Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 2
Poiché la richiesta di procedimento di cui agli artt. 9, terzo comma, cod. pen. e 342 cod. proc. pen. non costituisce atto politico ne' può ritenersi atto riservato alla competenza esclusiva e personale del Ministro della giustizia, è valida ed efficace la richiesta sottoscritta dal direttore generale del ministero in virtù di delega amministrativa, anche di carattere generale, conferitagli dallo stesso Ministro.
La regola dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti di legge, dettata dall'art. 191 cod. proc. pen., deve essere posta in relazione al principio di sovranità ed indipendenza degli Stati, in ragione del quale la validità degli atti processuali compiuti all'estero in base a convenzioni internazionali non può che essere apprezzata con riferimento alla legge del luogo di esecuzione, fatto salvo unicamente il limite costituzionale dell'eventuale contrasto della stessa con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che fossero state correttamente utilizzate ai fini cautelari nei confronti del ricorrente le dichiarazioni di un indagato in reato connesso rese davanti all'autorità giudiziaria straniera in presenza del pubblico ministero ma in assenza del difensore e senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 141 bis cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Madre surrogata all'estero, nessun reato nella trascrizione in Italia (Cass.13525/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/1999, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 5.3.1999
Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
Dott. Diana Laudati Consigliere N. 1173
Dott. Franco Carletti Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore N. 45702/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 17 novembre 1998 dai difensori di D'BR EL - nato a [...] il [...] - e VI OL - nato a [...] il [...] - avverso l'ordinanza resa il 6/7 novembre 1998 dal Tribunale di Bologna, che ha confermato il provvedimento emesso il 16 ottobre 1998 dal G.I.P. del Tribunale di Bologna, con il quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere al D'BR ed al VI, indagati per il delitto di cui agli artt. 110 e 628, 3^ co., nn. 1 e 2, c.p., in danno della Banca di Credito di Bratislava - commesso in Bratislava il 16 luglio 1997-.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, ricorsi ed i motivi aggiunti;
sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi l'avv. Mario Giulio Leone, difensore del VI, e l'avv. Adolfò Lammioni, difensore del D'BR, che hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata:
OSSERVA
Entrambi i ricorrenti con il primo motivo d'impugnazione hanno denunciato l'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 9, 3^ co., c.p., e 342, c.p.p., per avere il tribunale ritenuto pienamente integrata la condizione di procedibilità della richiesta di azione penale nei confronti degli indagati riguardo ad un reato commesso all'estero in danno di cittadini stranieri, benché la richiesta non provenisse dal Ministro della giustizia, ma dal direttore generale del ministero, e non potesse considerarsi legittimo il D.M. del 18 luglio 1996, nella parte in cui aveva delegato a tale funzionario amministrativo, in via oltretutto generale ed astratta, un'attività prettamente politica, che dalla legge era stata riservata in modo esplicito ad un organo di governo.
La denuncia è infondata.
Non è giustificata l'affermazione che la richiesta di procedimento abbia natura tipicamente politica e non amministrativa, posto che non può sostenersi che tale atto concretizzi un provvedimento emanato nell'esercizio di suprema direzione della cosa pubblica e delle attività di coordinamento e controllo delle manifestazioni in cui si esprime l'indirizzo politico, e che lo stesso, non risultando espressamente od implicitamente previsto come tale dalla costituzione, non può rientrare nel numerus clausus degli atti politici desunto dal principio dell'indefettibilità della tutela giurisdizione (cfr.: Cass. pen., sez. I, 20 febbraio 1980; Cass. pen., sez. I, sent. 12 maggio 1972, n. 515, con l'eccezione, tuttavia, dell'ipotesi in cui la richiesta faccia riferimento a reati di natura politica). Va aggiunto che la medesima Corte Costituzionale, chiamata a sindacare la legittimità degli artt. 9, 2^ co., ed 11, 2^ co., c.p., nell'affermare con ord. 17/25 maggio 1989, n. 289, che l'atto del ministro "consegue ad una scelta, vincolata al perseguimento di fini, legislativamente determinati, di politica criminale", ha espressamente escluso che il potere del ministro sia caratterizzato da quella libertà nella scelta dei fini che costituisce una caratteristica connaturata all'atto politico (cfr.: Cons. St., sez. IV, dec. 29 febbraio 1996, n. 217; T.A.R.Puglia, sez. II, Lecce, dec. 9 luglio 1993, n. 371; T.A.R. Campania,
sez. I, dec. 25 gennaio 1993, n. 22). La natura di atto amministrativo della richiesta di procedimento, anche se eventualmente determinata da specifiche valutazioni di ordine politico, trova, infine, ulteriore conferma nella qualifica di organo dell'esecutivo, e non politico, espressamente attribuita al ministro richiedente nella cit. sent. n. 289/89, nella sua irretrattabilità, che costituisce una preclusione incompatibile con gli interessi supremi che l'atto politico è destinato a tutelare, e nel sindacato dei suoi requisiti formali da parte del giudice, previsto in passato dall'art. 17, 1^ co., v.c.p.p., che non sarebbe stato diversamente consentito dall'art. 31 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, per la stabilita incensurabilità in sede giurisdizionale degli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. Questione ulteriore è quella relativa alla delegabilità al direttore generale del ministero della richiesta di procedimento, che l'art. 342, c.p.p., prescrive sia sottoscritta dell'autorità competente, individuata dall'art. 9, 3^ co. c.p. nel Ministro della giustizia, e dei limiti e delle forme di tale delega.
Con riferimento alla possibilità di trasferire funzioni istituzionalmente attribuite al ministro, anche se con riferimento ai sottosegretari, è, stato ripetutamente affermato che, in difetto di espressa previsione contraria, deve ritenersi consentita la delega, ai sensi, in ultimo, dell'art. 10, 3^ co., della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi in cui non risulti che il legislatore abbia inteso affidare alla competenza esclusiva e personale del ministro il compimento di determinati atti amministrativi e sempre che gli stessi non abbiano rilievo politico e non esigano la compartecipazione di organi costituzionali, (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 24 luglio 1990, n. 7500, e cons. st., sez. VI, dec. n. 870 del 17-06-1988). Fermo tale limite oggettivo, la possibilità di trasferire le funzioni ministeriali ad altri soggetti dell'amministrazione e, in particolare, ai dirigenti generali, prevista già dall'art. 155 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato), è stata notevolmente incentivata dal decentramento delle funzioni amministrative disposta dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, il quale all'art. 14, 2^ co., ha stabilito che i dirigenti della pubblica amministrazione esercitano, oltre alle attribuzioni istituzionalmente loro spettanti, anche quelle ad essi delegate dal Ministro.
La norma, che ammette in via generale il potere di delega di attribuzioni dal Ministro ai dirigenti, è sopravvissuta alle modifiche legislative, in quanto non abrogata espressamente o tacitamente (cfr.: Corte conti, sez. contr., dec. 5 dicembre 1997, n. 149; corte conti, sez. contr., dec. 13 giugno 1997, n. 92), e deve essere attualmente interpretata alla luce del sopravvenuto D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, il quale all'art. 3 individua gli atti riservati agli organi di governo soltanto in quelli di indirizzo politico-amministrativo ed attribuisce ai dirigenti l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali, con riferimento alle funzioni dei direttori generali, l'art. 16 elenca, ad esempio, anche i rapporti con organismi internazionali, secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, ed il promovimento e la resistenza alle liti.
In relazione a tale successiva disciplina va inteso, dunque, attualmente l'art. 4, 1^ co., del R.D. 27 ottobre 1027, n. 2187, il quale stabilisce che i direttori generali del ministero della giustizia hanno la firma "pel Ministro" negli affari di loro competenza, tranne quelli riservati personalmente al Ministro. Orbene, il testo dell'art. 9, 3^ co., e dell'art. 3, 1^ co., D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, non consente di ritenere che l'esercizio del potere, sicuramente non di indirizzo politico e programmatico, di richiedere il promovimento di un procedimento penale sia riservato personalmente ed esclusivamente al Ministro e che la delega dello stesso al direttore generale del ministero possa attribuire a tale funzionario l'esercizio di un'attività intrinsecamente incompatibile con quella amministrativa a lui istituzionalmente attribuita. Ostacolo alla delega, inoltre, non può essere ravvisato nella peculiare discrezionalità del potere del ministro, perché l'esigenza di assicurare l'uniformità di valutazioni e l'apprezzamento delle particolarità delle singole ipotesi delittuose, ben può essere salvaguardata con specifiche direttive o, come nel caso del D.M. 18 luglio 1996, con l'obbligo imposto al direttore generale di informare il ministro della natura del contenuto dei singoli atti, che, considerata l'irretrattabilità della richiesta, non può che essere osservato anteriormente alla loro emissione.
Maggiore fondamento non ha l'eccezione di illegittimità della richiesta di procedimento, sotto il profilo che la natura oggettivamene processuale e strettamente personale dell'atto non consentirebbe l'esercizio del relativo potere in virtù di una delega amministrativa di carattere generale.
La richiesta di procedimento, sebbene una sua specifica regolamentazione sia in parte contenuta in norme di carattere penale e di rito, non costituisce un atto processuale, neppure oggettivamente, perché, condizionando la procedibilità dell'azione penale, si colloca necessariamente e logicamente in un momento anteriore all'inizio del procedimento stesso.
La valutazione della legittimazione alla richiesta non può essere compiuta, quindi, con il richiamo alle norme che regolano la rappresentanza di soggetti privati nell'ambito del processo penale, ma alla stregua di quelle che disciplinano l'esercizio dell'attività della pubblica amministrazione e, in particolare, di quelle che regolano la rappresentanza organica ed il conferimento ad un organo di competenze a lui istituzionalmente estranee.
Anche nell'ipotesi di delega "di firma" con rilevanza esterna, alla quale si è richiamato il D.M. 18 luglio 1996 con evidente riferimento all'art. 4 R.D. n. 2187/27, non può disconoscersi che al direttore generale, a parte l'interpretazione, secondo la quale in tale caso agirebbe come un rappresentante ed impegnerebbe direttamente il ministro (cfr.: Cons. St., sez. IV, dec. 26 aprile 1961, n. 266), che ancor più legittimerebbe l'attività da lui esercitata con la richiesta di procedimento, possono essere delegati dal ministro, oltre che singoli atti, anche materie ed attribuzioni, nell'ambito delle quali i suoi poteri incontrano i soli limiti posti dal delegante.
La correttezza della decisione del tribunale sul punto della ritenuta procedibilità dell'azione penale assorbe l'esame del secondo motivo, con il quale il solo VI ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'affermazione della delegabilità dell'atto di cui all'art. 9, 3^ co., c.p., al direttore generale degli affari penali ed alla ritenuta mancata indicazione della qualifica del funzionario nel precedente giurisprudenziale menzionato, e l'omessa motivazione circa la dedotta carenza di specificità della delega del Ministro di Grazia e Giustizia.
Con altro motivo, anche esso comune, i ricorrenti hanno denunciato la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza degli artt. 141 bis, 191, 370, 364, 64 e segg., c.p.p., in quanto era stata ritenuta l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da TU DR, indagato di reato connesso, davanti all'autorità giudiziaria straniera senza l'assistenza di difensore o trasmesse in traduzioni prive di sottoscrizione e di altri requisiti necessari all'esistenza degli atti, nonché il solo D'BR, infine, anche la contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, atteso che tra gli stessi era stato incluso il silenzio prestato dai due ricorrenti in sede di convalida.
I motivi non possono essere condivisi.
La regola dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, dettata dall'art. 191, 2^ co., c.p.p., richiamato in tema di rogatorie dall'art. 729, 2^ co., c.p.p., deve essere posta in relazione al principio di sovranità ed indipendenza degli Stati, in ragione del quale la validità degli atti processuali compiuti all'estero in base a convenzioni internazionali non può che essere apprezzata con riferimento alla legge del luogo di esecuzione, fatto salvo unicamente il limite costituito dall'eventuale contrasto della stessa con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (cfr.: Corte cost., sent. 25 luglio 1995, n. 379). È stato affermato, quindi, che il diritto alla difesa, garantito dall'art. 24 Cost., non comporta l'assunzione a principio fondamentale dell'ordinamento giuridico della disposizione contenuta nell'art. 63, 2^ co., c.p.p., la quale prevede l'inutilizzabilità anche nei confronti dei terzi delle dichiarazioni rese da persona che doveva essere sentita sin dall'inizio con le garanzie previste per l'imputato (cfr.: Cass. pen., sez. I, sent. 4 febbraio 1997, n. 6796) e la conclusione non può che essere condivisa, posto che in tale caso la sanzione dell'ordinamento non è diretta alla tutela del diritto alla difesa del terzo, ma a quella del soggetto che tali dichiarazioni ha reso (cfr.: Cass. pen., sez. un., 9 ottobre 1996, n. 1282). Correttamente, dunque, il tribunale ha utilizzato al fine della decisione cautelare le dichiarazioni, rese il 7 ottobre 1998 dal TU davanti all'autorità giudiziaria austriaca, in lingua italiana, in presenza del P.M. e, tradotte, per le autorità del luogo, in lingua tedesca, ed ha escluso qualsiasi rilevanza agli omissis, sicuramente consentiti al P.M. dall'art. 291 c.p.p. (cfr.:
Cass. pen., sez. VI, 14 ottobre 1993), od alla diversità delle modalità di documentazione dell'interrogatorio rispetto a quelle previste dall'art. 141 bis c.p.p. Nessun rilievo, poi, è stato dato nell'ordinanza, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, alle traduzioni, trasmesse senza alcuna attestazione di autenticità, di precedenti interrogatori precedenti, ai quali il TU, peraltro, aveva fatto riferimento nel corso della rogatoria, e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati non può essere desunta neppure dal significato sintomatico attribuito alla reticenza degli indagati. L'ordinanza, infatti, dopo avere premesso che la rapina era avvenuta in una banca sorvegliata da sei telecamere, che le registrazioni visive avevano consentito ad alcuni funzionari della Criminalpol di riconoscere gli indagati e che il consulente nominato dal P.M. aveva espresso un giudizio di compatibilità con le immagini delle caratteristiche somatiche per il D'BR e di probabile identificazione per il VI, ha sottolineato che i due ben potevano trovarsi in Bratislava il 16 luglio 1997, distante un'ottantina di chilometri da Vienna, nella quale erano giunti il giorno precedente provenienti da Bologna, e che nella presunta base logistica del colpo era stato rinvenuto uno scontrino emesso il 15 luglio 1997 da un negozio Sisley di Bologna.
Ha soggiunto che le dichiarazioni del TU, il quale, in base alle confidenze del D'BR, aveva descritto minuziosamente le effettive modalità della rapina ed era stato testimone del possesso da parte di quest'ultimo dell'ingente somma di denaro ricavatane, avevano attribuito una notevole importanza indiziante alle circostanze autonomamente ed anteriormente accertate e che nessuna spiegazione il D'BR ed il VI dopo la cattura avevano fornito dei loro movimenti e della loro presenza a Vienna, avvalorando il quadro accusatorio, rispetto alla sua consistenza anteriore all'emissione del provvedimento restrittivo. È evidente, pur dovendosi in parte concordare con il ricorrente sul limitato significato indiziario che può essere attribuito alla reticenza degli imputati, che quest'ultima non era e non poteva essere stata considerata nel momento anteriore dell'applicazione della misura cautelare e che nessun rilievo aveva avuto nell'individuazione dell'originario complesso indiziario, che appare sorretto da coerente e corrette argomentazioni.
All'infondatezza di tutti i motivi segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999