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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
347/2023 N.R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347/2023 R.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Trotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Battipaglia, alla via Solferino, 18
RICORRENTE
E
, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'avv. Trotta per il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.01.2024, chiedeva, a modifica delle condizioni Parte_1 di divorzio, di revocare l'obbligo di versare alla resistente l'importo di euro 300,00 previsto a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne in quanto ormai autosufficiente Per_1 economicamente, con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, allegava che con sentenza n. 668/2004, depositata in data 28.04.2004, il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa e posto, per quello che in tale sede rileva, a carico di l'obbligo di versare alla Parte_1
1 resistente l'importo mensile di euro 413,16 da rivalutare annualmente secondo gli indidi Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e , all'epoca minorenni. Allegava, Per_2 Per_1 inoltre, che con provvedimento di questo tribunale adottato nell'ambito del procedimento R.G. VG
624/2016, a modifica delle condizioni di divorzio, veniva ridotto ad euro 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento da versare solo in favore della figlia e veniva, altresì, Per_1 revocata la previsione del versamento diretto da parte del datore di lavoro prevista in sede di divorzio.
Dunque, essendo la figlia ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in quanto impiegata presso il mercato dei fiori in Pompei, chiedeva di revocare l'obbligo di provvedere al mantenimento della stessa.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, dopo taluni rinvii disposti per consentire la regolare insaturazione del contraddittorio, all'udienza del 17.09.2025 si procedeva all'ascolto del ricorrente nonché della figlia , comparsa all'udienza. Per_1
All'esito, sulle conclusioni rassegnate dal difensore, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia della resistente che, sebbene evocata in giudizio con notifica perfezionatasi a mani proprie in data 30.05.2025 per l'udienza del 17.09.2025, non si è costituita.
In diritto, si evidenzia che la disciplina sulla modifica delle condizioni di divorzio postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nella sentenza medesima.
Invero, lo scopo del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Conseguentemente il giudice non è chiamato a compiere una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti degli obblighi previsti nella sentenza di divorzio, ma deve accertare in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto pattiziamente o giudizialmente
Ciò detto, nel caso di specie il ricorso è fondato e va accolto.
Sul punto va osservato che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza
2 di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del genitore convivente a percepire l'assegno risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ.,
2392/2008).
Nel caso in questione, è comprovato dalle dichiarazioni rese proprio dalla figlia, che quest'ultima
(di anni 31) lavora da qualche anno presso il mercato dei fiori di Pompei, con una retribuzione mensile di euro 500,00. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha, altresì, depositato dichiarazione sottoscritta dalla resistente contumace in data 03.09.2024, con cui la dichiara di non CP_1 opporsi alla richiesta di modifica, nonché dichiarazione sottoscritta da il CP_2
31.07.2024 con cui la figlia dichiara di essere autosufficiente economicamente. Tali documenti costituiscono comunque argomenti di prova liberamente apprezzabili dal tribunale che, unitamente alle dichiarazioni rese in udienza da comprovano l'intervenuto raggiungimento CP_2 dell'autosufficienza economica della stessa.
In definitiva, il ricorso va accolto e va disposta la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della figlia Per_1
Le spese di lite, attesa la condotta delle parti e la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Torre
Annunziata n. 668/2004, depositata in data 28.04.2004, già modificata con provvedimento del
21.03.2017 nell'ambito del procedimento n.v.g. 624/2016, revoca l'obbligo di
[...] di versare a la somma mensile di euro 300,00, a titolo di contributo Pt_1 Controparte_1 al mantenimento della figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 347/2023 R.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Trotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Battipaglia, alla via Solferino, 18
RICORRENTE
E
, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'avv. Trotta per il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.01.2024, chiedeva, a modifica delle condizioni Parte_1 di divorzio, di revocare l'obbligo di versare alla resistente l'importo di euro 300,00 previsto a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne in quanto ormai autosufficiente Per_1 economicamente, con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, allegava che con sentenza n. 668/2004, depositata in data 28.04.2004, il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa e posto, per quello che in tale sede rileva, a carico di l'obbligo di versare alla Parte_1
1 resistente l'importo mensile di euro 413,16 da rivalutare annualmente secondo gli indidi Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, e , all'epoca minorenni. Allegava, Per_2 Per_1 inoltre, che con provvedimento di questo tribunale adottato nell'ambito del procedimento R.G. VG
624/2016, a modifica delle condizioni di divorzio, veniva ridotto ad euro 300,00 l'importo dell'assegno di mantenimento da versare solo in favore della figlia e veniva, altresì, Per_1 revocata la previsione del versamento diretto da parte del datore di lavoro prevista in sede di divorzio.
Dunque, essendo la figlia ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, in quanto impiegata presso il mercato dei fiori in Pompei, chiedeva di revocare l'obbligo di provvedere al mantenimento della stessa.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, dopo taluni rinvii disposti per consentire la regolare insaturazione del contraddittorio, all'udienza del 17.09.2025 si procedeva all'ascolto del ricorrente nonché della figlia , comparsa all'udienza. Per_1
All'esito, sulle conclusioni rassegnate dal difensore, la causa veniva riservata al collegio per la decisione.
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia della resistente che, sebbene evocata in giudizio con notifica perfezionatasi a mani proprie in data 30.05.2025 per l'udienza del 17.09.2025, non si è costituita.
In diritto, si evidenzia che la disciplina sulla modifica delle condizioni di divorzio postula la sopravvenienza di fatti nuovi tali da alterare l'equilibrio stabilito nella sentenza medesima.
Invero, lo scopo del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 è quello di garantire che le decisioni già adottate possano essere adeguate nel corso del tempo, sulla base di una concreta e più attuale valutazione degli interessi che di volta in volta rilevano (cfr. Corte di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1119 del 20/01/2020).
Conseguentemente il giudice non è chiamato a compiere una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti degli obblighi previsti nella sentenza di divorzio, ma deve accertare in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto pattiziamente o giudizialmente
Ciò detto, nel caso di specie il ricorso è fondato e va accolto.
Sul punto va osservato che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza
2 di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del genitore convivente a percepire l'assegno risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza (che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ.,
2392/2008).
Nel caso in questione, è comprovato dalle dichiarazioni rese proprio dalla figlia, che quest'ultima
(di anni 31) lavora da qualche anno presso il mercato dei fiori di Pompei, con una retribuzione mensile di euro 500,00. A ciò si aggiunga che il ricorrente ha, altresì, depositato dichiarazione sottoscritta dalla resistente contumace in data 03.09.2024, con cui la dichiara di non CP_1 opporsi alla richiesta di modifica, nonché dichiarazione sottoscritta da il CP_2
31.07.2024 con cui la figlia dichiara di essere autosufficiente economicamente. Tali documenti costituiscono comunque argomenti di prova liberamente apprezzabili dal tribunale che, unitamente alle dichiarazioni rese in udienza da comprovano l'intervenuto raggiungimento CP_2 dell'autosufficienza economica della stessa.
In definitiva, il ricorso va accolto e va disposta la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di mantenimento della figlia Per_1
Le spese di lite, attesa la condotta delle parti e la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Torre
Annunziata n. 668/2004, depositata in data 28.04.2004, già modificata con provvedimento del
21.03.2017 nell'ambito del procedimento n.v.g. 624/2016, revoca l'obbligo di
[...] di versare a la somma mensile di euro 300,00, a titolo di contributo Pt_1 Controparte_1 al mantenimento della figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_1
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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