Sentenza 10 febbraio 2011
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di perquisizione domiciliare non seguito da sequestro, non avendo lo stesso natura decisoria né incidendo sulla libertà personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2011, n. 8999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8999 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/02/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 322
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 33257/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BR TT, nato a [...] il 18 ottobre del 1965;
avverso il decreto di perquisizione e sequestro del 13 luglio del 2010;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mantova, nel procedimento penale a carico di BR TT, indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 perché, ancorché formalmente residente in [...], aveva conservato il proprio domicilio fiscale in Italia ed aveva pertanto omesso di presentare le relative dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2003, dispose procedersi a perquisizione domiciliare ed eventuale sequestro a carico del predetto al fine di acquisire documenti pertinenti al reato per il quale si procedeva. La perquisizione ebbe esito negativo.
Con atto del 14 agosto del 2010 il BR, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la perquisizione. Il ricorrente, dopo avere premesso che competente ad esaminare il ricorso è questa Corte Suprema quanto meno a norma dell'art. 111 Cost., deduce:
la violazione dell'art. 14 Cost., dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 17 del Patto Internazionale dei diritti civili e politici per l'illegittimità della perquisizione per la mancanza di qualsiasi situazione di necessità ed urgenza;
la nullità del decreto per omessa motivazione in quanto nel provvedimento si richiamava una nota della Guardia di Finanza che non è stata depositata unitamente al verbale di sequestro;
la nullità della perquisizione per l'omessa valutazione della sussistenza dei motivo per il quale si poteva presumere che le cose da cercare si trovassero nell'abitazione del BR anche perché il reato contestato sussiste solamente a fronte di un'evasione d'imposta di Euro 77.468,53;
carenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Come dianzi precisatola perquisizione ha avuto esito negativo, in quanto non è stato rinvenuto e sequestrato da parte della polizia alcun documento utile alle indagini. Orbene il decreto di perquisizione domiciliare del pubblico ministero, non seguito da sequestro, non è autonomamente impugnabile, sia per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, sia perché la perquisizione come mera operazione si esaurisce nel momento in cui viene compiuta e non può essere messa nel nulla, ma si risolve in un'operazione inutile ai fini probatori se non da luogo a sequestro. Il decreto di perquisizione domiciliare non è impugnabile con il riesame perché tale mezzo d'impugnazione si riferisce solo al sequestro probatorio o preventivo. Il decreto di perquisizione domiciliare può essere impugnato con il riesame solo nei limiti di una indagine strumentale all'accertamento relativo alla legittimità del sequestro (Cass., sez. unite, n. 23 del 29 gennaio 1997, Bassi). In questi casi, peraltro, se il provvedimento ha natura complessa perché indica anche le cose da sequestrare, l'eventuale vizio di motivazione non può che riguardare il sequestro e può essere fatto valere solo con l'impugnazione ex art. 257 c.p.p., e cioè con il riesame;
viceversa, ove il decreto del Pubblico Ministero contenga solo l'ordine di perquisizione ed eventuale sequestro, l'impugnazione può essere proposta solo contro il decreto di convalida del sequestro eventualmente eseguito dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 252 c.p.p. (Cass n 8841 del 2009; CONF. ASN 200106502 RIV. 218973; CONF. ASN 200423101 RIV. 229958; CONF. ASN 200545532 RIV. 233144). La perquisizione non seguita da sequestro non è quindi impugnabile.
Non è ammissibile neppure il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. perché il decreto di perquisizione domiciliare del pubblico ministero non seguito da sequestro non ha natura decisoria e, a differenza della perquisizione personale, non ha alcuna incidenza sulla libertà personale.
L'eventuale inosservanza da parte dell'autorità giudiziaria o della Polizia delle norme e dei limiti che disciplinano la perquisizione non da luogo ad ipotesi di nullità, ma può dare luogo solo a sanzioni disciplinari invero, l' eventuale irritualità della perquisizione non è inquadrarle in alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 178, comma 1, lett. c) o di inutilizzabilità di cui all'art. 191, perché la violazione non attiene all'atto in sè ma alle modalità della sua esecuzione e pertanto esula dalla sfera di applicabilità della norma anzidetta, la quale riguarda l'acquisizione probatoria dell'atto.
L'inammissibilità assorbe gli altri motivi, peraltro insussistenti, perché si è indicato il reato per il quale si procedeva e si è esplicitata la necessità di disporre la perquisizione per reperire eventualmente documenti utili all'accertamento del reato. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000, 00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2011