Sentenza 5 luglio 1995
Massime • 2
Poiché il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, non è consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice.
Poiché il riesame ha natura di mezzo di impugnazione, deve trovare applicazione, anche con riguardo ad esso, il principio generale fissato in materia di spese dall'art. 592, primo comma, cod. proc. pen.; pertanto, atteso che l'ordinanza di rigetto o di inammissibilità del gravame, pronunziata dal tribunale, esaurisce in via definitiva il procedimento incidentale e determina la soccombenza dell'istante, legittimamente viene disposta, in tale provvedimento, la condanna al pagamento delle spese processuali.
Commentari • 7
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In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …
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L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/07/1995, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 26
Dott. Piero CALLÀ Presidente
1.Dott. Vincenzo AURIEMMA Componente
2. " AL TROJANO (Rel.) " REGISTRO GENERALE
3. " AL LA CA " N. 11818/950
4. " AN OL "
5. " AN D'SO "
6. " CO OR "
7. " AO ELNN "
8. " IO TT "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT ST nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Padova in data 27 febbraio 1995; Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. AL Trojano;
Sentite le conclusioni del P.M. dott. Claudio Aponte con le quali chiede il rigetto del ricorso;
Sentito l'avv. Emanuele Fragasso Jr. del Foro di Padova. OSSERVA
1) Con ordinanza in data 27 febbraio 1995 il Tribunale di Padova, adito in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza 6 febbraio 1995 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, adottata dal G.I.P. del medesimo Tribunale nei confronti di TO ST ed ha condannato l/indagato al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha respinto in via preliminare il motivo con il quale si era dedotto, ai sensi dell'art.302 cod. proc. pen., la sopravvenuta estinzione della misura cautelare per la nullità dell'interrogatorio dell'indagato, non preceduto dall'avviso ai difensori di fiducia, avv.ti Fragasso e Giori, della data fissata per il suo espletamento.
Ha invero rilevato che la nomina del difensore di fiducia, compiuta, nelle forme previste dall'art.123 cod. proc. pen. da un indagato in stato dì detenzione, non essendo caratterizzata da una situazione di urgenza o di decadenza, ha effetto soltanto dal momento in cui l'autorità giudiziaria procedente ne abbia avuto conoscenza e che nella specie tale nomina era stata trasmessa all'ufficio del P.M. in una data successiva all'interrogatorio.
Ha infine ritenuto che, sussistendo gravi indizi di colpevolezza, la misura cautelare era stata legittimamente disposta. 2) TO ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo, si lamenta la violazione degli artt.123 cod. proc. pen. e 44 disp. att. in riferimento all'art.606 stesso codice,
nonché la mancanza o comunque la manifesta illogicità della motivazione.
Si deduce che tutte le dichiarazioni effettuate da un indagato detenuto, nelle forme previste dal cit. art.123 cod. proc. pen., sono immediatamente efficaci come se ricevute dalla stessa autorità giudiziaria e che comunque, nella specie, la nomina dei difensori di fiducia era contraddistinta da una situazione di urgenza insita nella funzione tipica dell'interrogatorio; atto preordinato all'apprezzamento della persistenza dei presupposti della misura cautelare, nonché incidente, in caso d'inosservanza del termine di cui agli artt.294 e 302 cod. proc. pen., sul perdurare della medesima.
In linea subordinata sì solleva questione di legittimità costituzionale, dei citato articoli 123 codice di rito e 44 disp. att. per contrasto con gli artt.3 e 24 cost., ove le dette norme dovessero interpretarsi nel senso indicato dall'ordinanza impugnata. Con il secondo motivo, il ricorrente censura infine l'ordinanza impugnata, per illogicità della motivazione, nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese processuali del procedimento incidentale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha statuito che la condanna alle spese può essere inflitta all'imputato soltanto con il provvedimento che definisce il grado di giudizio.
3) La Seconda Sezione Penale, cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza 19 aprile 1995, lo ha rimesso alle Sezioni Unite, perché risolvano il contrasto, insorto nella giurisprudenza di questa Corte, sulla possibilità di condannare l'indagato soccumbente al pagamento delle spese del procedimento incidentale di riesame. 4) La prima doglianza, relativa alla sopravvenuta estinzione della misura cautelare conseguente alla nullità dell'interrogatorio di cui all'art.294 cod. proc. pen., è inammissibile, non potendo la relativa questione essere sollevata nel corso del procedimento di riesame.
La giurisprudenza di questa Corte è invero costante nell'affermare che - essendo il riesame preordinato a verificare soltanto i presupposti legittimanti l'avvenuta adozione della misura cautelare e non anche quelli incidenti sulla sua persistenza - non è consentito dedurre, nel corso di detto procedimento, la successiva perdita di efficacia di tale misura, derivata dalla mancanza o dalla invalidità di successivi provvedimenti. In questa prospettiva si è affermato che la nullità dell'interrogatorio di cui all'art.294 cod. proc. pen., causata dalla mancanza dell'avviso al difensore o da qualsivoglia altro motivo, e la conseguente caducazione della misura cautelare, costituiscono l'oggetto di un separato procedimento al cui esito il giudice procedente è tenuto a provvedere con ordinanza, soggetta all'appello, ai sensi dell'art.310/1 cod. proc. pen. (Cass.Ì,CC.19 ottobre 1994, De Martino, mass. 200.315; Cass., II, CC. 6
agosto 1994 n. 190. 309, Pace, mass. 199.310; Cass., I, CC. 22 ottobre 1993 n. 4385, Cisco, mass. 197.238; Cass. VI, CC 13 novembre 1992 n. 4047, Ferlin, mass. 192.61 4). Le Sezioni Unite ritengono di dover confermare questo orientamento. Invero, come si chiarirà più oltre e come risulta dal testo dell'art.309/1 cod. proc. pen. l'istanza di riesame - distinguendosi sotto tale profilo dalla revoca della misura cautelare - integra un mezzo di impugnazione avverso l'ordinanza applicativa di detta misura, finalizzato, in quanto tale, a controllarne la legittimità formale e sostanziale;
per cui esula dal suo ambito ogni altra questione involgente carenze o vizi processuali attinenti alla successivo sviluppo del procedimento (Cass. S.U. CC. 8 luglio 1994 n.22, Palumbo).
L'orientamento, che si conferma,, non collide con l'altro principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice del riesame deve valutare, anche gli elementi sopravvenuti, relativi alla sussistenza degli indizi o delle esigenze cautelaci ed acquisiti anche tramite l'interrogatorio dell'indagato, se dedotti nel corso dell'udienza camerale (Cass. I CC, 6 maggio 1992 n. 1985, Carnio, mass. 190.86 2; Cass. VI, CC. 6 agosto 1992 n. 3025, Ferlin, mass. 191.67 2). Invero, anche in tal caso, 11 oggetto del riesame è pur sempre costituito dall'ordinanza cautelare, poiché, come chiarito dalla citata sentenza n. 22 del 1994, la legittimità della misura deve essere esaminata l'avendo innanzi tutto riguardo alla situazione processuale coeva al provvedimento impugnato", eventualmente integrata dai detti elementi sopravvenuti, da valutarsi anche alla stregua di quella.
Per contro la mancanza, la tardività e comunque l'invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art.294 cod. proc. pen. integrano vicende del tutto avulse dall'ordinanza cautelare, oggetto del riesame. Esse, infatti, si risolvono in vizi processuali, che non ne intaccano l'intrinseca legittimità, ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica, che deve essere disposta, nell'ambito di un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art.306 cod. proc. pen. e suscettibile di appello, a mente dell'art.310
stesso codice.
5) La problematica, relativa alla condanna al pagamento delle spese processuali nel caso di rigetto o di inammissibilità dell'ordinanza del Tribunale conclusiva del procedimento di riesame, sollevata dal secondo motivo, ha trovato opposte soluzioni nella giurisprudenza di legittimità.
La soluzione negativa, accolta in alcune sentenza di questa Corte, si fonda sul presupposto che tal condanna può essere inflitta, ai sensi degli artt. 535 e 592 cod. proc. pen. solo con il provvedimento (ordinanza o sentenza) che definisce il grado di giudizio sulla responsabilità, sulla base della soccumbenza rispetto all'azione penale esercitata dalla pubblica accusa (Cass. I, CC. 17 giugno 1993 n. 2898, Perrone, mass. 194.7 44; Cass., I , CC. 13 luglio 1994 n. 3543, Ietro, mass. 199.357). Il diverso orientamento poggia invece sulla natura di mezzo di impugnazione attribuita dal nuovo codice al rimedio del riesame e sulla conseguente applicabilità a quest'ultimo del cit. art.592, nonché su un più ampio concetto di soccumbenza inteso come mancato accoglimento dell'istanza proposta (Cass. VI, CC. 22 dicembre 1993 n. 4234, Chianese, mass. 197.374; Cass., VI, 3 giugno 1994 n. 2693 Metrangolo, mass. 199.53 7; Cass., III, CC. 11 novembre 1994, Chiriacò, non massimata).
Quest'ultimo indirizzo merita di essere confermato per le ragioni che saranno di seguito esposte.
La soluzione del quesito deve prendere le mosse dal rilievo che il Legislatore, inserendo il riesame - al pari dell'appello e del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari - nel Capo VI del Libro IV del nuovo codice di rito intitolato "Delle impugnazioni", gli ha espressamente conferito, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, la natura di mezzo d'impugnazione, ancorché la disciplina di tale rimedio presenti indubbi profili di atipicità, per quanto concerne la brevità dei termini, la semplificazione del procedimento, la non necessaria formulazione dei motivi, la deroga del principio devolutivo ed infine la perdita di efficacia della misura se la pronunzia non intervenga in un termine perentorio (in tal senso la cit. sentenza S.U. n. 22 del 1994). Da siffatto inquadramento consegue che, per quanto non espressamente regolato e nei limiti della compatibilità con gli specifici caratteri del riesame, a quest'ultimo si estendono le disposizioni generali sulle impugnazioni contenute nel Libro IX, Titolo I del codice di rito. Siffatta estensione, del resto trova conferma nell'art.568 che, introducendo il Titolo I , enuncia la regola, di indubbia portata generale applicabile quindi anche ai provvedimenti cautelari - della tassatività dei mezzi di impugnazione ed assoggetta tali provvedimenti, se non altrimenti impugnabili, al rimedio generale del ricorso per cassazione.
Ne risulta inoltre, che non contenendo la particolare disciplina del riesame una specifica norma in tema di spese processuali, occorre indagare se, anche alla luce dei principio della compatibilità, sia estensibile anche a tale rimedio l'art.592 cod. proc. pen., inserito nel menzionato Titolo I, che regola la condanna alle spese nei giudizi di impugnazione.
La soluzione positiva di questo dilemma trova conferma innanzi tutto, nella collocazione di tale norma e nella lettera del primo comma. Sotto il primo profilo, l'inserimento della disposizione in commento nel menzionato Titolo I e non nel II , riservato all'appello, conferisce alla norma in esame una portata generale, ancorché il precetto, in essa enunciato, venga ribadito nella disciplina di specifici mezzi di impugnazione (artt. 616 e 637 cod. proc. pen.). Sotto il secondo profilo, si osserva che, mentre l'art. 213 cod. abr. disponeva che soltanto con "la sentenza" che dichiara inammissibile o rigetti l'impugnazione, l'imputato che l'abbia proposta, doveva essere condannato alle spese processuali, la norma in esame invece collega questa condanna a qualsiasi "provvedimento", con il quale l'impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile, con un'espressione certamente più ampia di quella impiegata nella norma abrogata e quindi comprensiva sia delle sentenze che delle ordinanze;
provvedimenti questi ultimi conclusivi dei procedimenti incidentali "de libertate".
Si è peraltro obbiettato contro l'interpretazione estensiva della norma in esame che sia la rubrica che il secondo ed il terzo comma di quest'ultima contengono un espresso riferimento al giudizio di impugnazione, per tale intendendosi quello relativo all'accertamento della responsabilità.
Sennonché è da rilevare che il riferimento alla rubrica dell'art.592 evoca un dato esegetico quanto mai ambiguo, ove si consideri. che la scomparsa nel testo di tale rubrica dell'espressa menzione dei giudizi di impugnazione "agli effetti penali", contenuto nella corrispondente rubrica dell'art. 213 cod. abr.- che non è stata modificata dopo l'introduzione del procedimento di riesame - può invece integrare, a sua volta, un ulteriore dato esegetico favorevole dell'estensione della condanna alle spese anche ai procedimenti di gravame "ai fini cautelari".
Infine, neanche il riferimento al "giudizio" di impugnazione contenuto nei commi secondo e terzo dell'art.592 è, di per sé solo idoneo a delimitare l'ampia portata del primo comma, riferendosi le dette norme ad ipotesi particolari, quale la riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, ovvero l'intervento dei coimputati non impugnanti nel caso di un possibile effetto estensivo dell'impugnazione proposta.
Inoltre l'ampia portata della norma di cui all'art. 592/1 cod. proc. pen. trova conforto in un ulteriore ordine di considerazioni. Devesi
infatti rilevare che la formulazione letterale di detta norma è identica a quella del cit. art. 616, prima parte, cod. proc. pen., il quale - disponendo che con il "provvedimento" che respinga o dichiari inammissibile il ricorso per cassazione, la parte privata, che lo abbia proposto, è condannata alle spese del procedimento - enuncia una regola, la cui estensibilità anche ai ricorsi avverso i provvedimenti "de libertate" costituisce un dato pacifico. Secondo qualche sentenza di questa Corte, il fatto stesso che il cit. art.616 cod. proc. pen. prescriva espressamente, la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso qualunque ne sia stato l'oggetto, confermerebbe invece l'estraneità di tale condanna alle pronunzie emesse dal Tribunale in sede di impugnazione sul merito delle ordinanze "de libertate". Si è infatti rilevato che tale norma risulterebbe inutilmente ripetitiva delltart.592/1, ove quest'ultimo prevedesse la statuizione sulle spese anche al di fuori del giudizio sulla responsabilità e fosse quindi riferibile anche a quelle pronunzie.
E se ne è quindi dedotto che soltanto il particolare ruolo conferito alla Corte Suprema giustificherebbe la diversa disciplina della spese processuali.
Ma questa conclusione non appare condividibile.
Sotto il primo profilo si osserva, invero, che la specifica previsione della condanna alle spese, contenuta nell'art. 616 cod. proc. pen., non è di per sé idonea ad incidere sulla norma fondamentale di cui all'art.592/1 cod.proc.pen., restringendone la portata. Essa, infatti, funge da mero richiamo di quest'ultima norma nell'ambito di una disposizione, che, considerata nel suo complesso, null'altro prescrive se non che il provvedimento di rigetto o di inammissibilità adottato dalla Suprema Corte - in aggiunta alla condanna alle spese, secondo i principi generali - può (o, secondo i casi, deve) contenere anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Inoltre il richiamo alla particolare funzione riservata alla Corte Suprema, non vale, per la sua assoluta indeterminatezza, a giustificare - in punto spese processuali - una diversa disciplina delle sentenze adottate da questa Corte all'esito dei procedimenti incidentali sulla libertà, rispetto alle ordinanze del Tribunale conclusive della fase di merito di questi ultimi. Inoltre, una limitazione della condanna alle spese alle sole pronunzie di legittimità, risponderebbe soltanto ad una finalità dissuasiva, che non soltanto non è dimostrato essere stata perseguita dal Legislatore, ma che oltre tutto collide con il particolare rilievo attribuito dal cit.art.568 cod. proc. pen. al ricorso per cassazione, considerato quale rimedio ineliminabile avverso i provvedimenti "de libertate" non altrimenti impugnabili, a presidio di un diritto fondamentale della persona.
6) Esaminando, poi, il quesito sottoposto all'esame delle Sezioni Unite sotto il profilo della compatibilità del citato art. 592/1 cod.proc.pen., con la particolare natura di impugnazione atipica propria del procedimento di riesame, è da osservare che, ai sensi di questa norma, interpretata anche alla stregua del citato 616 cod.proc.pen. (oltre che dell'art.535 stesso codice), la condanna alle spese processuali poggia su due presupposti, rispettivamente integrati dal dover essere tale statuizione contenuta in un provvedimento definitivo, per tale intendendosi quello che concluda il procedimento dinanzi al giudice che ne è stato investito, e dalla soccumbenza, costituito dal mancato accoglimento dell'impugnazione proposta, attenga quest'ultima al giudizio principale sulla responsabilità, ovvero ad un procedimento incidentale. Entrambi tali presupposti ricorrono rispetto all'ordinanza di rigetto o di inammissibilità pronunziata dal Tribunale in esito del giudizio di riesame. Anche tale ordinanza, infatti, esaurisce in via definitiva dinanzi all'ufficio individuato dall'art.309/7 cod. proc. pen. il procedimento incidentale in discorso, che, pur inserendosi in quello principale, presenta un'indubbia autonomia quanto all'oggetto ed alle finalità. Inoltre, lo stesso provvedimento, attraverso la declaratoria di rigetto o di inammissibilità della richiesta di riesame, determina la soccombenza dell'istante. Ne risulta quindi la piena compatibilità della statuizione sulle spese con i provvedimenti in discorso. Inoltre nessuno dei già evidenziati profili atipici del procedimento di riesame appare incompatibile con una condanna alle spese, ove si consideri che essi riguardano soltanto lo sviluppo del procedimento (cfr. Cass., VI, CC. 22 dicembre 1993 n. 4234, Chianese in motivazione) o l'inefficacia della misura nel caso di tardività dell'ordinanza conclusiva, ma non anche il contenuto di quest'ultima, la quale,
anzi, come sottolineato nella citata sentenza S.U. n. 22 del 1994, contiene, come per la gran parte delle impugnazioni, pronunzie di conferma, di riforma, di annullamento del provvedimento impugnato ovvero di rigetto o di inammissibilità dell'impugnazione. Deve inoltre aggiungersi che come affermato da questa Corte (cfr. S.U. CC. 12 ottobre 1993 n. 20, Durante) l'ordinanza irrevocabile di accoglimento o di rigetto pronunziata dal Tribunale del riesame, possiede, a norma degli artt.314 e 315 cod. proc. pen., una rilevanza che travalica l'ambito della persistenza attuale della misura cautelare, poiché, ricorrendo determinati presupposti, integra una pronunzia indispensabile per la instaurazione del giudizio diretto alla riparazione dell'ingiusta detenzione. Ne discende che sotto questo profilo il provvedimento in discorso spiega Inefficacia sotto molti aspetti assimilabile a quella di una sentenza.
Il ricorso deve essere, quindi, respinto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio il 5 luglio 1995.