Sentenza 22 giugno 2005
Massime • 1
La regola di cui all'articolo 2384, secondo comma, cod. civ. - il quale (nel testo modificato dall'art. 5 del d.P.R. n. 1127 del 1969, in esecuzione della Direttiva CEE n. 151 del 1968 e al fine di garantire ai terzi la sicurezza in ordine alla validità degli atti posti in essere dai rappresentanti delle società) prevede che le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto non sono opponibili ai terzi di buona fede, anche se pubblicate - trova applicazione anche in riferimento alle ipotesi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione (in applicazione dell'esposto principio la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, in una fattispecie in cui lo statuto di una società a r.l. conteneva una clausola interpretata dalla corte territoriale nel senso che i due soli membri del consiglio di amministrazione avrebbero potuto compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvi quelli, quale il compromesso arbitrale, per i quali ciascun amministratore avrebbe dovuto essere preventivamente delegato dall'assemblea ordinaria, e, quindi, dall'altro socio, aveva ritenuto la nullità di detto compromesso, e, pertanto, del lodo arbitrale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2005, n. 13442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13442 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA COLONIALE COMM. ZUCCHERI DI IN SE & C. S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO della PICCINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Rag. Ilio Maggiori, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato MANFREDINI ORNELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICI AUGUSTO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 133/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 07/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2005 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANARITI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca di Credito cooperativo di Cambiano (infra, Banca), con atto di citazione notificato il 12 marzo 1999, impugnava il lodo arbitrale pronunciato il 15 giugno 1998, che aveva dichiarato risolto per inadempimento della s.r.l. NI il contratto di compravendita con il quale quest'ultima aveva acquistato un immobile ad uso industriale dalla società La LO Commissionaria RI di IN & C. s.a.s. (di seguito, La LO), eccependo la nullità del compromesso "perché assolutamente simulato" e chiedendo che fosse dichiarata la nullità del lodo.
Si costituivano in giudizio la s.r.l. NI, eccependo la nullità della citazione e, in subordine, l'inammissibilità dell'azione, per la decorrenza dei termini di cui agli artt. 325 e 326, cod. proc. civ., nonché La LO, che eccepiva la decadenza dal diritto all'impugnazione per decorso del termine dell'art. 828, c.p.c., e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda. Instauratosi il contraddittorio, nel corso del giudizio la s.r.l. NI era dichiarata fallita;
il giudizio era proseguito su ricorso del Curatore del fallimento della società, il quale chiedeva che fosse dichiarata la nullità del compromesso, a causa della carenza dei poteri dell'unico amministratore della società che lo aveva sottoscritto.
La Banca rinunciava agli atti del giudizio, ma la rinuncia era accettata dalla sola La coloniale, non dal Curatore del fallimento. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 7 febbraio 2002, premetteva che l'assemblea straordinaria della NI s.r.l., in data 28 gennaio 1997, aveva adottato un nuovo statuto sociale e che,
alla data della stipulazione del compromesso la società era amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due soli membri, i quali, ai sensi dell'art. 27 di detto statuto, "avrebbero potuto compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola eccezione di quei particolari atti per i quali ciascun amministratore avrebbe dovuto essere preventivamente delegato dall'assemblea ordinaria, cioè dall'altro socio". Secondo la Corte territoriale, l'amministratore che aveva sottoscritto il compromesso ciò avrebbe potuto fare "soltanto previa delega dell'altro membro del consiglio di amministrazione, trattandosi di atto che riguardava questioni relative all'acquisto e alla cessione di beni immobili, come previsto dall'art. 25 dello statuto" e, in mancanza di tale delega, concludeva affermando che, "conseguentemente, il compromesso arbitrale stipulato in carenza di poteri non può che essere dichiarato nullo e con esso anche il lodo arbitrale".
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso La LO, affidato a tre motivi;
ha resistito con controricorso il Curatore del fallimento della NI s.r.l., che ha depositato memoria ex art. 378, c.p.c.; non ha svolto attività difensiva la Banca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente, con il primo motivo, denuncia "violazione di legge ed omessa motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) in relazione all'art. 2384 del codice civile", deducendo che, nella comparsa di costituzione, aveva eccepito l'inopponibilità, ex art. 2384, cod. civ., della limitazione dei poteri di rappresentanza degli amministratori, in quanto terzo di buona fede. La Corte territoriale non ha motivato in ordine a questa eccezione, senza peraltro considerare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è anche consolidato nel ritenere che la inala fede del terzo neppure è integrata dalla mera conoscenza delle eventuali limitazioni al potere dell'amministratore. La LO, con il secondo motivo, denuncia "violazione di legge e omessa motivazione su punto decisivo della controversia: art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 828 c.p.c.", sostenendo che nella comparsa di risposta aveva eccepito che la domanda di nullità del compromesso per carenza di poteri dell'amministratore formulata dal Fallimento della NI s.r.l., per la prima volta, con la comparsa di riassunzione del 26 ottobre 2000, - era inammissibile perché "nuova" e comunque proposta oltre l'anno dalla dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale, in violazione dell'art. 828, c.p.c.. Il termine fissato da quest'ultima norma non poteva, infatti, ritenersi sospeso o prorogato dall'impugnazione proposta dalla Banca di credito cooperativo di Cambiano, anche perché, all'atto della costituzione, la NI s.r.l. si era opposta all'impugnazione. Secondo La LO, la sentenza impugnata non ha affatto preso in esame detta eccezione, benché concernesse un punto decisivo della controversia.
La ricorrente, con il terzo motivo, denuncia "violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'art. 830 c.p.c.", poiché la sentenza impugnata ha accolto la domanda di nullità del lodo, omettendo di pronunciare sul merito della causa, eventualmente rimettendo la causa innanzi all'istruttore, se fosse stata necessaria un'istruttoria. A suo avviso, sarebbe pacifico che la NI s.r.l. non ha pagato le rate di prezzo garantite da ipoteca legale sull'immobile compravenduto e sul quale era stata iscritta ipoteca legale, sicché il contratto di compravendita doveva essere dichiarato risolto.
2.- I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e di essi merita accoglimento il primo, mentre va rigettato il secondo. 2.1.- La sentenza impugnata espone che il giudizio è stato promosso dalla Banca popolare di credito cooperativo di Cambiano che, "con atto di citazione notificato il 12 marzo 1999", ha chiesto che il giudice adito dichiarasse "la nullità del lodo arbitrale depositato il 15 giugno 1998, per nullità del compromesso arbitrale stipulato tra la s.r.l. NI in liquidazione e la s.a.s. La LO Commissionaria RI di IN SE & C. perché assolutamente simulato" (pg. 2 della sentenza).
La pronuncia, inoltre, da atto che nel giudizio si sono costituite entrambe le convenute, le quali hanno eccepito: la s.r.l. NI, "a nullità dell'atto di citazione per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 405 del codice di procedura civile e, in subordine, di dichiarare inammissibile l'azione per decorrenza dei termini di cui al combinato disposto degli articoli 325 e 326", cod. proc. civ.; La LO, "la decadenza, ai sensi dell'art. 167 del codice di procedura civile, dal diritto a chiedere l'accertamento della simulazione del compromesso e del lodo arbitrale, la decadenza dal diritto all'impugnazione per decorso del termine di novanta giorni previsto dall'articolo 828 del codice di procedura civile e, nel merito, deduceva che il compromesso non era simulato e che l'attrice è priva di carenza (recte, interesse) ad agire" (pg.
2-3 della sentenza).
La sentenza precisa, infine, che "nel corso del giudizio la s.r.l. NI è stata dichiarata fallita e si è costituito il curatore del fallimento, che ha chiesto fosse dichiarata la nullità del compromesso arbitrale alla carenza dei poteri (recte, determinata dalla carenza dei poteri) dell'unico amministratore della s.r.l. NI che lo aveva sottoscritto", non accettando la rinuncia agli atti del giudizio della Banca e, come risulta dalle conclusioni rassegnate, facendo propria la domanda da questa proposta. Il giudizio è stato, inoltre, proposto dalla Banca, che non è stata formalmente (e sostanzialmente) parte del giudizio arbitrale, quindi non legittimata all'impugnazione per nullità ex art. 828, c.p.c., (per tutte, Cass., n. 8545 del 2003) e che, tenuto conto delle ragioni addotte a fondamento della domanda (la circostanza che il compromesso sarebbe stato "assolutamente simulato", ovvero effetto di collusione a suo danno), ha evidentemente proposto opposizione revocatoria (art. 404, secondo comma, c.p.c.), ammissibile ex art.831, terzo comma, c.p.c..
In corso di causa, successivamente all'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione di fallimento della s.r.l. NI, il Curatore del fallimento di questa società, con il ricorso per la prosecuzione del giudizio, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del lodo, per le ragioni sopra indicate e, per quanto sopra precisato, ha fatto propria la domanda della Banca.
La Corte d'appello ha giudicato evidentemente ammissibili le domande, ritenendo, implicitamente, ma chiaramente, il carattere "rituale" dell'arbitrato, e, ancora implicitamente, ha reputato ammissibile l'impugnazione per opposizione di terzo, da ritenersi proponibile anche in virtù del dettato dell'art. 831, quinto comma, c.p.c.. L'impugnazione ex art. 828, c.p.c., è infatti prevista soltanto per la sentenza arbitrale - così come l'opposizione ai sensi dell'art.404, c.p.c. -, mentre il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, per eventuali vizi del negozio, con azione da proporre nell'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza (Cass., n. 16049 del 2004; n. 9392 del 2004; n. 3614 del 2004; n. 10035 del 2002). Peraltro, questo profilo neppure ha costituito oggetto di contestazione tra le parti. Tanto premesso, va osservato che la trattazione del giudizio di impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello deve svolgersi nell'osservanza delle norme stabilite per il procedimento davanti alla medesima, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo di impugnazione di cui si tratta. La considerazione che funzione primaria e generale della corte d'appello è quella di esercitare la giurisdizione nelle cause d'appello delle sentenze del tribunale (art. 53, lett. a), r.d. n. 12 del 1941), conduce a ritenere - come già affermato da questa Corte - che "il procedimento davanti alla corte d'appello, salvo le deroghe espressamente previste per i procedimenti diversi ad essa attribuiti, deve intendersi disciplinato dalle norme di cui agli artt. 339 ss, c.p.c.", in quanto recanti la disciplina ordinaria del medesimo, indipendentemente dalla natura del giudizio che davanti alla stessa si svolge (Cass., n. 1731 del 2001; cfr. anche, n. 15767 del 2004; n. 6291 del 2000; n. 6362 del 1995; n. 9382 del 1993).
Peraltro, sotto un concorrente profilo, occorre ricordare che, come pure questa Corte ha precisato, le innovazioni introdotte dalla legge n. 25 del 1994 e la più marcata autonomia del giudizio arbitrale rispetto a quello civile, nella prospettiva del giudizio di impugnazione per nullità, neppure sono sufficienti ad escludere l'equiparazione del lodo alla sentenza, quindi ad incidere sulla configurazione di detto giudizio come di impugnazione processuale diretta ad accertare, attraverso l'esame del lodo, la sussistenza dei vizi previsti dall'art. 829 c.p.c.. L'immediata impugnabilità del lodo, indipendentemente dal suo deposito (art. 827, secondo comma, c.p.c.), esprime anzi l'opzione per questa equiparazione, sul piano effettuale, confermata dalla proponibilità dell'opposizione di terzo (art. 827, primo comma, art. 831, c.p.c.), in quanto rimedio tipicamente correlato all'efficacia della sentenza (Cass., n. 6291 del 2000). In applicazione di questo principio e in virtù dell'art. 406, c.p.c., il quale stabilisce che nell'opposizione di terzo "davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui", in quanto non derogate dagli artt. 404-406, c.p.c., vanno applicate le disposizioni di cui agli artt. 339 ss c.p.c., se, a loro volta, non derogate da quelle degli artt. 827 ss, c.p.c.. Conforta questa conclusione la considerazione che la previsione dell'ammissibilità della riunione delle impugnazioni - per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo - con il solo limite costituito dalla circostanza che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause, evidentemente postula l'applicabilità alle stesse della identica disciplina.
Il procedimento arbitrale si è svolto prima della dichiarazione di fallimento;
anteriormente alla apertura della procedura concorsuale è stato pronunciato anche il lodo, come risulta dalle indicazioni sopra riportate, contenute nella sentenza impugnata. La qualificazione della domanda proposta dal fallimento richiede, quindi, di determinare la posizione assunta nel giudizio dal Curatore del fallimento, alla luce dell'interesse fatto valere ed avendo riguardo alle deduzioni svolte, allo scopo di accertare se egli abbia agito nella stessa posizione del debitore, ovvero abbia esperito un'azione a tutela della massa.
Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che la posizione del curatore varia appunto in funzione dell'interesse che egli fa valere, correlato, di volta in volta, alle ragioni del fallito, dei creditori e della massa fallimentare (Cass., n. 8045 del 2003; n. 5026 del 1999; n. 12033 del 1991). Il curatore può agire sostituendosi alle ragioni del fallito, così da venirsi a trovare nella stessa posizione processuale di quest'ultimo (Cass., n. 8045 del 2003; n. 5026 del 1999; n. 6625 del 1984). Egli può, invece, assumere la veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito, qualora agisca per la conservazione o l'incremento dell'attivo fallimentare (Cass., n. 5026 del 1999; n. 1619 del 1985). Peraltro, egli può essere parte o terzo anche nello stesso processo, a seconda che impugni o non il rapporto contrattuale (Cass., n. 5026 del 1999; n. 12033 del 1991), e, anche "quando agisce per la conservazione o l'incremento dell'attivo fallimentare, assume la duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito", con la conseguenza che "può, dunque, trovarsi in rapporto di successione con una delle parti, o in una posizione giuridica dipendente o che, comunque, derivi da quella oggetto di accertamento nel processo" (Cass., n. 5026 del 1999). Il relativo accertamento deve essere condotto avendo riguardo anche alle ragioni dedotte a sostegno della medesima ed alla prospettazione svolta a conforto della domanda (Cass., n. 8045 del 2003). In applicazione di questi principi, è chiaro che il Curatore del fallimento della s.r.l. NI ha agito come terzo rispetto al lodo arbitrale, non rilevando, in contrario, la circostanza che il procedimento arbitrale si sia svolto prima della dichiarazione di fallimento e che anteriormente alla apertura della procedura concorsuale sia stato pronunciato anche il lodo.
La sentenza impugnata, nonostante la sintetica motivazione che la caratterizza su profili rilevanti, fa anzitutto espressa menzione della posizione assunta dal Curatore del fallimento con l'atto di prosecuzione del processo, dando atto, ed indicando, che è stata di segno sintomaticamente confliggente con quella svolta dalla NI s.r.l., in bonis. Quest'ultima si era, infatti, opposta alla domanda, mentre il Curatore del fallimento - precisa la pronuncia - non ha accettato la rinuncia agli atti del giudizio, in quanto, come ha dedotto il controricorrente e risulta dalle conclusioni del giudizio di merito, senza peraltro che la circostanza sia stata contestata, egli aveva fatto propria la domanda della Banca, la quale, è opportuno ricordarlo, aveva agito con l'opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 531, c.p.c., deducendo la simulazione del compromesso, in danno delle sue ragioni, quale creditore. Da queste circostanze risulta l'infondatezza del secondo motivo di censura, in primo luogo, in quanto il curatore ha agito facendo valere la propria posizione di terzo rispetto alle parti del giudizio arbitrale a tutela dell'interesse della massa, con la conseguenza che la relativa domanda, non è riconducibile all'impugnazione dell'art. 828, c.p.c., quindi non era soggetta al termine dalla stessa stabilito. In secondo luogo in quanto, tenuto conto delle norme applicabili al giudizio in esame e dalla posizione assunta, egli, intervenendo nel giudizio, ha ritualmente fatto valere una domanda che, secondo la sua prospettazione - non interessa a questi fini se fondata - era diretta a far valere un vizio del compromesso in tesi produttivo del difetto della potestas iudicandi degli arbitri, quindi rilevabile d'ufficio (Cass., n. 10561 del 2004; n. 6230 del 1999), e che comunque avrebbe potuto proporre in quanto limitata ad un'attività assertiva, facendo inoltre propria la domanda della Banca.
2.2.- Relativamente al primo motivo, occorre osservare che la sentenza impugnata ha precisato che, in forza dell'articolo 28 dello statuto, "la rappresentanza della società era attribuita a quegli amministratori cui erano delegati i poteri del consiglio ai sensi dell'art. 27 dello statuto". In virtù di quest'ultima clausola, sottolinea ancora la pronuncia, "al momento della stipulazione del compromesso la s.r.l. era amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due soli membri (...), i quali, in base al citato articolo 27 dello statuto avrebbero potuto compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola eccezione di quei particolari atti per i quali ciascun amministratore avrebbe dovuto essere preventivamente delegato dall'assemblea ordinaria, cioè dall'altro socio". Dunque, secondo la Corte territoriale, in mancanza di "previa delega dell'altro membro del consiglio di amministrazione, trattandosi di atto che riguardava questioni relative all'acquisto e alla cessione di beni immobili, come previsto dall'articolo 25 dello statuto", "il compromesso stipulato in carenza di poteri non può che essere dichiarato nullo e con esso anche il lodo arbitrale". Nella motivazione e nella conclusione così affermata dalla Corte territoriale si annida il vizio denunciato dalla ricorrente, dovendo peraltro osservarsi che la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità del compromesso all'esito dell'esame delle clausole dello statuto della NI s.r.l., senza neppure darsi carico di indicare le. norme che dovrebbero fondare la statuizione resa.
In linea preliminare, occorre precisare che la sola domanda decisa è stata quella diretta ad ottenere che fosse dichiarata la "nullità del lodo arbitrale per la nullità del compromesso arbitrale dovuta alla carenza dei poteri dell'unico amministratore della s.r.l. NI che lo aveva sottoscritto". Inoltre, come correttamente hanno dedotto la ricorrente ed il controricorrente, sia pure pervenendo a conclusioni divergenti, per la disciplina della fattispecie occorre avere riguardo all'art. 2384, cod. civ. (applicabile alla s.r.l. in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2487, secondo comma, cod. civ.), nel testo applicabile ratione temporis, non essendo controversa la riconducibilità dell'atto in questione all'oggetto sociale (onde non entra in gioco l'art. 2384-bis, cod. civ.). L'art. 2384, cod. civ., al primo comma, stabilisce che "gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo"; al secondo comma, dispone che "le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società". Dalla lettera della norma si evince che, secondo l'interpretazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, la norma stessa non prevede la "nullità" degli atti compiuti da un amministratore di società in violazione delle limitazioni al potere di rappresentanza che pure risultino dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate. Infatti, al secondo comma, stabilisce la mera inefficacia dell'atto, e peraltro soltanto in presenza delle specifiche condizioni ivi precisate, riservando alla società l'eccezione di inefficacia dell'atto (Cass., n. 22669 del 2004; n. 17678 del 2004;
cfr. anche Cass., n. 809 del 2002). Nel caso di specie, la sentenza impugnata, come è stato sopra precisato, ha affermato che la clausola statutaria prevedeva che i due componenti del consiglio di amministrazione "avrebbero potuto compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola eccezione di quei particolari atti per i quali ciascun amministratore avrebbe dovuto essere preventivamente delegata dall'assemblea ordinaria, cioè dall'altro socio", e poi ha interpretato la clausola, senza che sul punto in questa sede sia stata mossa alcuna contestazione, una prima volta affermando la necessità che l'amministratore fosse "preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci" (indicando, due capoversi dopo, che occorreva fosse "preventivamente delegato dall'assemblea ordinaria, cioè dall'altro socio"), una seconda puntualizzando che "avrebbe potuto stipulare validamente il compromesso soltanto previa delega dell'altro membro del consiglio di amministrazione", il riportato tenore della clausola - prescindendo per il momento dalla interpretazione specifica datane dalla Corte d'appello - rende chiaro che la limitazione riguardava non l'esistenza, bensì il contenuto, e quindi la estensione del potere di rappresentanza: e pertanto operava la inopponibilità ai terzi, ai sensi del secondo comma dell'art.2384, cod. civ., della previsione statutaria in ordine alla necessità, per certi atti, della azione "congiunta" degli amministratori.
È ben vero che, in ordine alla inopponibilità, ai sensi dell'art.2384, secondo comma, cod. civ., della violazione della clausola statutaria prevedente la rappresentanza congiunta la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in modo non uniforme (Cass., n. 1637- 6 del 2004; Cass., n. 12420 del 1995). Nella specie non occorre tuttavia affrontare nuovamente tale questione, in quanto, come ha correttamente e convincentemente osservato una parte della dottrina, la questione .non può essere posta nel caso in cui la rappresentanza congiunta sia prevista non indiscriminatamente per tutti gli atti, ma soltanto per determinate categorie di atti. E ciò, in primo luogo, perché la norma comunitaria (art. 9 n. 3 della direttiva n. 151 del 1968) permette l'attribuzione di efficacia esterna alla rappresentanza congiunta, purché "essa concerna il potere generale di rappresentare la società". In secondo luogo, in quanto la previsione della firma congiunta soltanto per determinati atti configura, in buona sostanza, una limitazione del potere conferito a ciascun amministratore che, in quanto tale, se fosse ritenuta opponibile, contrasterebbe con la ratio dell'art. 2384, secondo comma, cod. civ., ed addosserebbe al terzo il rischio di una non corretta verifica del contenuto e dell'ampiezza dei poteri individuali dell'amministratore, che la direttiva ha inteso eliminare allo scopo di favorire la rapidità e sicurezza delle contrattazioni, sicché neppure sfugge alla disciplina dell'art. 2384, secondo comma, cod. civ., la previsione di una legittimazione congiunta soltanto per determinati atti (Cass., n. 3360 del 1985). La clausola statutaria è stata interpretata - senza, si ripete, che sul punto sia stata mossa in questa sede contestazione alcuna - dalla Corte territoriale nel senso che la clausola prevedeva non la (necessità della) rappresentanza congiunta, bensì la (necessità della) preventiva "delega" e/o "autorizzazione" (così, con evidente improprietà) da parte di un altro organo sociale e soltanto per "particolari atti" (pg. 4 della sentenza).
Pertanto, l'unica questione che avrebbe potuto porsi - alla quale la sentenza impugnata neppure ha fatto cenno - era quella della applicabilità della norma anche al caso di dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza, sulla quale pure questa Corte si è già pronunciata, affermando che l'art. 2364, cod. civ., nello stabilire che non sono opponibili ai terzi tutte "le limitazioni del potere di rappresentanza che risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate", non pone alcuna eccezione in riferimento a quelle che derivino da eventuali "conflitti interni" conseguenti al difetto, all'invalidità o all'inefficacia della pregressa deliberazione dell'organo competente (Cass., n. 7180 del 2000; n. 4033 del 1994 n. 4033; n. 12741 del 1992). In particolare, la questione della riconducibilità delle ipotesi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione nell'ambito di previsione dell'art. 2384, cod. civ., è stata approfondita dalla sentenza n. 1325 del 2000, la quale ha osservato - che questa norma, nel testo modificato dall'art. 5 D.P.R. 29.12.1969 n. 1127, in esecuzione della direttiva del Consiglio dei Ministri CEE n 151 del 9.3.1968, ha la finalità di dare sicurezza ai terzi, in ordine alla validità dell'attività posta in essere dagli amministratori di società aventi personalità giuridica, muniti del potere di rappresentanza.
Questa essendo la ratio della norma, non possono sussistere dubbi in ordine all'applicabilità, quanto meno in via estensiva, dell'art.2384, cod. civ., al caso di dissociazione del potere rappresentativo dal potere di gestione, in riferimento sia alla eventuale riserva di competenza in favore dell'assemblea, sia nel caso di inosservanza dell'eventuale previsione di un procedimento deliberativo consiliare, dato che l'eventuale rilevanza esterna di tale dissociazione, così come le limitazioni al potere di rappresentanza derivanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, si pongono in contrasto con la finalità perseguita dal legislatore, minando alla base ogni possibilità di garantire ai terzi, che con la società abbiano rapporti, la necessaria sicurezza in ordine alla validità degli atti compiuti dall'organo che della società ha formalmente la rappresentanza.
In particolare, "suffraga tale conclusione la considerazione che qualora si accedesse alla tesi restrittiva (...), i terzi di buona fede resterebbero totalmente privi di tutela, nelle ipotesi in esame, posto che non è loro consentito conoscere le deliberazioni del consiglio di amministrazione, titolare del potere di gestione, e quindi valutare se l'organo munito del potere di rappresentanza, agisca in contrasto o in sintonia con tali deliberazioni", con la conseguenza che essi sarebbero tutelati nel caso "meno grave di superamento dei limiti del potere rappresentativo derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicati e quindi conoscibili, mentre resterebbero privi di tutela nell'ipotesi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione, pur essendo nell'impossibilità di conoscere le delibere dell'organo titolare del potere di gestione, in aperto contrasto con le finalità perseguite dal legislatore del 1969" (Cass., n. 1325 del 2000). Dunque, secondo un'interpretazione accolta anche dalla dottrina prevalente, l'art. 2384, cod. civ., riguarda anche l'ipotesi di dissociazione fra i due poteri, pur se, come nel caso in esame, origina da una previsione statutaria di riserva di competenze in favore di altro "organo" (la sentenza impugnata, come sopra precisato, ha indicato prima che, a seguito della modifica statutaria realizzata in data 28 gennaio 1997, l'atto "avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci" (pg. 4, rigo 7), poi che occorreva la preventiva delega "dall'assemblea ordinaria, cioè dall'altro socio" (pg. 4, rigo 23, con omologazione evidentemente impropria), infine, che occorreva la "previa delega dell'altro membro del consiglio di amministrazione (pg. 4, ultimo rigo), la quale non priva l'organo di rappresentanza del potere che gli compete e che, ai sensi dell'art. 2475 n. 7, cod. civ., trova il suo fondamento nell'atto costitutivo della società, ponendosi solo come limitazione del potere di rappresentanza stesso, con conseguenze irrilevanti rispetto ai terzi di buona fede e rilevanti nei soli rapporti interni, sempre che l'atto rientri nell'oggetto sociale. Nel quadro di questa configurazione la sentenza impugnata non è immune dalle censure mosse dalla ricorrente. E ciò indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla correttezza sia della omologazione nella medesima operata tra delibera dell'assemblea ordinaria ed autorizzazione dell'altro socio, ovvero dell'altro amministratore, sia del riferimento iniziale alla necessità che "l'organo amministravo" fosse "preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria" e di quello, successivo alla necessità che questo fosse "preventivamente delegato".
Versandosi in un caso di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione, peraltro limitatamente ad alcuni atti, per quanto sopra esposto, il difetto della preventiva delibera di un altro organo sociale, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, non produce la nullità dell'atto. La fattispecie è infatti governata dall'art. 2384, secondo comma, cod. civ., sicché la succitata carenza era inopponibile alla contraente La LO, salvo fosse stato provato che questa aveva intenzionalmente agito a danno della società - accertamento che è del tutto mancato - in quanto, in quest'ultima ipotesi, l'inefficacia della clausola compromissoria avrebbe comportato l'invalidità del lodo, siccome riconducibile all'ipotesi dell'art. 829, n. 1 c.p.c. (Cass., n. 9162 del 1995). Pertanto, la Corte d'appello ha erroneamente dichiarato la nullità del lodo (risultando così assorbita dalla pronuncia sul punto pregiudiziale l'ulteriore domanda pure proposta), sicché, in accoglimento del primo motivo - restando assorbito il terzo - la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che procederà al riesame della controversia, attenendosi al principio sopra enunciato e provvedendo altresì alle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, anche per le spese di giudizio di questa fase.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2005