Sentenza 14 novembre 2018
Massime • 2
Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione.
Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati.
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Indice: 1. Criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale 2. La notitia criminis: nozione, iscrizione tempestiva e controllo del giudice 3. L'iscrizione coattiva 4. La nuova disciplina dei termini e il “termine di riflessione” 5. I rimedi contro l'inerzia del pubblico ministero in merito all'esercizio dell'azione penale 6. Le nuove regole di giudizio per l'archiviazione 7. Le disposizioni transitorie Articolo tratto da "La riforma Cartabia: Relazione su novità normativa dell'Ufficio del Massimario" 1. Criteri di priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale. Tra gli interventi più significativi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2018, n. 4844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4844 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2018 |
Testo completo
04844-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo Sent. n. sez. 1933 -Presidente Mirella Agliastro UP 14/11/2018 - Alessandra Bassi R.G.N. 28267/2018 -Relatore - Antonio COntini Vigna Maria Sabina ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. OV MA, nato il [...] a [...] 2. HI IL, nato il [...] a [...] 3. OV EN, nato il [...] a [...] 4. ON CE, nato a [...]/10/1959 a Nettuno avverso la sentenza del 15/01/2018 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
uditi i difensori, avv. Giovanni Aricò per MA OV, avv. Vito Castronuovo per MA OV, EN OV e IL HI, e avv. Cristina Spagnolo per CE ON, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma dell'appellata decisione del Tribunale di Velletri del 15 luglio 2016, ha ridotto ad anni quattrodici e mesi sei di reclusione la pena applicata in primo 1 сав grado nei confronti di MA OV, mentre ha confermato le condanne inflitte dal primo giudice nei confronti IL HI, EN OV e CE ON.
1.1. Giova precisare che tutti e quatto i ricorrenti sono imputati sub capo 1) del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, segnatamente MA OV con il ruolo di promotore e di organizzatore;
IL HI e EN OV, quali partecipi coadiuvanti il figlio MA OV nello smercio della droga nonché nella gestione finanziaria, provvedendo, dopo l'arresto del congiunto, al recupero del denaro di precedenti cessione di stupefacente nonché alla vendita della cocaina in giacenza;
CE ON, con il ruolo di corriere dell'organizzazione criminale nonché di coadiuvante di MA OV in Spagna nelle operazioni di scarico dello stupefacente per il successivo trasporto nel territorio nazionale. Sub capo 2), MA OV e CE ON sono inoltre imputati (in unione a SI NO, SI UC e ZO MÀ) del reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere acquistato da fornitori sudamericani, per la successiva importazione in Italia, nove chili di cocaina trasportati dalla Spagna all'interno di un'autovettura condotta dal NO fino a Nettuno, fatto commesso il 3 settembre 2011 ed in data immediatamente precedente. Per completezza, giova rilevare come EN OV e IL HI siano stati assolti in primo grado dall'ulteriore imputazione sub capo 3), per avere (in concorso con altri) detenuto, per la successiva cessione a terzi, cinque chili circa di cocaina che tentavano di cedere al Giusti, nel mese di ottobre 2011. 2. Con tre distinti atti (due a firma dei difensori di fiducia ed uno personalmente sottoscritto), MA OV ricorre avverso la sentenza e ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, denuncia la violazione di legge processuale in relazione all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto acquisibili al processo le dichiarazioni rese da SI UC nel corso delle indagini preliminari, in assenza di elementi di prova certi di una concreta intimidazione o condizionamento, dovendosi di contro ritenere che egli si sia avvalso della facoltà di non rispondere in virtù di una scelta consapevole e libera. D'altra parte, la difesa pone in evidenza come risulti "paradossale" ritenere che OV abbia inteso intimorire con minacce un correo prima ancora che lo stesso si determinasse a rendere dichiarazioni accusatorie;
come non vi sia comunque prova di alcuna relazione fra UC e 2 OV e come il teste non abbia mai denunciato di essere stato minacciato dall'imputato o dai suoi genitori (ricorsi avv. Castronuovo e avv. Medina Diaz).
2.2. Con il secondo motivo, denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla utilizzabilità di tutti gli atti di indagine successivi al decreto di archiviazione, per avere il Giudice distrettuale omesso di confrontarsi con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, con conseguente preclusione all'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato oggettivamente e soggettivamente considerato da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (ricorso avv. Castronuovo). Il ricorrente precisa che il procedimento concernente il trasporto di 50 chili di cocaina dalla Spagna verso l'Italia del 13 dicembre 2010 contro ignoti veniva iscritto il 14 dicembre 2010 (con n. 14739/2010) e quindi archiviato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina il 13 giugno 2011; che, il 29 settembre 2011, il P.M. "riaggiornava" il registro delle notizie di reato in relazione al medesimo fatto del 13 dicembre 2010, ma detto procedimento non veniva mai archiviato;
che, nel 2011, la Procura di Latina iscriveva un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti (con n. 8999/2011) (ricorso avv. Medina Diaz).
2.3. Con il terzo motivo, eccepisce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Collegio capitolino omesso di procedere alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca di SI UC, con particolare riferimento alla necessità di confermare le dichiarazioni con riscontri esterni di tipo individualizzante, essendosi la Corte limitata a riprendere pedissequamente la motivazione della sentenza appellata (ricorso avv. Castronuovo).
2.4. Con il quarto motivo, rileva la violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il Collegio distrettuale errato nel ritenere provata la sussistenza di un'organizzazione criminale finalizzata all'attività di narcotraffico. A tale proposito, il ricorrente sottolinea: a) che molti degli imputati non si conoscevano l'uno con l'altro, nè avevano modo di incontrarsi;
b) che lo stesso UC non ha riferito dell'esistenza di un'associazione a delinquere, né di farvi parte, limitandosi a dare atto dell'esistenza di una famiglia che ha "soldi e potere", circostanze non comprovanti l'esistenza di un pactum sceleris. D'altra parte, la difesa rimarca come sia paradossale l'aver individuato la base logistica dell'organizzazione nella casa dei genitori dell'imputato, all'interno della quale non è stata rinvenuta sostanza stupefacente, e come la conversazione monitorata nella sala colloqui del carcere tra l'imputato ed i propri genitori in 3 CB data 20 ottobre 2011 si spieghi agevolmente con la necessità del medesimo di recuperare il denaro necessario a fare fronte alle spese legali conseguenti alla sua incarcerazione.
2.5. Con il quinto motivo, denuncia la violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il Giudice del gravame erroneamente confermato la sentenza di condanna in relazione alla contestata cessione di nove chili di stupefacente sulla base di un'intercettazione telefonica quella del 1° settembre 2011 inutilizzabile, in quanto concernente un'interlocuzione avvenuta fra due - soggetti aventi in uso due utenze spagnole (ricorsi avv. Castronuovo e avv. Medina Diaz). D'altra parte, l'impugnante contesta la correttezza logica del ragionamento svolto dai Giudici della cognizione nell'interpretare l'espressione "9000 euro" come corrispondente a nove chili di cocaina, risultando altresì irragionevole la ricostruzione del fatto compiuta da UC, là dove è implausibile che quest'ultimo abbia accompagnato NO a Barcellona ed abbia poi fatto rientro in Italia in meno di ventiquattro ore (ricorso avv. Castronuovo).
2.6. Con il sesto motivo, deduce la violazione di legge con riferimento al lamentato difetto di giurisdizione ed il vizio di motivazione sul punto, per avere la Corte d'appello confuso il principio del ne bis in idem con la questione in effetti proposta concernente il difetto di giurisdizione, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. A tale riguardo, la difesa rimarca infatti che l'imputato è sottoposto ad indagini in Spagna per una associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico radicata nel territorio iberico. Con riguardo al reato di cui al capo 2) (cioè all'importazione dalla Spagna di nove chili di cocaina), OV pone in luce come il Collegio del gravame non abbia tenuto conto dell'assoluzione di SI NO (cioè di colui il quale avrebbe appunto trasportato il carico) nonché di SI UC (ricorso avv. Medina Diaz).
2.7. Con il settimo motivo, eccepisce la violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 585 e 172, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Collegio distrettuale erroneamente stimato inammissibile per tardività i nuovi motivi d'appello, presentati con raccomandata con ricevuta di ritorno il 20 novembre 2017, là dove la scadenza del termine per impugnare cadeva domenica 19 novembre 2017. 2.8. Nella memoria depositata in cancelleria, il patrono di MA OV ha dedotto motivi nuovi con i quali ha offerto ulteriori argomenti a sostegno: a) della dedotta violazione di legge processuale in relazione all'art. 414 cod. proc. pen., per avere la Corte stimato utilizzabili gli atti svolti nel procedimento a carico di "noti" (n. 8999/2011) in assenza dell'ordinanza di riapertura delle indagini a seguito di archiviazione del procedimento originario (n. 14739/2010), 4 trascurando altresì di considerare che, in quest'ultimo procedimento, la Procura della Repubblica di Latina aveva svolto "in concreto" indagini nei confronti di MA OV che doveva pertanto ritenersi indagato già a quella data, con conseguente inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni ex art. 63, ultimo comma, cod. pen.; b) della rilevata violazione di legge processuale in relazione all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., per avere la Corte stimato utilizzabili le dichiarazioni rese da SI UC dinanzi all'A.G. spagnola dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere allorquando sentito al dibattimento ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., desumendo la prova dell'intimidazione dall'intercettazione ambientale eseguita il 15 ottobre 2011, dunque molti anni prima rispetto a quando egli veniva sentito dall'A.G. italiana (il 17 novembre 2014 dal Giudice delle indagini preliminari ed il 16 febbraio 2016 a dibattimento); c) dell'eccepita violazione di legge processuale in relazione all'art. 141-bis cod. proc. pen., per avere la Corte stimato utilizzabili le dichiarazioni rese dal UC dinanzi all'A.G. spagnola in assenza di una registrazione fonografica o audiovisiva.
3. Nel ricorso presentato dal comune patrono di fiducia, IL HI e EN OV chiedono che la sentenza in epigrafe sia cassata per le ragioni di seguito sunteggiate.
3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione di legge processuale in relazione all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto acquisibili le dichiarazioni rese da SI UC nel corso delle indagini preliminari, sviluppando a sostegno del motivo argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte da MA OV (v. sopra sub paragrafo 2.1).
3.2. Con il secondo motivo, la difesa degli imputati eccepisce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Collegio capitolino omesso di procedere alla valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca di SI UC, muovendo rilievi analoghi a quelli proposti da MA OV (v. sopra sub paragrafo 2.3).
3.3. Con il terzo motivo, gli impugnanti rilevano la violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 192, comma 3, cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere il Collegio capitolino erroneamente stimato provata la sussistenza di un'organizzazione criminale finalizzata all'attività di narcotraffico, svolgendo argomenti analoghi a quelli dedotti da MA OV (v. sopra sub paragrafo 2.4). D'altra parte, la difesa rimarca come EN OV compaia solo marginalmente nelle intercettazioni ambientali e non abbia avuto nessun ruolo diretto nel recupero dei crediti illeciti, avendo egli l'unico 5 "torto" di avere ricevuto per primo la notizia dell'arresto del UC;
come la HI si sia limitata a gestire alcune società riconducibili al figlio MA.
3.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti eccepiscono la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla disposta confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies 1. 7 agosto 1992, n. 356, delle somme di denaro, dei buoni fruttiferi postali e delle autovetture, oggetto del sequestro del 23 gennaio 2012. Al riguardo, la difesa si duole del fatto che la Corte d'appello abbia nella sostanza realizzato un'inversione dell'onere probatorio là dove ha preteso la dimostrazione -con una probatio diabolica della legittimità dell'intero patrimonio dei coniugi OV, - trascurando altresì di considerare le allegazioni documentali versate in atti, dimostrative della legittima provenienza delle somme di denaro e dei beni attinti dal provvedimento di sequestro.
4. Infine, nell'atto sottoscritto dal difensore di fiducia, CE ON chiede che la sentenza sia cassata per le ragioni di seguito riassunte.
4.1. Con il primo motivo, denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'eccepita violazione di legge processuale in relazione all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia come, nella specie, facciano difetto elementi muniti di concretezza, precisione, obiettività ed univocità che consentano di affermare che SI UC sia stato sottoposto a minaccia, intimidazione o promessa di denaro al fine di avvalersi della facoltà di non rispondere, così da legittimare l'acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagine. La difesa rimarca altresì come il mandato di arresto europeo che portava all'arresto di MA OV fosse emesso il 6 ottobre 2011, ossia dopo l'arresto di SI UC e CE ON, ma molto prima che UC rendesse le dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati, precisamente il 2 dicembre 2011 ed il 1° febbraio 2012. L'evidente logica "cronologica" - del tutto ignorata dai giudici territoriali - suggerisce di ritenere che, se veramente OV avesse avvicinato UC per intimidirlo e se l'intento fosse riuscito, quest'ultimo si sarebbe ben guardato dal rendere dichiarazioni nei tre anni successivi all'intercettazione del 15 ottobre 2011 e la minaccia non avrebbe sortito effetto soltanto in occasione dell'esame dibattimentale, ove il dichiarante, lungi dal ritrattare, si avvaleva della facoltà di non rispondere, in quanto imputato di reato connesso. D'altra parte, il ricorrente rimarca come il Collegio capitolino non abbia spiegato come le frasi frammentarie carpite in carcere possano rivestire carattere di precisione e di obiettività in relazione alla volontà di intimidire e minacciare UC, nè ha dato risposta all'interpretazione alternativa offerta dalla difesa, secondo la quale OV era preoccupato di comprendere cosa avesse dichiarato UC al fine 6 di difendersi nel giudizio. ON rileva altresì l'omessa indicazione in sentenza delle circostanze, anche di tempo e di luogo, in cui UC sarebbe stato avvicinato ed intimidito.
4.2. Con il secondo motivo, eccepisce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta infondatezza delle doglianze prospettate nell'atto d'appello con riferimento alla violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere il Collegio capitolino omesso di procedere alla valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca di SI UC. Il ricorrente pone in luce come UC sia un delinquente abituale, tossicodipendente ed avvezzo al gioco ed avesse accumulato diversi debiti nei confronti degli imputati. D'altra parte, la difesa rimarca come la Corte non abbia dato alcuna risposta alle allegazioni difensive in merito al rilevato contrasto tra le prime dichiarazioni rese dal UC sulla persona del ON e quelle successive, atteso che il 2 dicembre 2011 UC affermava di sapere chi era CE ON e che questi era conosciuto come "nano", mentre il 1° febbraio 2012 dichiarava di non aver mai incontrato ON, né di aver sentito parlare di lui prima del loro incontro a Barcellona.
4.3. Con il terzo motivo, denuncia la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza delle doglianze difensive concernenti l'assenza di prova del coinvolgimento del ON nel trasporto di nove chili di cocaina oggetto della contestazione di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di cui al capo B). Il ricorrente evidenzia al riguardo come il Giudice del gravame abbia confermato la condanna limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza dare risposta alle specifiche censure contenute nell'atto d'appello, concernenti segnatamente: a) la mancanza totale di accertamenti a carico del ON;
b) l'inutilizzabilità dell'informazione data degli operanti di P.G., acquisita de relato dagli agenti spagnoli;
c) l'assenza dei caratteri di individuazione e qualificazione delle informative provenienti dalle forze di polizia straniera;
d) l'impossibilità di riferire al ON l'utenza 34634361654 ed il contrasto di motivazione tra le sentenze di primo e di secondo grado in ordine alla riferibilità allo stesso delle ulteriori due utenze;
e) l'impossibilità di attribuire al ON il soprannome di "nano"; f) il mancato rinvenimento dei nove chili di cocaina nell'abitazione dei OV nonostante quanto riferito da UC;
g) la contraddittorietà dell'affermazione della penale responsabilità del ON con l'assoluzione di SI NO pronunciata dal Gup del Tribunale di Roma, con sentenza n. 2297 del 2014. 4.4. Con il quarto motivo, rileva la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta infondatezza delle doglianze 7 CAB difensiva in merito alla dedotta insussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente evidenzia, per un verso, come non siano stati acquisiti elementi per affermare la sussistenza di un'organizzazione criminale finalizzata all'attività di narcotraffico al di là del concorso di persone nelle importazioni di droga;
per altro verso, come ad ogni modo manchi la - prova della partecipazione, cosciente e volontaria, del ON al pactum sceleris finalizzato all'attività di narcotraffico, non potendosi utilizzare a suo carico la telefonata n. 8 del 1° settembre 2011 sull'utenza 34634361654, né la testimonianza del relato dell'operante AL CO, né i riferimenti fatti dal Luogotenente EL sugli spostamenti di ON in Spagna per omessa indicazione della fonte delle informazioni acquisite all'estero, mancando in ogni caso riscontri alle testimonianze de relato di AL CO e EL. In ultimo, il ricorrente rimarca come il Collegio abbia indirettamente dato conto della fondatezza della censura difensiva (sia pure poi disattentendola) secondo cui, durante tutta la durata delle indagini, ON non ebbe rapporti con la famiglia OV, mentre la delega scritta a ritirare un atto, rinvenuta nel computer dei coniugi OV HI, è di per sé inidonea a provare il vincolo associativo.
4.5. Con l'ultimo motivo, denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla omessa esclusione della recidiva, stante anche l'erronea qualificazione della recidiva come reiterata infraquinquennale, essendo stato l'ultimo reato concernente la detenzione di un - modesto quantitativo di hashish commesso più di cinque anni prima del fatto sub iudice. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Innanzitutto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente da MA OV.
1.1. Ed invero, a norma del combinato disposto degli 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la legge 23 giugno 2017, n. 103, di riforma del sistema penale, l'imputato non è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione e "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione".
2. Giova preliminarmente sgombrare il campo da alcune questioni di agevole soluzione.
2.1. Risulta inammissibile il motivo con il quale ON ha censurato l'omessa esclusione della recidiva reiterata (v. sub paragrafo 4.5 del ritenuto in fatto). 8 с в Si tratta invero di questione non dedotta nei motivi d'appello né in sede di conclusioni dinanzi alla Corte d'appello, di tal che, in quanto extra devolutum, si appalesa non coltivabile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ad ogni modo, il primo giudice aveva congruamente motivato sul punto, evidenziando come la commissione delle condotte sub iudice dopo le due condanne definitive per gravi reati concernenti gli stupefacenti costituisca "indice certo di un'aggravata propensione criminale” (v. pagina 110 della sentenza di primo grado).
2.2. Analoghe considerazioni valgono quanto alla violazione di legge processuale in relazione all'art. 141-bis cod. proc. pen. eccepita da MA OV con i "motivi nuovi" depositati in Cancelleria (v. sub paragrafo 2.8 lett. c) del ritenuto in fatto), trattandosi di questione mai dedotta in appello, né posta a base dell'originario ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. Costituisce invero principio acquisito che i motivi nuovi di impugnazione devono inerire ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo imprescindibile la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343).
2.3. E' estranea al perimetro delle questioni delibabili da questa Corte ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non dedotta in appello - il rilievo mosso da MA OV e da ON concernente l'assoluzione - del correo SI NO dal reato associativo e da quello di cui al capo 2) con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma n. 2297 del 2014 (motivi sub punti 2.6 e 4.3 lett. g) del ritenuto in fatto). Ad ogni modo, come esaustivamente chiarito dal Tribunale, l'assoluzione del NO, per non avere commesso il fatto, discende esclusivamente dalla ritenuta mancanza di elementi esterni di riscontro alle dichiarazioni di SI UC (v. pagine 73 e 74 della sentenza di primo grado). Elementi individualizzanti invece ritenuti (convincentemente) sussistenti dai giudici della cognizione con riguardo alle posizioni degli odierni ricorrenti alla luce del complesso delle emergenze obbiettive delle investigazioni (in particolare, del contenuto delle intercettazioni).
2.4. E' inammissibile anche la doglianza con la quale MA OV si duole della "ritenuta" tardività dei nuovi motivi d'appello in quanto all'evidenza sguarnita d'interesse, là dove, come si evince dal contenuto della decisione in verifica, la Corte territoriale è comunque entrata nel merito sia quanto alla dedotta inutilizzabilità degli atti dopo l'archiviazione, sia quanto alla questione concernente il difetto di giurisdizione e l'eccepito ne bis in idem internazionale (v. sub paragrafo 2.7 del ritenuto in fatto). 9 3. Tanto premesso, gli ulteriori motivi mossi dai quattro ricorrenti vanno disattesi per le ragioni di seguito esposte. Per esigenze di economia processuale e per evitare inutili ripetizioni, si è ritenuto opportuno procedere ad una trattazione congiunta delle questioni comuni ai diversi ricorsi.
4. E' pacificamente destituita di fondamento l'eccezione sollevata da MA OV di inutilizzabilità o nullità degli atti di indagine successivi al - decreto di archiviazione adottato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 13 giugno 2011 nel procedimento n. 14739 del 2010 (v. motivi riportati sub punti 2.2 e 2.8 lett. a) del ritenuto in fatto).
4.1. Nel rigettare l'eccezione, il Collegio d'appello ha invero fatto ineccepibile applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del GI alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. (Sez. U, n. 13040 del 28/03/2006, P.M. in proc. Ignoti, Rv. 233198; Sez. 2, n. 42655 del 13/10/2015, Sabato, Rv. 265128).
4.2. Altrettanto ineccepibile è il richiamo fatto dal Collegio romano alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità 10 disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente. (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248). La tardiva iscrizione del nome dell'indagato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. non incide pertanto sulla utilizzabilità delle indagini svolte prima della iscrizione (Sez. 6, n. 2818 del 02/10/2006 - dep. 2007, Bianchi, Rv. 235726). Il termine di durata delle indagini preliminari decorre dunque dalla data in cui il pubblico ministero abbia iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al GI (come a questa Corte) sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione. (Fattispecie di ordinanza di misura coercitiva sottoposta a riesame) (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376).
4.3. E', infine, del tutto generico l'omologo motivo dedotto dalla difesa di MA OV con riferimento all'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo l'archiviazione del procedimento n. 8999 del 2011, non avendo la difesa indicato alcun elemento specifico tale superare l'argomentare del Collegio capitolino in merito all'assenza di alcuna evidenza circa la disposta archiviazione di tale procedimento.
5. Ritiene il Collegio che nessun rilievo possa essere fondatamente mosso al ragionamento svolto dai Giudici di merito allorchè hanno ritenuto sussistenti nella specie i presupposti del disposto dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. (motivo dedotto da MA OV sub punti 2.1 e 2.8 lett. b), da EN OV e HI sub punto 3.1 e da ON sub punto 4.1 del ritenuto in fatto).
5.1. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in precedenza dal teste ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. è richiesta la sussistenza di "elementi "concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a pressioni;
tuttavia, nulla vieta che detti elementi siano tratti dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione (Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, Piscopo Rv. 252468). Gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a minaccia, possono dunque essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività, e 11 quindi anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento (Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, Rv. 247848). Questa Corte regolatrice ha quindi precisato che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno standard probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna (Sez. 6, n. 25254 del 24/01/2012, Alcaro Rv. 252896).
5.2. Di tali condivisibili principi hanno fatto buon governo i giudici della cognizione allorchè hanno esposto con argomentazioni puntuali e conformi a logica le ragioni per le quali hanno ritenuto ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento le prime dichiarazioni rese da SI UC dinanzi all'A.G. spagnola e non reiterate dinanzi all'A.G. italiana, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Nella sentenza impugnata, il Collegio di merito ha invero attentamente motivato: a) come non vi sia alcuna contraddizione fra l'ordine impartito il 15 ottobre 2011 da MA OV ai familiari di fare pressioni sul UC affinché non rendesse dichiarazioni accusatorie ed il fatto che invece quest'ultimo si determinasse ad effettuare la chiamata in correità il 1° febbraio 2012 dinanzi al giudice spagnolo, atteso che, fintanto che il chiamante era stato detenuto nel carcere iberico, non era semplice per i sodali esercitare pressioni sullo stesso;
b) come, dall'intercettazione del 15 ottobre 2011, emerga chiaramente come MA OV fosse ben consapevole del fatto che UC rappresentava I'"'anello debole", tanto che si dichiarava convinto del fatto che il mandato di arresto europeo del 6 ottobre 2011 si fondasse proprio sulle dichiarazioni del correo;
c) come, dalle intercettazioni ambientali del 15 ottobre 2011, emerga l'intenzione di MA OV di fare il ricorso a qualunque mezzo pur di indurre il UC a ritrattare;
d) come, nel colloquio con i familiari intercettati in carcere il 20 ottobre 2011, MA OV avesse ribadito che NO si sarebbe dovuto attivare per verificare quanto dichiarato da UC in Spagna;
e) come, sin dal primo interrogatorio del 2 dicembre 2011, UC avesse manifestato la sua preoccupazione che, a causa della sua collaborazione, potesse succedergli "qualcosa", paura ribadita dinanzi al Giudice delle indagini preliminari in data 17 novembre 2014 allorché, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, affermava di temere "per la sua incolumità"; f) come i giudici della 12 а сд cognizione di primo e di secondo grado abbiano dato una spiegazione non irragionevole del contegno "spavaldo" del UC durante l'udienza dibattimentale, da ricondurre logicamente al fatto che, in quel momento, il chiamante non aveva più niente da temere, avendo già subito le pressioni dei concorrenti ed essendosi egli già determinato in conseguenza di ciò ad - avvalersi della facoltà di non rispondere (v. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata).
5.2. Sulla scorta di quanto testè rilevato, giudica la Corte che i decidenti di merito abbiano congruamente motivato la sussistenza di elementi per affermare che il dichiarante sia stato indotto a ritrattare le prime accuse e, dunque, per giustificare l'acquisizione al processo delle dichiarazioni da egli rese dinanzi agli inquirenti spagnoli. Non può, del resto, sottacersi come la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di elementi concreti per affermare l'integrazione del presupposto ex dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. costituisca una quaestio facti, che, se adeguatamente motivata come appunto nella specie -, risulta incensurabile - nella sede di legittimità.
6. Passando alle ulteriori questioni sottoposte al vaglio della Corte, ON rinnova un'eccezione già dedotta in appello, là dove censura l'utilizzo delle dichiarazioni degli operanti di P.G. in merito a quanto acquisito dagli investigatori spagnoli, con particolare riguardo quanto dichiarato all'udienza del 23 luglio 2011 dal teste AL EL (sub punti 4.3 e 4.4 del ritenuto in fatto), omettendo di confrontarsi con l'attenta risposta data sul punto dalla Corte d'appello.
6.1. Al riguardo il Collegio romano ha invero fatto ineccepibile richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di utilizzare la testimonianza di chi non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso i fatti oggetto dell'esame di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. non trova applicazione nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti in ordine agli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati. (Sez. 6, n. 14239 del 15/12/2003 - dep. 15/04/2005, Farina, Rv. 231457; Sez. F, n. 34180 del 18/08/2009. Er., Rv. 245375).
7. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'ulteriore deduzione del ON quanto all'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni delle conversazioni intercorse fra utenze spagnole (sub punti 4.3 e 4.4 del ritenuto in fatto). 13 7.1. Anche con riguardo a tale censura, il discorso giustificativo svolto dal giudice del gravame non presta il fianco ad alcun vizio coltivabile nel giudizio di legittimità, là dove secondo la puntuale e congrua ricostruzione del fatto - processuale compiuta dai giudici di merito le registrazioni de quibus avevano - ad oggetto conversazioni intercorse fra MA OV ed altri soggetti, tutti aventi in uso utenze spagnole, e che, tuttavia, tali captazioni venivano compiute allorquando OV si trovava sul territorio nazionale facendo ricorso alla procedura di c.d. istradamento, cioè al convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia e, a maggior ragione, di quelle in partenza dall'Italia verso l'estero, certamente convogliate a mezzo di un gestore sito nel territorio nazionale.
7.2. Secondo l'ormai stabile lezione ermeneutica di questa Corte, in tema di intercettazioni telefoniche, non e necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero, sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero (Sez. 3, n. 25833 del 03/03/2016, Violi, Rv. 267090). Si è invero chiarito come la tecnica del c.d. instradamento dei flussi comunicativi non comporta una violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, dal momento che tutta l'attività d'intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene interamente compiuta nel territorio italiano, mentre è necessario il ricorso all'assistenza giudiziaria all'estero unicamente per gli interventi da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate solo da un gestore straniero (Sez. 6, n. 7634 del 12/12/2014 - dep. 2015, Nardella Rv. 262495; Sez. 1, Sentenza n. 13972 del 04/03/2009, P.C., Barbaro e altri, Rv. 243138; Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015, Rv. 262441). Grazie al c.d. instradamento, il flusso comunicativo transita comunque nel territorio italiano per il tramite del segmento della rete telefonica ivi presente, il che rende tecnicamente possibile e giuridicamente lecita la captazione compiuta in Italia (Sez. 3, n. 24305 del 19/01/2017, Mifsud Rv. 169984). Tirando le fila di quanto sopra, il ricorso alla rogatoria internazionale risulta necessario soltanto qualora le intercettazioni concernano dialoghi "estero su estero", non transitanti attraverso nodi telefonici italiani e, pertanto, implicanti necessariamente la cooperazione giudiziaria dell'A.G. straniera per l'esecuzione delle operazioni d'intercettazione. Il ricorso alla rogatoria è invece superfluo allorquando le captazioni abbiano ad oggetto comunicazioni che, pur intervenendo fra soggetti aventi in uso utenze straniere o pur essendo compiute 14 all'estero, siano acquisite dagli inquirenti attraverso la tecnica del c.d. "instradamento", id est mediante il convogliamento delle chiamate a cura di un - gestore nazionale in un "nodo" situato in Italia e conseguente registrazione - delle interlocuzioni sul territorio nazionale. In tale caso difatti l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione viene espletata sul territorio italiano ed è dunque sottoposta alla disciplina codicistica di cui agli artt. 266 e seguenti del nostro codice di rito, senza alcuna violazione delle norme sulle rogatorie internazionali.
8. Non coglie nel segno l'eccezione con cui MA OV ha denunciato il difetto di giurisdizione e/o violazione del bis in idem internazionale (motivo sub punto 2.6 del ritenuto in fatto).
8.1. Contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, il Collegio distrettuale ha affrontato in modo corretto entrambe le questioni processuali sottoposte al proprio scrutinio. Per un verso, sulla scorta del tenore delle contestazioni e della ricostruzione storico-fattuale contenuta nelle conformi decisioni di primo e di secondo grado, non è revocabile in dubbio la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, trattandosi di fatti commessi in parte in Italia. Giova difatti ricordare come, secondo quanto dispone l'art. 6, comma secondo, cod. pen., ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso (v. da ultimo Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc. Guerini e altri, Rv. 272220). In caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini del riconoscimento della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è inoltre sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di importazione di sostanza stupefacente, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ravvisato la giurisdizione italiana nella condotta dell'imputato trovato in possesso di sostanza stupefacente all'aeroporto di Caracas, ivi arrestato e giudicato, sulla base del rilievo che la sostanza detenuta dallo stesso gli era stata affidata affinché la trasportasse in Italia per consegnarla a determinati soggetti;
la S.C. ha ritenuto la motivazione della sentenza insufficiente, non avendo indicato i correi, né 15 descritto gli accordi tra loro intercorsi e nemmeno individuato la frazione di condotta realizzata nel territorio dello Stato collegata con quella commessa all'estero) (Sez. 3, n. 35165 del 02/03/2017, Sorace, Rv. 270686).
8.2. Per altro verso, il Collegio di merito ha bene evidenziato le ragioni per le quali abbia escluso la ricorrenza dei presupposti del c.d. bis in idem europeo avente valenza preclusiva del giudizio da parte dell'autorità giudiziaria italiana. Occorre al riguardo rilevare come, a mente dell'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, "una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita". Due sono dunque i requisiti perché possa operare lo sbarramento processuale da ne bis in idem europeo: per un verso analogamente a quanto - previsto dal diritto interno i due procedimenti devono avere ad oggetto un idem factum, cioè una medesima vicenda sotto il profilo storico-fattuale; per altro verso, in relazione all'idem factum deve essere intervenuta all'estero una sentenza o un decreto penale - irrevocabile. Requisiti entrambi stimati insussistenti nella specie dai giudici della cognizione, là dove con solido ancoraggio ai fatti processuali emergenti dal - fascicolo del procedimento hanno rilevato come il provvedimento da cui - l'appellante pretende di far discendere la violazione del principio del ne bis in idem europeo è costituito dal decreto di rinvio a giudizio dell'autorità giudiziaria spagnola (e non da una sentenza cosa giudicata), per di più per fatti collegati, ma comunque diversi da quelli oggetto del presente procedimento (v. pagine 5 e -rispetto al 6 della sentenza impugnata). Passaggio argomentativo cruciale quale la difesa degli imputati non ha mosso alcuna specifica controdeduzione.
9. Tutte le doglianze mosse dai ricorrenti in merito alla valutazione delle fonti di prova poste a base del giudizio di penale responsabilità ed alla ricostruzione storico-fattuale delle vicende oggetto di contestazione, oltre a riproporre rilievi già dedotti in appello senza un reale confronto con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione, si risolvono nella - sostanza in una sollecitazione ad una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la 16 completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). D'altro canto, i giudici di merito hanno bene argomentato in relazione a detti punti, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità.
9.1. Quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca ed estrinseca del UC (contestata da tutti i ricorrenti con i motivi sub punti 2.3, 3.2 e 4.2 del ritenuto in fatto), l'ordito motivazionale intessuto al riguardo si appalesa del resto scrupoloso e scevro da illogicità manifesta In primo luogo, la Corte ha attentamente risposto in merito alla deduzione circa l'interesse del UC a beneficiare dei vantaggi derivanti dalla collaborazione (nelle pagine 10 12 della sentenza impugnata), correttamente - rilevando come detta prospettiva non renda di per sé inattendibili le dichiarazioni accusatorie. Risponde invero alla consolidata ermeneusi di questa Corte che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti perché l'interesse a collaborare in vista dei benefici di legge non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi (Sez. 2, n. 39241 del 08/10/2010, Montesarchio, Rv. 248771; Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832). In secondo luogo, il Collegio di merito ha argomentato la ritenuta credibilità delle dichiarazioni del collaboratore in ragione della autodenuncia di fatti gravissimi (quali lo spaccio di droga per conto di NO e l'appartenenza ad una organizzazione strutturata, dedita all'importazione e alla commercializzazione di droga nel territorio laziale) e dell'assenza di contraddizioni tra le diverse narrazioni anche con specifico riguardo alla conoscenza di ON detto "nano" (v. pagina 13 della sentenza); ha quindi dato atto dei plurimi riscontri esterni alle dichiarazioni, evinti dagli esiti dei servizi di P.G. di osservazione, controllo e pedinamento, dal sequestro di cinque chili di cocaina dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali anche in carcere, indicando gli specifici passaggi delle captazioni costituenti precisa conferma della chiamata in correità del UC (v. pagine 13 e seguenti della sentenza impugnata). I Giudici a quibus hanno infine incisivamente notato come, nei dialoghi monitorati, MA OV non si sia mai lamentato di essere stato calunniato dal UC, limitandosi a deplorare le rivelazioni fatte da quest'ultimo in merito all'organizzazione ed all'attività di narcotraffico. 17 9.2. Nessuna lacuna argomentativa o illogicità è, inoltre, ravvisabile nell'argomentare della Corte in ordine alla contestata riferibilità dell'utenza "0034634361654" al ON detto "nano". A tale proposito il Collegio di merito ha invero convalidato l'approdo conoscitivo del giudice di primo grado in quanto fondato su convergenti elementi di fatto e precisamente: a) sul contenuto degli SMS scambiati in data 2 settembre 2011 fra l'utenza in uso a MA OV ed altra utenza, nei quali il primo chiedeva di avere tutti "i numeri del nano", fra cui appunto quello d'interesse; b) sul tenore degli interrogatori di EN OV e IL HI, i quali hanno dichiarato che "nano" era il soprannome di CE ON e il primo ha aggiunto che SA era la convivente "marocchina" di ON, legame fra 11 Sami" o AM" e ON che è confermato anche dalle intercettazioni, "I emergendo come MA OV affidasse ai familiari i messaggi che questi avrebbero poi dovuto inoltrare a SA o MI affinché li recapitasse in carcere al" "nano"; c) sulle parole di MA OV negli interrogatori del 2 dicembre 2011 e del 1° febbraio 2012, là dove il coimputato non ha mai messo in dubbio che la telefonata n. 8 del 1° settembre 2011 fosse intercorsa proprio con ON (v. pagine 15 e 16 della sentenza d'appello e pagine 55 e seguenti della sentenza di primo grado).
9.3. Al pari reiterativa dell'omologa deduzione mossa da MA OV in appello è la questione concernente l'interpretazione del riferimento ai "9000 euro" (motivo sub punto 2.5. del ritenuto in fatto). Ad ogni buon conto, i giudici della cognizione hanno giustificato l'ermeneusi di tale espressione come riferita a "9000 grammi di cocaina" non limitandosi alla decrittazione del contenuto delle captazioni come eccepito dal ricorrente -, ma - incrociando logicamente tale emergenza obbiettiva con la precisa chiamata in correità del UC, con considerazioni che, per il solido ancoraggio alle evidenze processuali e per la linearità del ragionamento inferenziale, si appalesano inattaccabili nel giudizio di legittimità (v. pagina 16 della sentenza e pagina 60 e pagine 71 72 e 74 e seguenti della sentenza di primo grado).- 10. Immune da vizi coltivabili dinanzi a questa Corte è la ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico facente capo a MA OV, oggetto di contestazione da parte di tutti e quattro i ricorrenti (motivi sub punti 2.4, 3.3 e 4.4 del ritenuto in fatto). 10.1. Dopo avere dato conto in linea generale degli elementi costitutivi dell'organizzazione, la Corte ha evidenziato plurimi elementi indicativi della sussistenza del vincolo associativo di natura permanente fra gli imputati ed altri soggetti rimasti estranei al processo, quali: 1) i costanti contatti fra MA 18 сув OV, AN CO, SI NO, EN OV e IL HI e la compattezza del gruppo;
2) l'osservanza di uno stesso modus operandi per tutte le importazioni di rilevanti quantitativi di stupefacente dal Sudamerica attraverso la Spagna, con destinazione dei proventi, in parte, a remunerare coloro che avevano composto la filiera delle operazioni, in parte, a finanziare le attività lecite intestate a MA OV ed ai familiari in Spagna;
3) l'esistenza di una organizzazione unitaria gerarchizzata con ripartizione dei ruoli, al cui vertice si poneva appunto MA OV, il quale gestiva i contatti con i fornitori, decideva le modalità di distribuzione dello stupefacente ed amministrava i proventi. La ritenuta sussistenza di una vera e propria societas sceleris risulta del resto compiutamente tratteggiata nelle dichiarazioni del UC, attentamente ripercorse nella sentenza di primo grado, richiamata dalla decisione in verifica quale parte integrante del corredo motivazionale (v. pagine 58 e seguenti della sentenza di primo grado). 10.2. Nell'argomentare la ritenuta integrazione del reato associativo, il Collegio di merito si è conformato al consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale la partecipazione all'associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato si differenziano per il carattere dell'accordo criminoso il quale nella seconda fattispecie è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati e si esaurisce nella loro consumazione, mentre nell'associazione per delinquere è diretto all'attuazione di un generale e continuativo programma di delinquenza e non viene meno dopo che i reati sono stati commessi, continuando a sussistere per l'ulteriore attuazione del programma stesso. Ne discende che, affinchè si possa affermare la sussistenza dei presupposti dell'appartenenza all'associazione, è necessario provare l'integrazione dell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, il c.d. quid pluris che si individua nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (ex plurimis Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906; Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino e altro, Rv. 270396). Integrazione del delineato quid pluris di cui la Corte capitolina ha dato adeguata dimostrazione evidenziando come sopra rilevato gli elementi - sintomatici dell'esistenza, non di un mero accordo fra compartecipi, ma di una 19 permanente struttura organizzata, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati, con riparto di ruoli e comune coordinamento, con disponibilità di una base logistica, volta all'attuazione di un programma indeterminato di reati concernenti gli stupefacenti. 10.3. Non presta il fianco a vizi coltivabili dinanzi a questa Corte neanche il corredo motivazionale sviluppato dai decidenti di merito in ordine alla partecipazione di IL HI e EN OV al narcotraffico (motivo sub punto 3.3 del ritenuto in fatto). Al riguardo, il Collegio capitolino ha esaustivamente notato in sentenza, quanto alla HI, che, come emerge dalle intercettazioni dei colloqui in carcere fra i coniugi ed il figlio MA, l'imputata era al corrente di chi fossero i debitori e del quantum debeatur, si attivava non solo per riscuotere i crediti, ma anche per collocare in un luogo sicuro la droga che NO aveva trasportato dalla Spagna e cercava quindi di venderla. Quanto a EN OV, che - secondo quanto dichiarato dal chiamante in correità UC - questi era "la persona che porta avanti tutto il denaro" e che "amministra i soldi della famiglia" e che la chiamata del UC quanto al ruolo stabile del prevenuto nel reinvestimento dei proventi delle attività illegali ha trovato puntuale riscontro: a) negli accertamenti compiuti in rogatoria dall'autorità giudiziaria spagnola in merito al radicamento in territorio iberico di plurime società facenti capo a MA OV e ai suoi genitori;
b) nelle evidenze di numerose operazioni economiche compiute, nell'arco temporale dal 2003 al 2011, da tali società utilizzando ingenti risorse della cui origine, alla luce dei redditi dichiarati, non può che essere ricondotta al traffico di droga;
c) nel fatto che EN OV continuasse ad interessarsi della gestione di tali beni anche dopo l'incarcerazione del figlio MA (v. pagine 18 21 della sentenza impugnata). - 10.4. E' sorretta da un ragionamento scevro da illogicità manifesta la ritenuta partecipazione del ON nel sodalizio (contestata sub punto 4.4 del ritenuto in fatto). A sostegno di tale conclusione, i decidenti di merito hanno valorizzato: a) il grado di coinvolgimento dell'imputato nell'operazione di cui al capo 2) che aveva per l'associazione una grande importanza, allorchè egli si occupava di prelevare la droga dall'imbarcazione che l'aveva trasportata in Spagna, di confezionare i pacchi per la successiva importazione in Italia nonchè di custodire a Barcellona il narcotico che NO si era rifiutato di trasportare per paura di essere arrestato;
b) la circostanza che, allorquando MA OV si interrogava su chi potesse avere fornito al UC le informazioni che avrebbero dovuto essergli ignote, mai avesse espresso dubbi circa la persona del ON, a dimostrazione della ritenuta intraneità del prevenuto nel sodalizio;
c) la circostanza che MA 20 OV abbia dichiarato che ON era "uno di famiglia e che collaborava con lui nella gestione degli esercizi commerciali di Tenerife" e che presso l'abitazione della famiglia OV veniva trovata la copia scansionata della delega rilasciata dalla HI al ON per il ritiro di un atto d'acquisto di un'auto; d) il fatto che, come riferito dal UC, dopo l'arresto di ON in Spagna in data 4 settembre 2011, IO OV parlasse tutti i giorni con la fidanzata AM, le consegnasse periodicamente del denaro, pagasse l'onorario del legale di ON nonché i viaggi di AM in Spagna (500 euro a viaggio), circostanze dimostrative di una solidarietà derivante dalla comune appartenenza ad un gruppo (v. pagina 24 della sentenza in verifica e pagine 97 e seguenti della decisione di primo grado). 10.5. Nel ritenere provata la partecipazione del ON all'associazione per delinquere ha, dunque, dato conto di specifici elementi fattuali stimati non irragionevolmente dimostrativi dell'intraneità del ricorrente alla societas sceleris, in termini di adesione ad una permanente struttura organizzata, con riparto di ruoli e comune coordinamento, volta all'attuazione di un programma indeterminato di reati concernenti gli stupefacenti, cioè di quel quid pluris che secondo la consolidata lezione ermeneutica di questo Giudice di legittimità sopra ricordata nel paragrafo 10.2 traccia la linea di demarcazione fra la fattispecie - concorsuale e l'associazione per delinquere. Costituisce d'altronde principio di diritto acquisito che anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, là dove le connotazioni della condotta dell'agente ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione. (conf. sent. n. 1346 del 2016, non mass.) (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015 - dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). Ineccepibile è poi la valorizzazione del sostegno assicurato al ON dalla "famiglia" OV dopo il suo arresto in Spagna nel settembre 2011, là dove - come questa Corte ha condivisibilmente avuto modo di affermare in tema di - associazione a delinquere finalizzata al commercio di sostante stupefacenti, la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere data anche per mezzo dell'accertamento dell'assistenza legale approntata a favore dell'intraneo e dall'aiuto economico assicurato ai suoi familiari da parte dei componenti, una volta che costui sia tratto in arresto. (Nella fattispecie, la Corte ha valutato corretta la qualifica di partecipe all'associazione, desunta dall'aiuto legale ed economico ricevuto dal capo della stessa, una volta tratto in arresto mentre si trovava in trasferta inviato dall'organizzazione - per l'approvvigionamento di un- 21 quantitativo rilevante di droga). (Sez. 3 n. 18137 del 26/11/2015 - dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266937). 11. Infine, non presta il fianco a censure coltivabili in questa sede il corredo motivazionale svolto nel provvedimento in verifica con riferimento alla confisca disposta nei confronti dei coniugi OV e HI (motivo sub punto 3.4 della sentenza in verifica). 11.1. Ed invero, i giudici della cognizione hanno motivatamente indicato le ragioni per le quali il possesso di denaro e dei buoni postali rinvenuti nell'abitazione dei ricorrenti nonché la disponibilità delle vetture risultino del tutto ingiustificati alla luce dei proventi leciti dagli stessi dimostrati. Nel pervenire a tale conclusione, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, la Corte d'appello ha, in particolare, attentamente vagliato la documentazione fiscale prodotta all'udienza del 19 maggio 2016, evidenziando come da essa emerga la prova che OV, dal 2005 al 2011, non produsse alcun reddito, mentre la HI, dal 2007 al 2011, percepì annualmente redditi da fabbricati per circa 25.000,00 euro. Il Collegio di merito ha inoltre passato in rassegna le dichiarazioni rese ai due ricorrenti nel corso dell'interrogatorio (in merito alla loro attività imprenditoriale) nonché i contratti di locazione prodotti dalla difesa pervenendo alla argomentata e certamente non illogica - conclusione dell'assenza di una giustificazione lecita alla disponibilità dei beni in sequestro alla luce dei modesti redditi provati dalla difesa, da ricondurre pertanto alle entrate del narcotraffico (v. pagine 25 e 26 della sentenza in verifica e 111 e 112 della decisione di primo grado). 12. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 14 novembre 2018 Il consigliere estensore Il Presidente Giorgia Fide bo Alessandra Bassi Caber DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 30 GEN 2019 IL FUNZIONARIO QUDIZIARIO E R P U Plura Esposito O E N D