Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17864
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Specializzazione non contemplata dalle direttive comunitarie

    Il Tribunale ha ritenuto che l'inserimento della specializzazione negli elenchi allegati alle direttive costituisce un fatto costitutivo della domanda e che l'elencazione debba intendersi tassativa. Poiché le specializzazioni 'igiene e medicina preventiva' e 'clinica pediatrica' non sono contemplate né dalla direttiva 75/362/CEE né dalla direttiva 75/363/CEE, né dalla direttiva 82/76/CEE, non sussiste l'obbligo dello Stato di corrispondere un'adeguata remunerazione. La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione conferma questa interpretazione.

  • Accolto
    Specializzazione contemplata dalle direttive comunitarie e diritto all'indennizzo

    Il Tribunale ha accertato che la specializzazione in 'medicina del lavoro' era contemplata dalle direttive comunitarie (Direttiva 75/363/CEE, art. 7) e riconosciuta in almeno due Stati membri. Di conseguenza, l'attore ha maturato il diritto all'indennizzo per la mancata trasposizione della direttiva 82/76/CEE. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'Avvocatura dello Stato è stata disattesa, dato che l'attore ha documentato l'interruzione del termine prescrizionale con diverse missive.

  • Accolto
    Quantificazione del danno

    Il Tribunale ha applicato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, secondo cui l'obbligazione scaturente dalla mancata attuazione delle direttive ha natura indennitaria e pararisarcitoria. La quantificazione viene effettuata scegliendo un parametro equitativo fondato sul canone di parità di trattamento, ricavato dalla L. n. 370/1999. Pertanto, è stata riconosciuta la somma di € 6.713,94 per ciascun anno di frequenza, oltre interessi legali dalla data della prima messa in mora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17864
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17864
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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