Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19905
CASS
Sentenza 4 marzo 2004

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La questione attinente all'asserita violazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., per mancato riconoscimento della retrodatazione del termine di decorrenza di misure cautelari sopravvenute al momento della prima ordinanza coercitiva, in caso di cd. contestazione a catena, non riguardando vizi genetici dell'ordinanza di custodia cautelare, ma solo la decorrenza dei suoi effetti, non è deducibile in sede di riesame, ma va proposta con istanza di revoca della misura cautelare al giudice procedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19905
    Data del deposito : 4 marzo 2004

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