Sentenza 22 maggio 2003
Massime • 1
Esula dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase in relazione ad asserita contestazione a catena, in quanto tale vizio processuale non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare. Tale questione va pertanto proposta al g.i.p. con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen. e successivamente, ove occorra, con appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento reiettivo del giudice.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sulla possibilità di far valere, nel procedimentoGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
In caso di contestazione 'a catena', la questione di retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare con riguardo all'esecuzione del provvedimento più risalente può essere proposta, in sede di riesame, solo se dal provvedimento successivo risultino tutti gli elementi per la stessa retrodatazione, e a condizione che il termine di durata, per l'effetto, risulti scaduto al momento della nuova contestazione. 1. Due vicende processuali abbastanza simili (cessione continuata di sostanze stupefacenti, istanza di riesame nella quale gli interessati avevano dedotto la perdita di efficacia della custodia cautelare per effetto della retrodatazione del termine di decorrenza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 31497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31497 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco ROMANO Presidente
dott. Saverio MANNINO Componente
dott. Ilario Salvatore MARTELLA "
dott. Francesco Paolo GRAMENDOLA "
dott. Agnello ROSSI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: sul ricorso proposto da:
1) ZE LJ n. a SA CA (YU) il 18.1.1967;
2) ZE RO, n. a Maribor (YU) il 10.9.1982;
3) ZE AH , n. a CA (YU) il 21.12.1971;
4) AD AL, n. a Sarajevo (YU) il 25.11.1965;
5) KI HA, n. a Bijelo Dolie il 19.2.1975;
6) ER TL, n. in Yugoslavia il 21.11.1980;
7) ER FA, n. in Yugoslavia il 13.6.1973;
8) ER NA, n. a GR (YU) il 30.11.1969;
9) ER RK, n. aDespotovac (YU) il 12.12.1951;
10)TI AD, n. a Potgorica (YU) il 29.4.1960;
11)SK NF, n. a Pec (Kosovo) (YU) il 10.3.1970;
12)SK Safete, n. a Pej (YU)il 14.11.1961;
Avverso la ordinanza in data 14.10.2002 del Tribunale di Messina;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza. Udito il difensore Federico Mazzarella De Pascalis che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. ZE LJ, ZE RO, ZE AH , AD AL, KI HA, ER TL, ER FA, ER NA , ER RK TI AD, SK NF, SK Safete, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in data 14.10.2002 del Tribunale di Messina che ha rigettato le loro richieste di riesame dell'ordinanza del GIP Tribunale di Messina del 16.9.2002 che aveva disposto la loro custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 del DPR n. 309 del 1990 e 110 c.p., 73 e 80 dello stesso DPR n. 309.
2. Con il primo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, viene dedotta la violazione dell'art. 143 c.p.p. in relazione agli artt. 109 c.p.p. e 94, comma 1 bis e ter, disp.att. c.p.p. Al riguardo la difesa dei ricorrenti ricorda la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui - in caso di ordinanza impositiva di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dello straniero - la tutela della persona sottoposta alla misura che ignori la lingua italiana è assicurata, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., dall'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario di accertare, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e di illustragliene, ove occorra, i contenuti.
Sempre secondo la giurisprudenza della Corte la mancata informativa del direttore integra gli estremi di una nullità generale di tipo intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. e) e 180 c.p.p. Tanto premesso, la difesa dei ricorrenti sostiene che opera nell'ordinamento una presunzione di ignoranza della lingua italiana desumibile dall'art. 143 c.p.p., presunzione che può essere superata solo attraverso l'istituto previsto dall'art. 94 disp.att. c.p.p.. E poiché nel caso di specie non risulta essere intervenuta l'informativa da parte del direttore dell'istituto penitenziario si è verificata la nullità di tutti gli atti conseguenti a tale omissione, ivi compreso l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. effettuato per rogatoria, e la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. 3.Con il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune a tutti i ricorrenti, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo dell'ordinanza, nella parte in cui il provvedimento impugnato afferma che non vi è prova della mancata effettuazione - da parte del direttore dell'istituto - dell'accertamento ex art 94 disp. att. c.p.p. ed individua poi criteri diversi a riprova della conoscenza della lingua italiana da parte degli indagati.
4.Con il terzo motivo di ricorso relativo solo alle posizioni di ZE AH , AD AL, KI HA e ER RK si lamenta la violazione degli artt. 297 e 306 c.p.p e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza sul punto. Al riguardo va precisato che il motivo di ricorso è formulato con riguardo a tutti i suddetti indagati e contiene argomentazioni in tema di divieto di contestazioni a catena che sono chiaramente comuni alla posizione dei quattro indagati anche se i dati di fatto richiamati (data dell'arresto, fatto per cui è avvenuto l'arresto, richiesta di retrodatazione ) e la terminologia adoperata si riferiscono sempre a due indagati , AD AL e ER RK, arrestati il 5.9.2001 per il trasporto di 180 chilogrammi di marijuana.
Comunque nel prosieguo della esposizione del "fatto" ci si riferirà alla posizione dei quattro indagati, interpretando il significato sostanziale ed effettivo del ricorso.
La tesi svolta dalla difesa è che il termine di inizio della custodia cautelare per questi ricorrenti va computato dalle date (5 settembre AD AL e ER RK e 9 ottobre per ZE AH e KI HA) in cui si è proceduto al loro arresto per trasporto di stupefacenti.
Tali reati infatti, anche se per essi si è proceduto separatamente, sono stati considerati reati scopo dell'associazione ex art. 74 del DPR n. 309 del 1990, così che sussiste il nesso teleologico tra i diversi fatti.
Inoltre il reato associativo contestato nella seconda ordinanza custodiale era già desumibile al momento degli arresti degli indagati per gli episodi di traffico di droga mentre per essi non è stato disposto alcun rinvio a giudizio.
Ne consegue che, retrodatando il termine iniziale della custodia e commisurandolo al reato più grave di cui all'art. 74 c.p.p., esso è scaduto dopo un anno dall'inizio della custodia (epoca in cui gli indagati sono stati scarcerati per decorrenza di termini ma con riferimento solo al trasporto di droga) e la seconda ordinanza custodiale è priva di efficacia per decorrenza di termini. La questione - sostiene la difesa - è stata ignorata dal giudice del riesame sulla scorta di un orientamento rimasto isolato e nettamente minoritario della Corte di cassazione secondo cui il vizio lamentato, attenendo all'intervenuta inefficacia della misura e non alla intrinseca legittimità dell'ordinanza impositiva deve essere dedotto con istanza di revoca ex art. 306 c.p.p. e non direttamente con richiesta di riesame Un siffatto orientamento non appare convincente se si considera che il codice di procedura prevede ipotesi di accertamento ad opera del Tribunale del riesame della intervenuta inefficacia della misura (ad esempio nel caso della mancata trasmissione di atti ex art. 309 commi 5 e 10 c.p.p.) e che l'art. 306 c.p.p., nel fare riferimento non al solo "giudice che procede" (come previsto in altre norme),ma "al giudice", ammette l'attribuzione della funzione in esame anche al Tribunale del riesame.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, viene dedotta la violazione dell'art. 143 c.p.p. in relazione agli artt. 109 c.p.p. e 94, comma 1 bis e ter, disp.att. c.p.p. sul rilievo che non sarebbe stata fornita agli indagati, ad opera del direttore dell'istituto penitenziario, la dovuta informativa sul contenuto dell'ordinanza coercitiva;
con la nullità di tutti gli atti conseguenti a tale omissione , ivi compresi l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. effettuato per rogatoria, e la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. Aggiungono al riguardo i ricorrenti che opera nell'ordinamento una presunzione di ignoranza della lingua italiana desumibile dall'art.143 c.p.p., che può essere superata solo attraverso la prova che,
nel caso di specie, sia stato effettivamente attivato l'istituto dell'informativa previsto dall'art. 94 disp.att. c.p.p.. Il collegio osserva in proposito che, nella sentenza n. 12 del 31.5. 2000, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che l'efficacia operativa dell'art 143 c.p.p. è subordinata all'accertamento della ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, chiarendo poi che ove l'imputato straniero mostri in qualsiasi maniera di rendersi conto del significato degli atti compiuti con il suo intervento e non rimanga inerte ma assuma iniziative rivelatrici della sua capacità di difendersi adeguatamente , al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete.
Nella pronuncia ora citata le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che l'accertamento dell'ignoranza (o della conoscenza) della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce indagine di mero fatto il cui esito, se riferito dal giudice con argomentazioni esaustive e concludenti, sfugge al sindacato di legittimità.
Trasponendo queste considerazioni sul terreno dell'informativa prevista dall'art. 94 disp.att. c.p.p., finalizzata ad assicurare allo straniero sottoposto a custodia cautelare in carcere la conoscenza dei contenuti del titolo custodiale, si deve in primo luogo escludere che esista la presunzione di ignoranza della lingua italiana da parte dello straniero invocata dalla difesa degli indagati e occorre poi prendere atto che il tribunale del riesame , nel respingere l'eccezione di nullità dei ricorrenti , ha motivatamente esposto le ragioni in base alle quali ha ritenuto la loro conoscenza della lingua (la mancata richiesta, da parte di tutti gli indagati, di un interprete nel corso degli interrogatori e le risultanze delle intercettazioni telefoniche che attestano la comprensione e l'uso dell'italiano da parte della maggioranza degli indagati).
E poiché tale accertamento, essendo adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, il relativo motivo di ricorso deve essere dichiarato infondato. Le considerazioni sin qui svolte sulla natura dell'accertamento del giudice in ordine alla conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero e sulla congruità della motivazione fornita dal tribunale di Messina valgono a far dichiarare infondato anche il secondo motivo di ricorso, comune a tutti i ricorrenti, riguardante l'asserita illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata sul punto della conoscenza dell'italiano da parte degli indagati.
2. Il terzo motivo di ricorso - relativo solo alle posizioni di ZE AH , AD AL, KI HA e ER RK - concerne la pretesa violazione degli artt. 297 e 306 c.p.p e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza sul punto. Si lamenta in particolare che il tribunale del riesame abbia ritenuto che la questione relativa alla intervenuta inefficacia della misura custodiale per violazione dell'art. 297, 3 comma, c.p.p. dovesse essere dedotta con istanza di revoca ex art. 306 c.p.p. e non direttamente con richiesta di riesame. Tali censure sono infondate. In più pronunce questa Corte ha avuto modo di affermare che la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza coercitiva in relazione ad asserita contestazione a catena deve essere proposta al GIP con istanza di scarcerazione ex art. 306 c.p.p. e successivamente, ove occorra, con appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento reiettivo del giudice (Cass. Sez.
1^, sent. n. 4776 del 24.9.1997; Cass. Sez. 6^, sent. n. 3680 del 17.11.1998). A fondamento di questo indirizzo sta la constatazione che le cause che determinano la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura cautelare si risolvono in vizi processuali che non intaccano l'intrinseca legittimità dell'ordinanza stessa ma agiscono sul diverso piano dell'efficacia dell'ordinanza stessa ed esulano perciò dall'ambito del procedimento di riesame preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare.
Ne deriva che il Tribunale del riesame di Messina ha correttamente richiamato questo orientamento giurisprudenziale per negare ingresso alle richieste di declaratoria di inefficacia delle misure riguardanti ZE AH , AD AL, KI HA e ER RK per asserita violazione dell'art. 297 , 3 comma, c.p.p.. I ricorsi vanno pertanto respinti ed i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter Disp. Att. C.P.P..
Così deciso in Roma il 22 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 LUGLIO 2003.