Sentenza 2 marzo 2017
Massime • 1
In caso di concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di concorso di persone nel reato di importazione di sostanza stupefacente, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ravvisato la giurisdizione italiana nella condotta dell'imputato trovato in possesso di sostanza stupefacente all'aeroporto di Caracas, ivi arrestato e giudicato, sulla base del rilievo che la sostanza detenuta dallo stesso gli era stata affidata affinché la trasportasse in Italia per consegnarla a determinati soggetti; la S.C. ha ritenuto la motivazione della sentenza insufficiente, non avendo indicato i correi, né descritto gli accordi tra loro intercorsi e nemmeno individuato la frazione di condotta realizzata nel territorio dello Stato collegata con quella commessa all'estero).
Commentari • 5
- 1. Non sono ex se sufficienti la mancanza o inidoneità degli specifici modelli di organizzazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 gennaio 2019 il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava gli imputati Gh.Pa., Ma.Di., Ca.Pa., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, in quanto riconosciutili colpevoli, in concorso con Di.Gi. (giudicato separatamente) del delitto p. e p. dagli artt. 40, comma 2, 118,589, cod. pen. 2381 e 2392 cod. civ., perché, quali componenti del Consiglio di …
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Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
Leggi di più… - 5. Più facile la maternità surrogata all’esteroCarlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 22 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2017, n. 35165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35165 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2017 |
Testo completo
35 165-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE сп TERZA SEZIONE PENALE А Composta da Sent. n. sez.828 -Presidente - Elisabetta Rosi -Relatore - UP 2/3/2017 Giovanni Liberati R.G.N. 45234/2015 Andrea Gentili Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCELLERIA Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente 18 LUG 2017 SENTENZA IL CANCEL Luana mani sul ricorso proposto da SO AL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/4/2015 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 aprile 2015 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 1 dicembre 2006 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato AL SO alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (contestatogli per avere in più occasioni illecitamente acquistato, importato dalle Antille Olandesi e detenuto a fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantitativo non specificato). La Corte d'appello, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, e, in particolare, l'eccezione relativa al divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto (essendo l'imputato stato già giudicato in Venezuela per la detenzione della medesima sostanza stupefacente che avrebbe dovuto importare in Italia e per le белой Elibera quale era stato nuovamente giudicato con la sentenza impugnata), ha affermato la sufficienza, al fine della configurabilità della giurisdizione italiana, della verificazione nel territorio dello Stato dell'evento o del compimento nello stesso di una frazione della condotta, sottolineando al riguardo gli accordi stretti con coloro che avrebbero dovuto ricevere la sostanza stupefacente in Italia e richiamando l'orientamento interpretativo relativo alla sufficienza, ai fini della configurabilità della giurisdizione, del compimento nel territorio dello Stato di una qualsiasi attività di partecipazione da parte di uno qualsiasi dei concorrenti.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo ha prospettato mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla propria eccezione di violazione del divieto di ne bis in idem, ribadendo che la condotta era avvenuta interamente in territorio venezuelano e che per in relazione ad essa egli era già stato giudicato e condannato in tale paese, laddove anche già espiato interamente la condanna. Ciò escludeva la ravvisabilità della giurisdizione italiana, essendosi consumato interamente all'estero il reato, giacché era stato fermato all'aeroporto di Caracas, dove si era interrotta la condotta illecita. Ha, pertanto, eccepito la violazione del divieto di un secondo giudizio per i medesimi fatti già giudicati all'estero, denunciando l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnato riguardo alle ragioni per le quali era stata ritenuta sussistente la giurisdizione italiana in relazione alle medesime condotte per le quali era già stato giudicato all'estero.
2.2. Con un secondo motivo ha prospettato ulteriore vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte d'appello del tutto omesso di considerare ed esaminare la propria doglianza sollevata al riguardo con l'atto di impugnazione.
2.3. Con un terzo motivo ha prospettato ulteriore carenza della motivazione della sentenza riguardo ai criteri adottati nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva e al mancato giudizio di prevalenza di dette attenuanti. Anche a questo proposito aveva sollevato una specifica doglianza con l'atto d'appello, sottolineando, tra l'altro, il proprio percorso di ravvedimento, la giovane età all'epoca dei fatti, il modesto spessore criminale, il comportamento processuale, ma tali elementi non erano stati in alcun modo considerati dalla Corte d'appello, che aveva confermato il giudizio di equivalenza del primo giudice. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, che ha portata assorbente.
2. Va anzitutto esclusa la sussistenza di un generico principio di ne bis in idem internazionale quale quello invocato dal ricorrente, posto che il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto l'art. 11, comma 1, cod. pen. prevede la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 cod. pen., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (Sez. 6, n. 44830 del 22/09/2004, Cuomo, Rv. 230595; Sez. 2, n. 40553 del 21/05/2013, Tropeano, Rv. 256469; Sez. 1, n. 29664 del 12/06/2014, Spalevic, Rv. 260537; Sez. 6, n. 11442 del 12/02/2016, Saipem S.p.a., Rv. 266360), e non vi siano, come nel caso di specie, relativo a giudizio celebrato in Venezuela, accordi internazionali idonei a derogare a tale disciplina. Al fine dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è, dunque, sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (Sez. 4, n. 6376 del 20/01/2017, Cabrerizo Morillas, Rv. 269062; Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016, Figliomeni, Rv. 268599; Sez. 2, n. 48017 del 13/10/2016, Di Luca, Rv. 268432; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259486). Occorre, tuttavia, pur sempre, secondo quanto espressamente richiesto dal secondo comma dell'art. 6 cod. pen., che almeno una frazione della condotta sia stata commessa dall'imputato nel territorio dello Stato, e che la stessa sia apprezzabile, cioè significativa, e collegabile funzionalmente in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero.
3. Ora, nel caso in esame, la Corte d'appello, nel confermare la condanna dell'imputato, pur essendo costui stato sorpreso all'aeroporto di Caracas in possesso della sostanza stupefacente (ingerita suddivisa in ovuli), ivi arrestato e giudicato, senza far ritorno in Italia se non dopo aver espiato all'estero la pena comminatagli a seguito del giudizio colà celebrato, ha ritenuto ravvisabile la giurisdizione italiana sulla base del rilievo che la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato (come pure quella detenuta dal suo complice Mazzeo) era stata a lui affidata affinché la trasportasse in Italia per consegnarla a 3 Slikenani soggetti già determinati, richiamando l'orientamento interpretativo secondo cui, in caso di concorso di persone, tutte le attività compiute dai singoli partecipanti (aventi o meno autonoma rilevanza penale) costituiscono frammenti di un unico e inscindibile iter delittuoso, sicché è sufficiente, al fine della affermazione della giurisdizione italiana, che nel territorio dello Stato sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti. La Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto che gli accordi stretti con coloro che avrebbero dovuto ricevere la droga in Italia (quali emergenti dalle intercettazioni telefoniche) rendono manifesta la giurisdizione italiana. Tale motivazione risulta, tuttavia, insufficiente, sia perché risulta generica quanto alla descrizione di detti accordi e alla indicazione del loro contenuto e dei partecipanti, sia, soprattutto, perché omette del tutto di indicare sia i partecipi al reato sia la frazione della loro condotta che sarebbe stata realizzata nel territorio dello Stato, idonea a consentire di ravvisare la giurisdizione italiana. Non è, infatti, sufficiente, in assenza della contestazione di un reato associativo, la affermazione della destinazione della sostanza stupefacente a soggetti presenti nel territorio dello Stato, disgiunta dall'accertamento di una condotta di questi ultimi apprezzabile e funzionalmente collegata alla importazione e alla successiva detenzione a fine di spaccio della sostanza stupefacente, collegata in modo univoco anche alla condotta realizzata all'estero dal concorrente, occorrendo una siffatta condotta realizzata nel territorio dello Stato e il suo chiaro e univoco collegamento funzionale con quelle poste in essere all'estero per poter ravvisare la giurisdizione italiana.
4. Consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, a cagione del vizio di motivazione rilevato riguardo alla configurabilità della giurisdizione italiana, che risulta assorbente rispetto agli altri due motivi di ricorso, che la presuppongono, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello di Catania, per nuovo esame in ordine alla configurabilità della giurisdizione italiana, sulla scorta dei principi richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 2/3/2017 H Presidente Il Consigliere estensore Elisabetta RosiThouetteRes Giovanni Liberati Glibinoni IL E