Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero, sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2016, n. 25833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25833 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
25 833/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 84 : TERZA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2016 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 584/2016 Dott. SILVIO AMORESANO Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO MATTEO SOCCI Rel. Consigliere - N.52407/2015 - Dott. GASTONE ANDREAZZA -Consigliere - Dott. GIOVANNI LIBERATI - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VI RA N. IL 10/01/1972 VI IN N. IL 22/02/1979 avverso l'ordinanza n. 643/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA del 23/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MARILIA DI NARDO :ccRigetto>>. Udit i difensor Avv.;Giovanna Aranitic Accogliments dei ricorsi≫s. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del 23 luglio 2015, confermava l' ordinanza di applicazione nei confronti di OL CE e OL AR della custodia cautelare in carcere, del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria del 26 maggio 2015, per reati di cui all'art 74, commi 1, 2 e 3, e art. 110 cod. pen. e art 73, commi 1, e 80 del T. U. stup., e art. 4 legge 146 del 2006. 2. Ricorrono in cassazione OL CE e OL AR, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Otto motivi comuni, tranne particolarità, soggettive. CE OL. Violazione dell'art. 6 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lettera B, C ed E del cod. proc. pen. Difetto di giurisdizione. In relazione ai capi 10 e 11 dell'imputazione lo stupefacente era stato sequestrato negli Stati Uniti, e solo con ragionamento congetturale si sarebbe potuto affermare che lo stesso fosse diretto in Italia, e specificamente anche al ricorrente CE OL. Nessuna frazione della condotta si è svolta in Italia, e l'accordo tra OT e AZ, secondo la stessa ricostruzione accusatoria, è intervenuto in America prima del loro arrivo in Italia, per riscossione di un credito. L'operatività della struttura associativa è avvenuta in territorio ' estero, non in Italia. Il tribunale del riesame ha ritenuto invece che parte dell'azione sia avvenuta in Italia e comunque essendo il OL CE cittadino italiano, per la giurisdizione trovava applicazione l'art. 9 del cod. pen. 2. 2. Incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria in favore di quello di Catanzaro, violazione degli art. 8 e 9 del cod. proc. pen. 1 Arylлюбве бесп k In considerazione dell'ultima parte dell'azione, avvenuta in Pianopoli, la competenza territoriale è del tribunale di Catanzaro e non di Reggio Calabria. Il tribunale nell'ordinanza impugnata invece ha ritenuto che si sia svolta in OL l'attività di programmazione e di iniziale consegna della droga, la competenza risulterebbe di Reggio Calabria. Non essendo univoco il contenuto delle intercettazioni riferite all'olio avrebbe www. - dovuto trovare applicazione il criterio suppletivo dell'art. 9 del cod. proc. pen. 2. 3. Motivazione apparente, e quindi assente per le cessioni dei punti 2, 3, 10 e 11, omessa motivazione sulla riqualificazione come tentativo o antefatto non punibile;
2. 4. Difetto di motivazione sulla qualificazione come tentativi o antefatti non punibili, anche degli episodi sub 10 e 11; 2. 5. Violazione degli art. 192, commi 2 e 3, in relazione all'art. 606, comma 1, lettera B del cod. proc. pen. Dai tabulati telefonici relativi ai primi mesi del 2014 e dall'analisi delle celle l'accusa ha desunto i collegamenti e gli incontri, senza nessun servizio di osservazione e controllo;
inoltre i soggetti si conoscevano e le loro comunicazioni potrebbero essere lecite. Solo con le indagini postume si sono ritenuti due ipotesi di cessione di stupefacente. Per le ipotesi sub 10 e 11 non sussiste prova del coinvolgimento del OL e del resto lo stupefacente è stato sequestrato in America. Inoltre, se contatti ci sono stati gli stessi dovrebbero essere considerati atti di tentativi, o di atti preliminari non punibili. Infine l'esistenza di un debito di OL nei confronti di OT, e l'acidità dell'olio potrebbe avere plurime spiegazioni. Il mancato pagamento di una rata di finanziamento da parte della moglie del ricorrente dimostra una situazione finanziaria incompatibile per l'acquisto d' ingenti quantità di stupefacenti. Forzato è anche il collegamento di OL CE con il fratello OL AR che appare solo dopo la scarcerazione del 16 agosto 2014, e così il collegamento con altri soggetti, TA IE, IN RR, LA e MO. LA è stato fermato proprio per accertare se avesse droga vendutagli da AR OL, e nulla è stato rinvenuto nella perquisizione. Il tribunale invece sostiene che LA fosse andato solo per consegnare denaro, non per ricevere droga. Per i capi 2 e 3, si ritiene che fossero identici ai casi 10 e 11, così si parte da un'ipotesi per ipotizzare un'altra ipotesi. Nessuna motivazione sussiste nell'ordinanza sulla richiesta qualificazione dei fatti come tentativo;
i fatti di accordo per l'importazione sono qualificati come : tentativi se l'importazione non avviene cassazione 1498 del 7 marzo 1996). Infatti lo stupefacente proveniente dal CO IC veniva sequestrato al porto di Wilmington, e quindi mai entrato in Italia, capo 10; per il capo 11, lo stupefacente proveniente dal CO IC veniva : sequestrato al porto di Chester. Nessuna attività di trasporto è stata mai predisposta, né sono stati predisposti mezzi sul territorio italiano. Inoltre nessuna prova sussiste sulla destinazione del carico di stupefacente al OL, anzi dall'intercettazione tra OT ed AN del 5 settembre 2014, ore 1,58, appariva che il carico potesse essere destinato ad AN. 2. 6. Violazione delle norme sulla gravità indiziaria, violazione dell'art. 74 del T. U. stup., motivazione apparente sul reato associativo, capo 1. Al capo 1, viene tratteggiata un'associazione che ruota sulla figura di OT RE e del suo nucleo familiare, con base operativa nel ristorante "cucino a modo mio", in New York, Queens. OT importava lecitamente frutta e verdura, e altre derrate alimentari. Queste attività, illogicamente, benché lecite sono state qualificate di copertura dall'ordinanza gravata. 3 сотув монообоса In Italia per l'accusa opererebbero i fratelli OL, con intermediario tra il gruppo americano e l'italiano tale AZ CO. Il tribunale ha omesso di motivare sui contatti leciti tra AZ, OT e OL, e sulla contemporanea sussistenza di ulteriori rapporti in Calabria di OT con altre numerose persone. OL inoltre è titolare di azienda . agricola e quindi commercia olio e vino, e questo è stato completamente ignorato nell'ordinanza impugnata. Gli incontri tra i personaggi non avevano scopi illeciti, ma solo di amicizia e di affari leciti (ad esempio quello del 4 febbraio 2014, con tale OS IU, in Marina di Gioiosa Ionica). Il credito che OT vantava con OL CE era relativo ad un prestito anche per le spese legali (interrogatorio di AZ CO nell'udienza di convalida). Le relazioni tra OL e OT erano costanti in tutti i periodi dell'anno, quindi le stesse non sono riferibili ad episodi di spaccio limitati in un periodo. Inoltre il debito di circa 31.000,00 € potrebbe essere relativo al vendita di 5.000,00 litri di olio. L'olio non doveva importarsi dall'America, ma era l'olio prodotto in Calabria. La mancanza di cessioni deve comportare anche una mancanza di associazione del OL. Mancano inoltre l'affectio societatis, la conoscenza dei partecipi, e la stabilità dell'adesione. Su questi punti manca la motivazione nel provvedimento impugnato. 2. 7. Difetto e contraddittorietà della motivazione sulla contestata aggravante della trans nazionalità, per essere il gruppo organizzato in più di uno Stato. Per la Corte di cassazione la speciale aggravante prevista dall'art. 4 della legge 146 del 2006 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione a delinquere - Cassazione s. u. 18374 del 2013 -. Nell'impostazione accusatoria la struttura associativa è unitaria con articolazione in Italia e in America e quindi non è configurabile 4 Max-Sec l'aggravante. La non identificazione degli operanti in CO IC è irrilevante. 2. 8. Mancata motivazione in ordine all'eccepita inutilizzabilità degli esiti delle captazioni all'estero. Sia le intercettazioni in CO IC e sia i tabulati delle utenze site in CO IC risultano non precedute da alcunché che legittimasse il potere della polizia italiana. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Per OL AR. Il ricorrente propone gli stessi otto motivi di ricorso con le particolarità personali del suo caso. 3. 1. AR OL compare sulla scena solo dopo il 16 agosto del 2014 (prima era detenuto), e CO AZ comunica a OT RE che il fratello del compare aveva risolto i suoi guai giudiziari e quindi poteva aiutare il fratello (OL CE) a pagare il debito che aveva con OT. Il debito quindi è del fratello CE e non suo, e il dato parentale non può essere usato per accomunarlo alla eventuale attività : illecita. Nelle informative di reato vengono utilizzati i dialoghi tra AR OL e IE TA, pusher, e con LA, RR e MO;
non sussistono prove che negli incontri ci sia stato scambio di stupefacenti. Anzi con l'escussione,con indagini difensive, di CC OL si è fornita una spiegazione dei contatti tra il ricorrente e IE TA, elementi assolutamente non valutati dal tribunale nell'ordinanza impugnata;
non considerata è anche la circostanza del fermo del 21 novembre 2014. L'ordinanza impugnata non tiene conto delle possibili ricostruzioni alternative, violando anche il principio dell'onere della prova. Si disattende anche la comprovata proprietà di oliveti in Calabria del OT e il commercio legittimo di olio dalla Calabria all'America e non il contrario, dall'America all'Italia (stupefacente). Ha chiesto quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono entrambi infondati e devono rigettarsi con condanna dei ricorrenti alle spese. Sull'eccepito difetto di giurisdizione, art. 6 cod. pen. (capi 10 e 11 dell'imputazione) si osserva che la giurisdizione è del Giudice italiano, come puntualmente motivato nell'ordinanza impugnata (pag 6), poiché sia la programmazione dei reati e sia l'evento (importazione dello stupefacente in Italia) sono avvenuti in Italia. In caso di concorso di persone nel reato, ai fini della sussistenza : della giurisdizione penale dello Stato italiano e per la punibilità di tutti i concorrenti, è sufficiente che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti. (Fattispecie in tema di tentata importazione in Italia di sostanze stupefacenti, sequestrate in Croazia durante le operazioni di trasporto, in cui l'ordine di acquisto era stato effettuato da soggetto che si trovava in Italia, e che avrebbe dovuto ricevere lo stupefacente a Milano). (Sez. 3, n. 11664 del 18/02/2016 - dep. 21/03/2016, P.G., Callea e altri, Rv. 266320). Per i capi 10 e 11 dell'imputazione la programmazione dell'importazione è avvenuta in Italia, come adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità nell'ordinanza impugnata (pag. 13, 14, 15 e ss). 4. 1. Infondata è altresì l'eccezione di incompetenza territoriale di Reggio Calabria in favore di Catanzaro, violazione degli art. 8 e 9 del cod. proc. pen. In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in 6 coryl the Sow s cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è : effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura. (Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015 - dep. 10/12/2015, Banev e altri, Rv. 265281; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015 - dep. 22/12/2015, Signoretta, Rv. 265282). Nel nostro caso l'associazione ha manifestato la sua concreta operatività, in OL (provincia di Reggio Calabria), come adeguatamente motivato nell'ordinanza impugnata, dove sono anche avvenute cessioni importanti di stupefacenti (ordinanza impugnata pag. 6).
5. Inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni all'estero, e dei tabulati (motivo n. 8 del ricorso). Anche questa eccezione risulta infondata, poiché le captazioni : sono avvenute tutte in territorio italiano su utenze italiane (vedi pag. 7 dell'ordinanza impugnata) e i tabulati sono di gestori italiani. In tema di intercettazioni telefoniche, non è necessario esperire una rogatoria internazionale allorquando l'attività di captazione e di registrazione del flusso comunicativo avvenga in Italia e tanto sia nel caso di utenza mobile italiana in uso all'estero sia nel caso di utenza mobile straniera in uso in Italia, richiedendosi il ricorso alla rogatoria solo nell'ipotesi in cui l'attività captativa sia diretta a percepire contenuti di comunicazioni o conversazioni transitanti unicamente su territorio straniero. (Sez. 4, n. 9161 del 29/01/2015 - dep. 02/03/2015, Andreone ed altri, Rv. 262441). Non comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali l'intercettazione di telefonate in partenza dall'Italia e dirette all'estero, in quanto tutta l'attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate viene compiuta interamente sul territorio italiano. (In motivazione la S.C. ha precisato che in tale ipotesi non è necessaria la tecnica dell'istradamento convogliamento delle chiamate in partenza dall'estero in un "nodo" posto in Italia - in quanto la captazione ha ad oggetto una comunicazione che non solo transita, ma ha origine sul territorio nazionale, per cui il contatto con un'utenza 4 Andlitella becom straniera è del tutto occasionale ed imprevedibile). (Sez. 6, n. 10051 del 03/12/2007 - dep. 05/03/2008, Ortiz e altri, Rv. 239460).
6. Sulla configurabilità del tentativo o del reato consumato, per le operazioni di sequestro di stupefacente all'estero. Per i ricorrenti i fatti di accordo per l'importazione, se la stessa non avviene, andrebbero qualificati come tentativi;
infatti lo stupefacente proveniente dal CO IC veniva sequestrato al porto di Wilmington e di Chester, quindi mai entrato in Italia. Anche questo motivo risulta infondato. Integra la fattispecie consumata del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, e non quella tentata, la condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, abbiano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se . questi ultimi siano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale. (Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014 - dep. 11/09/2014, Pedata, Rv. 260276). In sostanza, importa già chi acquista lo stupefacente in un altro Paese, sempreché naturalmente una parte della condotta si svolga nel territorio nazionale. Occorre, però, che il fatto si sia risolto in un vero e proprio acquisto, che per ragioni di prudenza la giurisprudenza tende ad identificare nell'acquisizione del materiale possesso dello stupefacente preso in considerazione. Margini per la configurazione di un delitto tentato si delineano a parte i casi nei quali non vi sia (prova di) una attività antecedente all'azione materiale mirata al trasferimento in Italia della sostanza stupefacente - per l'ipotesi che la (mancata) importazione non sia stata preceduta dall'instaurazione in territorio estero di quel rapporto proprietario che gli importatori acquisiscono con la cessione all'estero. Possono assumere eventuale rilievo, in particolare, atti idonei diretti in modo non equivoco ad acquisire la disponibilità indicata, a fini di importazione della droga nel territorio nazionale. In questa prospettiva, il tentativo di importazione consiste in un tentativo di conseguire all'estero la proprietà o comunque la disponibilità materiale della sostanza 8 ss stupefacente. La giurisprudenza di questa Corte, non a caso, ha stabilito che "il reato di importazione di sostanze stupefacenti, ove si prescinda dall'ipotesi di un previo acquisto delle medesime, non può ritenersi realizzato sulla base del semplice accordo fra i soggetti interessati all'effettuazione dell'operazione, potendo un tale accordo eventualmente valere ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 56 c.p., solo a rendere configurabile il tentativo punibile" (Sez. 1, Sentenza n. 1498 del 07/03/1996, rv. 204927). Nel contempo, si è negata l'integrazione del tentativo punibile a fronte del "versamento di una cospicua somma di denaro all'estero ad un agente incaricato di trattare l'acquisto di un ingente partita di droga da terzi venditori, in mancanza di concreti elementi da cui dedurre la probabilità dell'instaurazione di una trattativa con questi ultimi, in quanto trattasi di condotta che costituisce attività preparatoria inidonea a determinare la lesione o la messa in pericolo obiettivamente accertabile del bene protetto della norma incriminatrice". Ciò in quanto, nei termini indicati, si tratta di "attività preparatorie di cui non si è in grado di apprezzare ne' l'idoneità ne' l'univocità in mancanza di concreti elementi per ritenere probabile l'instaurazione di una trattativa con i venditori che avevano la disponibilità della droga" (Sez. 6, Sentenza |- n. 33143 del 04/06/2013, rv. 257745). Nel nostro caso, gli importatori italiani (i ricorrenti) avevano di certo già stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, tramite il AZ, e non solo: avevano acquisito anche la disponibilità materiale e diretta dello stupefacente, che era stato consegnato a corrieri da loro incaricati, droga fermata nel viaggio. Alla luce della giurisprudenza richiamata, e condivisa dal Collegio, i delitti ascritti ai ricorrenti (OL CE e OL AR) devono considerarsi certamente consumati (sintomatico è il pagamento del prezzo, vedi ad es. pag. 21 dell'ordinanza).
7. Sull'aggravante della transnazionalità (art. 4 della legge 146 del 2016). La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della I. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con 9 Аиделиютно бесі l'associazione a delinquere. (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255035). L'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presta il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose. (Sez. 3, n. 2458 del 02/12/2014 - dep. 20/01/2015, Castorina, Rv. 261958). - -Invero l'associazione del OT con sede in U.S.A. nell'ordinanza è stata ritenuta parte (vertice)effettivamente dell'associazione in Italia, ma sicuramente le attività criminali in CO IC (paese dal quale lo stupefacente veniva commerciato, diretto in U.S.A. e poi in Italia) non coincidono (immedesimazione) con il gruppo criminale associativo;
diverse sono le organizzazioni che gestiscono il traffico in CO IC;
sussiste quindi, per questo rilevante aspetto, l'aggravante dell'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146. 8. Sui gravi indizi di colpevolezza. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata evidenzia, con adeguata motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di gravi e plurimi elementi a carico dei due ricorrenti;
AZ CO viene individuato come tramite in Italia di OT RE (che operava in America), e aveva stabili contatti con i fratelli OL. Lo stupefacente : sequestrato nei porti di Wilmington e Chester grazie al lavoro di intercettazione e ricostruzione di tutto il movimento di stupefacente, consente di fare luce piena sui frequenti contatti telefonici, i viaggi e svela i contenuti delle conversazioni telefoniche, spesso riferite (formalmente e a copertura di intercettazione) ad olio, ma in effetti a stupefacente. La motivazione sul punto è esauriente e logica, e la lettura alternativa della difesa non è fondata su elementi concreti, ma solo ipotetici. ✓ In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla 10Ay Allalla boca peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Peraltro, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro" (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685). Dall'analisi della motivazione dei due provvedimenti (quello impugnato del tribunale e quello del Giudice delle indagini preliminari) non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dai ricorrenti (carenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 del cod. 11 Augil Meather Sorciсрцев боссі proc. pen.) non trova elementi certi negli atti, e né gli stessi, del resto, sono indicati nell'atto di impugnazione, e quindi sono solo ipotesi teoriche, non valutabili in sede di legittimità (vedi espressamente cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 - dep. 08/05/2014, Ce altro, Rv. 260409: "La regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali". Stesso ragionamento è valido per i gravi indizi di colpevolezza, ex art 273 del cod. proc. pen. Gli elementi indicati dai due provvedimenti, sono gravi, univoci e convergenti nell'indicare entrambi i ricorrenti gravati da indizi di colpevolezza idonei e sufficienti per la misura cautelare ( sul punto cfr. anche, per la stessa organizzazione, Cassazione sez. 3, Sent. del 3/3/2016, Berlingeri).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto Penitenziario competente, a norma dell'art. 94 comma 1 ter Disp. att. c.p.p. Così deciso il 03/03/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIASilvio Amoresano Angelo Matteo SOCCI Ay ott - Sos 22 GIU 2016 12 IL RE Luana rani