Sentenza 18 agosto 2009
Massime • 1
Il divieto e le limitazioni all'utilizzazione della testimonianza indiretta previsti dal quarto comma dell'art. 195 cod. proc. pen. non si applicano nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 18/08/2009, n. 34180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34180 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/08/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 42
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 021635/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER AVNI N. IL 10/07/1971;
avverso SENTENZA del 23/01/2008 CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to CALIA C..
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che lo dichiarò responsabile del delitto previsto dall'art. 270 bis c.p.. In particolare, l'ipotesi d'accusa è di avere, unitamente ad altri correi e a persone non identificate, organizzato e diretto nel territorio dello Stato l'attività dell'associazione turca DHKP- C, la cui finalità è quella di commettere atti di violenza a scopo terroristico ed eversione dell'ordine democratico, in Turchia e altrove, ponendo in essere le condotte di seguito indicate:
assicurare contatti, tramite comunicazioni telefoniche e telematiche, tra le diverse cellule o unità operative in Turchia, in altri paesi Europei e in Siria;
fornire alle strutture dell'associazione, operanti in Turchia, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Siria notizie utili per l'approvvigionamento di armi, per l'utilizzazione di mezzi di comunicazione, per "criptare e decriptare" messaggi, per eludere eventuali investigazioni delle autorità di polizia;
fornire all'associazione notizie utili al proselitismo e al riconoscimento di individui già associati da parte di membri DHKP-C;
curare, con telecomunicazioni in partenza dall'Italia, la diffusione presso i mass media Europei e di tutto il mondo delle notizie di attentati e altri atti di violenza commessi in territorio turco dal DHKP-C.
1.1. La Corte d'appello ha disatteso le eccezioni di nullità del decreto di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 7 bis e art. 7 ter ord. giud.. È stata esclusa la lesione dei principi costituzionali di terzietà e di imparzialità per la designazione di un magistrato della sezione civile a sostituire quelli incompatibili della sezione giudici per le indagini preliminari e non determinare ulteriori incompatibilità con quelli assegnati al dibattimento. La destinazione di giudici a uffici e sezione non attiene alla capacità del giudice, tranne nella situazione eccezionale finalizzata a eludere o a violare palesemente la regola della pre-costituzione del giudice.
Il giudice d'appello ha altresì disatteso la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli ufficiali di polizia italiano, col. CI, e turco. Non vi è stata violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 4, poiché entrambi non hanno riferito circostanze acquisite nel corso della rispettiva attività di investigazione e non nel corso di interrogatori e esame di specifici soggetti.
Al riguardo, si è posto in rilievo i due testi, quali ufficiali di polizia addetti a reparti specializzati antieversione, hanno deposto su un patrimonio di conoscenze "fungibilmente acquisite" nell'ambito della rispettiva attività investigativa, con specifico riferimento agli attentati effettuati e alle situazioni a essi relative dei quali il col. CI, del reparto antieversione del ROS di Roma, ha riferito di averne avuto conoscenza diretta.
Peraltro, alcune vicende riferite dal funzionario di polizia turco, sono, secondo entrambi i giudici di merito, note all'opinione pubblica tanto da essere ricondotte a "fatti notori" per la rilevanza che hanno assunto.
1.2. La Corte di merito pone in rilievo che il giudice di primo grado ha compiuto, nell'ambito della fase dibattimentale, una verifica rigorosa e prudente circa l'effettiva riconducibilità dei fatti nel consolidato patrimonio di conoscenze comuni all'intera collettività. Un primo profilo esaminato nelle due decisioni di merito è quello della natura dell'organizzazione DHKP-C, del quale sono descritti gli attentati nel periodo anteriore a quello in oggetto di imputazione e, in particolare, dal 1994 al 2001; in tale ambito temporale, si inseriscono episodi significativi, quali l'attentato al ministero della giustizia e il ferimento di un cittadino turco, l'omicidio di un ex appartenente all'organizzazione perché ritenuto collaboratore delle forze di polizia turche, attentato dinamitardo con auto bomba ai danni del personale di vigilanza dell'abitazione di un ex ministro, esplosione di lanciagranate contro la sede della direzione della polizia turca a Istanbul e, nel 2001 un attacco suicida con ordigni esplosivi da parte del militante EK KO in danno della direzione della polizia a Istanbul, a seguito della decisione del governo di modificare il regime carcerario.
Nel periodo prossimo a quello indicato nell'imputazione e nel ambito di esso, i giudici di merito indicano le vicende più significative:
attentato suicida dell'11 settembre 2001 da parte di UG UL, il quale si fa esplodere in piazza Taxim a Istanbul, provocando la morte di due poliziotti e il ferimento di altre venti persone, rea attentati dinamitardi del 15 aprile 2003 in danno di ristoranti Mc Donald's e il terzo a Istanbul in danno di una struttura ricreativa della magistratura turca, realizzati con bombe artigianali a pressione e a tempo, attentato suicida del 20 maggio 2003 di GU RT che poco prima di entrare nel palazzo del ministero della giustizia ad Ankara si fa esplodere per errore all'interno di una caffetteria, provocandola propria morte e danni alle strutture dello stabile, attentato dinamitardo del 3 giugno 2003 nel quartiere Bakirkoy di Istambul ai danni di un autobus con a bordo magistrati turchi della Corte di sicurezza, che provoca il ferimento di magistrati e danni a cose e, oltre ad attentati dinamitardi ad un mezzo pubblico su cui viaggiava personale della gendarmeria e ai danni del palazzo di un partito di governo e nella foresteria di ufficiali dell'esercito, l'attentato del 25 giugno 2004 da parte di NA LA che occultava sul proprio corpo una cintura esplosiva che è deflagrata per errore all'interno di un autobus, provocando la morte di tre persone e il ferimento di altre ventitre e l'attentato del luglio 2005 di YU EY, che nel tentativo di entrare nel ministero dell'interno turco, fu bloccato e ucciso dalla polizia turca.
Per entrambi i giudici di merito, le acquisizioni probatorie - costituite dai messaggi, da conversazioni intercettate e da deposizioni di funzionari di polizia, nonché dalle risultanze delle rogatorie disposte in Belgio e in Olanda - dimostrano che la struttura DHKP-C "partito-fronte rivoluzionario di liberazione del popolo":
ha una matrice maxista - leninista, contraria alla politica imperialista americana, e come tale ostile a tutto coloro che, come la Turchia, sostengono tale politica;
ha promosso la lotta armata e ne ha rappresentato la direzione politica e operativa del gruppo, mentre il DHKC è il fronte preposto al compimento di azioni e gli aderenti facevano riferimento alle direttive del partito del fronte o del DHKC, indifferentemente come risulta nei messaggi o in alcune conversazioni intercettate;
il gruppo era organizzato con la figura di un segretario generale, di un comitato entrale che si avvale di sezioni territoriali capeggiate da un responsabile, presenti in diversi paesi Europei, tra cui l'Italia; il collegamento del partito al fronte preposto alle azioni, come risulta dall'esame di alcuni comunicati relativi ad attentati, nei quali il fronte rivendica la paternità degli stessi e nei quali compare anche l'indicazione del partito, nonché da alcune videoriprese, dalle quali risulta che i Kamikaze, muniti di cinture esplosive fatte poi esplodere, leggevano documenti di rivendicazione con specifico riferimento DHKP-C, quale organismo ideativo, organizzativo e operativo.
1.3. Quanto al profilo della qualificazione giuridica, la sentenza impugnata esclude ex art. 2 c.p., commi 2 e 4, l'operatività dell'art. 270 sexies c.p. inserito nel nostro ordinamento con il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito in L. 31 luglio 2005, n. 155, che ha definito le condotte con finalità di terrorismo in applicazione della Decisione quadro U E del 22 giugno 2002, poiché tale contenuto interpretativo e definitorio non può operare per condotte realizzate in epoca anteriore all'inserimento della norma nel nostro ordinamento.
Occorre, per il giudice d'appello, fare riferimento all'art. 270 bis c.p. per il quale sono sanzionate atti di violenza commessi con finalità di terrorismo. La Corte d'appello ha poi rilevato che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il DHKP-C è da qualificare tipica organizzazione terroristica in base alle azioni violente a esso attribuibili, effettuate anche a mezzo Kamikaze.
1.4. Per i giudice d'appello, il coinvolgimento di Er NI è stato correttamente descritto dalla Corte d'assise che ha esposto gli atti processuali dai quali emerge il suo ruolo di organizzatore e dirigente dell'attività dell'associazione terroristica. In particolare:
Er abitava da tempo in Perugia ove ebbe a sposarsi con un'italiana, così ottenendo il permesso di soggiorno;
dagli atti di indagine e da testimonianze di personale di polizia è risultato che egli frequentava punti internet dai quali trasmetteva cartelle contenenti semplici immagini;
attraverso gli account e le password utilizzate si è individuato Er e il contenuto effettivo delle immagini dirette a occultare altri files contenenti i messaggi trasmessi;
i messaggi e le conversazioni intercettate, consentivano di accertare che Er era in contatto con altri guerriglieri di altre zone dai quali riceveva messaggi che poi Er trasferiva ad altri;
messaggi con richieste più varie tra le quali - oltre vestiario, danaro e altre utilità - vi erano richieste di approvvigionamento di armi e munizioni;
di significativa importanza sono i messaggi e le conversazioni telefoniche concernenti la morte di altri combattenti oltre il ferimento di uno dei responsabili del gruppo;
Er conosceva i nominativi dei combattenti e le relative account, per avere contatti con loro, la rivendicazione degli attentati del 6 e del 10 ottobre 2003 risultavano attribuite a Er, il quale si era messo in contatto con le riviste "Pane e Giustizia" di alcune città alle quali dava lettura delle rivendicazioni di un attentato contro alcuni gendarmi che avevano partecipato al massacro in carcere del 19 dicembre.
In conclusione, le risultanze processuali dimostrano l'inserimento di Er nell'organizzazione terroristica e danno la prova della consapevolezza di avere agito per il raggiungimento delle finalità della struttura e di avere rivestito il ruolo apicale attribuitogli nell'ipotesi d'accusa.
2. La difesa del ricorrente deduce:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 7 bis e 7 ter, ord. giud., e artt. 25, 108, 111 Cost. per avere la Corte d'assise d'appello, da un lato, non esaminato le doglianze difensive, limitandosi a riprodurre gli argomenti del giudice di primo grado, e, dall'altro, per avere escluso erroneamente la configurabilità della violazione dell'art. 178 c.p.p.. Il ricorrente, oltre a evocare la giurisprudenza di legittimità sulla diretta violazione delle norme costituzionali e sulla configurabilità della nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. a), indica le sentenze della Corte costituzionale n. 272 e 419 del 1998 che, nel confermare l'operatività della regola di cui all'art.33 c.p.p., hanno anche affermato che l'esistenza di appositi rimedi delle quali le parti possono avvalersi per denunciare la violazione dei principi di pre-costituzione, imparzialità e terzietà del giudice. I provvedimenti extra ordinem adottati per designare un giudice ad hoc alla trattazione di un determinato processo, non possono che rivelarsi contrari a Costituzione.
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 195 c.p.p., commi 1, 3, 5 e 7, e artt. 191 e 192 c.p.p. per avere la Corte d'appello da un lato dichiarato utilizzabili le testimonianze di CI e KT riproponendo, con motivazione apparente, quanto già affermato dalla Corte d'assise, eludendo in tal modo le specifiche censure dedotte con i motivi d'appello con l'appello e, dall'altro, per avere fondato la sussistenza del reato sulle testimonianze di LI e KT nonostante la manifesta inutilizzabilità. Nonostante la Corte d'assise e poi il giudice d'appello abbiano definito de relato la testimonianza di LI, non hanno fatto discendere da tale affermazione la conseguente inutilizzabilità. Nel corso della deposizione entrambi gli ufficiali di polizia hanno prodotto documenti e materiale in loro possesso che la Corte d'assise ha acquisito al fascicolo processuale.
Quanto all'ufficiale della polizia turca, il ricorrente rileva che la sua deposizione, anche in considerazione della sua giovane età, non avrebbe potuto che essere oggetto di notizie apprese da terzi e ciò ne imponeva l'inutilizzabilità. Non è stato accertato, al fine di verificare l'attendibilità del teste, il ruolo ricoperto nell'ambito della polizia turca. Egli è responsabile degli interrogatori dell'antiterrorismo e le vicende riferite non può che averle apprese dalle persone interrogate. Per utilizzare le dichiarazioni del teste, I giudici di merito hanno evocato la nozione del fatto notorio, senza motivare sui criteri seguiti.
Per il ricorrente, il colonnello CI, cui nel corso del dibattimento sono state rivolte domande sulle modalità delle circostanze riferite, ha appreso le notizie sull'associazione DHKP dal collaterale servizio di polizia turco. Su tali deduzioni, la Corte d'appello ha omesso del tutto di svolgere accertamenti.
3. La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 270 bis c.p. e all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), per carenza di motivazione il ricorrente rileva che gli attentati indicati dai giudici di merito in base a quanto riferito dai due ufficiali di polizia sono soltanto una porzione minima rispetto alle attività politico, sociali e militari realizzate da un'organizzazione estremamente ramificata in Turchia. Ciò ha determinato una deformazione della realtà rispetto al ruolo dell'associazione e ha comportato una erronea qualificazione giuridica dei fatti.
Non è stata effettuata una valutazione unitaria delle finalità e dell'articolazione dell'associazione per giungere a una sua corretta definizione sotto il profilo giuridico.
Per l'impostazione dell'accusa, i giudici di merito avrebbero dovuto verificare i collegamenti di Er con gruppi di guerriglieri operanti non a Istanbul, ma in una zona rurale della Turchia. Mentre, in termini del tutto illogici è stata affermata la responsabilità di Er NI per il reato di cui all'art. 270 c.p., comma 3 bis, per condotte relative a tutt'altro gruppo operante in Istanbul con il quale l'imputato non mai avuto collegamenti.
Il ricorrente deduce la violazione della citata norma incriminatrice per la quale gli atti di violenza contro uno Stato estero sono punibile soltanto là dove concretizzano atti di terrorismo e non anche atti di eversione, come accaduto nella concreta fattispecie. La Corte d'appello ha reso una spiegazione assolutamente superficiale circa la sussistenza di atti di terrorismo, senza dimostrare in concreto le modalità degli atti di esecuzione degli atti di violenza e dare conto della specifica volontà degli attentatori. Il giudice d'appello, per il ricorrente, ha omesso di esaminare le censure proposte con l'impugnazione e di fornire una reale descrizione dell'associazione DHKC, fornendo una motivazione solo relativa ad alcune cellule e omettendo di considerare l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione della partecipazione, e in ruolo di vertice, a un'associazione terroristica.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato in ogni sua articolazione.
Il primo motivo è infondato.
La designazione della Dott.ssa Monaco Maria - secondo la tabella del tribunale assegnata alla sezione civile - a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare è stata effettuata per esigenze esclusivamente organizzative. Non vi è stata una violazione delle condizioni di capacità del giudice previste dall'ordinamento giudiziario richiesta per la configurazione della nullità prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. a). In particolare, il provvedimento del presidente del tribunale è stato giustificato dall'esigenza di non designare i magistrati dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminari, nel processo de quo, perché per ragioni diverse incompatibili. Per altro verso, la designazione di magistrati delle sezione penale avrebbe potuto determinare ulteriori incompatibilità e problemi per la composizione dei collegi. Una situazione da ricondurre nell'ambito della clausola di esclusione di cui al secondo comma dell'art. 33 c.p.p. rispetto alla nozione normativa della "capacità del giudice", contenuta nel cit. art. 33, comma 1, rilevante ai fini della nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. a). Va dunque ribadito che è la mancanza delle condizioni di capacità del giudice, ravvisabile quando vi sia la violazione delle norme sulla nomina e l'ammissione dei giudici alla funzione giurisdizionale, che determina la nullità assoluta sancita dall'art.178 c.p.p., lett. a), nullità che, invece, deve essere esclusa quando vi sia violazione "...delle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi". Tali disposizioni, per espressa previsione dell'art. 33 c.p.p., comma 2, non si "considerano attinenti alla capacità del giudice". Non vi è stata in punto di fatto alcuna lesione al principio della imparzialità del giudice, che è garantita dalle tabelle di composizione degli uffici giudiziari nonché dal rispetto delle regole stabilite per l'adozione di provvedimenti di destinazione urgente dei giudici a funzioni ed uffici che debbono essere giustificati da esigenze organizzative e non da situazioni che rivelino la sostituzione quale unico strumento per effettuare la designazione ad hoc di un determinato magistrato. Solo in tale ultimo caso la violazione e direttamente riconducibile all'art. 25 Cost. e lesiva dei principi da essa garantiti. Le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. a), solo quando hanno per scopo l'elusione o la violazione del principio del giudice naturale pre costituito per legge.
La situazione, come genericamente dedotta dal ricorrente, non consente di apprezzare con specificità le violazioni che l'assegnazione de qua abbia potuto comportare. Il criterio adottato, lungi da essere ricondotto a una arbitraria designazione volta alla costituzione di un giudice ad hoc, risponde all'esigenze di risolvere problemi di carattere tipicamente organizzativi.
2. Il secondo motivo è anch'esso infondato.
La censura anzitutto presenta profili di genericità. Affinché possa configurarsi la l'inutilizzabilità prevista dal quinto comma dell'art. 195 c.p.p. debbono ricorrere gli elementi tipici richiesti dalla specifica fattispecie processuale. Nel senso che l'agente ufficiale di polizia giudiziaria deve essere chiamato a deporre su quanto riferitogli da soggetti individuati o quanto meno individuabili che avrebbero dovuto essere sentiti nella corso delle indagini con le modalità stabilite dall'art. 351 c.p.p., e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. a) e b) in riferimento ad atti dichiarativi acquisiti nella fase delle indagini e i cui dichiaranti siano sottratti all'esame dibattimentale mediante e sia chiamato a testimoniare l'ufficiale di polizia su quanto abbia acquisito o, in ogni caso, ascoltato nel corso delle indagini. Tutto ciò non solo non è descritto in sentenza ma non è oggetto di specifica deduzione del ricorrente che si limitata a evocare la violazione delle disposizioni processuali de quibus senza fornire contenuti specifici e concreti con le censure articolate.
Peraltro, la Corte di merito con riguardo alla testimonianza dell'ufficiale del Carabinieri CI ha correttamente risolto la questione nel senso che egli è stato chiamato a testimoniare sull'attività di indagini sviluppata dal reparto antiterrorismo e ha riferito su di un patrimonio di conoscenza "fungibile" nell'ambito degli organi di polizia preposti a tale specifica attività investigativa.
Peraltro, il divieto di testimonianza non ricorre ne gli "altri casi", cui si riferisce la clausola conclusiva dell'art. 195 c.p.p., comma 4, per i quali la prova è ammessa secondo le regole generali sulla testimonianza indiretta. Le Sezioni unite hanno in proposito ritenuto che "gli altri casi" si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez. un. 28 maggio 2003, dep. 24 settembre 2003, n. 36747). Ciò posto è da ritenere che, là dove la fattispecie concreta non riveli alcuno degli elementi che possa ricondurla nell'ambito della disposizione di cui al cit. art. 195, comma 4, gli ufficiali di polizia possono essere chiamati a deporre su quanto appresso nell'attività investigativa da fonti non classificabili tra quelle per le quali operino i divieti o anche soltanto le modalità della testimonianza indiretta.
Legittimo e corretto dunque l'utilizzo della testimonianza resa dall'ufficiale dei Carabinieri.
2.1. Altrettanto legittima e corretta anche la testimonianza dell'ufficiale di polizia turco.
Il ricorrente ha rappresentato la violazione degli art. 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., comma 4, e con riferimento alle dichiarazioni rese dall'ufficiale di polizia turca KT circa fatti - attinenti all'attività terroristica e agli atti di violenza compiuti in Turchia dalle "cellule" in cui l'associazione si è articolata - appresi non solo nell'attività investigativa ma anche de relato da fonti genericamente indicate come appartenenti ad organismi stranieri o internazionali di polizia o comunque da appartenenti all'associazioni de quibus. Premesso che il testimone ha riportato le risultanze di indagini svolte in ambito internazionale, per cui alle loro dichiarazioni non si applica, come pretende il ricorrente, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 195 c.p.p., sul punto si debbono in ogni caso condividere le esatte considerazioni dei giudici di merito, che hanno posto in giusta evidenza che costoro avevano riferito di acquisizioni investigative riportate anche in documenti della polizia turca circa gli attentati verificatesi in Istanbul e in altre zone della Turchia ad opera di "cellule" dell'associazione di appartenenza.
Questa Corte si è, peraltro, espressa nel senso che il divieto e le limitazioni poste dall'art. 195 c.p.p., comma 4, non si applicano nei confronti di agenti o ufficiali della polizia sentiti a proposito degli esiti dell'attività investigativa condotte in un Paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita a organismi qualificati e individuati (Sez. 6^, 15 dicembre 2003, dep. 15 aprile 2005, n. 14238). La testimonianza degli organi investigativi appartenenti a corpi di polizia estera trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 78 disp. att. c.p.p.. L'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, ai sensi dell'art. 78 disp. att. c.p.p., comma 2, non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, in quanto vige una presunzione di legittimità dell'attività svolta (in tal senso, Sez. 4^, 19 febbraio 2004, dep. 22 aprile 2004, n. 18660).
3. Il terzo ultimo motivo di ricorso è inammissibile, per la estrema genericità con la quale è articolato e per essere rivolto in realtà, al di là della apparente prospettazione di questioni giuridiche svolte, proporre una ricostruzione alternativa rispetto a quella operata con specificità e completezza dalla Corte di merito. Si è già detto in narrativa, dei singoli accertamenti compiuti circa il coinvolgimento dell'imputato in atti di terrorismo la cui rivendicazioni per alcuni episodi e a lui ascrivibile. Del resto, indipendentemente dal riferimento ideologico-culturale che caratterizza l'associazione DHKP-C "partito-fronte rivoluzionario di liberazione del popolo" che non può connotarla di per se solo come organismo terroristico, ciò che rileva e la riconducibilità a essa, alle sue articolazioni e "cellule" che ne rivendicano l'appartenenza, degli atti di violenza realizzati e qualificabili per le dimensioni accertate dall'attività di polizia come atti di terrorismo. Nella sentenza impugnata si pone in rilievo che il DHKP-C "partito - fronte rivoluzionario di liberazione del popolo" ha promosso la lotta armata e ne ha rappresentato la direzione politica e operativa del gruppo, mentre il DHKC è il fronte preposto al compimento di azioni e gli aderenti facevano riferimento alle direttive del partito del fronte o del DHKC, indifferentemente come risulta nei messaggi o in alcune conversazioni intercettate.
3.1. Quanto al profilo organizzativo anche delle articolazioni presenti nel territorio dello Stato si è accertato, come riportato nella sentenza di merito, che il gruppo era organizzato con la figura di un segretario generale, di un comitato entrale che si avvale di sezioni territoriali capeggiate da un responsabile, presenti in diversi paesi Europei, tra cui l'Italia.
Inoltre, il collegamento del partito al fronte preposto alle azioni, come risulta dall'esame di alcuni comunicati relativi ad attentati, nei quali il fronte rivendica la paternità degli stessi e nei quali compare anche l'indicazione del partito, nonché da alcune videoriprese, dalle quali risulta che i Kamikaze, muniti di cinture esplosive fatte poi esplodere, leggevano documenti di rivendicazione con specifico riferimento DHKP-C, quale organismo ideativo, organizzativo e operativo.
Non è da revocare in dubbio che per la configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il "minimum" organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associati va saldamente costituita nella quale è radicato l'"affectio societatis" e costituisce lo scopo sociale del sodalizio (Sez. 5^, 11 giugno 2008, dep. 25 luglio 2008, n. 31389).
3.2. Il profilo giuridico del rapporto tra gli artt. 270 bis e 270 sexies c.p. è stato correttamente risolto dalla Corte di merito e la censura posta è palesemente infondata.
In applicazione della giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello ha precisato che occorre fare riferimento all'art. 270 bis c.p.. La individuazione del concetto di terrorismo, facendo capo alla normativa dettata dalle fonti internazionali, identificate principalmente nella Convenzione dell'ONU del 1999 e nella Decisione quadro adottata nel 2002 dall'Unione Europea. È assolutamente corretta e appropriata.
La conclusione cui è approdata la sentenza impugnata a proposito della definizione delle condotte con finalità di terrorismo accolta nell'art. 270 sexies c.p. non è stata correttamente applicata poiché si è considerato che l'interpretazione del significato giuridico del termine terrorismo è stata introdotta nel nostro ordinamento in epoca successiva ai fatti di causa e che il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 155,
perché ha un contenuto sanzionatorio. Tale contenuto discende dalla disciplina introdotta con l'art. 270 sexies c.p., "chiaro essendo che essa contiene una norma definitoria con diretta incidenza sull'effettiva portata della disposizione incriminatrice ex art. 270 bis c.p. e, quindi, sulla sfera di operatività della sanzione penale". Questa Corte ha affermato che la nuova definizione, tratta dalla Decisione quadro del 2002, da un lato risulta più estesa per il fatto di avere assimilato la finalità eversiva a quella terroristica e, dall'altro, che la nozione risultante dall'art. 270 sexies c.p. contiene una precisa delimitazione per la ragione che non include le attività terroristiche compiute nel contesto di conflitti armati e prevede quale destinataria degli atti di violenza soltanto la popolazione e non anche i militari non attivamente impegnati nelle ostilità. Di talché, in relazione ai mutamenti, ampliativi o restrittivi, della definizione normativa delle condotte con finalità di terrorismo, va riconosciuto che la disciplina è soggetta al regime dell'efficacia della legge penale nel tempo e all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 c.p., commi 2 e 4 (Sez. 1^, 11 ottobre 2006, dep. 17 gennaio 2007, n. 1072). È stato dunque, nella concreta fattispecie, applicato l'art. 270 bis c.p. per il quale sono sanzionate atti di violenza commessi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, una nozione - precisa il giudice d'appello - non incompatibile o comunque in contrasto con la decisione quadro. L'indagine compiuta in tale ambito dai giudici di merito è approdata a conclusioni corrette anche negli sviluppi argomentativi. È stata la censura dell'odierno ricorrente - secondo cui nel giudizio di primo grado non era stata considerata la presenza di una guerra civile latente in Turchia nel cui ambito avrebbero dovuto inserirsi i fatti ricondotti al DHKP-C - a porre in rilievo che nella nozione di terrorismo internazionale vanno incluse le condotte realizzate nell'ambito di guerre anche civili qualificate come tali in ambito internazionale. Nella concreta fattispecie, è da escludere l'esistenza di un riconoscimento ad hoc a livello internazionale, e ciò non consente di ritenere la presenza di un conflitto quale quello dedotto dal ricorrente.
La Corte di merito è poi giunta alla corretta affermazione che, contrariamente all'assunto dell'appellante, il DHKP-C, è da qualificare tipica organizzazione terroristica in base alle azioni violente a esso attribuibili, effettuate anche a mezzo Kamikaze. Si tratta di atti di violenza con finalità terroristica anche in base alla Convenzione ONU del 1999, tento conto della tipologia delle azioni e della qualità delle vittime degli atti di violenza, tutte persone inermi e gendarmi, non impegnati neanche attivamente dazioni di ostilità; azioni violente che non sono realizzati in contesti di conflitti di guerra o di guerra civile, mai ritenute con riferimento alla Turchia, in sede internazionale.
Non è da revocare in dubbio che le azioni violente, volte anche ad arrecare danni alle cose, si qualificano come tipici atti di terrorismo contro entità non belligeranti e ciò esclude ogni tutela di ordine internazionale, non potendosi ricondurre soltanto a condotte eversive dell'ordine democratico.
In applicazione di tale principio, correttamente sono state escluse le richieste di prova dirette a verificare "il tasso di democraticità" dell'ordinamento turco, peraltro a mezzo di testimonianze volte a dimostrare l'inesistenza o la scarsa democraticità di uno Stato estero.
4. Il ricorso è dunque infondato e va rigettato. A norma dell'art.616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 agosto 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009