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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/11/2024, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1038/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1038/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROVATO Parte_1 P.IVA_1
ANTONINO
APPELLANTE contro
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. FERLITO FRANCESCO, CP_2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2982/2018 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
06/11/2018
CONCLUSIONI
In data 18.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per la parte appellante:
“Per quanto esposto, piaccia all'ill.ma Corte di appello adita in accoglimento dell'appello avanzato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali esposte, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Firenzen.2982/2018 del 06/11/18, e per l'effetto:
-dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, appartenendo la competenza territoriale al Tribunale di Agrigento, ovvero al Tribunale di Ragusa, previa dichiarazione di illegittimità della clausola di deroga convenzionale del Foro competente, di cui all'art.17 bis del contratto di leasing;
-dire e ritenere, in ogni caso, illegittime, nulle e/o inefficaci, siccome vessatorie ed eccessivamente onerose, la clausola di cui all'articolo 11 del contratto di leasing
(scioglimento del contratto), laddove prevede il diritto della Concedente, in caso di risoluzione contrattuale, di acquisire i canoni già riscossi, di pretendere i canoni scaduti, oltre che quelli a scadere attualizzati, oltre il prezzo dell'opzione finale di acquisto, di ricollocare discrezionalmente i beni;
nonché la nullità dell'art.12 (interessi) laddove prevede per la Concedente di pretendere interessi al tasso ultralegale;
-dire e ritenere che, il contratto di leasing 30.09.11 è un “leasing traslativo”, cui conseguentemente devesi applicare per analogia la disciplina della vendita a rate con patto di riscatto, ed in particolare l'art.1526 c.c. in caso di risoluzione contrattuale;
-conseguentemente, condannare la società appellata a restituire i canoni di leasing riscossi, pari alla complessiva somma di euro 75.086,74, o di quell'altra che risulterà dovuta, oltre interessi legali dal data di pagamento delle singole rate al soddisfo, detratto l'equo compenso per l'uso dei beni, pari alla somma ricavata dalla effettuata vendita a terzi, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in base ad eligenda ctu;
-in subordine, qualora vengano ritenute valide ed efficaci le impugnate clausole contrattuali di cui agli artt.11 e 12, dire e ritenere eccessivamente onerose le suddette clausole penali e conseguentemente ridurle ad equità ai sensi dell'art.1384 c.c.; ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurle ad equità ai sensi dell'art.2033 c.c.; pagina 2 di 17 -in ogni caso, dire e ritenere nulla, inefficace e comunque invalida la fideiussione prestata dall'appellante, e la creditrice decaduta dalla relativa garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1957 c.c., e comunque anche con qualsiasi altra statuizione porle nel nulla, pronunciando la liberazione del fideiussore;
-conseguentemente, per le causali esposte, ovvero con qualsiasi altra statuizione, dire
e ritenere non dovuta la pretesa economica della società appellata, e quindi revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n.1787/14 del
04.04.2014.
Con le spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettata altresì la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza:
IN TESI
Respingere l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
2982/2018 emessa dal Tribunale di Firenze in data 6 novembre 2018.
IN IPOTESI
Condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare, in favore della società la Controparte_1 somma di € 81.016,50 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi pari all'EURIBOR tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, dal 1° maggio 2014 al saldo
o da quella diversa data ed a quel diverso tasso o su quella diversa somma che risulterà di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società (unitamente ad altri soggetti che non hanno avanzato Parte_1
pagina 3 di 17 impugnazione) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il
Tribunale di Firenze le aveva ingiunto di pagare a la NT somma di euro 141.016,50 oltre interessi a titolo di residuo dei canoni di locazione (oltre alla penale) dovuti in base ad un contratto di leasing.
Il leasing era stato contratto dalla società e aveva come Parte_2 oggetto l'acquisto di arredi da supermercato, attività che sarebbe stata gestita dalla società stessa. e altri soggetti, presenti in giudizio in primo Parte_1 grado, avevano prestato garanzia. L'azienda veniva affittata ad una società terza che ben presto dismetteva l'attività con conseguente inadempimento del contratto di leasing.
La eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di Parte_1 legittimazione attiva di;
l'incompetenza territoriale del giudice NT adito;
la nullità e vessatorietà delle clausole contrattuali;
l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1526 c.c. ovvero dell'art. 1384 c.c., e infine la decadenza e prescrizione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La causa veniva posta in decisione senza l'assunzione di mezzi istruttori.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2982/2018 pubblicata il 06/11/2018 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di opposizione promossa dalla società Parte_2
unitamente ai garanti sigg.ri , ,
[...] Parte_3 Parte_4
, nonché la società nonché sull'opposizione promossa Parte_5 Parte_1 dalla società rubricata al numero 9884/14 di RG e riunita alla Parte_6 presente, avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.1787/ 2014 RDI emesso dall'intestato Tribunale in data 3.4.2014, nei confronti di NT
(ora , così provvede: Controparte_1
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle parti opponenti sigg.ri e;
Parte_4 Parte_5
pagina 4 di 17 -Revoca il suddetto decreto ingiuntivo;
-Condanna la società in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, in solido ai sigg.ri , la società Parte_3
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Parte_6 società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare ad la somma di € 81.016,50=, oltre Controparte_1 interessi pari all'Euribor tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, dal 1° maggio 2014 al saldo;
-Condanna la società nella persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, il sig. , la società Parte_3 [...]
e la società entrambe nella persona dei rispettivi legali Parte_6 Parte_1 rappresentanti, tutti in solido tra loro, a rifondere ad Controparte_1
le spese e compensi della fase monitoria per come liquidate in d.i., nonché
[...] le spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di €. 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario (15%), oltre iva e cap se ed in quanto dovuti per legge, come in parte motiva”.
Il giudice di prime cure, in particolare, rigettava l'eccezione di nullità delle clausole del contratto che l'opponente assumeva non essere state doppiamente e separatamente approvate, rilevando che la modalità di evidenziazione delle clausole vessatorie da approvare separatamente era pienamente legittima, anche in conformità alla giurisprudenza sul punto. Di conseguenza, veniva rigettata la questione preliminare di incompetenza territoriale, che appunto si basava sulla illegittimità della clausola derogatoria del foro competente.
Veniva rigettata dal Tribunale anche l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo alla parte opposta, dato che la ricorrente CP_3
risultava essere succeduta a titolo particolare a Centro Leasing SPA.
[...]
Nel merito, il giudice rigettava la richiesta di applicazione analogica dell'art. 1526
c.c. e non concedeva la riduzione della penale ex art. 1384 c.c., in quanto l'art. pagina 5 di 17 14 del contratto delineava una predeterminazione pattizia del danno da inadempimento del conduttore. Oltre a ciò, le contestazioni relative alla misura eccessiva e ultralegale degli interessi moratori venivano giudicate generiche e non circostanziate.
La deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., illegittima secondo i fideiussori, veniva al contrario considerata legittima dal Tribunale.
A seguito della riduzione del debito nelle more del giudizio, il credito veniva ridotto a euro 81.016,50 oltre interessi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e contestuale condanna in solido al pagamento della somma indicata.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATA), proponendo gravame Controparte_1 avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza riguardo alla natura vessatoria delle clausole contrattuali;
2) Erroneità della sentenza riguardo alla qualificazione giuridica dell'impugnato contratto di leasing;
3) Erroneità della sentenza riguardo alla riduzione della penale ex art. 1384
c.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in Controparte_1 giudizio contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei pagina 6 di 17 confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
18.6.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di appello, l'appellante reitera l'eccezione di vessatorietà delle clausole del contratto di leasing (art. 17-bis, competenza territoriale;
art. 11, maggiori oneri finanziari;
art. 12, interessi moratori) e della clausola di dispensa dall'onere di cui all'art. 1957 c.c. già rigettata in primo grado.
Si afferma che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto corretta la tecnica redazionale utilizzata, ossia quella della sottoscrizione in blocco delle clausole vessatorie con il richiamo numerico e l'indicazione sintetica del contenuto. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale, di non debenza dei maggiori oneri finanziari e degli interessi moratori, e infine dichiarare la decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Tale critica non è condivisibile.
In calce al contratto in questione è stato predisposto un paragrafo specifico, contenente il riferimento al numero delle clausole da considerarsi rilevanti ai sensi dell'art. 1341 c.c., nonché il nome delle singole clausole. Tale modalità di elencazione delle clausole è da considerare rispettosa del risposto degli artt. 1341
pagina 7 di 17 e 1342 c.c., dal momento che consente di soffermare l'attenzione della parte che sottoscrive il contratto sulle clausole ritenute dalla legge particolarmente gravose.
La Corte di Cassazione, infatti, anche di recente ha avuto modo di precisare che:
“Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”. (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
4126 del 14/02/2024; conforme, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018;
Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015).
Le massime citate da parte appellante non valgono a contraddire questo assunto, perché in realtà si riferiscono a un caso leggermente diverso, e cioè il richiamo in blocco a tutte le condizioni di contratto, pratica che chiaramente non consente il doveroso richiamo alle clausole considerate vessatorie dal codice civile: “Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate”. (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
9492 del 11/06/2012).
Tale caso è ben diverso da quello presente, nel quale non vi è stato un richiamo in blocco, ma un'elencazione di tutte le clausole vessatorie unitariamente indicate, ai fini di una approvazione contestuale delle stesse.
Conseguentemente, deve ritenersi del tutto valida la pattuizione specifica delle clausole vessatorie, che pertanto sono pienamente efficaci, ivi compresa la deroga pattizia all'art. 1957 c.c. pagina 8 di 17 2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della mancata applicazione dell'art. 1526 c.c., invocando il diritto dell'utilizzatore a vedersi restituire le somme corrisposte in pendenza di rapporto quale effetto della sua risoluzione. Più in particolare, viene dedotto che il rapporto in questione sarebbe da qualificare quale leasing traslativo, con conseguente necessità di applicare in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, mentre non troverebbe applicazione la disciplina della legge 124/2017.
Lamenta inoltre l'appellante l'eccessività del tasso pattuito per gli interessi moratori, fonte di un evidente squilibrio contrattuale, nonché la violazione del principio di buona fede, per avere la concedente venduto i beni a un prezzo troppo basso.
Per quanto sia astrattamente corretto affermare che nelle ipotesi di leasing c.d. traslativo trova applicazione analogica la normativa sulla vendita con patto di riscatto, ritiene il Collegio che tale ipotesi non ricorra nel caso in esame.
In linea di principio, secondo i principi da tempo enucleati dalla Corte di
Cassazione con la sentenza SSUU n. 65 del 07/01/1993: “La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458 primo comma cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di
"leasing" cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto
a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di "leasing" cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro pagina 9 di 17 canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale)”.
L'elemento discretivo tra le due tipologie di leasing è essenzialmente da individuare nella natura dei beni, in quanto nel leasing traslativo il bene di regola mantiene un valore residuo apprezzabile anche al termine del piano di ammortamento, mentre nel leasing di godimento il valore economico dei beni sarà sostanzialmente esaurito.
Talvolta la giurisprudenza individua un indice anche nella misura dell'opzione di acquisto finale in relazione all'ammontare dei canoni (Sez. 3, Sentenza n. 6034 del 04/07/1997: “La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458 primo comma cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di "leasing" cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di "leasing" cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto
(rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale)” (Conf.,
Sez. 1, Sentenza n. 2069 del 23/02/2000).
Altre sentenze, invece, valorizzando la volontà delle parti come risultante dagli elementi fattuali (“Per stabilire se il contratto di leasing è di godimento o traslativo, occorre individuare la volontà delle parti al momento della conclusione pagina 10 di 17 di esso, accertando se il canone è stato pattuito come corrispettivo dell'utilizzazione del bene, ovvero come corresponsione anticipata di parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del contratto. Si ha infatti la figura del leasing di godimento allorché l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, e lascia non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello;
ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione” -
Sez. 1, Sentenza n. 1715 del 07/02/2001).
Esaminando il rapporto di cui si discute, si nota anzitutto che il contratto di leasing non si sofferma in modo particolare sulla misura dell'opzione, limitandosi a descriverla come una facoltà dell'utilizzatore al termine del contratto (art. 10).
Inoltre, va considerato che l'oggetto del finanziamento è costituito da arredi da supermercato, strumenti da lavoro caratterizzati da un rilevante costo all'acquisto, il cui valore diminuisce di molto con l'uso e arriva a raggiungere un ammontare irrisorio al termine del contratto. Infine, va sottolineato che la disciplina contrattuale nulla prevede riguardo alla sorte dei canoni versati al momento dell'inadempimento.
Sia per la fattispecie concreta (acquisto di strumenti da lavoro soggetti a rapida usura e privi di un valore apprezzabile al termine del rapporto contrattuale) sia per la scarsa rilevanza nel regolamento contrattuale del patto di opzione (la cui importanza e quantificazione è invece centrale nel leasing traslativo), il contratto presente va qualificato come leasing di godimento e non traslativo.
La conseguenza di tale ragionamento è che la disciplina da applicare analogicamente al rapporto è quella dell'art. 1458 c.c., a mente del quale nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già pattuite. pagina 11 di 17 Sotto un diverso profilo l'appellante lamenta che gli interessi moratori sarebbero
“fonte di un evidente squilibrio”, in quanto attribuirebbero alla società di leasing vantaggi maggiori rispetto a quelli che avrebbe conseguito con fisiologico andamento del rapporto.
Con riferimento a tale aspetto, però, deve evidenziarsi che l'interesse moratorio, intervenendo in una fase patologica del rapporto, ed essendo finalizzato a remunerare il creditore per il ritardo nell'inadempimento, non è soggetto al potere riduttivo tipico della penale, non essendo destinato a determinare in via anticipata un risarcimento del danno da ritardo, ma è soggetto esclusivamente alla normativa anti usura (v. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5379 del
21/02/2023).
Lo squilibrio lamentato, quindi, assumerebbe rilievo esclusivamente laddove fosse tale da integrare i presupposti dell'usura oggettiva o soggettiva, ma non viene allegato alcun elemento che possa giustificare una simile ipotesi.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di appello, l'appellante invoca il diritto, negato in primo grado, alla riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. Secondo
l'appellante, l'art.11 non conterrebbe (diversamente da quanto indicato in sentenza) una predeterminazione pattizia del risarcimento del danno da inadempimento;
e in ogni caso, così ritenendo, si svuoterebbe la portata dell'art. 1384 c.c. L'assetto contrattuale darebbe al contrario alla concedente un profitto eccessivo e spropositato, assommando alla ritenzione dei canoni già pagati fino all'ottobre del 2012 (75.086,74) i canoni insoluti fino alla risoluzione in data
8.10.2013 (61.209,33) e infine anche i canoni a scadere attualizzati oltre al prezzo del riscatto (79.807,17). Sostiene quindi l'appellante che la concedente conseguirebbe attraverso la risoluzione per l'inadempimento un profitto maggiore di quello che avrebbe ottenuto mediante la fisiologica esecuzione del contratto, formulando altresì, in via subordinata, domanda ex art. 2033 c.c..
pagina 12 di 17 La richiesta di riduzione ad equità non è accoglibile, in quanto non si ravvisa alcuna sproporzione evidente nella clausola penale.
Occorre premettere che, differentemente da quanto assume l'appellante, l'art. 11 del contratto prevede espressamente una penale per il caso di inadempimento dell'utilizzatrice.
pagina 13 di 17 Viene quindi espressamente previsto che, in caso di inadempimento dell'utilizzatrice, questa sarà tenuta a restituire il bene e corrispondere i ratei scaduti. A titolo di penale, poi, sarà dovuto un importo pari ai canoni non ancora scaduti ed alla somma prevista per il patto di opzione, maggiorati degli interessi, detratto l'importo ricavato dalla vendita del bene locato.
Si tratta di uno schema contrattuale molto frequente nella pratica e già ritenuto legittimo dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26531 del
30/09/2021).
Resta comunque salva la possibilità per il giudice di ricondurre ad equità la penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., qualora la sua applicazione concreta determini degli squilibri oggettivi (v. Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022).
Va però evidenziato che l'esercizio del potere riduttivo della penale presuppone che il debitore istante fornisca la prova dei motivi per cui tale clausola sarebbe determinata in misura eccessiva.
Con riferimento al cosiddetto “patto di deduzione”, infatti, è stato chiarito che nella “ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'articolo
1227, comma 2, del codice civile, nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (vedi Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9212; Cass.
14/10/2021 n. 28022 Rv. 662868 - 01); si tratta quindi di una “eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata dal debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio” (vedi Cass. 14/07/2003, n.10995; Cass. 20/11/2001,
n.14592), onere che parte appellante doveva assolvere mediante la pagina 14 di 17 dimostrazione specifica delle effettive condizioni del bene, al conseguente suo valore effettivo di mercato, alla eventuale presenza di offerte di acquisto diverse e per un prezzo maggiore, etc, mentre si è limitata ad asserzioni del tutto generiche e prive di qualsiasi concreto riscontro
Infatti, la misura eccessiva della clausola non è desumibile dalla sola allegazione secondo la quale “la Concedente conseguirebbe un vantaggio economico maggiore (euro 216.103,24 oltre il valore commerciale dei beni, che è maggiore del prezzo vile ricavato dalla vendita) rispetto a quello che avrebbe conseguito in caso di adempimento (pari ad euro 217.440,17)”.
Anzitutto, l'affermazione secondo la quale il “valore commerciale dei beni” sarebbe superiore a quello di realizzo è indimostrata, non avendo l'odierna appellante fornito alcun elemento dal quale desumere quale fosse tale ipotetico valore, introducendo esclusivamente generiche considerazioni in ordine alla vendita ad un prezzo vile. Il solo fatto che al momento dell'acquisto i beni avessero un valore ampiamente superiore a quello di rivendita non vale da solo a far ritenere il comportamento della concedente contrario a buona fede, tenuto conto del tempo trascorso, della tipologia dei beni concessi in locazione e dell'utilizzo che ne è stato medio tempore fatto.
Per giurisprudenza costante, spetta all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16632 del 12/06/2023), per cui non è sufficiente avanzare meri dubbi al riguardo.
Inoltre, non è corretto affermare che la concedente abbia in concreto percepito un vantaggio superiore a quello che avrebbe ottenuto in caso di adempimento, essendo comunque il primo leggermente inferiore al secondo.
Non vi sono pertanto margini per ridurre ad equità la penale, che deve comunque tenere conto dell'intero danno patito dalla concedente, considerando anche la mancata remunerazione del capitale investito.
pagina 15 di 17 Parimenti infondata è la domanda ex art. 2033 c.c., non essendovi stato alcun pagamento di somme indebite da ripetere.
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come Parte_1 modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2982/2018 emessa dal Tribunale di Firenze e CP_2 pubblicata il 06/11/2018, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna a rifondere le spese legali del giudizio di appello Parte_1 dell'appellata , che liquida in complessivi Controparte_1 euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 16 di 17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1038/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROVATO Parte_1 P.IVA_1
ANTONINO
APPELLANTE contro
(C.F. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, con il patrocinio dell'avv. FERLITO FRANCESCO, CP_2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 2982/2018 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
06/11/2018
CONCLUSIONI
In data 18.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 17 Per la parte appellante:
“Per quanto esposto, piaccia all'ill.ma Corte di appello adita in accoglimento dell'appello avanzato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali esposte, riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Firenzen.2982/2018 del 06/11/18, e per l'effetto:
-dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, appartenendo la competenza territoriale al Tribunale di Agrigento, ovvero al Tribunale di Ragusa, previa dichiarazione di illegittimità della clausola di deroga convenzionale del Foro competente, di cui all'art.17 bis del contratto di leasing;
-dire e ritenere, in ogni caso, illegittime, nulle e/o inefficaci, siccome vessatorie ed eccessivamente onerose, la clausola di cui all'articolo 11 del contratto di leasing
(scioglimento del contratto), laddove prevede il diritto della Concedente, in caso di risoluzione contrattuale, di acquisire i canoni già riscossi, di pretendere i canoni scaduti, oltre che quelli a scadere attualizzati, oltre il prezzo dell'opzione finale di acquisto, di ricollocare discrezionalmente i beni;
nonché la nullità dell'art.12 (interessi) laddove prevede per la Concedente di pretendere interessi al tasso ultralegale;
-dire e ritenere che, il contratto di leasing 30.09.11 è un “leasing traslativo”, cui conseguentemente devesi applicare per analogia la disciplina della vendita a rate con patto di riscatto, ed in particolare l'art.1526 c.c. in caso di risoluzione contrattuale;
-conseguentemente, condannare la società appellata a restituire i canoni di leasing riscossi, pari alla complessiva somma di euro 75.086,74, o di quell'altra che risulterà dovuta, oltre interessi legali dal data di pagamento delle singole rate al soddisfo, detratto l'equo compenso per l'uso dei beni, pari alla somma ricavata dalla effettuata vendita a terzi, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in base ad eligenda ctu;
-in subordine, qualora vengano ritenute valide ed efficaci le impugnate clausole contrattuali di cui agli artt.11 e 12, dire e ritenere eccessivamente onerose le suddette clausole penali e conseguentemente ridurle ad equità ai sensi dell'art.1384 c.c.; ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurle ad equità ai sensi dell'art.2033 c.c.; pagina 2 di 17 -in ogni caso, dire e ritenere nulla, inefficace e comunque invalida la fideiussione prestata dall'appellante, e la creditrice decaduta dalla relativa garanzia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1957 c.c., e comunque anche con qualsiasi altra statuizione porle nel nulla, pronunciando la liberazione del fideiussore;
-conseguentemente, per le causali esposte, ovvero con qualsiasi altra statuizione, dire
e ritenere non dovuta la pretesa economica della società appellata, e quindi revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n.1787/14 del
04.04.2014.
Con le spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettata altresì la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza:
IN TESI
Respingere l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. Parte_1
2982/2018 emessa dal Tribunale di Firenze in data 6 novembre 2018.
IN IPOTESI
Condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare, in favore della società la Controparte_1 somma di € 81.016,50 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi pari all'EURIBOR tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, dal 1° maggio 2014 al saldo
o da quella diversa data ed a quel diverso tasso o su quella diversa somma che risulterà di giustizia.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La società (unitamente ad altri soggetti che non hanno avanzato Parte_1
pagina 3 di 17 impugnazione) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il
Tribunale di Firenze le aveva ingiunto di pagare a la NT somma di euro 141.016,50 oltre interessi a titolo di residuo dei canoni di locazione (oltre alla penale) dovuti in base ad un contratto di leasing.
Il leasing era stato contratto dalla società e aveva come Parte_2 oggetto l'acquisto di arredi da supermercato, attività che sarebbe stata gestita dalla società stessa. e altri soggetti, presenti in giudizio in primo Parte_1 grado, avevano prestato garanzia. L'azienda veniva affittata ad una società terza che ben presto dismetteva l'attività con conseguente inadempimento del contratto di leasing.
La eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di Parte_1 legittimazione attiva di;
l'incompetenza territoriale del giudice NT adito;
la nullità e vessatorietà delle clausole contrattuali;
l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1526 c.c. ovvero dell'art. 1384 c.c., e infine la decadenza e prescrizione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
La causa veniva posta in decisione senza l'assunzione di mezzi istruttori.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 2982/2018 pubblicata il 06/11/2018 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di opposizione promossa dalla società Parte_2
unitamente ai garanti sigg.ri , ,
[...] Parte_3 Parte_4
, nonché la società nonché sull'opposizione promossa Parte_5 Parte_1 dalla società rubricata al numero 9884/14 di RG e riunita alla Parte_6 presente, avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.1787/ 2014 RDI emesso dall'intestato Tribunale in data 3.4.2014, nei confronti di NT
(ora , così provvede: Controparte_1
-Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle parti opponenti sigg.ri e;
Parte_4 Parte_5
pagina 4 di 17 -Revoca il suddetto decreto ingiuntivo;
-Condanna la società in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, in solido ai sigg.ri , la società Parte_3
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, la Parte_6 società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 pagare ad la somma di € 81.016,50=, oltre Controparte_1 interessi pari all'Euribor tre mesi (divisore 360), tempo per tempo vigente maggiorato di 6 punti e rapportato ad ogni giorno di mora, dal 1° maggio 2014 al saldo;
-Condanna la società nella persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, il sig. , la società Parte_3 [...]
e la società entrambe nella persona dei rispettivi legali Parte_6 Parte_1 rappresentanti, tutti in solido tra loro, a rifondere ad Controparte_1
le spese e compensi della fase monitoria per come liquidate in d.i., nonché
[...] le spese del presente giudizio, che si liquidano nell'importo di €. 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario (15%), oltre iva e cap se ed in quanto dovuti per legge, come in parte motiva”.
Il giudice di prime cure, in particolare, rigettava l'eccezione di nullità delle clausole del contratto che l'opponente assumeva non essere state doppiamente e separatamente approvate, rilevando che la modalità di evidenziazione delle clausole vessatorie da approvare separatamente era pienamente legittima, anche in conformità alla giurisprudenza sul punto. Di conseguenza, veniva rigettata la questione preliminare di incompetenza territoriale, che appunto si basava sulla illegittimità della clausola derogatoria del foro competente.
Veniva rigettata dal Tribunale anche l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo alla parte opposta, dato che la ricorrente CP_3
risultava essere succeduta a titolo particolare a Centro Leasing SPA.
[...]
Nel merito, il giudice rigettava la richiesta di applicazione analogica dell'art. 1526
c.c. e non concedeva la riduzione della penale ex art. 1384 c.c., in quanto l'art. pagina 5 di 17 14 del contratto delineava una predeterminazione pattizia del danno da inadempimento del conduttore. Oltre a ciò, le contestazioni relative alla misura eccessiva e ultralegale degli interessi moratori venivano giudicate generiche e non circostanziate.
La deroga convenzionale all'art. 1957 c.c., illegittima secondo i fideiussori, veniva al contrario considerata legittima dal Tribunale.
A seguito della riduzione del debito nelle more del giudizio, il credito veniva ridotto a euro 81.016,50 oltre interessi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e contestuale condanna in solido al pagamento della somma indicata.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
(di seguito anche APPELLATA), proponendo gravame Controparte_1 avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità della sentenza riguardo alla natura vessatoria delle clausole contrattuali;
2) Erroneità della sentenza riguardo alla qualificazione giuridica dell'impugnato contratto di leasing;
3) Erroneità della sentenza riguardo alla riduzione della penale ex art. 1384
c.c.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in Controparte_1 giudizio contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei pagina 6 di 17 confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, disposta per l'udienza del
18.6.2024 la trattazione scritta del procedimento a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di appello, l'appellante reitera l'eccezione di vessatorietà delle clausole del contratto di leasing (art. 17-bis, competenza territoriale;
art. 11, maggiori oneri finanziari;
art. 12, interessi moratori) e della clausola di dispensa dall'onere di cui all'art. 1957 c.c. già rigettata in primo grado.
Si afferma che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto corretta la tecnica redazionale utilizzata, ossia quella della sottoscrizione in blocco delle clausole vessatorie con il richiamo numerico e l'indicazione sintetica del contenuto. Al contrario, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale, di non debenza dei maggiori oneri finanziari e degli interessi moratori, e infine dichiarare la decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Tale critica non è condivisibile.
In calce al contratto in questione è stato predisposto un paragrafo specifico, contenente il riferimento al numero delle clausole da considerarsi rilevanti ai sensi dell'art. 1341 c.c., nonché il nome delle singole clausole. Tale modalità di elencazione delle clausole è da considerare rispettosa del risposto degli artt. 1341
pagina 7 di 17 e 1342 c.c., dal momento che consente di soffermare l'attenzione della parte che sottoscrive il contratto sulle clausole ritenute dalla legge particolarmente gravose.
La Corte di Cassazione, infatti, anche di recente ha avuto modo di precisare che:
“Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”. (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.
4126 del 14/02/2024; conforme, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018;
Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 11/11/2015).
Le massime citate da parte appellante non valgono a contraddire questo assunto, perché in realtà si riferiscono a un caso leggermente diverso, e cioè il richiamo in blocco a tutte le condizioni di contratto, pratica che chiaramente non consente il doveroso richiamo alle clausole considerate vessatorie dal codice civile: “Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate”. (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
9492 del 11/06/2012).
Tale caso è ben diverso da quello presente, nel quale non vi è stato un richiamo in blocco, ma un'elencazione di tutte le clausole vessatorie unitariamente indicate, ai fini di una approvazione contestuale delle stesse.
Conseguentemente, deve ritenersi del tutto valida la pattuizione specifica delle clausole vessatorie, che pertanto sono pienamente efficaci, ivi compresa la deroga pattizia all'art. 1957 c.c. pagina 8 di 17 2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della mancata applicazione dell'art. 1526 c.c., invocando il diritto dell'utilizzatore a vedersi restituire le somme corrisposte in pendenza di rapporto quale effetto della sua risoluzione. Più in particolare, viene dedotto che il rapporto in questione sarebbe da qualificare quale leasing traslativo, con conseguente necessità di applicare in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, mentre non troverebbe applicazione la disciplina della legge 124/2017.
Lamenta inoltre l'appellante l'eccessività del tasso pattuito per gli interessi moratori, fonte di un evidente squilibrio contrattuale, nonché la violazione del principio di buona fede, per avere la concedente venduto i beni a un prezzo troppo basso.
Per quanto sia astrattamente corretto affermare che nelle ipotesi di leasing c.d. traslativo trova applicazione analogica la normativa sulla vendita con patto di riscatto, ritiene il Collegio che tale ipotesi non ricorra nel caso in esame.
In linea di principio, secondo i principi da tempo enucleati dalla Corte di
Cassazione con la sentenza SSUU n. 65 del 07/01/1993: “La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458 primo comma cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di
"leasing" cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto
a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di "leasing" cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro pagina 9 di 17 canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale)”.
L'elemento discretivo tra le due tipologie di leasing è essenzialmente da individuare nella natura dei beni, in quanto nel leasing traslativo il bene di regola mantiene un valore residuo apprezzabile anche al termine del piano di ammortamento, mentre nel leasing di godimento il valore economico dei beni sarà sostanzialmente esaurito.
Talvolta la giurisprudenza individua un indice anche nella misura dell'opzione di acquisto finale in relazione all'ammontare dei canoni (Sez. 3, Sentenza n. 6034 del 04/07/1997: “La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458 primo comma cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di "leasing" cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di "leasing" cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto
(rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale)” (Conf.,
Sez. 1, Sentenza n. 2069 del 23/02/2000).
Altre sentenze, invece, valorizzando la volontà delle parti come risultante dagli elementi fattuali (“Per stabilire se il contratto di leasing è di godimento o traslativo, occorre individuare la volontà delle parti al momento della conclusione pagina 10 di 17 di esso, accertando se il canone è stato pattuito come corrispettivo dell'utilizzazione del bene, ovvero come corresponsione anticipata di parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del contratto. Si ha infatti la figura del leasing di godimento allorché l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, e lascia non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione è di corrispondente livello;
ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione” -
Sez. 1, Sentenza n. 1715 del 07/02/2001).
Esaminando il rapporto di cui si discute, si nota anzitutto che il contratto di leasing non si sofferma in modo particolare sulla misura dell'opzione, limitandosi a descriverla come una facoltà dell'utilizzatore al termine del contratto (art. 10).
Inoltre, va considerato che l'oggetto del finanziamento è costituito da arredi da supermercato, strumenti da lavoro caratterizzati da un rilevante costo all'acquisto, il cui valore diminuisce di molto con l'uso e arriva a raggiungere un ammontare irrisorio al termine del contratto. Infine, va sottolineato che la disciplina contrattuale nulla prevede riguardo alla sorte dei canoni versati al momento dell'inadempimento.
Sia per la fattispecie concreta (acquisto di strumenti da lavoro soggetti a rapida usura e privi di un valore apprezzabile al termine del rapporto contrattuale) sia per la scarsa rilevanza nel regolamento contrattuale del patto di opzione (la cui importanza e quantificazione è invece centrale nel leasing traslativo), il contratto presente va qualificato come leasing di godimento e non traslativo.
La conseguenza di tale ragionamento è che la disciplina da applicare analogicamente al rapporto è quella dell'art. 1458 c.c., a mente del quale nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già pattuite. pagina 11 di 17 Sotto un diverso profilo l'appellante lamenta che gli interessi moratori sarebbero
“fonte di un evidente squilibrio”, in quanto attribuirebbero alla società di leasing vantaggi maggiori rispetto a quelli che avrebbe conseguito con fisiologico andamento del rapporto.
Con riferimento a tale aspetto, però, deve evidenziarsi che l'interesse moratorio, intervenendo in una fase patologica del rapporto, ed essendo finalizzato a remunerare il creditore per il ritardo nell'inadempimento, non è soggetto al potere riduttivo tipico della penale, non essendo destinato a determinare in via anticipata un risarcimento del danno da ritardo, ma è soggetto esclusivamente alla normativa anti usura (v. in tal senso Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5379 del
21/02/2023).
Lo squilibrio lamentato, quindi, assumerebbe rilievo esclusivamente laddove fosse tale da integrare i presupposti dell'usura oggettiva o soggettiva, ma non viene allegato alcun elemento che possa giustificare una simile ipotesi.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di appello, l'appellante invoca il diritto, negato in primo grado, alla riduzione ad equità della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. Secondo
l'appellante, l'art.11 non conterrebbe (diversamente da quanto indicato in sentenza) una predeterminazione pattizia del risarcimento del danno da inadempimento;
e in ogni caso, così ritenendo, si svuoterebbe la portata dell'art. 1384 c.c. L'assetto contrattuale darebbe al contrario alla concedente un profitto eccessivo e spropositato, assommando alla ritenzione dei canoni già pagati fino all'ottobre del 2012 (75.086,74) i canoni insoluti fino alla risoluzione in data
8.10.2013 (61.209,33) e infine anche i canoni a scadere attualizzati oltre al prezzo del riscatto (79.807,17). Sostiene quindi l'appellante che la concedente conseguirebbe attraverso la risoluzione per l'inadempimento un profitto maggiore di quello che avrebbe ottenuto mediante la fisiologica esecuzione del contratto, formulando altresì, in via subordinata, domanda ex art. 2033 c.c..
pagina 12 di 17 La richiesta di riduzione ad equità non è accoglibile, in quanto non si ravvisa alcuna sproporzione evidente nella clausola penale.
Occorre premettere che, differentemente da quanto assume l'appellante, l'art. 11 del contratto prevede espressamente una penale per il caso di inadempimento dell'utilizzatrice.
pagina 13 di 17 Viene quindi espressamente previsto che, in caso di inadempimento dell'utilizzatrice, questa sarà tenuta a restituire il bene e corrispondere i ratei scaduti. A titolo di penale, poi, sarà dovuto un importo pari ai canoni non ancora scaduti ed alla somma prevista per il patto di opzione, maggiorati degli interessi, detratto l'importo ricavato dalla vendita del bene locato.
Si tratta di uno schema contrattuale molto frequente nella pratica e già ritenuto legittimo dalla giurisprudenza (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26531 del
30/09/2021).
Resta comunque salva la possibilità per il giudice di ricondurre ad equità la penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., qualora la sua applicazione concreta determini degli squilibri oggettivi (v. Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 10249 del 30/03/2022).
Va però evidenziato che l'esercizio del potere riduttivo della penale presuppone che il debitore istante fornisca la prova dei motivi per cui tale clausola sarebbe determinata in misura eccessiva.
Con riferimento al cosiddetto “patto di deduzione”, infatti, è stato chiarito che nella “ipotesi in cui il bene sia stato già rivenduto, oggetto del diffalco sarà il ricavato della vendita, salva la riduzione del risarcimento, ai sensi dell'articolo
1227, comma 2, del codice civile, nel caso di vendita a prezzo vile per negligenza del concedente” (vedi Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9212; Cass.
14/10/2021 n. 28022 Rv. 662868 - 01); si tratta quindi di una “eccezione in senso stretto, e come tale deve essere sollevata dal debitore, sul quale grava il relativo onere probatorio” (vedi Cass. 14/07/2003, n.10995; Cass. 20/11/2001,
n.14592), onere che parte appellante doveva assolvere mediante la pagina 14 di 17 dimostrazione specifica delle effettive condizioni del bene, al conseguente suo valore effettivo di mercato, alla eventuale presenza di offerte di acquisto diverse e per un prezzo maggiore, etc, mentre si è limitata ad asserzioni del tutto generiche e prive di qualsiasi concreto riscontro
Infatti, la misura eccessiva della clausola non è desumibile dalla sola allegazione secondo la quale “la Concedente conseguirebbe un vantaggio economico maggiore (euro 216.103,24 oltre il valore commerciale dei beni, che è maggiore del prezzo vile ricavato dalla vendita) rispetto a quello che avrebbe conseguito in caso di adempimento (pari ad euro 217.440,17)”.
Anzitutto, l'affermazione secondo la quale il “valore commerciale dei beni” sarebbe superiore a quello di realizzo è indimostrata, non avendo l'odierna appellante fornito alcun elemento dal quale desumere quale fosse tale ipotetico valore, introducendo esclusivamente generiche considerazioni in ordine alla vendita ad un prezzo vile. Il solo fatto che al momento dell'acquisto i beni avessero un valore ampiamente superiore a quello di rivendita non vale da solo a far ritenere il comportamento della concedente contrario a buona fede, tenuto conto del tempo trascorso, della tipologia dei beni concessi in locazione e dell'utilizzo che ne è stato medio tempore fatto.
Per giurisprudenza costante, spetta all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
16632 del 12/06/2023), per cui non è sufficiente avanzare meri dubbi al riguardo.
Inoltre, non è corretto affermare che la concedente abbia in concreto percepito un vantaggio superiore a quello che avrebbe ottenuto in caso di adempimento, essendo comunque il primo leggermente inferiore al secondo.
Non vi sono pertanto margini per ridurre ad equità la penale, che deve comunque tenere conto dell'intero danno patito dalla concedente, considerando anche la mancata remunerazione del capitale investito.
pagina 15 di 17 Parimenti infondata è la domanda ex art. 2033 c.c., non essendovi stato alcun pagamento di somme indebite da ripetere.
4. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa ) le spese Controparte_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come Parte_1 modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2982/2018 emessa dal Tribunale di Firenze e CP_2 pubblicata il 06/11/2018, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna a rifondere le spese legali del giudizio di appello Parte_1 dell'appellata , che liquida in complessivi Controparte_1 euro 4.997,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
3. Dichiara l'appellante tenuta a corrispondere il contributo unificato in misura doppia ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del DPR 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
pagina 16 di 17 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17