Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 31497
CASS
Sentenza 22 maggio 2003

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Esula dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase in relazione ad asserita contestazione a catena, in quanto tale vizio processuale non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare. Tale questione va pertanto proposta al g.i.p. con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen. e successivamente, ove occorra, con appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento reiettivo del giudice.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimento
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 31497
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31497
Data del deposito : 22 maggio 2003

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