CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere Dott. Vittorio
Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. R.G. 12/2023 promossa d a
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dall'avv. MAURO SANDRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio responsabilità ex artt. in VIA BENEDETTO MARCELLO N. 48 MILANO
2049 – 2051 – 2052 c.c. APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 7 In punto: appello a sentenza del Tribunale di ER pubblicata in data
12.07.2022 con il n. 1738/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di ER, il Parte_1
al fine di ottenerne la condanna, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti il 28 novembre 2018 alle ore 20.00
circa, allorchè, il motociclo che guidava aveva sbandato perchè, giunto in prossimità di una curva, era entrato nelle buche presenti lungo la carreggiata, e,
urtando il guard-rail sulla sua destra, egli era caduto a terra riportando lesioni consistite nella frattura pluriframmentaria biossea della gamba destra (bifocale a livello personale), con conseguente invalidità permanente del 15%.
Il , regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_1
Assunta la prova orale per testi ed espletata CTU medico-legale, con sentenza n. 1738/2022 il Tribunale di ER accertava la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. nella misura del 50% e quella concorrente dell'attore ex art. 1227, primo comma, c.c., per il restante 50%.
Il primo giudice riteneva provata la dinamica del sinistro sulla base della testimonianza di e della produzione delle fotografie sullo stato Testimone_1
dei luoghi, ma riteneva sussistere il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c., in misura paritaria a quella del avendo il CP_1
motociclista violato l'obbligo, previsto dall'art. 141, comma secondo, C.d.S.
pagina 2 di 7 Una velocità adeguata allo stato dei luoghi avrebbe consentito di rallentare ed eventualmente arrestare il veicolo, tanto più che il motociclista si trovava a percorrere un tratto di strada rettilineo che precedeva una curva e avrebbe potuto e dovuto vedere, nonostante l'orario, le condizioni del manto stradale.
Tenuto conto dell'esito della CTU, che aveva accertato un'invalidità
permanente del 14%, condannava il a pagare Controparte_1
all'attore € 34.573,27 oltre rivalutazione e interessi.
Poneva le spese di lite e di CTU in capo a parte convenuta, con distrazione delle prime in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La sentenza era gravata da . Parte_1
Il restava contumace anche in questo grado. Controparte_1
All'udienza odierna la causa era discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice lo ha ritenuto corresponsabile dell'evento dannoso ex art. 1227,
primo comma, c.c., presupponendo che egli viaggiasse a velocità eccessiva così
da non vedere le buche, benché non vi fosse prova di queste circostanze, e chiede la liquidazione del danno nella sua interezza.
Il motivo è infondato.
Mette conto evidenziare che le dichiarazioni del teste non Testimone_1
pagina 3 di 7 rilevano ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro a cui non assistette per essere giunto successivamente, in quanto chiamato da una soccorritrice che aveva avuto il suo numero dal motociclista e neppure circa le condizioni della strada per la genericità delle dichiarazioni del teste, avendo dichiarato “non feci caso se c'erano buche”, aggiungendo, “buche c'erano dappertutto”.
Vale la pena, invece, rimarcare che l'attore ha prodotto n. 4 fotografie (doc.
7) e n. 4 vedute aeree – estratte da google maps (doc. 8) dalle quali sono visibili due buche nel manto stradale (una più grande e la seconda più piccola), che risultano coperte da bitume essendo successive al sinistro (a fianco si riporta la data del 15.12.2018 mentre il sinistro è avvenuto il 28.11.2018).
Dette immagini rilevano non tanto per la presenza delle buche, di cui non è
possibile sapere quanto fossero profonde, ma perché mostrano chiaramente come il tratto stradale, ove sono situate, è un rettilineo, mentre la curva
(sinistrorsa rispetto alla direzione di marcia dell'attore) è ben oltre.
Pertanto, tenuto conto che la strada aveva un andamento rettilineo e che le buche non rappresentavano ostacoli imprevedibili, come avrebbero potuto esserlo delle buche in uscita da una curva, ne deriva che una velocità adeguata alle condizioni di tempo (la località periferica lontano dal centro abitato non richiedeva la presenza di illuminazione pubblica) e di luogo (semmai la presenza di tante buche costituiva elemento che avrebbe suggerito una maggiore prudenza) avrebbe consentito al motociclista di evitare le buche presenti sul suo pagina 4 di 7 percorso.
Da ciò emerge che il primo giudice ha seguito un ragionamento logico e quindi non censurabile nel ritenere che la condotta colposa tenuta dal motociclista ha concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Deve aggiungersi che l'indagine circa un'eventuale corresponsabilità del danneggiato è sempre dovuta a proposito di danni da circolazione stradale, sia in caso di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c.,
sia in caso di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Circa le caratteristiche della condotta del danneggiato che deve essere connotata da colpa, si veda inoltre una recente pronuncia della Suprema Corte
(Cass. n. 2376/2024).
Nella fattispecie, l'elemento della colpa è ravvisabile nella guida del motociclo tenuta da . Parte_1
L'art. 141 C.d.S., primo comma, impone al “conducente l'obbligo di regolare la velocità del veicolo, in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre il secondo comma stabilisce che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di pagina 5 di 7 compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, a cui segue il comma terzo, secondo cui “in particolare il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata … nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause”.
Con il secondo motivo la difesa dell'appellante si duole che il tribunale,
condannando il alla rifusione delle spese di lite, le abbia liquidate a sé CP_1
quale antistatario, secondo scaglione del decisum (€ 34.573,27) anziché del
disputatum (€ 83.940,38).
Il motivo è infondato.
In base all'art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, applicabile ratione temporis, “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Per effetto del rigetto dell'appello, l'appellante va dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, mentre nulla si provvede sulle spese di questo grado essendo rimasto contumace il
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda sezione civile, rigetta l'appello pagina 6 di 7 proposto da avverso la sentenza emessa, nella contumacia del Parte_1
, dal Tribunale di ER n. 1738/22 del 12 Controparte_1
luglio 2022, che conferma;
- nulla sulle spese di questo grado;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di una somma pari a quella del contributo unificato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio dell' 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente rel.
Dott. Daniela Fedele Consigliere Dott. Vittorio
Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. R.G. 12/2023 promossa d a
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
OGGETTO: dall'avv. MAURO SANDRI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio responsabilità ex artt. in VIA BENEDETTO MARCELLO N. 48 MILANO
2049 – 2051 – 2052 c.c. APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 7 In punto: appello a sentenza del Tribunale di ER pubblicata in data
12.07.2022 con il n. 1738/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di ER, il Parte_1
al fine di ottenerne la condanna, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti il 28 novembre 2018 alle ore 20.00
circa, allorchè, il motociclo che guidava aveva sbandato perchè, giunto in prossimità di una curva, era entrato nelle buche presenti lungo la carreggiata, e,
urtando il guard-rail sulla sua destra, egli era caduto a terra riportando lesioni consistite nella frattura pluriframmentaria biossea della gamba destra (bifocale a livello personale), con conseguente invalidità permanente del 15%.
Il , regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_1
Assunta la prova orale per testi ed espletata CTU medico-legale, con sentenza n. 1738/2022 il Tribunale di ER accertava la responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. nella misura del 50% e quella concorrente dell'attore ex art. 1227, primo comma, c.c., per il restante 50%.
Il primo giudice riteneva provata la dinamica del sinistro sulla base della testimonianza di e della produzione delle fotografie sullo stato Testimone_1
dei luoghi, ma riteneva sussistere il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c., in misura paritaria a quella del avendo il CP_1
motociclista violato l'obbligo, previsto dall'art. 141, comma secondo, C.d.S.
pagina 2 di 7 Una velocità adeguata allo stato dei luoghi avrebbe consentito di rallentare ed eventualmente arrestare il veicolo, tanto più che il motociclista si trovava a percorrere un tratto di strada rettilineo che precedeva una curva e avrebbe potuto e dovuto vedere, nonostante l'orario, le condizioni del manto stradale.
Tenuto conto dell'esito della CTU, che aveva accertato un'invalidità
permanente del 14%, condannava il a pagare Controparte_1
all'attore € 34.573,27 oltre rivalutazione e interessi.
Poneva le spese di lite e di CTU in capo a parte convenuta, con distrazione delle prime in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La sentenza era gravata da . Parte_1
Il restava contumace anche in questo grado. Controparte_1
All'udienza odierna la causa era discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice lo ha ritenuto corresponsabile dell'evento dannoso ex art. 1227,
primo comma, c.c., presupponendo che egli viaggiasse a velocità eccessiva così
da non vedere le buche, benché non vi fosse prova di queste circostanze, e chiede la liquidazione del danno nella sua interezza.
Il motivo è infondato.
Mette conto evidenziare che le dichiarazioni del teste non Testimone_1
pagina 3 di 7 rilevano ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro a cui non assistette per essere giunto successivamente, in quanto chiamato da una soccorritrice che aveva avuto il suo numero dal motociclista e neppure circa le condizioni della strada per la genericità delle dichiarazioni del teste, avendo dichiarato “non feci caso se c'erano buche”, aggiungendo, “buche c'erano dappertutto”.
Vale la pena, invece, rimarcare che l'attore ha prodotto n. 4 fotografie (doc.
7) e n. 4 vedute aeree – estratte da google maps (doc. 8) dalle quali sono visibili due buche nel manto stradale (una più grande e la seconda più piccola), che risultano coperte da bitume essendo successive al sinistro (a fianco si riporta la data del 15.12.2018 mentre il sinistro è avvenuto il 28.11.2018).
Dette immagini rilevano non tanto per la presenza delle buche, di cui non è
possibile sapere quanto fossero profonde, ma perché mostrano chiaramente come il tratto stradale, ove sono situate, è un rettilineo, mentre la curva
(sinistrorsa rispetto alla direzione di marcia dell'attore) è ben oltre.
Pertanto, tenuto conto che la strada aveva un andamento rettilineo e che le buche non rappresentavano ostacoli imprevedibili, come avrebbero potuto esserlo delle buche in uscita da una curva, ne deriva che una velocità adeguata alle condizioni di tempo (la località periferica lontano dal centro abitato non richiedeva la presenza di illuminazione pubblica) e di luogo (semmai la presenza di tante buche costituiva elemento che avrebbe suggerito una maggiore prudenza) avrebbe consentito al motociclista di evitare le buche presenti sul suo pagina 4 di 7 percorso.
Da ciò emerge che il primo giudice ha seguito un ragionamento logico e quindi non censurabile nel ritenere che la condotta colposa tenuta dal motociclista ha concorso a cagionare il danno ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
Deve aggiungersi che l'indagine circa un'eventuale corresponsabilità del danneggiato è sempre dovuta a proposito di danni da circolazione stradale, sia in caso di responsabilità presunta ai sensi dell'art. 2054, secondo comma, c.c.,
sia in caso di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Circa le caratteristiche della condotta del danneggiato che deve essere connotata da colpa, si veda inoltre una recente pronuncia della Suprema Corte
(Cass. n. 2376/2024).
Nella fattispecie, l'elemento della colpa è ravvisabile nella guida del motociclo tenuta da . Parte_1
L'art. 141 C.d.S., primo comma, impone al “conducente l'obbligo di regolare la velocità del veicolo, in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”, mentre il secondo comma stabilisce che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di pagina 5 di 7 compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, a cui segue il comma terzo, secondo cui “in particolare il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata … nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause”.
Con il secondo motivo la difesa dell'appellante si duole che il tribunale,
condannando il alla rifusione delle spese di lite, le abbia liquidate a sé CP_1
quale antistatario, secondo scaglione del decisum (€ 34.573,27) anziché del
disputatum (€ 83.940,38).
Il motivo è infondato.
In base all'art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, applicabile ratione temporis, “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Per effetto del rigetto dell'appello, l'appellante va dichiarato tenuto a versare un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, mentre nulla si provvede sulle spese di questo grado essendo rimasto contumace il
. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia - Seconda sezione civile, rigetta l'appello pagina 6 di 7 proposto da avverso la sentenza emessa, nella contumacia del Parte_1
, dal Tribunale di ER n. 1738/22 del 12 Controparte_1
luglio 2022, che conferma;
- nulla sulle spese di questo grado;
- dichiara l'appellante tenuto al versamento di una somma pari a quella del contributo unificato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio dell' 8 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Manuela Cantù
pagina 7 di 7