Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
La questione attinente all'asserita violazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., per mancato riconoscimento della retrodatazione del termine di decorrenza di misure cautelari sopravvenute al momento della prima ordinanza coercitiva, in caso di cd. contestazione a catena, non riguardando vizi genetici dell'ordinanza di custodia cautelare, ma solo la decorrenza dei suoi effetti, non è deducibile in sede di riesame, ma va proposta con istanza di revoca della misura cautelare al giudice procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19905 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1213
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039325/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS OS N. IL 18/12/1967;
avverso ORDINANZA del 04/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIANI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
SS AR - già rinviato a giudizio in stato di detenzione, in procedimento in cui è poi stato condannato alla pena dell'ergastolo, per rispondere di violazione dell'art. 416-bis C.P., degli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 e dell'omicidio di matrice mafiosa di RA AR - è stato raggiunto da altra ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14/6/03 dal GIP del Tribunale di Catania perché ritenuto gravemente indiziato di concorso nell'omicidio di matrice mafiosa di AR NO avvenuto nell'estate 1992 e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi.
Gli indizi sono stati desunti principalmente dalla chiamata in correità di Lo AR IU, collaboratore di giustizia confesso di avere fatto parte di un gruppo operante in Acireale facente capo a CA AL e inserito nella più vasta organizzazione criminale denominata clan Cappello e di avere materialmente eseguito il delitto, su ordine del predetto CA, essendo il AR sospettato di volersi avvicinare all'avverso clan Santapaola.
Ha riferito più in particolare il collaboratore: che il AR era ritenuto ormai inaffidabile a causa della scomparsa di armi che gli erano state date in custodia;
che per eliminarlo lontano da Acireale era stato organizzato un piano d'accordo con il SS, abitante a Catania, a casa del quale era stato condotto con il pretesto di prelevare delle armi;
che era stato lo stesso SS a fornire la pistola con cui la vittima era stata uccisa e ad accompagnarla nel luogo ove erano appostati lui, che aveva sparato, e gli altri esecutori materiali NA AR e Grasso IO;
e che era stato sempre il SS a dare loro ricovero dopo il fatto in casa della sua convivente e a gettare l'arma del delitto nella spazzatura. Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Catania, in sede di riesame, con ordinanza in data 4/7/03. Contro questa pronuncia il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale risolleva anzitutto, in relazione al provvedimento restrittivo da cui il SS era stato raggiunto nel procedimento in cui è stato condannato all'ergastolo, la questione della violazione del divieto di contestazione "a catena" di cui all'art. 297 comma 3 C.P.P. già sottoposta al giudice del riesame, che non l'ha ritenuta deducibile in quella sede, e chiede di conseguenza la dichiarazione di inefficacia della misura per scadenza del termine massimo di fase.
Si deduce inoltre nel ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esistenza della condizione di cui all'art. 273 C.P.P., per asserita mancanza di idonei riscontri alle dichiarazioni del Lo AR.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P.. Del tutto correttamente invero il Tribunale ha ritenuto che la questione attinente alla asserita violazione dell'art. 297 comma 3 C.P.P., non riguardando vizi genetici dell'ordinanza di custodia cautelare ma solo la datazione dei suoi effetti e non riguardando neppure la regolarità della procedura di cui all'art. 309 C.P.P., non fosse deducibile in sede di riesame ma dovesse essere proposta con istanza di revoca al giudice procedente (cfr. in proposito, tra le molte, le sentenze della Sesta Sezione di questa Corte 27/4/98, Pace, rv. 210.920; 17/11/98, Di Matteo, rv. 212.686; 2/6/99, Lombardi, rv. 214.319).
Per il resto il ricorso contiene solo critiche di puro merito alla valutazione, sorretta da adeguato apparato argomentativo immune da vizi sindacabili in questa sede., con cui il Tribunale ha ritenuto la narrazione del Lo AR sufficientemente riscontrata, al livello di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto in materia cautelare, non solo sotto il profilo generico, per la corrispondenza della narrazione del collaboratore con le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria quanto allo stato dei luoghi e alle modalità dell'omicidio, ma anche per l'esistenza di conferme specifiche rappresentate dalle dichiarazioni di ST RT, parente del già menzionato NA che ha confessato di avere fatto parte del clan del CA, il quale ha riferito di avere appreso dal suddetto congiunto, che era venuto a trovarlo in carcere a qualche mese di distanza dal fatto, che tra coloro che vi avevano partecipato con ruolo di appoggio vi era anche il SS.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 comma I-ter norme att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004