Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/1999, n. 1173
CASS
Sentenza 5 marzo 1999

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Poiché la richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, cod. pen. e 342 cod. proc. pen. non costituisce atto politico ne' può ritenersi atto riservato alla competenza esclusiva e personale del Ministro della giustizia, è valida ed efficace la richiesta sottoscritta dal direttore generale del ministero in virtù di delega amministrativa, anche di carattere generale, conferitagli dallo stesso Ministro.

La regola dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge, dettata dall'art. 191 cod. proc. pen., deve essere posta in relazione al principio di sovranità ed indipendenza degli Stati, in ragione del quale la validità degli atti processuali compiuti all'estero in base a convenzioni internazionali non può che essere apprezzata con riferimento alla legge del luogo di esecuzione, fatto salvo unicamente il limite costituzionale dell'eventuale contrasto della stessa con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che fossero state correttamente utilizzate ai fini cautelari nei confronti del ricorrente le dichiarazioni di un indagato in reato connesso rese davanti all'autorità giudiziaria straniera in presenza del pubblico ministero ma in assenza del difensore e senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 141 bis cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Madre surrogata all'estero, nessun reato nella trascrizione in Italia (Cass.13525/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/1999, n. 1173
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1173
Data del deposito : 5 marzo 1999

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