Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19045
CASS
Sentenza 18 marzo 2004

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Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, previsto dall'art. 274, lett c), cod. proc. pen., gli elementi di cautela possono essere tratti anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, in quanto la valutazione negativa della personalità dell'indagato può desumersi tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; peraltro l'attribuzione alle medesime modalità e circostanze di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2004, n. 19045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19045
    Data del deposito : 18 marzo 2004

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