un rapporto con il soggetto passivo del reato. La doglianza è infondata: l'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 n. 11 cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo e non una mera facoltà di facere, senza esigerne la coincidenza con - la nozione civilistica di locazione d'opera, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza e bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato (Sez. 2, n. 6350 del 14/11/2014 - dep. 2015, P.O. in proc. Martelli, Rv. 262563; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, P.G. in proc. Chatbi, Rv. 255792; Sez. 2, n. 26850 del 23/05/2013, Faenza e altri, Rv. 257331). La circostanza aggravante pertanto non richiede la sussistenza di un rapporto diretto e formale intercorrente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che il soggetto agente abbia tratto illecito vantaggio da un rapporto d'opera (intercorrente anche con un terzo), abusando della posizione che ne derivava (Sez. 2, n. 17305 del 24/01/2013, Bardani e altro, Rv. 255535; Sez. 2, n. 44343 del 15/10/2013, Cavallo, Rv. 257503; Sez. 2, n. 26850 del for 23/05/2013, Faenza e aitri, Rv. 257331). Tanto premesso, la decisione assunta dalla Corte territoriale è perfettamente corretta in quanto il ricorrente non nega affatto che la UN si occupasse anche della contabilità e dei rapporti bancari per TU NG Co. S.a.s. e la OL IL di RA IL, sulla base di un rapporto fiduciario che non poteva non essere alla base dell'attribuzione dell'incarico, unitamente al presupposto del suo rapporto di lavoro con OL IL AG s.a.s. e poi s.r.l. E' quindi ininfluente la configurazione giuridica civilistica dei rapporti fra il beneficiario effettivo delle prestazioni e il soggetto datore di lavoro della prestatrice.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla decisione sul capo H) in palese contrasto con le risultanze delle prove documentali. Il ricorrente sostiene che molte delle buste recanti la corrispondenza erano indirizzate alle abitazioni dei destinatari (IL e NF) e non già alla sede della società, con la conseguente impossibilità di ascrivere le condotte alla UN che non aveva modo di accedere a tale corrispondenza. Inoltre riassumeva rilievo al fine di valutare i singoli addebiti la determinazione del tempus commissi delicti, ONDE poter stabilire la concreta possibilità di accesso della UN alla corrispondenza presso la sede sociale. 7 Innanzitutto il motivo è a-specifico perché assume una circostanza di fatto (ossia che parecchie buste recanti la corrispondenza erano indirizzate alle abitazioni dei destinatari IL e NF e non già alla sede della società) senza indicare la precisa evidenza probatoria, in ipotesi travisata, dalla quale risulterebbe in violazione dell'onere scaturente dalla lettera e) del primo comma dell'art.606 del codice di rito. In secondo luogo, la censura pretermette la prova dirimente, valorizzata nella sentenza impugnata, ossia il rinvenimento delle buste ancora sigillate dei solleciti dell'Agenzia delle Entrate in una busta rossa collocata fra la documentazione contabile di cui si occupava la stessa UN preso la OL IL AG s.r.l. e dimentica altresì il tenore della deposizione della commercialista della società, la teste Scaccabarozzi, che aveva riferito che la corrispondenza indirizzata ai titolari delle società veniva materialmente ritirata dalla UN, quale addetta all'ufficio. In punto prescrizione vale il richiamo di quanto osservato nel precedente § 1. don violazione della4. Con il quarto motivo proposto il ricorrente denuncia legge penale sostanziale per erronea qualificazione giuridica e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi B), E), F).
4.1. In primo luogo il ricorrente ricorda che l'accusa aveva affermato che la UN aveva portato all'incasso assegni di cui aveva previamente modificato l'importo, appropriandosi della differenza e che in atto di appello la difesa aveva osservato che in assenza di perizia grafica non vi era prova che le cifre fossero state modificate dalla UN, a cui tale condotta non poteva essere attribuita sulla base del principio «se non lei chi?>>. Diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, la sentenza di appello ha adeguatamente motivato sul punto, del resto in conformità alla sentenza di primo grado, richiamando la deposizione della parte offesa NF che aveva riconosciuto la propria firma di traenza su diversi assegni emessi in favore della UN, precisando tuttavia che essi risultavano compilati per importi maggiorati rispetto a quelli originariamente indicati. Il motivo non contesta la materiale alterazione degli importi ma propone il dubbio circa l'autore della manipolazione: la ricostruzione accolta nella sentenza secondo cui l'unica spiegazione ragionevole era che gli assegni fossero stati alterati nell'importo dal soggetto a cui favore erano stati emessi, li aveva ricevuti dall'emittente e quindi li aveva negoziati non è né illogica (per giunta, manifestamente), né contraddittoria, e pare anzi del tutto plausibile, essendo evidentemente inverosimile che gli assegni fossero stati di volta in volta alterati 8 da soggetti diversi dal loro detentore, beneficiario e negoziatore, tenuto conto de sia del criterio «cui prodest», sia del criterio «se non lei, chi mai avrebbe potuto?» 4.2. Il ricorrente osserva inoltre che in data 18/11/2008 era stata depositata una relazione di stima del patrimonio aziendale da parte del dott.OZ in vista del procedimento di trasformazione della OL IL AG da società di persone in società di capitali a responsabilità limitata, all'esito di analitico esame della contabilità societaria senza che il perito avesse accertato i gravi ammanchi e le gravi irregolarità, che avrebbero dovuto emergere per assenza di riscontro contabile delle poste;
secondo il ricorrente, era del tutto implausibile che per cinque anni i soci di una società di limitate dimensioni, al pari del commercialista, della società di revisione e del perito stimatore, non si fossero resi conto di un buco di bilancio di circa € 200.000=. La censura chiede inammissibilmente alla Corte di Cassazione una diversa ricostruzione del fatto accertato dai giudici del merito, per giunta sulla base di una contestazione del tutto generica della sua possibilità, categoricamente smentita dalle vicende occorse, che trovano, per quanto possa servire, una plausibile spiegazione nella fiducia di cui era accreditata la UN e nell'inefficacia o lassità dei controlli e delle verifiche posti in essere.
4.3. Il ricorrente sostiene che la sentenza non spiegava perché la società emettesse assegni per cifre così basse pur disponendo di una carta di credito bancomat: la sfocata recriminazione non è pertinente né rilevante, poiché il fatto risulta accertato e a poco serve criticare la scelta aziendale di servirsi di un mezzo di pagamento piuttosto che di un altro.
4.4. Con riferimento al capo D) il ricorrente aggiunge ancora che la maggior parte delle spese contestate per abusivo utilizzo della carta di credito erano finite nella contabilità quali spese detraibili per costi di esercizio, cosa questa inverosimile. La censura è a-specifica perché non indica la fonte dell'invocata evidenza probatoria ed è comunque del tutto ininfluente: è del tutto verosimile che le spese abusivamente pagate con una carta di credito aziendale fossero esposte come costi in detrazione, visto che l'azienda ingannata non si era accorta degli abusi e quindi era convinta che le erogazioni fossero state effettuate per spese di sua pertinenza.
4.5. Il ricorrente sostiene infine che il falso in scrittura privata e la truffa erano stati ravvisati con riferimento alla stessa condotta materiale (alterazione degli assegni), con conseguente duplicazioni di contestazioni, perché la manomissione degli assegni era già la condotta materiale della truffa, senza la 9 quale non vi sarebbe il raggiro, sicché il criterio di specialità avrebbe quindi imposto l'assorbimento nella truffa ex art.15 cod.pen. La censura non coglie il segno. Non sussiste rapporto di specialità fra le due disposizioni incriminatrici perché elemento costitutivo della truffa è l'artifizio o il raggiro e non la falsificazione della scrittura o dell'atto; se in concreto l'agente si è avvalso della falsificazione quale strumento di raggiro i due reati concorrono, anche a prescindere dalla diversità dei beni giuridici tutelati (in un caso il patrimonio, nell'altro la fede pubblica). Secondo i più recenti arresti dalle Sezioni Unite e in particolare, da ultimo, la recente pronuncia n.41588 del 22/6/2017, La Marca, l'unico criterio idoneo a dirimere i casi di concorso apparente di norme va rinvenuto nel principio di specialità ex art. 15 cod. pen. e non già ricorrendo alla teoria del «bene giuridico» diverso, protetto delle fattispecie incriminatrici (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302). Il principio di specialità consente alla legge speciale di derogare a quella generale, nel caso in cui le diverse disposizioni penali regolino la stessa materia»; è norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, in funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale. Tale criterio deve intendersi e applicarsi in senso meramente logico- formale, verificando la sussistenza del presupposto della convergenza di norme, solo in presenza di un rapporto di continenza tra fattispecie, attraverso il confronto strutturale tra le norme incriminatrici astrattamente configurate, mediante la comparazione dei rispettivi elementi costitutivi, operazione questa in cui il riferimento all'interesse tutelato non assume immediata rilevanza. L'identità di materia è sempre ravvisabile nel caso di specialità unilaterale per specificazione, nel caso di specialità reciproca per specificazione, ovvero di specialità unilaterale per aggiunta;
è, invece, da escludere nella specialità reciproca bilaterale per aggiunta, ove ciascuna delle fattispecie presenta, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo. La truffa concorre con il reato di falso, quando la falsificazione sia preordinata ed usata come mezzo per la consumazione della truffa stessa;
il falso documentale non può essere assorbito dal delitto di truffa, quando la falsificazione sia usata come mezzo di raggiro, non essendo il primo reato 10 elemento costitutivo del secondo;
è quindi configurabile il concorso materiale tra la truffa e la falsificazione in scrittura privata, quando il falso sia preordinato ed utilizzato come mezzo necessario per realizzare la truffa stessa (Sez. 2, n. 4701 del 16/12/1988 - dep. 1989, Piazza, Rv. 180937; Sez. 5, n. 2990 del 18/01/1984, Arenare, Rv. 163439; Sez. 2, n. 2826 del 24/10/1983 - dep. 1984, Scalone, Rv. 163366; Sez. 5, n. 5186 del 22/04/1983, Sambucco, Rv. 159355; Sez. 2, n. 10962 del 23/02/1988, Vattermoli, Rv. 179691)).
5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186) nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidate in € 5.000,00=, oltre oneri accessori.
6. Dall'inammissibilità del ricorso consegue l'irrilevanza della prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De UC, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidate in € 5.000,00= Così deciso il 6/12/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore OL Antonio Bruno Umberto Luigi Scotti ملthe lo Colt J Depositato in Cancelleria Roma, 10 GEN. 2018..... 11