Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2018, n. 4844
CASS
Sentenza 14 novembre 2018

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Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione.

Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2018, n. 4844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4844
Data del deposito : 14 novembre 2018

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