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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17864 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL IM, dato atto che l'udienza del 12 dicembre 2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., e che la difesa attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, nelle note autorizzate e depositate in sostituzione dell'udienza;
atteso che la stessa parte attrice ha richiesto che la causa sia trattenuta in decisione;
visto l'art. 281-quinquies c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Maria Donata Tortorici,
[...]
che li rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml
con cui depositata la citazione introduttiva
Attori
e in persona del Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché
[...]
domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n° 12
Convenuta
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi
Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici in epigrafe, evocando in giudizio la
1 2
ne hanno chiesto la condanna «al risarcimento del Controparte_1
danno in favore degli attori per la mancata attuazione delle direttive comunitarie nei loro
confronti nella misura indicata in narrativa di €.11.000,00 per ogni singolo anno di
specializzazione, o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta giusta con il favore delle spese
e competenze del presente giudizio da distrarsi».
A motivo della domanda, hanno dedotto: (a) di avere frequentato ciascuna di esse,
presso gli atenei in dettaglio indicati in citazione, dei corsi di specializzazione medica
post lauream, in ogni caso esorditi in data antecedente all'anno accademico 1990/1991;
(b) di non avere percepito alcuna remunerazione, durante il predetto periodo di specializzazione;
(c) che lo Stato italiano non avesse mai ottemperato all'obbligo di trasposizione, nel diritto interno, delle norme comunitarie, non avendo beneficiato né
delle sopravvenute disposizioni di cui al d. lgs. n. 257/91 (dal cui ambito applicativo erano rimasti esclusi tutti coloro che si erano inscritti a corsi di specializzazione in anni accademici antecedenti al 1991/1992), né dell'indennizzo previsto dalla L. n. 370/1999;
(d) di avere, invece, diritto a ricevere la adeguata remunerazione prevista dall'art. 13
della direttiva 82/76 CEE.
L'Amministrazione convenuta si è costituita tempestivamente in ed ha svolto i rilievi e le eccezioni preliminari di seguito esaminate.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
all'udienza del 12 dicembre 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti attrici hanno precisato le proprie conclusioni. Il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite
2.1 Le domande risarcitorie svolte, nell'atto introduttivo della lite, dalle parti attrici in epigrafe, sono solo parzialmente fondate, e vanno quindi accolte nei limiti di cui al dispositivo. Ciò, per quanto di seguito considerato.
2.2 È infatti documentato che:
- il Dott. conseguiva il titolo di specializzazione medica in “igiene e Parte_1
medicina preventiva” in data 23 maggio 1989, dopo regolare frequenza del corso quadriennale, attivato presso l'Università degli Studi di Firenze (all. 5 in citazione);
- il Dott. conseguiva il titolo di specializzazione medica in Parte_3
2 3
“clinica pediatrica” in data 16 novembre 1984, dopo regolare frequenza del corso triennale, attivato presso l'Università degli Studi di Firenze (all. 3 in citazione);
L'Amministrazione convenuta ha eccepito, nella propria comparsa di costituzione,
l'esclusione del diploma in “clinica pediatrica”, conseguito dal dott. . Parte_3
Tuttavia, alla lettura delle direttive di riferimento, anche la specializzazione in “igiene e
medicina preventiva” non risulta ricompresa negli elenchi allegati alle direttive.
Sulla questione si ritiene di dare seguito al costante orientamento di questa Sezione,
per la quale l'inserimento della specializzazione negli elenchi allegati alle direttive costituisce un fatto costitutivo della domanda, che come tale è rilevabile ed esaminabile di ufficio, mentre l'elencazione deve intendersi tassativa, con conseguente preclusione dell'applicazione estensiva o analogica (cfr Trib. Civ. Roma, sez. 2, Giudice Bifano,
sent. n. 7238/2013; Trib. Civ. Roma, sez. 2, Giudice Salvati, sent. n. 15888/2014; Giudice
Sacco, sent. n. 5582/2015; Trib. Civ. Roma, sez. 2, Giudice Canonaco n. 8769/2017).
Ciò premesso, vale osservare che i corsi di specializzazione medica in “igiene e
medicina preventiva” e “clinica pediatrica” (od altri equipollenti/equivalenti) non risultano contemplati né agli artt. 5 e 7 della direttiva c.d. riconoscimento (n.
75/362/CEE), dedicata giustappunto a attribuire validità giuridica, in ambito intraeuropeo, ad alcuni titoli di specializzazione medica, al fine di favorire la realizzazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, né agli artt. 4
e 5 della direttiva c.d. coordinamento (n. 75/363/CEE), dedicata ad armonizzare gli ordinamenti interni, relativamente ai corsi di specializzazione corredati dal diritto al riconoscimento, né infine, nella direttiva n. 82/76/CEE (introduttiva dell'obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, agli iscritti nei corsi di specializzazione deputati a conseguire i titoli considerati nella direttiva riconoscimento).
Consegue che nulla possa essere riconosciuto, ai dott. e per i Pt_1 Parte_3
diplomi conseguiti, rispettivamente, in “igiene e medicina preventiva” e “clinica
pediatrica”, non essendo tali diplomi considerati, dalle norme sovranazionali, tra quelli muniti del diritto di riconoscimento, né avendosi prova alcuna (agli atti) dell'effettiva riconoscibilità dei titoli in almeno altri due stati membri.
In breve, non avendo i dott. e conseguito uno dei diplomi Pt_1 Parte_3
3 4
specialistici tassativamente contemplati dalla direttiva riconoscimento, non è possibile predicare alcun inadempimento, dello Stato-persona, al supposto obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, per l'insussistenza di qualsivoglia norma sovranazionale che lo impegnasse a tanto (quantomeno all'epoca del corso frequentato dalla odierna attrice).
In tal senso, non solo la corte di nomofilachia interna (tra le tante, Cass. Sez. 3,
15/11/2016, n.23201; Cass. Sez. 3, 17/01/2019, n.1059), bensì la stessa Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
In particolare, merita richiamare la sentenza della Corte giustizia UE sez. V,
25/02/1999, n.131, in causa C-131/97 NA e altri – nella cui motivazione Parte_4
si legge, ai par. 27, 28: “la Corte ha già dichiarato, nella citata sentenza Commissione/Spagna,
punto 20, che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle
specializzazioni mediche, prescritto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva "coordinamento",
s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a
due o più di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva "riconoscimento". Poiché
le dette disposizioni elencano, per le formazioni specialistiche di cui trattasi, tanto le
denominazioni vigenti negli Stati membri quanto le autorità o gli enti competenti, spetta al
giudice a quo determinare, tra i ricorrenti nella causa principale, quelli che appartengono alla
categoria dei medici iscritti ad una di tali formazioni specialistiche, che possono avvalersi - in
forza della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76 - del diritto ad una
remunerazione adeguata nel loro periodo di formazione”; ovvero, la sentenza Corte giustizia
UE Sez. IV, 03/10/2000, n.371, in causa C-371/97 - CI ZA e altri - nella cui motivazione si legge, al par. 34: “in primo luogo, la Corte ha accertato che il disposto dell'art.
2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva "coordinamento", come modificata
dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici
legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di
formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito
d'applicazione della direttiva. Detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e
sufficientemente preciso (v. sentenza e a., già citata, punto 44)”. Parte_4
Di identico tenore la sentenza Corte di giustizia UE sez. VIII, 24/01/2018, n.616,
4 5
nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, par. 28: “Occorre poi ricordare che l'obbligo, per gli
Stati membri, di garantire una remunerazione adeguata si applica soltanto in riferimento
alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di
essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di
medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1) (v., in tal senso,
sentenza del 3 ottobre 2000, ZA e a., C-371/97, EU:C:2000:526, punto 35 nonché la
giurisprudenza ivi citata)”.
Per completezza, giova aggiungere che non è utile, invocare il D.M. 30 gennaio del
1998, con allegato le tabelle di equipollenza delle specializzazioni (nella fattispecie,
“clinica pediatrica” in “pediatria”); difatti, l'eventuale inottemperanza a tale provvedimento ministeriale, operante esclusivamente nel diritto interno, non può
configurare fattispecie d'inadempimento dello Stato al diritto eurounitario, per il principio di primazia che assiste il diritto eurounitario e non potendosi supporre che quest'ultimo, quale fonte gerarchicamente superiore, sia stata modificata da quella gerarchicamente inferiore.
In tal senso giova invocare anche la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito:
«non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento
della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n.
75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non
comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano
conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle
elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del
novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati
membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria» (così Cass. Sez. 3,
26/07/2019, n. 20303; conf. da ultimo Cass. Sez. U., 14/10/2024, n. 26603: “I medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata
dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata
dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del
5 6
danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla
rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra
quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m.
31 ottobre 1991”).
Donde l'insussistenza del credito indennitario vantato in citazione.
2.3 Deve invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria o più propriamente indennizzo svolta dal dott. . Parte_2
È infatti pacifico e documentato che il dott. conseguiva il titolo di Parte_2
specializzazione medica in “medicina del lavoro” in data 24 ottobre 1985, dopo regolare frequenza del corso quadriennale, attivato presso l'Università degli Studi di Roma La
Sapienza (all. 1 in citazione).
È anche pacifico che l'attore non abbia percepito qualsivoglia indennità, borsa di studio o emolumento, durante o dopo il corso di specializzazione.
È altresì indubbio che la specializzazione in medicina del lavoro fosse contemplata,
alla data di frequenza del corso, tra i titoli e diplomi riconosciuti in almeno due stati membri (v. la direttiva del Consiglio 93/16/CEE, all. C, recante il testo unificato delle
Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 86/457/CEE, come esplicitato dal suo primo considerando); trattasi, difatti, di diploma corrispondente a quello di
“occupational medicine”, espressamente indicato dall'art. 7 della Direttiva 75/363/CEE
e riconosciuto in (almeno) due Stati.
Ne consegue che l'attore abbia maturato il diritto di vedersi risarcire, o meglio indennizzare, dallo Stato italiano, le lesioni sofferte al proprio patrimonio, in ragione della ritardata trasposizione, nell'ordinamento interno, della direttiva 82/76/CEE, come modificativa della direttiva 363/75/CEE.
2.4 Acclarato che l'attore ha maturato diritto di essere Parte_2
indennizzato della mancata trasposizione della direttiva 82/76/CEE, al tempo di frequentazione del corso di specializzazione, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
L'attore ha difatti documentato di avere interrotto il termine prescrizionale con missiva pervenuta al destinatario ( ) in data 30 aprile 2002 (v. Controparte_3
6 7
all. 7 alla citazione), quindi con diffida pervenuta il 3 agosto 2011 (all.8 ivi), ancora con intimazione in mora pervenuta il 3 febbraio 2014 (all. 9 ivi), infine - permanentemente -
con l'atto introduttivo della lite.
2.5 Occorre – infine – provvedere alla liquidazione del quantum debeatur.
In proposito ci si può rifare al principio di diritto enunciato nella sentenza Cass. Sez.
3, 09/02/2012, n. 1917, poi ribadito nella successiva giurisprudenza di legittimità (v. ad esempio Cass. Sez. 6, 17/01/2013, n. 1157), da cui non ricorrono ragioni per discostarsi,
per la quale: «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle
direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di
specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando
l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di
adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa
quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei
confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta
determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata
attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di
valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod.
civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora
o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale».
Negli stessi termini, Cass. Sez. 6, 24/01/2020, n. 1641: «in tema di risarcimento dei danni
per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in
favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a
seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria
per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di
debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224
c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora
o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va
esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva
rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali,
7 8
tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni
assertive o di merito e di quelle istruttorie» (conf. Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30649).
Ancora, la corte di nomofilachia ha precisato: «gli importi da corrispondere ai medici
specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31
dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del
1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata
nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la
discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni
fornite dai medici specializzandi;
infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di
direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la
conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di
calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul
canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle
indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di
procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il
31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti
previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale
parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al
tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa
europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle
normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle
preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie» (Cass. Sez. 3, 21/12/2021, n. 41076).
Ciò premesso, esclusa ogni rivalutazione monetaria, in difetto di allegazione e prova di un maggior danno non compensato dall'applicazione del parametro di cui all'art. 11 L. n.370/99, deve pertanto riconoscersi, alla parte attrice, la somma di €
6.713,94 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione, per il complessivo avere di € 26.855,76 (€ 6.713,94 x 4 annualità di corso), oltre interessi legali dalla data della prima intimazione in mora in ordine di tempo (30 aprile 2002: v. all. 7 in citazione) al saldo.
3. Si provvede quindi come a seguire;
le spese vengono regolate secondo
8 9
soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ai danni Parte_2
della e per l'effetto condanna la Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_2
26.855,76 oltre interessi legali dalla data del 30 aprile 2002 al saldo;
- rigetta le domande proposte, in citazione, dagli altri attori in epigrafe;
- condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_3
rifondere alla le spese del grado, che liquida nella Controparte_1
complessiva somma di € 6.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- condanna la a rifondere, a , Controparte_1 Parte_2
le spese del grado, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi tariffari,
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Donata Tortorici, dichiaratasi antistataria.
Roma, 20 dicembre 2025 il giudice
AL IM
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa AL IM, dato atto che l'udienza del 12 dicembre 2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., e che la difesa attrice ha rassegnato le proprie conclusioni, nelle note autorizzate e depositate in sostituzione dell'udienza;
atteso che la stessa parte attrice ha richiesto che la causa sia trattenuta in decisione;
visto l'art. 281-quinquies c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 24972 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità
extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti elettivamente domiciliati presso l'Avv. Maria Donata Tortorici,
[...]
che li rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato alla busta eml
con cui depositata la citazione introduttiva
Attori
e in persona del Controparte_1 Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché
[...]
domiciliata ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi n° 12
Convenuta
Motivi della Decisione
1. Fatti controversi
Con l'atto introduttivo della lite le parti attrici in epigrafe, evocando in giudizio la
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ne hanno chiesto la condanna «al risarcimento del Controparte_1
danno in favore degli attori per la mancata attuazione delle direttive comunitarie nei loro
confronti nella misura indicata in narrativa di €.11.000,00 per ogni singolo anno di
specializzazione, o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta giusta con il favore delle spese
e competenze del presente giudizio da distrarsi».
A motivo della domanda, hanno dedotto: (a) di avere frequentato ciascuna di esse,
presso gli atenei in dettaglio indicati in citazione, dei corsi di specializzazione medica
post lauream, in ogni caso esorditi in data antecedente all'anno accademico 1990/1991;
(b) di non avere percepito alcuna remunerazione, durante il predetto periodo di specializzazione;
(c) che lo Stato italiano non avesse mai ottemperato all'obbligo di trasposizione, nel diritto interno, delle norme comunitarie, non avendo beneficiato né
delle sopravvenute disposizioni di cui al d. lgs. n. 257/91 (dal cui ambito applicativo erano rimasti esclusi tutti coloro che si erano inscritti a corsi di specializzazione in anni accademici antecedenti al 1991/1992), né dell'indennizzo previsto dalla L. n. 370/1999;
(d) di avere, invece, diritto a ricevere la adeguata remunerazione prevista dall'art. 13
della direttiva 82/76 CEE.
L'Amministrazione convenuta si è costituita tempestivamente in ed ha svolto i rilievi e le eccezioni preliminari di seguito esaminate.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
all'udienza del 12 dicembre 2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti attrici hanno precisato le proprie conclusioni. Il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. merito della lite
2.1 Le domande risarcitorie svolte, nell'atto introduttivo della lite, dalle parti attrici in epigrafe, sono solo parzialmente fondate, e vanno quindi accolte nei limiti di cui al dispositivo. Ciò, per quanto di seguito considerato.
2.2 È infatti documentato che:
- il Dott. conseguiva il titolo di specializzazione medica in “igiene e Parte_1
medicina preventiva” in data 23 maggio 1989, dopo regolare frequenza del corso quadriennale, attivato presso l'Università degli Studi di Firenze (all. 5 in citazione);
- il Dott. conseguiva il titolo di specializzazione medica in Parte_3
2 3
“clinica pediatrica” in data 16 novembre 1984, dopo regolare frequenza del corso triennale, attivato presso l'Università degli Studi di Firenze (all. 3 in citazione);
L'Amministrazione convenuta ha eccepito, nella propria comparsa di costituzione,
l'esclusione del diploma in “clinica pediatrica”, conseguito dal dott. . Parte_3
Tuttavia, alla lettura delle direttive di riferimento, anche la specializzazione in “igiene e
medicina preventiva” non risulta ricompresa negli elenchi allegati alle direttive.
Sulla questione si ritiene di dare seguito al costante orientamento di questa Sezione,
per la quale l'inserimento della specializzazione negli elenchi allegati alle direttive costituisce un fatto costitutivo della domanda, che come tale è rilevabile ed esaminabile di ufficio, mentre l'elencazione deve intendersi tassativa, con conseguente preclusione dell'applicazione estensiva o analogica (cfr Trib. Civ. Roma, sez. 2, Giudice Bifano,
sent. n. 7238/2013; Trib. Civ. Roma, sez. 2, Giudice Salvati, sent. n. 15888/2014; Giudice
Sacco, sent. n. 5582/2015; Trib. Civ. Roma, sez. 2, Giudice Canonaco n. 8769/2017).
Ciò premesso, vale osservare che i corsi di specializzazione medica in “igiene e
medicina preventiva” e “clinica pediatrica” (od altri equipollenti/equivalenti) non risultano contemplati né agli artt. 5 e 7 della direttiva c.d. riconoscimento (n.
75/362/CEE), dedicata giustappunto a attribuire validità giuridica, in ambito intraeuropeo, ad alcuni titoli di specializzazione medica, al fine di favorire la realizzazione del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, né agli artt. 4
e 5 della direttiva c.d. coordinamento (n. 75/363/CEE), dedicata ad armonizzare gli ordinamenti interni, relativamente ai corsi di specializzazione corredati dal diritto al riconoscimento, né infine, nella direttiva n. 82/76/CEE (introduttiva dell'obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, agli iscritti nei corsi di specializzazione deputati a conseguire i titoli considerati nella direttiva riconoscimento).
Consegue che nulla possa essere riconosciuto, ai dott. e per i Pt_1 Parte_3
diplomi conseguiti, rispettivamente, in “igiene e medicina preventiva” e “clinica
pediatrica”, non essendo tali diplomi considerati, dalle norme sovranazionali, tra quelli muniti del diritto di riconoscimento, né avendosi prova alcuna (agli atti) dell'effettiva riconoscibilità dei titoli in almeno altri due stati membri.
In breve, non avendo i dott. e conseguito uno dei diplomi Pt_1 Parte_3
3 4
specialistici tassativamente contemplati dalla direttiva riconoscimento, non è possibile predicare alcun inadempimento, dello Stato-persona, al supposto obbligo di corrispondere adeguata remunerazione, per l'insussistenza di qualsivoglia norma sovranazionale che lo impegnasse a tanto (quantomeno all'epoca del corso frequentato dalla odierna attrice).
In tal senso, non solo la corte di nomofilachia interna (tra le tante, Cass. Sez. 3,
15/11/2016, n.23201; Cass. Sez. 3, 17/01/2019, n.1059), bensì la stessa Corte di Giustizia
dell'Unione Europea.
In particolare, merita richiamare la sentenza della Corte giustizia UE sez. V,
25/02/1999, n.131, in causa C-131/97 NA e altri – nella cui motivazione Parte_4
si legge, ai par. 27, 28: “la Corte ha già dichiarato, nella citata sentenza Commissione/Spagna,
punto 20, che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle
specializzazioni mediche, prescritto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva "coordinamento",
s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a
due o più di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva "riconoscimento". Poiché
le dette disposizioni elencano, per le formazioni specialistiche di cui trattasi, tanto le
denominazioni vigenti negli Stati membri quanto le autorità o gli enti competenti, spetta al
giudice a quo determinare, tra i ricorrenti nella causa principale, quelli che appartengono alla
categoria dei medici iscritti ad una di tali formazioni specialistiche, che possono avvalersi - in
forza della direttiva "coordinamento", come modificata dalla direttiva 82/76 - del diritto ad una
remunerazione adeguata nel loro periodo di formazione”; ovvero, la sentenza Corte giustizia
UE Sez. IV, 03/10/2000, n.371, in causa C-371/97 - CI ZA e altri - nella cui motivazione si legge, al par. 34: “in primo luogo, la Corte ha accertato che il disposto dell'art.
2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva "coordinamento", come modificata
dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici
legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di
formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito
d'applicazione della direttiva. Detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e
sufficientemente preciso (v. sentenza e a., già citata, punto 44)”. Parte_4
Di identico tenore la sentenza Corte di giustizia UE sez. VIII, 24/01/2018, n.616,
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nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, par. 28: “Occorre poi ricordare che l'obbligo, per gli
Stati membri, di garantire una remunerazione adeguata si applica soltanto in riferimento
alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di
essi e menzionate negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16
giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di
medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU 1975, L 167, pag. 1) (v., in tal senso,
sentenza del 3 ottobre 2000, ZA e a., C-371/97, EU:C:2000:526, punto 35 nonché la
giurisprudenza ivi citata)”.
Per completezza, giova aggiungere che non è utile, invocare il D.M. 30 gennaio del
1998, con allegato le tabelle di equipollenza delle specializzazioni (nella fattispecie,
“clinica pediatrica” in “pediatria”); difatti, l'eventuale inottemperanza a tale provvedimento ministeriale, operante esclusivamente nel diritto interno, non può
configurare fattispecie d'inadempimento dello Stato al diritto eurounitario, per il principio di primazia che assiste il diritto eurounitario e non potendosi supporre che quest'ultimo, quale fonte gerarchicamente superiore, sia stata modificata da quella gerarchicamente inferiore.
In tal senso giova invocare anche la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito:
«non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento
della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n.
75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non
comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano
conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle
elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del
novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati
membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria» (così Cass. Sez. 3,
26/07/2019, n. 20303; conf. da ultimo Cass. Sez. U., 14/10/2024, n. 26603: “I medici che, prima del 1991, hanno iniziato a frequentare una scuola di specializzazione non contemplata
dalle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE e successive integrazioni - e della quale non sia stata
dimostrata l'equipollenza di fatto a quelle ivi previste - non hanno diritto al risarcimento del
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danno nei confronti dello Stato per tardiva attuazione delle suddette direttive, a nulla
rilevando che la specializzazione conseguita sia stata successivamente inclusa tra
quelle qualificate "conformi alle norme delle Comunità economiche europee" dal d.m.
31 ottobre 1991”).
Donde l'insussistenza del credito indennitario vantato in citazione.
2.3 Deve invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria o più propriamente indennizzo svolta dal dott. . Parte_2
È infatti pacifico e documentato che il dott. conseguiva il titolo di Parte_2
specializzazione medica in “medicina del lavoro” in data 24 ottobre 1985, dopo regolare frequenza del corso quadriennale, attivato presso l'Università degli Studi di Roma La
Sapienza (all. 1 in citazione).
È anche pacifico che l'attore non abbia percepito qualsivoglia indennità, borsa di studio o emolumento, durante o dopo il corso di specializzazione.
È altresì indubbio che la specializzazione in medicina del lavoro fosse contemplata,
alla data di frequenza del corso, tra i titoli e diplomi riconosciuti in almeno due stati membri (v. la direttiva del Consiglio 93/16/CEE, all. C, recante il testo unificato delle
Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 86/457/CEE, come esplicitato dal suo primo considerando); trattasi, difatti, di diploma corrispondente a quello di
“occupational medicine”, espressamente indicato dall'art. 7 della Direttiva 75/363/CEE
e riconosciuto in (almeno) due Stati.
Ne consegue che l'attore abbia maturato il diritto di vedersi risarcire, o meglio indennizzare, dallo Stato italiano, le lesioni sofferte al proprio patrimonio, in ragione della ritardata trasposizione, nell'ordinamento interno, della direttiva 82/76/CEE, come modificativa della direttiva 363/75/CEE.
2.4 Acclarato che l'attore ha maturato diritto di essere Parte_2
indennizzato della mancata trasposizione della direttiva 82/76/CEE, al tempo di frequentazione del corso di specializzazione, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
L'attore ha difatti documentato di avere interrotto il termine prescrizionale con missiva pervenuta al destinatario ( ) in data 30 aprile 2002 (v. Controparte_3
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all. 7 alla citazione), quindi con diffida pervenuta il 3 agosto 2011 (all.8 ivi), ancora con intimazione in mora pervenuta il 3 febbraio 2014 (all. 9 ivi), infine - permanentemente -
con l'atto introduttivo della lite.
2.5 Occorre – infine – provvedere alla liquidazione del quantum debeatur.
In proposito ci si può rifare al principio di diritto enunciato nella sentenza Cass. Sez.
3, 09/02/2012, n. 1917, poi ribadito nella successiva giurisprudenza di legittimità (v. ad esempio Cass. Sez. 6, 17/01/2013, n. 1157), da cui non ricorrono ragioni per discostarsi,
per la quale: «in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle
direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di
specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore - dettando
l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di
adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa
quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei
confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta
determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata
attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di
valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod.
civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora
o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale».
Negli stessi termini, Cass. Sez. 6, 24/01/2020, n. 1641: «in tema di risarcimento dei danni
per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in
favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a
seguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999,
n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria
per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di
debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224
c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora
o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va
esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva
rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali,
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tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni
assertive o di merito e di quelle istruttorie» (conf. Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30649).
Ancora, la corte di nomofilachia ha precisato: «gli importi da corrispondere ai medici
specializzandi italiani che hanno frequentato il corso quadriennale di specializzazione dopo il 31
dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del
1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata
nel d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la
discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni
fornite dai medici specializzandi;
infatti, l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di
direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la
conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di
calcolo del d.lgs. sopracitato, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul
canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle
indicazioni contenute nella l. n. 370 del 1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di
procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il
31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti
previsti dalle direttive comunitarie senza, però, essere ricomprese nel d.lgs. n. 257 del 1991. Tale
parametro è idoneo a coprire tutta l'area dei pregiudizi causalmente collegabili al
tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa
europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle
normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle
preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie» (Cass. Sez. 3, 21/12/2021, n. 41076).
Ciò premesso, esclusa ogni rivalutazione monetaria, in difetto di allegazione e prova di un maggior danno non compensato dall'applicazione del parametro di cui all'art. 11 L. n.370/99, deve pertanto riconoscersi, alla parte attrice, la somma di €
6.713,94 per ciascun anno di frequenza del corso di specializzazione, per il complessivo avere di € 26.855,76 (€ 6.713,94 x 4 annualità di corso), oltre interessi legali dalla data della prima intimazione in mora in ordine di tempo (30 aprile 2002: v. all. 7 in citazione) al saldo.
3. Si provvede quindi come a seguire;
le spese vengono regolate secondo
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soccombenza.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado, in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da ai danni Parte_2
della e per l'effetto condanna la Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1 Parte_2
26.855,76 oltre interessi legali dalla data del 30 aprile 2002 al saldo;
- rigetta le domande proposte, in citazione, dagli altri attori in epigrafe;
- condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_3
rifondere alla le spese del grado, che liquida nella Controparte_1
complessiva somma di € 6.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- condanna la a rifondere, a , Controparte_1 Parte_2
le spese del grado, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 6.000,00 per compensi tariffari,
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria Donata Tortorici, dichiaratasi antistataria.
Roma, 20 dicembre 2025 il giudice
AL IM
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