CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6801 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
Parte_1
Avv. MENGO LAURA e
Controparte_1
Avv. MACIARIELLO DARIO e SA LUCIANA ANGELETTI CLAUDIA
Parte_2
Avv. SASSU FRANCO
e SA BA(CONTUMACE)
(CONTUMACE) CP_2
(CONTUMACE) Controparte_3
(CONTUMACE) Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 820 del 2019 con cui il Tribunale di Latina ha deciso quanto segue: “Va preliminarmente evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla Legge del 18 giugno 2009 n.69, le cui disposizioni transitorie espressamente prevedono che “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”. Con atto di citazione del 16.11.2010 il Controparte_1
, conveniva in giudizio
[...] Controparte_3 CP_2
AN RT, LA NG, (minore di età) e Parte_2 [...]
, nonché la società per sentire: Parte_1 CP_5
1) dichiarare la nullità per mancanza o illiceità della causa, in quanto costituente atto in frode alla legge, nonché per impossibilità o illiceità dell'oggetto e/o per difetto del requisito dell'accessorietà o per qualsiasi altro motivo rilevabile anche d'ufficio, dell'atto di consenso all'iscrizione di ipoteca autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio di Persona_1
Latina in data 2.9.2009, rep.n.11.975, e, conseguentemente, la nullità dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina in data 4.9.2009 al n. 23.743 di Registro Generale ed al n.4902 di Registro Particolare, ordinandone la cancellazione;
2) dichiarare la nullità per mancanza o illiceità della causa, in quanto costituente atto in frode alla legge, nonché per impossibilità o illiceità dell'oggetto e/o per difetto del requisito dell'accessorietà o per qualsiasi altro profilo rilevabile anche d'ufficio, dell'atto di costituzione del pegno di quote sociali costituito sull'intero capitale sociale della “ CP_5
, società con unico socio, con sede legale in Ardea (RM), Via
[...]
Novara n.40, capitale sociale euro 90.000,00 int.vers., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , con P.IVA_1 atto pubblico a rogito del notaio di Latina del 3.9.2009, Persona_1 ordinandone la cancellazione dal Registro delle Imprese. B) IN VIA GRADATA
3) Accertare e dichiarare che i negozi descritti ai punti 1) e 2) delle conclusioni che precedono <la cui descrizione qui si abbia per integralmente trascritta> sono viziati da simulazione assoluta o, più gradatamente, sono stati conclusi in frode ai creditori ex art. 2901 c.c., per cui nel primo caso sono nulli e/o privi di effetto e nel secondo caso non hanno efficacia nei confronti del ceto fallimentare. C) IN VIA PRINCIPALE E CONCORRENTE CON LE AZIONI CHE PRECEDONO
4) Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per notaio Per_2
di Latina dell'11.9.2006, trascritto a Latina il 18.9.2006 al
[...]
pag. 2/24 n.17.794 di Registro Particolare è affetto da simulazione relativa e, quindi, che lo stesso sottende in realtà una donazione diretta dell'immobile.
5) Accolta la domanda di cui al punto 4) delle conclusioni che precedono, dichiarare che tale contratto è stato concluso in frode ai creditori concorsuali e, pertanto, è inefficace ex art. 2901 c.c.
6) Inoltre, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per notaio di Latina del 28.12.2009, rep.n.19.409, trascritto a Latina Persona_2 il 07.01.2010 al n.110 di Registro Particolare è affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per difetto di causa ovvero in quanto assolutamente simulato. 7) In via gradata rispetto alle conclusioni rassegnate al punto 6) che precede, dichiarare la revoca in via diretta del suddetto atto di compravendita del 28.12.2009 ex art.2901 c.c. in quanto concluso in frode ai creditori concorsuali del dante causa dei venditori, sig. Controparte_3
o, alternativamente, accertata comunque la mala fede del subacquirente, estendere ex art. 2901 ultimo comma c.c. al contratto 28.12.2009 gli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta contro il contratto in data 11.9.2006 (azione di cui al punto 5 che precede). D) IN VIA GRADATA ALLE AZIONI DI CUI AL CPV. C) CHE PRECEDE 8) Nella ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 4) e 5) che precedono, accertare e dichiarare che il contratto in data 11.9.2006, ha natura di donazione indiretta avente ad oggetto lo stesso immobile o, in via più gradata, la parte più consistente di esso.
9) Accolta la domanda di cui al punto 8) che precede, dichiarare che tale contratto è stato concluso in frode ai creditori concorsuali e, pertanto, è inefficace ex art. 2901 c.c.
10) Dichiarare, anche in questo caso, la revoca in via diretta del suddetto atto di compravendita del 28.12.2009 ex art.2901 c.c. in quanto concluso in frode ai creditori concorsuali del dante causa dei venditori, sig.
[...]
o, alternativamente, accertata comunque la mala fede del CP_3 subacquirente, estendere ex art. 2901 ultimo comma c.c. al contratto 28.12.2009 gli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta contro il contratto in data 11.9.2006 (azione di cui al punto 9 che precede). 11) Il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite. Specificava, in particolare, che gli atti impugnati erano stato posti in essere da amministratore della fallita (nonché socio di Controparte_3 maggioranza), nei cui confronti il aveva proposto azione di CP_1 responsabilità, innanzi al Tribunale di Latina, con citazione del 4
pag. 3/24 novembre 2010, per il risarcimento dei danni, quantificati, approssimativamente, in euro 19.500.000,00 euro. Asseriva che i suddetti danni fossero da ricondurre all'irregolare tenuta delle scritture e della contabilità, all'omessa iscrizione di rilevanti debiti tributari;
all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
al ricorso abusivo al credito bancario;
all'inerzia recuperatoria in veste di liquidatore;
all'appropriazione di somme spropositate a titolo di compenso etc. Rappresentava come i negozi impugnati fossero stati perfezionati dall' al solo scopo di sottrarre i cespiti in sua titolarità alle CP_3 iniziative risarcitorie attivabili dal ceto creditorio nei suoi confronti. Affermava, in particolare, che in data 11 settembre 2006, l' CP_3 unitamente all'ex coniuge AN RT, aveva venduto ai figli minori,
e LA NG, tutti i comuni diritti (con riserva di usufrutto Pt_2 sulla propria quota di ½ da parte della RT) sugli immobili in Sezze, via Torre Pani n.
6. Sottolineava che con successivo atto del 2009, AN RT, in proprio e – unitamente a - nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_3 genitoriale nei confronti di e LA NG, per la piena Pt_2 proprietà di ½ e la nuda proprietà di ½, avevano trasferito i diritti sugli stessi immobili a , al prezzo di euro 80.000,00 da Parte_1 imputare a quanto acquistato col precedente atto (dunque quale corrispettivo a e AN RT) ed euro 220.000,00 da Controparte_3 imputare a quanto acquistato con l'atto di provenienza originario del 9 marzo 2000, rep. 2767 e cioè ai diritti spettanti a AN RT. Rappresentava, poi, che aveva altresì costituito pegno in Controparte_3 favore di e in data 3 settembre 2009, sull'intera quota di CP_2 partecipazione (unica) alla CP_5
Aveva, poi, iscritto ipoteca volontaria di secondo grado, per euro 300.000,00, a favore di sull'immobile di sua proprietà, in CP_2
Latina, al Corso Matteotti n. 61, interno 16, con formalità n. 4862 del 26 agosto 2009. Rappresentava, quindi, l'anomalia dei due negozi di garanzia, perfezionatisi nel corso della causa pendente col beneficiato CP_2
e, peraltro, privi di expressio causae in quanto riferibili a crediti indeterminati, dunque nulli. Sosteneva, in ogni caso, la natura simulatoria degli atti e, in via subordinata, ne chiedeva la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per l'evidente gratuità della concessione.
pag. 4/24 Quanto alle vendite in favore dei minori, sottolineava che il prezzo era stato pagato con assegno bancario non trasferibile e, pertanto, con danaro non appartenente ai minori, nonostante l'attestazione notarile. Ne invocava la natura donativa, dovendosi presumere che il danaro provenisse da uno o da entrambi i genitori, chiedendone la revoca. Sosteneva, che, in ogni caso, il valore della vendita era di gran lunga inferiore a quello di mercato, sicché comunque sarebbe venuta in rilievo la donazione indiretta del residuo valore dell'immobile. Quanto alla successiva vendita in favore della , poi, osservava la Parte_1 contraddittorietà intrinseca dell'atto, risultando indeterminato il prezzo pattuito ed il meccanismo di versamento e imputazione (di cui sopra), risultando, pertanto, indeterminata la causa e l'oggetto della vendita e dunque nullo il contratto. In ogni caso, invocava la simulazione assoluta, non essendo mai stato pagato il prezzo e/o la revocatoria dell'atto, non essendo la , in Parte_1 buona fede, alla luce delle anomalie nei meccanismi di imputazione e dell'urgenza nella predisposizione del rogito. Si costituiva chiedendo in via preliminare la sospensione Controparte_3 del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di responsabilità. Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, deducendo di aver fatto ricorso al credito di per rafforzare il patrimonio sociale, per CP_2 euro 208.000,00 e di non aver potuto restituire le somme, a causa dello stato di dissesto della sicché l'ipoteca ed il pegno si CP_1 spiegavano come condizioni per la transazione ed il piano di rientro col
CP_2
Quanto alla vendita in favore dei figli, rappresentava che la provvista era stata fornita da LB SA - madre di AN RT e curatrice speciale dei minori in sede di rogito del 2006 - e che il prezzo era congruo, considerata la condizione dell'immobile (per il quale era stato rilasciato permesso di costruire). Con riferimento ai presupposti dell'azione revocatoria, deduceva l'insussistenza del credito sotteso alla specifica tutela, per il quale pendeva ancora azione di responsabilità, allegando, peraltro, circostanze volte a destituire di fondamento le contestazioni che gli erano state mosse in sede di verifica fallimentare e sottolineando l'inammissibilità di una condotta di mala gestio. In ordine agli atti di costituzione in garanzia, poi, insisteva per il rigetto della domanda di simulazione e, quanto alla revocatoria, assumeva pag. 5/24 l'anteriorità degli stessi rispetto al credito vantato dal , CP_1 dovendosi, pertanto, dimostrare la dolosa preordinazione, soprattutto considerando il grado dell'ipoteca e l'insistenza di altre pregiudiziali sul bene. Sottolineava la necessità di provare la preordinazione anche della vendita nei confronti dei figli minori, peraltro ignari delle vicende relative al padre (separato dalla madre) e, quanto alla posizione della , deduceva Parte_1 la sua buona fede, atteso che nessuna pregiudiziale emergeva dai pubblici registri all'epoca dell'acquisto e che il prezzo era stato effettivamente versato. Si costituiva associandosi alle difese di CP_2 CP_3
Si costituivano, altresì, AN RT, anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e LA Parte_2
NG. Eccepivano il difetto di legittimazione passiva in capo alla RT, relativamente alla rappresentanza di in quanto l'atto di Parte_2 acquisto impugnato era stato formato non già da lei, ma da un curatore speciale all'uopo nominato. Insistevano per il rigetto della domanda, dovendosi escludere la simulazione dell'atto compiuto dal curatore speciale di nomina giudiziaria e, quanto alla revocatoria, sottolineavano come andasse escluso l'elemento psicologico in capo ai minori. Si costituiva , invocando la sua buona fede, Parte_1 relativamente alla domanda ex art. 2901 c.c. e deducendo l'effettivo pagamento del prezzo, come da assegni circolari in copia, emessi in favore dei venditori e l'ignoranza dei profili di mala gestio poi contestati all CP_3
Insisteva per il rigetto della domanda di simulazione e chiedeva la condanna del Fallimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva, a seguito di interruzione, per raggiungimento del diciottesimo anno di vita, in proprio, riportandosi alle difese già svolte Parte_2 precedentemente dal difensore. Non si costituiva la e, a seguito di riassunzione, non si CP_5 costituiva neppure , quale socio unico della Controparte_4 CP_5 intanto cancellata dal Registro delle Imprese e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 7 settembre 2018, il giudice, considerato che era stata avanzata domanda di simulazione, relativamente all'atto di vendita intervenuto tra e AN RT, da una parte, e e Controparte_3 Pt_2
LA NG dall'altra, come rappresentati dal curatore speciale SA
pag. 6/24 LB e rilevato che è configurabile e opponibile al minore rappresentato, la simulazione assoluta di un atto, eccedente i limiti dell'ordinaria amministrazione, compiuto dal legale rappresentante, preventivamente e regolarmente autorizzato dal giudice tutelare e che risulta applicabile al caso di specie la massima relativa a vicenda analoga - applicabile all'ipotesi di specie in cui viene in rilievo un contratto stipulato tra il genitore e il curatore speciale – secondo la quale rispetto alla volontà di questi ultimi vanno esaminate tutte le questioni relative all'intento di eludere le azioni esecutive con dei contratti la liberalità posti in essere in un momento in cui il patrimonio dei donanti era prossimo ad essere aggredito esecutivamente(Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12953), disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di SA LB, quale curatore speciale di e LA NG. Pt_2
Non si costituiva SA LB e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. In via del tutto preliminare, va osservato come dalla visura camerale della in atti, aggiornata al 2 novembre 2011, si evince come in data CP_5
22 settembre 2010 sia intervenuta una variazione sulle quote sociali, in virtù della quale socio unico è divenuto . Controparte_4
Orbene – a parte la possibilità di verificare detta circostanza già al momento della proposizione della domanda (considerando che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data 2 dicembre 2010) – va considerato come non sia più titolare della quota oggetto Controparte_3 della garanzia pignoratizia impugnata, sicché la stessa quota neppure potrebbe costituire oggetto di esecuzione da parte del , per CP_1
l'ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità dell' a titolo di CP_3 mala gestio della società fallita, in quanto il bene risulta fuoriuscito dal patrimonio del debitore. D'altra parte, ad essere impugnata è la costituzione di garanzia sulla quota e non già il suo trasferimento (già intervenuto, peraltro, al momento della domanda, come si evince a pag. 4 della visura di cui all'allegato 9 del fascicolo di parte attrice), sicché, evidentemente, la domanda risulta infondata, relativamente all'atto di costituzione del pegno, trattandosi di garanzia reale che segue il bene, non più appartenente al patrimonio del debitore ). Controparte_3
In tal senso, dunque, l'impugnativa della garanzia pignoratizia va rigettata nei confronti di e Controparte_3 CP_2
Quanto alla posizione della e poi del socio unico CP_5 CP_4
, evocato in giudizio a seguito di riassunzione e di rilevata
[...]
pag. 7/24 cessazione della società (entrambi rimasti, peraltro, contumaci), va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, in quanto la pregiudiziale relativa al pegno attiene alla quota e non già al patrimonio sociale, sicché anche in via di mera prospettazione i suddetti soggetti non risultano legittimati a resistere in giudizio in quanto non sussiste alcun collegamento tra l'oggetto della garanzia impugnata ed il patrimonio sociale. Tanto premesso, si può, dunque, passare all'esame delle altre questioni di merito. Relativamente alla costituzione di garanzia ipotecaria, in favore di CP_2 va osservato quanto segue.
[...]
In via del tutto preliminare va osservato come in Controparte_3 comparsa conclusionale, abbia affermato che il bene, nelle more del giudizio, è stato venduto. Tale circostanza, però, non risulta documentata e dunque l'allegazione è irrilevante ai fini del decidere. Passando al merito, ritiene questo giudice che non possano essere accolte le censure di nullità relative alla costituzione di garanzia, il consenso prestato alla relativa iscrizione risultando causalmente collegato al credito per il quale è stato avviato, da il procedimento nei confronti CP_2 dell CP_3
L'esistenza o meno del debito sotteso alla garanzia prestata non deve essere provato dalla parte convenuta, ricadendo, piuttosto, sull'attore l'onere di provare l'insussistenza della causa giustificativa della prestazione ipotecaria, una volta che dall'atto risulti espressamente la causa. Vi è peraltro, specifico riferimento all'ammontare del debito ed indicazione del criterio identificativo. Né, poi, può ritenersi provata la simulazione, per gli stessi motivi, dal momento che la contestazione delle allegazioni del (in punto di CP_1 inesistenza del debito garantito) determinano l'insorgenza a suo carico del relativo onere probatorio. Ciò che viene in rilievo, piuttosto, è l'oggettivo pregiudizio che la costituzione della garanzia ipotecaria è in grado di arrecare alle ragioni di credito del . CP_1
Va osservato, in proposito, come, a norma dell'art. 2740 c.c., il debitore risponda dell'adempimento delle obbligazioni, con tutti i suoi beni, presenti e futuri, onde devono considerarsi astrattamente lesivi della garanzia patrimoniale anche gli atti dispositivi di beni acquisiti successivamente al sorgere del credito.
pag. 8/24 Orbene, si osserva come l'azione revocatoria presupponga l'esistenza di un diritto di credito, del pregiudizio dell'atto arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., della consapevolezza del debitore di tale pregiudizio (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito), nonché della consapevolezza del terzo, se l'atto dispositivo è a titolo oneroso. L'accoglimento della domanda richiede la dimostrazione, con onere della prova a carico del creditore, della esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma. Quanto al primo requisito, la giurisprudenza ha più volte affermato che il credito di cui all'art. 2901 c.c. non deve essere necessariamente consacrato in un titolo formale, potendo anche essere eventuale, come nel caso di credito litigioso. L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012). Da questo punto di vista, la pendenza del procedimento promosso dal nei confronti di , per mala gestio risulta CP_1 Controparte_3 sufficiente ai fini della tutela ex art. 2901 c.c. Peraltro, va osservato come l'insorgenza del debito risarcitorio non vada collocata, temporalmente, al momento della proposizione della domanda volta all'accertamento della responsabilità. L'introduzione del giudizio, infatti, rappresenta lo strumento di tutela del diritto che trova, però, la sua fonte direttamente nell'illecito e nella coesistenza di tutti i suoi elementi perfezionativi, quali la condotta, l'evento ed il nesso di causalità. Sotto tale profilo, le condotte ascritte all (in via di CP_3 prospettazione, anche alla luce del rinvio all'atto di citazione nella causa di responsabilità di cui all'allegato 3 dell'atto di citazione), nella sua qualità di amministratore della fallita (considerando che tra i diversi intervalli in cui è stata ricoperta la carica vi è anche quello compreso tra il 2001 ed il 2005), sono state poste in essere a partire dal 2003 e, dunque, in epoca anteriore al perfezionamento dei negozi in questa sede impugnati. Deve considerarsi peraltro che, secondo la prospettazione attorea, la pag. 9/24 società avrebbe operato sin dal 2003 in costanza di una causa legale di scioglimento, avendo le effettive perdite eroso il capitale, sicché deve ritenersi che sin da tale momento, la condotta ascritta all e CP_3 relativa all'alterazione dei dati sociali ha prodotto un progressivo approfondimento del danno, il patrimonio e l'esposizione debitoria della società risultando via via compromessi ed aggravati in virtù della stessa prosecuzione dell'attività. Deve, quindi, ritenersi che il debito (eventuale) risarcitorio, sia sorto e si sia consolidato ben prima che fossero posti in essere gli atti negoziali oggetto del presente giudizio. Ne consegue che, sotto il profilo delle condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria, è sufficiente la prova della scientia damni, non dovendo essere provata la preordinazione dell'atto alla lesione del futuro credito, come si vedrà di qui a breve. In merito alla lesività dell'atto costituivo di ipoteca di secondo grado, la valutazione deve essere effettuata ex ante, dal momento che l'escussione del patrimonio del debitore da parte di altri creditori privilegiati e prevalenti è del tutto eventuale e, in ogni caso, non necessariamente preclusiva di una partecipazione del creditore revocante alla distribuzione del residuo attivo. Il creditore, pertanto, ha comunque interesse a vedere nuovamente acquisito al patrimonio del debitore il cespite, libero dal vincolo di garanzia, ancorché gravato da altra pregiudiziale di grado potiore. L'idoneità dell'atto a pregiudicare gli interessi di parte attrice è oltremodo desumibile anche dal fatto che il bene oggetto di garanzia fosse l'unico immobile in proprietà piena dell CP_3
Va, infine, precisato che non essendo richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni", prova che nel caso di specie non è stata fornita (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015). A nulla rileva, sotto questo punto di vista, il grado dell'ipoteca e l'esistenza di altre pregiudiziali sul medesimo bene, dal momento che la progressione del vincolo di garanzia riduce proporzionalmente le possibilità di soddisfacimento del creditore.
pag. 10/24 Va osservato come l'atto dispositivo sia stato compiuto in un'epoca successiva al sorgere dei crediti risarcitori, dovendosi, in proposito, considerare il momento della condotta e del consolidamento del danno, come anticipato. Conseguentemente, ai fini dell'integrazione del requisito del consilium fraudis in capo al debitore è sufficiente provare che lo stesso al momento del confezionamento dell'atto fosse pienamente consapevole che l'atto avrebbe potuto pregiudicare l'interesse del creditore, restando del tutto indifferente la sua intenzione di danneggiarlo. Orbene, considerato che l'atto impugnato si innesta in un più ampio contesto dismissivo, da parte del debitore il quale, peraltro, all'epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di amministratore (o comunque di consigliere) nell'ambito della compagine sociale ed era, dunque, ben consapevole delle eventuali ricadute che la male gestio avrebbe avuto in termini di iniziative legali a suo carico. Pertanto risulta provata la consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alla garanzia del ceto creditorio (relativamente alle future azioni di responsabilità), anche in considerazione dello stato di decozione della Società e della prevedibilità del suo fallimento. Quanto alla costituzione di ipoteca, deve osservarsi come, ai sensi dell'art. 2901, co. 2 c.c., le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Se ne deduce, di contro, che la costituzione di una garanzia successiva al sorgere del credito debba essere considerata alla stregua di un atto a titolo gratuito, considerando che la non contestualità rispetto al debito principale non consente di ricondurre la garanzia nell'economia complessiva del contratto e dunque di qualificarla in termini onerosi. Nel caso di specie, la garanzia è stata costituita per un debito oggetto di un procedimento giudiziario tra l' ed il Pur trattandosi di CP_3 CP_2 credito litigioso, indubbiamente lo stesso non può che essere anteriore alla proposizione della relativa domanda, quest'ultima cristallizzando il petitum. Ne discende che la garanzia prestata è successiva al debito garantito e dunque, gratuita. Da questo punto di vista, ai fini della revocatoria, nessun rilievo assume la posizione soggettiva di beneficiario dell'ipoteca. CP_2
Quanto ai due atti di compravendita del 2006 e del 2009, mediante i quali, rispettivamente, ha alienato a LA ed Controparte_3 [...] la piena proprietà di ½ dell'immobile sito in Sezze, via Torre Parte_2
pag. 11/24 Pani, n. 6 e poi LA ed hanno trasferito i propri Parte_2 diritti sul bene (dunque anche la quota trasferita dal padre) unitamente alla madre AN RT, usufruttuaria sulla restante quota di ½, a
, deve osservarsi quanto segue. Parte_1
Parte attrice, invero, asserisce che l'atto del 2006 sarebbe simulato, venendo in rilievo, piuttosto, una donazione (dal padre ai figli), della quale chiede la revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. Chiede, poi, accertarsi la nullità del secondo atto, per indeterminatezza dell'oggetto o, comunque, la sua natura simulata. Soltanto in via subordinata – relativamente a tale atto
– chiede disporsi la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. o comunque dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901, ult. co., c.c., stante la mala fede del subacquirente. In via ulteriormente gradata, poi, chiede accertarsi la natura di donazione indiretta dell'atto di vendita del 2006, relativamente ai diritti di
[...]
e la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c. di tale atto e di quello del CP_3
2009, o, comunque, l'estensione degli effetti revocatori del primo atto, in danno del subacquirente in mala fede. Va sin da subito osservato come la domanda revocatoria dell'atto del 2006 viene avanzata nelle proprie conclusioni (come precisate nella memoria n. I, cui rinvia il nella comparsa conclusionale) soltanto sul CP_1 presupposto della natura donativa dell'atto del 2006 (previo accertamento della simulazione di vendita o previa qualificazione della vendita in termini di donazione indiretta). In sostanza il non ha spiegato alcuna domanda revocatoria CP_1 avverso l'atto di vendita in sé e per sé considerato, né può ritenersi una simile domanda implicitamente formulata in quanto la revocatoria della vendita, avendo ad oggetto un atto a titolo oneroso, richiede requisiti irrilevanti nella fattispecie donativa, per la quale resta neutro l'elemento psicologico del terzo. Ne discende che la mancata formulazione di una domanda ex art. 2901 c.c. anche per l'ipotesi in cui l'atto resti qualificato in termini di vendita, impedisce ogni pronuncia consequenziale. Va da sé che, in ipotesi di rigetto della domanda di simulazione o di quella volta ad ottenere la qualificazione dell'atto in termini di donazione indiretta, nessun interesse sussiste in ordine all'accertamento della nullità dell'atto del 2009, in quanto, respinta la domanda relativamente all'atto del 2006, nessun beneficio deriverebbe al dall'accertamento CP_1 dell'invalidità del secondo atto di alienazione che comporterebbe unicamente la rientranza del bene nel patrimonio degli aventi causa da pag. 12/24 , senza recupero dello stesso alla garanzia del , Controparte_3 CP_1 creditore di quest'ultimo. Pertanto, va innanzitutto esaminata la domanda di simulazione e quella, subordinata, di accertamento della natura di donazione indiretta dell'atto del 2006. In via del tutto preliminare, ritiene questo giudice di poter riqualificare la domanda, in termini di simulazione di vendita volta a dissimulare un atto a titolo gratuito. Il riferimento alla donazione, in particolare, risulta operato, più che altro, in senso atecnico, invocandosi quello che risulta essere il principale (ma non l'unico) tra i negozi a titolo gratuito. E poiché l'art. 2901 c.c. - nel prevedere un regime differenziato tra i presupposti della revocatoria, rispettivamente, per gli atti a titolo oneroso e per quelli a titolo gratuito – non opera alcuna specifica distinzione all'interno di questi ultimi (tra quelli aventi causa liberale e quelli caratterizzati dalla mera assenza di corrispettività immediata, rectius meramente gratuiti), è chiaro che la domanda di accertamento della natura donativa dell'atto impugnato vada intesa come funzionale a provarne la mera gratuità, al fine di invocare lo speciale regime previsto per la relativa revocatoria. Tanto premesso, allora, va osservato come ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi. Negli stessi limiti è ammessa la prova per presunzioni. Orbene, il ha allegato elementi indiziari significativi ai fini di CP_1 una simile prova, in particolare, in ordine alla natura relativamente simulata della vendita del 2006 ed all'esistenza di un dissimulato atto a titolo gratuito. Ciò, in particolare, si evince dalla qualità delle parti contraenti. Da un lato, infatti, vi sono e AN RT, genitori dei minori Controparte_3 acquirenti, dall'altro LB SA, madre della RT e suocera dell' CP_3 dunque nonna dei minori i cui interessi essa stessa rappresenta quale curatore speciale. In tal senso, risulta assolutamente plausibile l'utilizzo del negozio apparente al fine di sottrarre alla garanzia patrimoniale del credito i beni del debitore, peraltro mediante un atto a titolo oneroso e, pertanto, più difficilmente impugnabile mediante l'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. Inoltre, il breve lasso di tempo intercorso tra la vendita del 2006 e quella del 2009, costituisce evidentemente ulteriore indizio sotto il profilo pag. 13/24 dell'insussistenza di un effettivo passaggio di danaro dagli acquirenti al venditore, considerando che i primi non avevano qualifica di imprenditori e, pertanto, le due compravendite in rapida successione, neppure si sarebbero prestate a finalità meramente speculative. Infine, a fronte delle deduzioni di parte attrice, in ordine all'insussistenza obbiettiva dei pagamenti, i convenuti non hanno prodotto documentazione comprovante l'effettivo passaggio di danaro. Ed anzi, non risultano posizioni correntizie presso l'Istituto di Credito richiamato da parte convenuta, in capo a SA LB, sicché neppure è stata fornita una valida prova in ordine alla sua effettiva possibilità di adempimento, come, invece, risulterebbe dal rogito notarile. Risulta, pertanto, raggiunta la prova in ordine alla natura gratuita del trasferimento del 2006. Tanto premesso – e richiamando quanto già osservato per la costituzione della garanzia ipotecaria – trova applicazione il disposto di cui all'art. 2901 c.c., con irrilevanza, a fronte della gratuità dell'atto, di ogni stato soggettivo in capo all'acquirente, essendo sufficiente la scientia damni, in capo a evidentemente sussistente, per tutto quanto su Controparte_3 riferito. Per tutte queste ragioni la domanda inerente la revocatoria dell'atto di disposizione rogato nel 2006 va accolta e va conseguentemente dichiarata l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto pubblico oggetto della domanda, limitatamente alle ragioni di credito vantate nei confronti di ed alla sua quota di diritti sul bene, pari ad ½ della Controparte_3 piena proprietà. Con riferimento, poi, all'atto del 2009 – relativo alla vendita intervenuta tra AN RT, e LA NG, da un lato, e Parte_2
, dall'altro – deve osservarsi quanto segue. Parte_1
Quanto alla domanda di nullità, per asserita indeterminatezza del prezzo, tale profilo risulta del tutto infondato, il prezzo essendo stato indicato nel suo intero ammontare e restando, pertanto, sullo sfondo, i dedotti criteri di imputazione, utili, piuttosto, a regolamentare le posizioni degli acquirenti, alla luce di rapporti negoziali pregressi. La , peraltro, ha fornito prova dei pagamenti, sicché del pari, va Parte_1 esclusa la natura simulata dell'acquisto. La domanda revocatoria direttamente rivolta nei suoi confronti, infine, è infondata, mancando qualsiasi rapporto obbligatorio tra l'attrice e le parti del negozio impugnato, sicché non sussiste alcuna possibilità di invocare il rimedio pauliano posto a garanzia del credito.
pag. 14/24 Va, invece, osservato quanto segue. Ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto – pronunciata in ipotesi di accoglimento della domanda - non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Pertanto, nel caso in cui il primo acquirente (in ipotesi Parte_2
LA NG e AN RT) trasferisca a sua volta il bene (come è avvenuto in favore di , con atto del 2009), il Parte_1 subacquirente non vedrà pregiudicate le sue ragioni se ha trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di revocazione, sempre che sia in buona fede al momento dell'acquisito. A prescindere dal merito della questione – che si affronterà di qui a breve
– però, va osservato come in caso di due alienazioni consecutive del medesimo immobile, la revoca ottenuta nei confronti del primo acquirente del debitore è sufficiente all'azione esecutiva nei confronti del sub acquirente soltanto quando sia a questo opponibile, tenuto conto degli effetti della trascrizione della domanda revocatoria. Nel caso contrario (come nella specie in cui l'atto di acquisto del terzo sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda, accolta, di revocatoria) il creditore per poter agire esecutivamente contro il terzo dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo subacquirente e provare la sua mala fede (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, n. 7051). In altri termini, mentre la posteriorità della trascrizione dell'acquisto, da parte del subacquirente, risolve in radice il conflitto col creditore vittorioso in revocatoria che abbia trascritto precedentemente la domanda, quando tale conflitto non possa risolversi in base al criterio cronologico che vedrebbe soccombente il creditore, quest'ultimo non resta sfornito di tutela, ma grava su di lui l'onere di provare la mala fede del subacquirente. E', pertanto, corretto evocare in giudizio anche il subacquirente per far accertare la sua mala fede ed assicurarsi l'opponibilità, nei suoi confronti, della sentenza emessa, ai sensi dell'art. 2901 c.c. tra debitore e primo acquirente. Va in proposito ricordato come la Cassazione – sebbene in un caso diverso relativo ai rapporti tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria, nei confronti del subacquirente – ha stabilito che mentre la malafede del primo acquirente va individuata nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabile (secondo la legge fallimentare), l'atto compiuto dal debitore (fallito), la malafede del subacquirente consiste, invece, nella pag. 15/24 consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente (del fallito), al momento del primo atto, era a conoscenza dello stato di insolvenza (del fallito) (Cassazione civile, sez. I, 08/06/2007, n. 13500). In altri termini, è alla posizione del subacquirente nei confronti del primo alienante contro cui viene esperita l'azione che bisogna guardare, e non a quella che egli ha nei confronti del proprio dante causa. Orbene, nel caso di specie, l'atto del 2009 è stato stipulato dall' e CP_3 dalla RT, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e, nello stesso tempo, al rogito è allegato il ricorso in volontaria giurisdizione, per l'autorizzazione alla vendita (unitamente al relativo provvedimento) con la ricostruzione di tutti i passaggi medio tempore intervenuti. La , pertanto, ha potuto verificare i titoli di provenienza del bene Parte_1 venduto dai minori, riscontrando che, appena tre anni prima, gli stessi avevano acquistato dai genitori diritti sull'immobile, peraltro a titolo oneroso, ciò che risulta evidentemente ambiguo, in considerazione, non solo del rapporto parentale, ma dalla minore età degli acquirenti. La mala fede attiene, invero, alla coscienza del disvalore del fatto e non già delle conseguenze giuridiche ricollegate alla sua revocabilità. Deve pertanto riconoscersi l'opponibilità a del capo Parte_1 revocatorio della sentenza relativa al rogito del 2006. Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenendo conto delle singole posizioni. Con riferimento al rapporto giuridico processuale tra il Controparte_1
e la soccombenza reciproca giustifica la
[...] CP_2 compensazione delle spese di lite. Con riferimento alla posizione di SA LB, la sua mancata costituzione in giudizio ed il suo intervento nel processo, soltanto su ordine del giudice, impone la compensazione delle spese di lite, nel rapporto giuridico processuale con il , non avendo resistito, né il , CP_1 CP_1 autonomamente, avendo proposto domanda contro di essa. Con riferimento alla posizione di , quale unico socio Controparte_4 della cancellata dal registro delle imprese, CP_5
l'inammissibilità della domanda relativa all'impugnativa del pegno, nei suoi confronti, non implica comunque statuizione sulle spese in suo favore, stante la sua contumacia. Quanto alle altre parti deve osservarsi quanto segue.
pag. 16/24 In particolare, nel rapporto giuridico processuale tra il Controparte_1
e quest'ultimo risulta, solo parzialmente
[...] Controparte_3 soccombente, essendo stata comunque rigettata, nei suoi confronti, la domanda relativa all'impugnativa del pegno (mentre sono state accolte tutte le altre domande) e, pertanto, risulta opportuna una compensazione parziale delle spese di lite, per un ammontare pari ad un terzo, Le spese, in particolare, vanno liquidate - tenuto conto che per giurisprudenza costante il valore della controversia è determinato in base al credito per cui si agisce (Cass. Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014) - ai sensi del D.M. 55/2014. Orbene, considerato che il credito risarcitorio di cui all'atto introduttivo nel giudizio di responsabilità dell'amministratore ammonta, in base a quanto dedotto in udienza da parte attrice, ad euro 700.000,00, le spese vanno liquidate, in base al relativo scaglione di riferimento, ai valori medi, in euro 29.025,00 di cui euro 1.221,00 per spese ed euro 27.804,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, come per legge, per compensi. Su tale importo va operata la compensazione per un terzo e, dunque, per 9.675,00, sicché al è dovuta, la somma di euro 19.350,00 di cui CP_1 euro 814,00 per spese ed euro 18.536,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi. Con riferimento agli altri convenuti RT AN, , Parte_2
NG LA nonché di , tutti loro rispondono in Parte_1 solido con il convenuto principale salvo riparto, nei Controparte_3 rapporti interni, nella misura di ¾ a carico di e, per il Controparte_3 restante quarto a carico degli altri, ciascuno a sua volta pro quota. Le spese di C.T.U., del pari, seguono la soccombenza e sono poste (tenuto conto della connessione della consulenza alle sole impugnative degli atti di vendita) in solido, a carico dei soli convenuti Controparte_3 [...]
LA NG, AN RT e , salvo Parte_2 Parte_1 riparto interno, nella misura di ¾ a carico di e, per il Controparte_3 restante quarto a carico degli altri, ciascuno a sua volta pro quota, con condanna di ciascuna delle parti al rimborso di quanto eventualmente anticipato dalle altre parti vittoriose. La presente pronuncia andrà annotata, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte del soggetto interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 17/24 Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a;
Controparte_4
Accoglie parzialmente la domanda proposta dal Controparte_1
e, per l'effetto:
[...]
1) Dichiara inefficace nei confronti dello stesso, l'atto di consenso all'iscrizione di ipoteca autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio di Latina, in data 2.9.2009, rep. 11.975, nonché l'iscrizione di Persona_1 ipoteca presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Latina n. 23.743 Registro Generale e n. 4902, Registro Particolare;
2) Accerta la simulazione relativa – e la conseguente dissimulazione di un atto a titolo gratuito - dell'atto pubblico di compravendita, per Notaio
di Latina dell'11.9.2006, rep. 15.378/6708, trascritto al n. 17.794 Per_2
Registro Particolare, mediante il quale e AN RT Controparte_3 vendevano ad e LA NG, i loro diritti Parte_2 sull'immobile sito in Sezze via Torre Piani n. 6 censito al catasto fabbricati al foglio 37, particella 889, 890, 315 (con riserva di usufrutto in favore di AN RT sulla quota parti ad ½) e lo dichiara inefficace nei confronti del Fallimento limitatamente alla ragione di credito nei confronti di
[...] ed ai suoi diritti pro quota sull'immobile, pari ad ½ della piena CP_3 proprietà;
3) Dichiara l'accertamento e la pronuncia di cui al capo 2) opponibile a;
Parte_1
Rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_2 relativamente alla sola impugnativa del pegno;
Condanna in solido LA Controparte_3 Parte_2
NG, AN RT;
, tutti in solido tra loro (salvo Parte_1 riparto, nei rapporti interni, nella misura di ¾ a carico di Controparte_3
e, per il restante quarto a carico degli altri, ciascuno a sua volta pro quota) al pagamento delle spese di lite in favore del , CP_1 liquidandole, come in parte motiva, già tenuto conto della compensazione per un terzo, nella somma finale di euro 19.350,00 di cui euro 814,00 per spese ed euro 18.536,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi;
Pone definitivamente le spese di C.T.U., a carico dei soli convenuti
LA NG, AN RT e Controparte_3 Parte_2
pag. 18/24 , tutti in solido tra loro (salvo riparto, nei rapporti Parte_1 interni, nella misura di ¾ a carico di e, per il restante Controparte_3 quarto a carico degli altri, ciascuno a sua volta pro quota), con condanna di ciascuna delle parti al rimborso di quanto eventualmente anticipato dalle altre parti vittoriose o comunque non soccombenti;
Compensa le spese tra il ed LB SA;
CP_1
Compensa le spese di lite tra il e CP_1 CP_2
Nulla sulle spese relativamente alla posizione di , Controparte_4 stante la sua contumacia.
Dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e sia il
[...]
(d'ora in avanti , per brevità) che Controparte_1 CP_1
RT AN, con e LA, hanno proposto appello Parte_2 incidentale. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello della è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione si è così pronunciata: “Com'è noto, secondo la giurisprudenza di questa corte, "l'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 66, comma 2, nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento", presuppone l'accertamento della mala fede dell'acquirente (Cass., sez. 1^, 10 febbraio 2006, n. 2977, m. 586813). Al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art.2697 c.c.), incombe pertanto "dare la prova della suddetta mala fede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di pag. 19/24 acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67" (Cass., sez. 1^, 28 agosto 2004, n. 17214, m. 576329, Cass., sez. 1^, 9 settembre 2004, n. 18195, m. 576936, Cass., sez. 1^, 16 aprile 2008, n. 10066, m. 603549). Nè ha alcuna rilevanza se la sentenza dichiarativa di fallimento o la domanda del curatore siano state trascritte prima o dopo la stipulazione dell'atto stipulato dai terzi aventi causa del primo acquirente del fallito. Infatti "la inefficacia che colpisce gli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento si distingue da quella accertabile con l'azione revocatoria, perché trova giustificazione non tanto nel pregiudizio sofferto dai creditori, quanto nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre, da parte del debitore" (Cass., sez. 1^, 13 ottobre 1970, n. 1979, m. 348027). Sicché, ai fini dell'azione revocatoria, rileva solo la malafede del subacquirente, non la pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento o dell'azione revocatoria fallimentare.” (Cass. 27230 del 2009). Nel caso in esame il Giudice, partendo dall'assunto che l'atto di compravendita del 2006 era stato stipulato dall' e dalla RT, in CP_3 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e che, nello stesso tempo, al rogito veniva allegato il ricorso di volontaria giurisdizione, per l'autorizzazione alla vendita (unitamente al relativo provvedimento del Tribunale) con la ricostruzione di tutti i passaggi medio tempore intervenuti, giungeva alla conclusione che la era in mala fede Parte_1 atteso che la stessa era stata posta in grado di riscontrare che l'immobile compravenduto aveva formato oggetto di una operazione "ambigua". La Corte ritiene, invece, che non sia stata fornita dal la prova CP_1 che la sia stata in mala fede. Parte_1
Non risulta dimostrato che la avrebbe dovuto avvedersi della Parte_1 revocabilità per la legge fallimentare dell'acquisto del suo dante causa quando non vi era alcun rapporto di parentela né di amicizia con la famiglia
CP_3
Ed invero, come già riportato nella sentenza gravata, la Suprema Corte ha stabilito che “mentre la malafede del primo acquirente va individuata nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabile (secondo la legge fallimentare), l'atto compiuto dal debitore (fallito), la malafede del subacquirente consiste, invece, nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente (del fallito), al momento del primo atto, era a conoscenza dello stato di insolvenza (del fallito)” (Cass. n. 13500 del 2007.)
pag. 20/24 E'del tutto evidente, pertanto, che gli elementi indiziari forniti dal
, in difetto della prova della conoscenza di una situazione CP_1 debitoria a carico del venditore del dante causa (ovvero di CP_3
, non dimostrano la consapevolezza in capo alla della
[...] Parte_1 revocabilità. Nè sono esigibili dalla cognizioni, valutazioni, analisi e Parte_1 ragionamenti tecnico-giuridici diversi da quelli di cui è in possesso un soggetto avveduto e dotato di comuni capacità intellettive e di media cultura. Osserva la Corte, pertanto, che vi è un'insufficienza di prova rispetto all'ipotesi individuata dalla Corte di Cassazione di consapevolezza in capo al subacquirente della revocabilità, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, dell'atto dispositivo.
Ritenuto che
non sussistono i presupposti per configurare la mala fede della subacquirente va osservato che in seguito Parte_1 all'avvenuta alienazione dell'immobile in favore di quest'ultima risulterebbe impossibile per la Curatela agire esecutivamente sui diritti già appartenuti all' sul bene oggetto della simulata vendita del 2006, CP_3 ancorché revocata dal Giudice di primo grado. L'impossibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i diritti dell' CP_3 sull'immobile, importa che sia accertata la debenza del “ tantundem ” e gli acquirenti di tali diritti (ossia i figli LA e devono, Controparte_3 pertanto, essere condannati alla corresponsione del valore di essi al momento della loro alienazione. La domanda all'equivalente, infatti, è da intendersi parte integrante dell'azione revocatoria come conseguenza della impossibilità di assoggettamento ad esecuzione forzata del bene materiale oggetto dell'atto di disposizione di cui la Curatela ha richiesto la revoca, indipendentemente dall'esame della condotta dell'accipiens. La semplice impossibilità di far valere le proprie ragioni su tale bene - dovuta alla vendita dello stesso ad un soggetto terzo che (in tale ipotesi) ha provveduto all'acquisto in buona fede - autorizza la richiesta dell'equivalente nei confronti degli acquirenti originari, ossia di NG LA e . Parte_2
Come oramai pacifico in giurisprudenza, infatti, oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori. In giurisprudenza ricorre con frequenza quest'ultima affermazione secondo cui “ Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in pag. 21/24 sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore;
ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio , in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello , in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa” ( Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 08/11/2017, n. 26425; nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 23/05/2014, n. 11440). Revocata, dunque, la simulata vendita del 2006 (dissimulante una donazione), presupposto necessario per la corresponsione dell'equivalente in denaro del bene, NG LA e a causa Parte_2 dell'alienazione del bene alla sono senz'altro tenuti - ai fini del Parte_1 rispetto della par condicio creditorum, lesa dall'atto di vendita del 2009 - alla restituzione dell'equivalente monetario dell'immobile al momento della sua rivendita. Ed invero, “Nel caso in cui il bene oggetto di revocatoria non si trovi più nel patrimonio del convenuto, l'effetto recuperatorio dell'azione (salvo, ove possibile, l'esercizio di analoga azione contro i terzi acquirenti) si trasferisce sull'equivalente pecuniario dell'alienazione successiva, da qualificarsi, peraltro, alla stregua di un credito di valore affinché non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella sua consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore.” (Cass. 15123 del 2014). Deve, pertanto, accogliersi la domanda della Curatela di ottenere da
[...]
e LA NG la corresponsione del tantundem, ossia del Parte_2 controvalore dei diritti appartenuti al debitore della Curatela, pari al 50% del prezzo ricavato dalla suddetta vendita dell'immobile alla e, Parte_1 quindi, ad euro 150.000,00 che, al netto del valore dell'usufrutto spettante alla RT (giusta i criteri di calcolo adottati dal CTU del Tribunale cui va sostituito il coefficiente 32 per la determinazione dell'incidenza del diritto di usufrutto), va ridotto ad euro 30.000,00. Trattandosi di debito di valore va rivalutato e, pertanto, ammonta ad euro 39.510,00. Va accolto, inoltre, l'appello incidentale della RT poiché nei suoi confronti non è configurabile alcuna soccombenza in quanto le domande proposte dal non potevano riguardare altro che non fossero gli CP_1
pag. 22/24 atti di disposizione patrimoniale di rispetto ai quali è Controparte_3 carente di legittimazione passiva. L'appello incidentale sulle spese proposto dai fratelli invece, non CP_3 può trovare accoglimento in quanto costoro, hanno posto in essere un negozio simulato grazie al quale l'immobile è stato sottratto al patrimonio del debitore del . CP_1
Ed invero, la resistenza di costoro in giudizio, contrastando la tesi della simulazione, li rende soccombenti. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e devono porsi, per entrambi i gradi, a carico del nel rapporto processuale con CP_1 [...]
e con RT AN, per il presente grado a carico di Parte_1
e RT AN nel rapporto processuale con il Parte_3
. CP_1
Quanto alla liquidazione ritiene la Corte che, per i rapporti processuali non attinti dal giudicato formatosi sul punto (ove il Tribunale ha indicato il criterio per stabilire il valore della controversia individuandolo nell'importo del credito del ), il valore della controversia non CP_1 possa essere determinato sulla scorta dell'importo del credito a tutela del quale agisce l'attore in revocatoria, quanto del valore del bene oggetto dell'atto di disposizione. Diversamente opinando, si esporrebbe il debitore a sostenere spese che non sono affatto proporzionate non solo rispetto al valore dell'atto di cessione posto in essere da costui ma, quel che più rileva, neppure all'entità del danno procurato al creditore (parametrabile esclusivamente al valore del bene ceduto) che costituisce il petitum dell'azione revocatoria. Non ignora questa Corte che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione abbia pressochè costantemente affermato che “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore.” (tra le altre, Cass. 10089 del 2014). Ebbene, proprio seguendo il ragionamento sintetizzato nella massima che precede, vale a dire avuto riguardo all'obiettivo conseguibile con l'azione revocatoria, consistente nel “paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi pag. 23/24 indisponibili dal debitore”, appare di lapalissiana evidenza come il valore del credito non incida in alcun modo sul valore della controversia poiché quel che il creditore “recupera” al patrimonio del debitore non è l'importo del suo credito bensì il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione. Non ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda della di risarcimento del danno per lite temeraria, in difetto della Parte_1 prova della temerarietà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello di e di RT AN e Parte_1 riforma della sentenza gravata;
dichiara inopponibile alla l'accertamento e la pronuncia di cui al Parte_1 capo 2) della sentenza gravata;
ordina al Competente Conservatore dei RR.II. la cancellazione della domanda giudiziale trascritta a Latina in data 15 dicembre 2010 al n. 19.049 e la cancellazione dell'annotazione della pronuncia ai sensi dell'art. 2655 c.c. da parte del competente Conservatore dei RR.II. relativamente alla posizione e al nominativo della Parte_1 in accoglimento della domanda del , condanna NG LA CP_1 ed in solido, a corrispondere al l'importo di euro Pt_2 CP_1
39.510,00; condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della RT CP_1
e della nella misura che liquida, quanto al primo grado, in euro Parte_1
7.000,00, quanto al secondo grado in euro 6.000,00, per la ed Parte_1 euro 2.900,00 per la RT, oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna e LA, in solido, alla rifusione delle spese Parte_2 di lite del presente grado in favore del nella misura che liquida CP_1 in euro 6.000,00, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 24/24
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6801 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra
Parte_1
Avv. MENGO LAURA e
Controparte_1
Avv. MACIARIELLO DARIO e SA LUCIANA ANGELETTI CLAUDIA
Parte_2
Avv. SASSU FRANCO
e SA BA(CONTUMACE)
(CONTUMACE) CP_2
(CONTUMACE) Controparte_3
(CONTUMACE) Controparte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 820 del 2019 con cui il Tribunale di Latina ha deciso quanto segue: “Va preliminarmente evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla Legge del 18 giugno 2009 n.69, le cui disposizioni transitorie espressamente prevedono che “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”. Con atto di citazione del 16.11.2010 il Controparte_1
, conveniva in giudizio
[...] Controparte_3 CP_2
AN RT, LA NG, (minore di età) e Parte_2 [...]
, nonché la società per sentire: Parte_1 CP_5
1) dichiarare la nullità per mancanza o illiceità della causa, in quanto costituente atto in frode alla legge, nonché per impossibilità o illiceità dell'oggetto e/o per difetto del requisito dell'accessorietà o per qualsiasi altro motivo rilevabile anche d'ufficio, dell'atto di consenso all'iscrizione di ipoteca autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio di Persona_1
Latina in data 2.9.2009, rep.n.11.975, e, conseguentemente, la nullità dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina in data 4.9.2009 al n. 23.743 di Registro Generale ed al n.4902 di Registro Particolare, ordinandone la cancellazione;
2) dichiarare la nullità per mancanza o illiceità della causa, in quanto costituente atto in frode alla legge, nonché per impossibilità o illiceità dell'oggetto e/o per difetto del requisito dell'accessorietà o per qualsiasi altro profilo rilevabile anche d'ufficio, dell'atto di costituzione del pegno di quote sociali costituito sull'intero capitale sociale della “ CP_5
, società con unico socio, con sede legale in Ardea (RM), Via
[...]
Novara n.40, capitale sociale euro 90.000,00 int.vers., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma , con P.IVA_1 atto pubblico a rogito del notaio di Latina del 3.9.2009, Persona_1 ordinandone la cancellazione dal Registro delle Imprese. B) IN VIA GRADATA
3) Accertare e dichiarare che i negozi descritti ai punti 1) e 2) delle conclusioni che precedono <la cui descrizione qui si abbia per integralmente trascritta> sono viziati da simulazione assoluta o, più gradatamente, sono stati conclusi in frode ai creditori ex art. 2901 c.c., per cui nel primo caso sono nulli e/o privi di effetto e nel secondo caso non hanno efficacia nei confronti del ceto fallimentare. C) IN VIA PRINCIPALE E CONCORRENTE CON LE AZIONI CHE PRECEDONO
4) Accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per notaio Per_2
di Latina dell'11.9.2006, trascritto a Latina il 18.9.2006 al
[...]
pag. 2/24 n.17.794 di Registro Particolare è affetto da simulazione relativa e, quindi, che lo stesso sottende in realtà una donazione diretta dell'immobile.
5) Accolta la domanda di cui al punto 4) delle conclusioni che precedono, dichiarare che tale contratto è stato concluso in frode ai creditori concorsuali e, pertanto, è inefficace ex art. 2901 c.c.
6) Inoltre, accertare e dichiarare che l'atto di compravendita per notaio di Latina del 28.12.2009, rep.n.19.409, trascritto a Latina Persona_2 il 07.01.2010 al n.110 di Registro Particolare è affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per difetto di causa ovvero in quanto assolutamente simulato. 7) In via gradata rispetto alle conclusioni rassegnate al punto 6) che precede, dichiarare la revoca in via diretta del suddetto atto di compravendita del 28.12.2009 ex art.2901 c.c. in quanto concluso in frode ai creditori concorsuali del dante causa dei venditori, sig. Controparte_3
o, alternativamente, accertata comunque la mala fede del subacquirente, estendere ex art. 2901 ultimo comma c.c. al contratto 28.12.2009 gli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta contro il contratto in data 11.9.2006 (azione di cui al punto 5 che precede). D) IN VIA GRADATA ALLE AZIONI DI CUI AL CPV. C) CHE PRECEDE 8) Nella ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui ai punti 4) e 5) che precedono, accertare e dichiarare che il contratto in data 11.9.2006, ha natura di donazione indiretta avente ad oggetto lo stesso immobile o, in via più gradata, la parte più consistente di esso.
9) Accolta la domanda di cui al punto 8) che precede, dichiarare che tale contratto è stato concluso in frode ai creditori concorsuali e, pertanto, è inefficace ex art. 2901 c.c.
10) Dichiarare, anche in questo caso, la revoca in via diretta del suddetto atto di compravendita del 28.12.2009 ex art.2901 c.c. in quanto concluso in frode ai creditori concorsuali del dante causa dei venditori, sig.
[...]
o, alternativamente, accertata comunque la mala fede del CP_3 subacquirente, estendere ex art. 2901 ultimo comma c.c. al contratto 28.12.2009 gli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria proposta contro il contratto in data 11.9.2006 (azione di cui al punto 9 che precede). 11) Il tutto con il favore delle spese, diritti ed onorari di lite. Specificava, in particolare, che gli atti impugnati erano stato posti in essere da amministratore della fallita (nonché socio di Controparte_3 maggioranza), nei cui confronti il aveva proposto azione di CP_1 responsabilità, innanzi al Tribunale di Latina, con citazione del 4
pag. 3/24 novembre 2010, per il risarcimento dei danni, quantificati, approssimativamente, in euro 19.500.000,00 euro. Asseriva che i suddetti danni fossero da ricondurre all'irregolare tenuta delle scritture e della contabilità, all'omessa iscrizione di rilevanti debiti tributari;
all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti;
al ricorso abusivo al credito bancario;
all'inerzia recuperatoria in veste di liquidatore;
all'appropriazione di somme spropositate a titolo di compenso etc. Rappresentava come i negozi impugnati fossero stati perfezionati dall' al solo scopo di sottrarre i cespiti in sua titolarità alle CP_3 iniziative risarcitorie attivabili dal ceto creditorio nei suoi confronti. Affermava, in particolare, che in data 11 settembre 2006, l' CP_3 unitamente all'ex coniuge AN RT, aveva venduto ai figli minori,
e LA NG, tutti i comuni diritti (con riserva di usufrutto Pt_2 sulla propria quota di ½ da parte della RT) sugli immobili in Sezze, via Torre Pani n.
6. Sottolineava che con successivo atto del 2009, AN RT, in proprio e – unitamente a - nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_3 genitoriale nei confronti di e LA NG, per la piena Pt_2 proprietà di ½ e la nuda proprietà di ½, avevano trasferito i diritti sugli stessi immobili a , al prezzo di euro 80.000,00 da Parte_1 imputare a quanto acquistato col precedente atto (dunque quale corrispettivo a e AN RT) ed euro 220.000,00 da Controparte_3 imputare a quanto acquistato con l'atto di provenienza originario del 9 marzo 2000, rep. 2767 e cioè ai diritti spettanti a AN RT. Rappresentava, poi, che aveva altresì costituito pegno in Controparte_3 favore di e in data 3 settembre 2009, sull'intera quota di CP_2 partecipazione (unica) alla CP_5
Aveva, poi, iscritto ipoteca volontaria di secondo grado, per euro 300.000,00, a favore di sull'immobile di sua proprietà, in CP_2
Latina, al Corso Matteotti n. 61, interno 16, con formalità n. 4862 del 26 agosto 2009. Rappresentava, quindi, l'anomalia dei due negozi di garanzia, perfezionatisi nel corso della causa pendente col beneficiato CP_2
e, peraltro, privi di expressio causae in quanto riferibili a crediti indeterminati, dunque nulli. Sosteneva, in ogni caso, la natura simulatoria degli atti e, in via subordinata, ne chiedeva la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per l'evidente gratuità della concessione.
pag. 4/24 Quanto alle vendite in favore dei minori, sottolineava che il prezzo era stato pagato con assegno bancario non trasferibile e, pertanto, con danaro non appartenente ai minori, nonostante l'attestazione notarile. Ne invocava la natura donativa, dovendosi presumere che il danaro provenisse da uno o da entrambi i genitori, chiedendone la revoca. Sosteneva, che, in ogni caso, il valore della vendita era di gran lunga inferiore a quello di mercato, sicché comunque sarebbe venuta in rilievo la donazione indiretta del residuo valore dell'immobile. Quanto alla successiva vendita in favore della , poi, osservava la Parte_1 contraddittorietà intrinseca dell'atto, risultando indeterminato il prezzo pattuito ed il meccanismo di versamento e imputazione (di cui sopra), risultando, pertanto, indeterminata la causa e l'oggetto della vendita e dunque nullo il contratto. In ogni caso, invocava la simulazione assoluta, non essendo mai stato pagato il prezzo e/o la revocatoria dell'atto, non essendo la , in Parte_1 buona fede, alla luce delle anomalie nei meccanismi di imputazione e dell'urgenza nella predisposizione del rogito. Si costituiva chiedendo in via preliminare la sospensione Controparte_3 del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di responsabilità. Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda, deducendo di aver fatto ricorso al credito di per rafforzare il patrimonio sociale, per CP_2 euro 208.000,00 e di non aver potuto restituire le somme, a causa dello stato di dissesto della sicché l'ipoteca ed il pegno si CP_1 spiegavano come condizioni per la transazione ed il piano di rientro col
CP_2
Quanto alla vendita in favore dei figli, rappresentava che la provvista era stata fornita da LB SA - madre di AN RT e curatrice speciale dei minori in sede di rogito del 2006 - e che il prezzo era congruo, considerata la condizione dell'immobile (per il quale era stato rilasciato permesso di costruire). Con riferimento ai presupposti dell'azione revocatoria, deduceva l'insussistenza del credito sotteso alla specifica tutela, per il quale pendeva ancora azione di responsabilità, allegando, peraltro, circostanze volte a destituire di fondamento le contestazioni che gli erano state mosse in sede di verifica fallimentare e sottolineando l'inammissibilità di una condotta di mala gestio. In ordine agli atti di costituzione in garanzia, poi, insisteva per il rigetto della domanda di simulazione e, quanto alla revocatoria, assumeva pag. 5/24 l'anteriorità degli stessi rispetto al credito vantato dal , CP_1 dovendosi, pertanto, dimostrare la dolosa preordinazione, soprattutto considerando il grado dell'ipoteca e l'insistenza di altre pregiudiziali sul bene. Sottolineava la necessità di provare la preordinazione anche della vendita nei confronti dei figli minori, peraltro ignari delle vicende relative al padre (separato dalla madre) e, quanto alla posizione della , deduceva Parte_1 la sua buona fede, atteso che nessuna pregiudiziale emergeva dai pubblici registri all'epoca dell'acquisto e che il prezzo era stato effettivamente versato. Si costituiva associandosi alle difese di CP_2 CP_3
Si costituivano, altresì, AN RT, anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e LA Parte_2
NG. Eccepivano il difetto di legittimazione passiva in capo alla RT, relativamente alla rappresentanza di in quanto l'atto di Parte_2 acquisto impugnato era stato formato non già da lei, ma da un curatore speciale all'uopo nominato. Insistevano per il rigetto della domanda, dovendosi escludere la simulazione dell'atto compiuto dal curatore speciale di nomina giudiziaria e, quanto alla revocatoria, sottolineavano come andasse escluso l'elemento psicologico in capo ai minori. Si costituiva , invocando la sua buona fede, Parte_1 relativamente alla domanda ex art. 2901 c.c. e deducendo l'effettivo pagamento del prezzo, come da assegni circolari in copia, emessi in favore dei venditori e l'ignoranza dei profili di mala gestio poi contestati all CP_3
Insisteva per il rigetto della domanda di simulazione e chiedeva la condanna del Fallimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si costituiva, a seguito di interruzione, per raggiungimento del diciottesimo anno di vita, in proprio, riportandosi alle difese già svolte Parte_2 precedentemente dal difensore. Non si costituiva la e, a seguito di riassunzione, non si CP_5 costituiva neppure , quale socio unico della Controparte_4 CP_5 intanto cancellata dal Registro delle Imprese e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 7 settembre 2018, il giudice, considerato che era stata avanzata domanda di simulazione, relativamente all'atto di vendita intervenuto tra e AN RT, da una parte, e e Controparte_3 Pt_2
LA NG dall'altra, come rappresentati dal curatore speciale SA
pag. 6/24 LB e rilevato che è configurabile e opponibile al minore rappresentato, la simulazione assoluta di un atto, eccedente i limiti dell'ordinaria amministrazione, compiuto dal legale rappresentante, preventivamente e regolarmente autorizzato dal giudice tutelare e che risulta applicabile al caso di specie la massima relativa a vicenda analoga - applicabile all'ipotesi di specie in cui viene in rilievo un contratto stipulato tra il genitore e il curatore speciale – secondo la quale rispetto alla volontà di questi ultimi vanno esaminate tutte le questioni relative all'intento di eludere le azioni esecutive con dei contratti la liberalità posti in essere in un momento in cui il patrimonio dei donanti era prossimo ad essere aggredito esecutivamente(Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12953), disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di SA LB, quale curatore speciale di e LA NG. Pt_2
Non si costituiva SA LB e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia. In via del tutto preliminare, va osservato come dalla visura camerale della in atti, aggiornata al 2 novembre 2011, si evince come in data CP_5
22 settembre 2010 sia intervenuta una variazione sulle quote sociali, in virtù della quale socio unico è divenuto . Controparte_4
Orbene – a parte la possibilità di verificare detta circostanza già al momento della proposizione della domanda (considerando che il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data 2 dicembre 2010) – va considerato come non sia più titolare della quota oggetto Controparte_3 della garanzia pignoratizia impugnata, sicché la stessa quota neppure potrebbe costituire oggetto di esecuzione da parte del , per CP_1
l'ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità dell' a titolo di CP_3 mala gestio della società fallita, in quanto il bene risulta fuoriuscito dal patrimonio del debitore. D'altra parte, ad essere impugnata è la costituzione di garanzia sulla quota e non già il suo trasferimento (già intervenuto, peraltro, al momento della domanda, come si evince a pag. 4 della visura di cui all'allegato 9 del fascicolo di parte attrice), sicché, evidentemente, la domanda risulta infondata, relativamente all'atto di costituzione del pegno, trattandosi di garanzia reale che segue il bene, non più appartenente al patrimonio del debitore ). Controparte_3
In tal senso, dunque, l'impugnativa della garanzia pignoratizia va rigettata nei confronti di e Controparte_3 CP_2
Quanto alla posizione della e poi del socio unico CP_5 CP_4
, evocato in giudizio a seguito di riassunzione e di rilevata
[...]
pag. 7/24 cessazione della società (entrambi rimasti, peraltro, contumaci), va dichiarato il difetto di legittimazione passiva, in quanto la pregiudiziale relativa al pegno attiene alla quota e non già al patrimonio sociale, sicché anche in via di mera prospettazione i suddetti soggetti non risultano legittimati a resistere in giudizio in quanto non sussiste alcun collegamento tra l'oggetto della garanzia impugnata ed il patrimonio sociale. Tanto premesso, si può, dunque, passare all'esame delle altre questioni di merito. Relativamente alla costituzione di garanzia ipotecaria, in favore di CP_2 va osservato quanto segue.
[...]
In via del tutto preliminare va osservato come in Controparte_3 comparsa conclusionale, abbia affermato che il bene, nelle more del giudizio, è stato venduto. Tale circostanza, però, non risulta documentata e dunque l'allegazione è irrilevante ai fini del decidere. Passando al merito, ritiene questo giudice che non possano essere accolte le censure di nullità relative alla costituzione di garanzia, il consenso prestato alla relativa iscrizione risultando causalmente collegato al credito per il quale è stato avviato, da il procedimento nei confronti CP_2 dell CP_3
L'esistenza o meno del debito sotteso alla garanzia prestata non deve essere provato dalla parte convenuta, ricadendo, piuttosto, sull'attore l'onere di provare l'insussistenza della causa giustificativa della prestazione ipotecaria, una volta che dall'atto risulti espressamente la causa. Vi è peraltro, specifico riferimento all'ammontare del debito ed indicazione del criterio identificativo. Né, poi, può ritenersi provata la simulazione, per gli stessi motivi, dal momento che la contestazione delle allegazioni del (in punto di CP_1 inesistenza del debito garantito) determinano l'insorgenza a suo carico del relativo onere probatorio. Ciò che viene in rilievo, piuttosto, è l'oggettivo pregiudizio che la costituzione della garanzia ipotecaria è in grado di arrecare alle ragioni di credito del . CP_1
Va osservato, in proposito, come, a norma dell'art. 2740 c.c., il debitore risponda dell'adempimento delle obbligazioni, con tutti i suoi beni, presenti e futuri, onde devono considerarsi astrattamente lesivi della garanzia patrimoniale anche gli atti dispositivi di beni acquisiti successivamente al sorgere del credito.
pag. 8/24 Orbene, si osserva come l'azione revocatoria presupponga l'esistenza di un diritto di credito, del pregiudizio dell'atto arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., della consapevolezza del debitore di tale pregiudizio (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito), nonché della consapevolezza del terzo, se l'atto dispositivo è a titolo oneroso. L'accoglimento della domanda richiede la dimostrazione, con onere della prova a carico del creditore, della esistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma. Quanto al primo requisito, la giurisprudenza ha più volte affermato che il credito di cui all'art. 2901 c.c. non deve essere necessariamente consacrato in un titolo formale, potendo anche essere eventuale, come nel caso di credito litigioso. L'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 09/02/2012). Da questo punto di vista, la pendenza del procedimento promosso dal nei confronti di , per mala gestio risulta CP_1 Controparte_3 sufficiente ai fini della tutela ex art. 2901 c.c. Peraltro, va osservato come l'insorgenza del debito risarcitorio non vada collocata, temporalmente, al momento della proposizione della domanda volta all'accertamento della responsabilità. L'introduzione del giudizio, infatti, rappresenta lo strumento di tutela del diritto che trova, però, la sua fonte direttamente nell'illecito e nella coesistenza di tutti i suoi elementi perfezionativi, quali la condotta, l'evento ed il nesso di causalità. Sotto tale profilo, le condotte ascritte all (in via di CP_3 prospettazione, anche alla luce del rinvio all'atto di citazione nella causa di responsabilità di cui all'allegato 3 dell'atto di citazione), nella sua qualità di amministratore della fallita (considerando che tra i diversi intervalli in cui è stata ricoperta la carica vi è anche quello compreso tra il 2001 ed il 2005), sono state poste in essere a partire dal 2003 e, dunque, in epoca anteriore al perfezionamento dei negozi in questa sede impugnati. Deve considerarsi peraltro che, secondo la prospettazione attorea, la pag. 9/24 società avrebbe operato sin dal 2003 in costanza di una causa legale di scioglimento, avendo le effettive perdite eroso il capitale, sicché deve ritenersi che sin da tale momento, la condotta ascritta all e CP_3 relativa all'alterazione dei dati sociali ha prodotto un progressivo approfondimento del danno, il patrimonio e l'esposizione debitoria della società risultando via via compromessi ed aggravati in virtù della stessa prosecuzione dell'attività. Deve, quindi, ritenersi che il debito (eventuale) risarcitorio, sia sorto e si sia consolidato ben prima che fossero posti in essere gli atti negoziali oggetto del presente giudizio. Ne consegue che, sotto il profilo delle condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria, è sufficiente la prova della scientia damni, non dovendo essere provata la preordinazione dell'atto alla lesione del futuro credito, come si vedrà di qui a breve. In merito alla lesività dell'atto costituivo di ipoteca di secondo grado, la valutazione deve essere effettuata ex ante, dal momento che l'escussione del patrimonio del debitore da parte di altri creditori privilegiati e prevalenti è del tutto eventuale e, in ogni caso, non necessariamente preclusiva di una partecipazione del creditore revocante alla distribuzione del residuo attivo. Il creditore, pertanto, ha comunque interesse a vedere nuovamente acquisito al patrimonio del debitore il cespite, libero dal vincolo di garanzia, ancorché gravato da altra pregiudiziale di grado potiore. L'idoneità dell'atto a pregiudicare gli interessi di parte attrice è oltremodo desumibile anche dal fatto che il bene oggetto di garanzia fosse l'unico immobile in proprietà piena dell CP_3
Va, infine, precisato che non essendo richiesta a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni", prova che nel caso di specie non è stata fornita (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015). A nulla rileva, sotto questo punto di vista, il grado dell'ipoteca e l'esistenza di altre pregiudiziali sul medesimo bene, dal momento che la progressione del vincolo di garanzia riduce proporzionalmente le possibilità di soddisfacimento del creditore.
pag. 10/24 Va osservato come l'atto dispositivo sia stato compiuto in un'epoca successiva al sorgere dei crediti risarcitori, dovendosi, in proposito, considerare il momento della condotta e del consolidamento del danno, come anticipato. Conseguentemente, ai fini dell'integrazione del requisito del consilium fraudis in capo al debitore è sufficiente provare che lo stesso al momento del confezionamento dell'atto fosse pienamente consapevole che l'atto avrebbe potuto pregiudicare l'interesse del creditore, restando del tutto indifferente la sua intenzione di danneggiarlo. Orbene, considerato che l'atto impugnato si innesta in un più ampio contesto dismissivo, da parte del debitore il quale, peraltro, all'epoca dei fatti, ricopriva il ruolo di amministratore (o comunque di consigliere) nell'ambito della compagine sociale ed era, dunque, ben consapevole delle eventuali ricadute che la male gestio avrebbe avuto in termini di iniziative legali a suo carico. Pertanto risulta provata la consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alla garanzia del ceto creditorio (relativamente alle future azioni di responsabilità), anche in considerazione dello stato di decozione della Società e della prevedibilità del suo fallimento. Quanto alla costituzione di ipoteca, deve osservarsi come, ai sensi dell'art. 2901, co. 2 c.c., le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Se ne deduce, di contro, che la costituzione di una garanzia successiva al sorgere del credito debba essere considerata alla stregua di un atto a titolo gratuito, considerando che la non contestualità rispetto al debito principale non consente di ricondurre la garanzia nell'economia complessiva del contratto e dunque di qualificarla in termini onerosi. Nel caso di specie, la garanzia è stata costituita per un debito oggetto di un procedimento giudiziario tra l' ed il Pur trattandosi di CP_3 CP_2 credito litigioso, indubbiamente lo stesso non può che essere anteriore alla proposizione della relativa domanda, quest'ultima cristallizzando il petitum. Ne discende che la garanzia prestata è successiva al debito garantito e dunque, gratuita. Da questo punto di vista, ai fini della revocatoria, nessun rilievo assume la posizione soggettiva di beneficiario dell'ipoteca. CP_2
Quanto ai due atti di compravendita del 2006 e del 2009, mediante i quali, rispettivamente, ha alienato a LA ed Controparte_3 [...] la piena proprietà di ½ dell'immobile sito in Sezze, via Torre Parte_2
pag. 11/24 Pani, n. 6 e poi LA ed hanno trasferito i propri Parte_2 diritti sul bene (dunque anche la quota trasferita dal padre) unitamente alla madre AN RT, usufruttuaria sulla restante quota di ½, a
, deve osservarsi quanto segue. Parte_1
Parte attrice, invero, asserisce che l'atto del 2006 sarebbe simulato, venendo in rilievo, piuttosto, una donazione (dal padre ai figli), della quale chiede la revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. Chiede, poi, accertarsi la nullità del secondo atto, per indeterminatezza dell'oggetto o, comunque, la sua natura simulata. Soltanto in via subordinata – relativamente a tale atto
– chiede disporsi la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. o comunque dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901, ult. co., c.c., stante la mala fede del subacquirente. In via ulteriormente gradata, poi, chiede accertarsi la natura di donazione indiretta dell'atto di vendita del 2006, relativamente ai diritti di
[...]
e la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c. di tale atto e di quello del CP_3
2009, o, comunque, l'estensione degli effetti revocatori del primo atto, in danno del subacquirente in mala fede. Va sin da subito osservato come la domanda revocatoria dell'atto del 2006 viene avanzata nelle proprie conclusioni (come precisate nella memoria n. I, cui rinvia il nella comparsa conclusionale) soltanto sul CP_1 presupposto della natura donativa dell'atto del 2006 (previo accertamento della simulazione di vendita o previa qualificazione della vendita in termini di donazione indiretta). In sostanza il non ha spiegato alcuna domanda revocatoria CP_1 avverso l'atto di vendita in sé e per sé considerato, né può ritenersi una simile domanda implicitamente formulata in quanto la revocatoria della vendita, avendo ad oggetto un atto a titolo oneroso, richiede requisiti irrilevanti nella fattispecie donativa, per la quale resta neutro l'elemento psicologico del terzo. Ne discende che la mancata formulazione di una domanda ex art. 2901 c.c. anche per l'ipotesi in cui l'atto resti qualificato in termini di vendita, impedisce ogni pronuncia consequenziale. Va da sé che, in ipotesi di rigetto della domanda di simulazione o di quella volta ad ottenere la qualificazione dell'atto in termini di donazione indiretta, nessun interesse sussiste in ordine all'accertamento della nullità dell'atto del 2009, in quanto, respinta la domanda relativamente all'atto del 2006, nessun beneficio deriverebbe al dall'accertamento CP_1 dell'invalidità del secondo atto di alienazione che comporterebbe unicamente la rientranza del bene nel patrimonio degli aventi causa da pag. 12/24 , senza recupero dello stesso alla garanzia del , Controparte_3 CP_1 creditore di quest'ultimo. Pertanto, va innanzitutto esaminata la domanda di simulazione e quella, subordinata, di accertamento della natura di donazione indiretta dell'atto del 2006. In via del tutto preliminare, ritiene questo giudice di poter riqualificare la domanda, in termini di simulazione di vendita volta a dissimulare un atto a titolo gratuito. Il riferimento alla donazione, in particolare, risulta operato, più che altro, in senso atecnico, invocandosi quello che risulta essere il principale (ma non l'unico) tra i negozi a titolo gratuito. E poiché l'art. 2901 c.c. - nel prevedere un regime differenziato tra i presupposti della revocatoria, rispettivamente, per gli atti a titolo oneroso e per quelli a titolo gratuito – non opera alcuna specifica distinzione all'interno di questi ultimi (tra quelli aventi causa liberale e quelli caratterizzati dalla mera assenza di corrispettività immediata, rectius meramente gratuiti), è chiaro che la domanda di accertamento della natura donativa dell'atto impugnato vada intesa come funzionale a provarne la mera gratuità, al fine di invocare lo speciale regime previsto per la relativa revocatoria. Tanto premesso, allora, va osservato come ai sensi dell'art. 1417 c.c., la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi. Negli stessi limiti è ammessa la prova per presunzioni. Orbene, il ha allegato elementi indiziari significativi ai fini di CP_1 una simile prova, in particolare, in ordine alla natura relativamente simulata della vendita del 2006 ed all'esistenza di un dissimulato atto a titolo gratuito. Ciò, in particolare, si evince dalla qualità delle parti contraenti. Da un lato, infatti, vi sono e AN RT, genitori dei minori Controparte_3 acquirenti, dall'altro LB SA, madre della RT e suocera dell' CP_3 dunque nonna dei minori i cui interessi essa stessa rappresenta quale curatore speciale. In tal senso, risulta assolutamente plausibile l'utilizzo del negozio apparente al fine di sottrarre alla garanzia patrimoniale del credito i beni del debitore, peraltro mediante un atto a titolo oneroso e, pertanto, più difficilmente impugnabile mediante l'esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. Inoltre, il breve lasso di tempo intercorso tra la vendita del 2006 e quella del 2009, costituisce evidentemente ulteriore indizio sotto il profilo pag. 13/24 dell'insussistenza di un effettivo passaggio di danaro dagli acquirenti al venditore, considerando che i primi non avevano qualifica di imprenditori e, pertanto, le due compravendite in rapida successione, neppure si sarebbero prestate a finalità meramente speculative. Infine, a fronte delle deduzioni di parte attrice, in ordine all'insussistenza obbiettiva dei pagamenti, i convenuti non hanno prodotto documentazione comprovante l'effettivo passaggio di danaro. Ed anzi, non risultano posizioni correntizie presso l'Istituto di Credito richiamato da parte convenuta, in capo a SA LB, sicché neppure è stata fornita una valida prova in ordine alla sua effettiva possibilità di adempimento, come, invece, risulterebbe dal rogito notarile. Risulta, pertanto, raggiunta la prova in ordine alla natura gratuita del trasferimento del 2006. Tanto premesso – e richiamando quanto già osservato per la costituzione della garanzia ipotecaria – trova applicazione il disposto di cui all'art. 2901 c.c., con irrilevanza, a fronte della gratuità dell'atto, di ogni stato soggettivo in capo all'acquirente, essendo sufficiente la scientia damni, in capo a evidentemente sussistente, per tutto quanto su Controparte_3 riferito. Per tutte queste ragioni la domanda inerente la revocatoria dell'atto di disposizione rogato nel 2006 va accolta e va conseguentemente dichiarata l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto pubblico oggetto della domanda, limitatamente alle ragioni di credito vantate nei confronti di ed alla sua quota di diritti sul bene, pari ad ½ della Controparte_3 piena proprietà. Con riferimento, poi, all'atto del 2009 – relativo alla vendita intervenuta tra AN RT, e LA NG, da un lato, e Parte_2
, dall'altro – deve osservarsi quanto segue. Parte_1
Quanto alla domanda di nullità, per asserita indeterminatezza del prezzo, tale profilo risulta del tutto infondato, il prezzo essendo stato indicato nel suo intero ammontare e restando, pertanto, sullo sfondo, i dedotti criteri di imputazione, utili, piuttosto, a regolamentare le posizioni degli acquirenti, alla luce di rapporti negoziali pregressi. La , peraltro, ha fornito prova dei pagamenti, sicché del pari, va Parte_1 esclusa la natura simulata dell'acquisto. La domanda revocatoria direttamente rivolta nei suoi confronti, infine, è infondata, mancando qualsiasi rapporto obbligatorio tra l'attrice e le parti del negozio impugnato, sicché non sussiste alcuna possibilità di invocare il rimedio pauliano posto a garanzia del credito.
pag. 14/24 Va, invece, osservato quanto segue. Ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto – pronunciata in ipotesi di accoglimento della domanda - non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione. Pertanto, nel caso in cui il primo acquirente (in ipotesi Parte_2
LA NG e AN RT) trasferisca a sua volta il bene (come è avvenuto in favore di , con atto del 2009), il Parte_1 subacquirente non vedrà pregiudicate le sue ragioni se ha trascritto il proprio acquisto prima della trascrizione della domanda di revocazione, sempre che sia in buona fede al momento dell'acquisito. A prescindere dal merito della questione – che si affronterà di qui a breve
– però, va osservato come in caso di due alienazioni consecutive del medesimo immobile, la revoca ottenuta nei confronti del primo acquirente del debitore è sufficiente all'azione esecutiva nei confronti del sub acquirente soltanto quando sia a questo opponibile, tenuto conto degli effetti della trascrizione della domanda revocatoria. Nel caso contrario (come nella specie in cui l'atto di acquisto del terzo sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda, accolta, di revocatoria) il creditore per poter agire esecutivamente contro il terzo dovrà agire in revocatoria anche nei confronti del terzo subacquirente e provare la sua mala fede (Cassazione civile, sez. III, 20/03/2017, n. 7051). In altri termini, mentre la posteriorità della trascrizione dell'acquisto, da parte del subacquirente, risolve in radice il conflitto col creditore vittorioso in revocatoria che abbia trascritto precedentemente la domanda, quando tale conflitto non possa risolversi in base al criterio cronologico che vedrebbe soccombente il creditore, quest'ultimo non resta sfornito di tutela, ma grava su di lui l'onere di provare la mala fede del subacquirente. E', pertanto, corretto evocare in giudizio anche il subacquirente per far accertare la sua mala fede ed assicurarsi l'opponibilità, nei suoi confronti, della sentenza emessa, ai sensi dell'art. 2901 c.c. tra debitore e primo acquirente. Va in proposito ricordato come la Cassazione – sebbene in un caso diverso relativo ai rapporti tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria, nei confronti del subacquirente – ha stabilito che mentre la malafede del primo acquirente va individuata nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabile (secondo la legge fallimentare), l'atto compiuto dal debitore (fallito), la malafede del subacquirente consiste, invece, nella pag. 15/24 consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente (del fallito), al momento del primo atto, era a conoscenza dello stato di insolvenza (del fallito) (Cassazione civile, sez. I, 08/06/2007, n. 13500). In altri termini, è alla posizione del subacquirente nei confronti del primo alienante contro cui viene esperita l'azione che bisogna guardare, e non a quella che egli ha nei confronti del proprio dante causa. Orbene, nel caso di specie, l'atto del 2009 è stato stipulato dall' e CP_3 dalla RT, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e, nello stesso tempo, al rogito è allegato il ricorso in volontaria giurisdizione, per l'autorizzazione alla vendita (unitamente al relativo provvedimento) con la ricostruzione di tutti i passaggi medio tempore intervenuti. La , pertanto, ha potuto verificare i titoli di provenienza del bene Parte_1 venduto dai minori, riscontrando che, appena tre anni prima, gli stessi avevano acquistato dai genitori diritti sull'immobile, peraltro a titolo oneroso, ciò che risulta evidentemente ambiguo, in considerazione, non solo del rapporto parentale, ma dalla minore età degli acquirenti. La mala fede attiene, invero, alla coscienza del disvalore del fatto e non già delle conseguenze giuridiche ricollegate alla sua revocabilità. Deve pertanto riconoscersi l'opponibilità a del capo Parte_1 revocatorio della sentenza relativa al rogito del 2006. Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenendo conto delle singole posizioni. Con riferimento al rapporto giuridico processuale tra il Controparte_1
e la soccombenza reciproca giustifica la
[...] CP_2 compensazione delle spese di lite. Con riferimento alla posizione di SA LB, la sua mancata costituzione in giudizio ed il suo intervento nel processo, soltanto su ordine del giudice, impone la compensazione delle spese di lite, nel rapporto giuridico processuale con il , non avendo resistito, né il , CP_1 CP_1 autonomamente, avendo proposto domanda contro di essa. Con riferimento alla posizione di , quale unico socio Controparte_4 della cancellata dal registro delle imprese, CP_5
l'inammissibilità della domanda relativa all'impugnativa del pegno, nei suoi confronti, non implica comunque statuizione sulle spese in suo favore, stante la sua contumacia. Quanto alle altre parti deve osservarsi quanto segue.
pag. 16/24 In particolare, nel rapporto giuridico processuale tra il Controparte_1
e quest'ultimo risulta, solo parzialmente
[...] Controparte_3 soccombente, essendo stata comunque rigettata, nei suoi confronti, la domanda relativa all'impugnativa del pegno (mentre sono state accolte tutte le altre domande) e, pertanto, risulta opportuna una compensazione parziale delle spese di lite, per un ammontare pari ad un terzo, Le spese, in particolare, vanno liquidate - tenuto conto che per giurisprudenza costante il valore della controversia è determinato in base al credito per cui si agisce (Cass. Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014) - ai sensi del D.M. 55/2014. Orbene, considerato che il credito risarcitorio di cui all'atto introduttivo nel giudizio di responsabilità dell'amministratore ammonta, in base a quanto dedotto in udienza da parte attrice, ad euro 700.000,00, le spese vanno liquidate, in base al relativo scaglione di riferimento, ai valori medi, in euro 29.025,00 di cui euro 1.221,00 per spese ed euro 27.804,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, come per legge, per compensi. Su tale importo va operata la compensazione per un terzo e, dunque, per 9.675,00, sicché al è dovuta, la somma di euro 19.350,00 di cui CP_1 euro 814,00 per spese ed euro 18.536,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi. Con riferimento agli altri convenuti RT AN, , Parte_2
NG LA nonché di , tutti loro rispondono in Parte_1 solido con il convenuto principale salvo riparto, nei Controparte_3 rapporti interni, nella misura di ¾ a carico di e, per il Controparte_3 restante quarto a carico degli altri, ciascuno a sua volta pro quota. Le spese di C.T.U., del pari, seguono la soccombenza e sono poste (tenuto conto della connessione della consulenza alle sole impugnative degli atti di vendita) in solido, a carico dei soli convenuti Controparte_3 [...]
LA NG, AN RT e , salvo Parte_2 Parte_1 riparto interno, nella misura di ¾ a carico di e, per il Controparte_3 restante quarto a carico degli altri, ciascuno a sua volta pro quota, con condanna di ciascuna delle parti al rimborso di quanto eventualmente anticipato dalle altre parti vittoriose. La presente pronuncia andrà annotata, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte del soggetto interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pag. 17/24 Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a;
Controparte_4
Accoglie parzialmente la domanda proposta dal Controparte_1
e, per l'effetto:
[...]
1) Dichiara inefficace nei confronti dello stesso, l'atto di consenso all'iscrizione di ipoteca autenticato nelle sottoscrizioni dal notaio di Latina, in data 2.9.2009, rep. 11.975, nonché l'iscrizione di Persona_1 ipoteca presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Latina n. 23.743 Registro Generale e n. 4902, Registro Particolare;
2) Accerta la simulazione relativa – e la conseguente dissimulazione di un atto a titolo gratuito - dell'atto pubblico di compravendita, per Notaio
di Latina dell'11.9.2006, rep. 15.378/6708, trascritto al n. 17.794 Per_2
Registro Particolare, mediante il quale e AN RT Controparte_3 vendevano ad e LA NG, i loro diritti Parte_2 sull'immobile sito in Sezze via Torre Piani n. 6 censito al catasto fabbricati al foglio 37, particella 889, 890, 315 (con riserva di usufrutto in favore di AN RT sulla quota parti ad ½) e lo dichiara inefficace nei confronti del Fallimento limitatamente alla ragione di credito nei confronti di
[...] ed ai suoi diritti pro quota sull'immobile, pari ad ½ della piena CP_3 proprietà;
3) Dichiara l'accertamento e la pronuncia di cui al capo 2) opponibile a;
Parte_1
Rigetta la domanda proposta nei confronti di CP_2 relativamente alla sola impugnativa del pegno;
Condanna in solido LA Controparte_3 Parte_2
NG, AN RT;
, tutti in solido tra loro (salvo Parte_1 riparto, nei rapporti interni, nella misura di ¾ a carico di Controparte_3
e, per il restante quarto a carico degli altri, ciascuno a sua volta pro quota) al pagamento delle spese di lite in favore del , CP_1 liquidandole, come in parte motiva, già tenuto conto della compensazione per un terzo, nella somma finale di euro 19.350,00 di cui euro 814,00 per spese ed euro 18.536,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, per compensi;
Pone definitivamente le spese di C.T.U., a carico dei soli convenuti
LA NG, AN RT e Controparte_3 Parte_2
pag. 18/24 , tutti in solido tra loro (salvo riparto, nei rapporti Parte_1 interni, nella misura di ¾ a carico di e, per il restante Controparte_3 quarto a carico degli altri, ciascuno a sua volta pro quota), con condanna di ciascuna delle parti al rimborso di quanto eventualmente anticipato dalle altre parti vittoriose o comunque non soccombenti;
Compensa le spese tra il ed LB SA;
CP_1
Compensa le spese di lite tra il e CP_1 CP_2
Nulla sulle spese relativamente alla posizione di , Controparte_4 stante la sua contumacia.
Dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata.”. La parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e sia il
[...]
(d'ora in avanti , per brevità) che Controparte_1 CP_1
RT AN, con e LA, hanno proposto appello Parte_2 incidentale. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello della è fondato e, pertanto, merita d'essere accolto. Parte_1
La Suprema Corte di Cassazione si è così pronunciata: “Com'è noto, secondo la giurisprudenza di questa corte, "l'azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 66, comma 2, nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l'esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell'atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all'origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d'inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento", presuppone l'accertamento della mala fede dell'acquirente (Cass., sez. 1^, 10 febbraio 2006, n. 2977, m. 586813). Al curatore (che ha l'onere di dare dimostrazione dei fatti costitutivi dell'azione, secondo la normale regola di cui all'art.2697 c.c.), incombe pertanto "dare la prova della suddetta mala fede, da individuarsi nella consapevolezza, da parte del subacquirente, della circostanza che l'atto di pag. 19/24 acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il debitore fallito era revocabile ai sensi della L. Fall., art. 67" (Cass., sez. 1^, 28 agosto 2004, n. 17214, m. 576329, Cass., sez. 1^, 9 settembre 2004, n. 18195, m. 576936, Cass., sez. 1^, 16 aprile 2008, n. 10066, m. 603549). Nè ha alcuna rilevanza se la sentenza dichiarativa di fallimento o la domanda del curatore siano state trascritte prima o dopo la stipulazione dell'atto stipulato dai terzi aventi causa del primo acquirente del fallito. Infatti "la inefficacia che colpisce gli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento si distingue da quella accertabile con l'azione revocatoria, perché trova giustificazione non tanto nel pregiudizio sofferto dai creditori, quanto nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre, da parte del debitore" (Cass., sez. 1^, 13 ottobre 1970, n. 1979, m. 348027). Sicché, ai fini dell'azione revocatoria, rileva solo la malafede del subacquirente, non la pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento o dell'azione revocatoria fallimentare.” (Cass. 27230 del 2009). Nel caso in esame il Giudice, partendo dall'assunto che l'atto di compravendita del 2006 era stato stipulato dall' e dalla RT, in CP_3 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e che, nello stesso tempo, al rogito veniva allegato il ricorso di volontaria giurisdizione, per l'autorizzazione alla vendita (unitamente al relativo provvedimento del Tribunale) con la ricostruzione di tutti i passaggi medio tempore intervenuti, giungeva alla conclusione che la era in mala fede Parte_1 atteso che la stessa era stata posta in grado di riscontrare che l'immobile compravenduto aveva formato oggetto di una operazione "ambigua". La Corte ritiene, invece, che non sia stata fornita dal la prova CP_1 che la sia stata in mala fede. Parte_1
Non risulta dimostrato che la avrebbe dovuto avvedersi della Parte_1 revocabilità per la legge fallimentare dell'acquisto del suo dante causa quando non vi era alcun rapporto di parentela né di amicizia con la famiglia
CP_3
Ed invero, come già riportato nella sentenza gravata, la Suprema Corte ha stabilito che “mentre la malafede del primo acquirente va individuata nella consapevolezza delle circostanze che rendono revocabile (secondo la legge fallimentare), l'atto compiuto dal debitore (fallito), la malafede del subacquirente consiste, invece, nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, vale a dire nella consapevolezza che l'immediato acquirente (del fallito), al momento del primo atto, era a conoscenza dello stato di insolvenza (del fallito)” (Cass. n. 13500 del 2007.)
pag. 20/24 E'del tutto evidente, pertanto, che gli elementi indiziari forniti dal
, in difetto della prova della conoscenza di una situazione CP_1 debitoria a carico del venditore del dante causa (ovvero di CP_3
, non dimostrano la consapevolezza in capo alla della
[...] Parte_1 revocabilità. Nè sono esigibili dalla cognizioni, valutazioni, analisi e Parte_1 ragionamenti tecnico-giuridici diversi da quelli di cui è in possesso un soggetto avveduto e dotato di comuni capacità intellettive e di media cultura. Osserva la Corte, pertanto, che vi è un'insufficienza di prova rispetto all'ipotesi individuata dalla Corte di Cassazione di consapevolezza in capo al subacquirente della revocabilità, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, dell'atto dispositivo.
Ritenuto che
non sussistono i presupposti per configurare la mala fede della subacquirente va osservato che in seguito Parte_1 all'avvenuta alienazione dell'immobile in favore di quest'ultima risulterebbe impossibile per la Curatela agire esecutivamente sui diritti già appartenuti all' sul bene oggetto della simulata vendita del 2006, CP_3 ancorché revocata dal Giudice di primo grado. L'impossibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i diritti dell' CP_3 sull'immobile, importa che sia accertata la debenza del “ tantundem ” e gli acquirenti di tali diritti (ossia i figli LA e devono, Controparte_3 pertanto, essere condannati alla corresponsione del valore di essi al momento della loro alienazione. La domanda all'equivalente, infatti, è da intendersi parte integrante dell'azione revocatoria come conseguenza della impossibilità di assoggettamento ad esecuzione forzata del bene materiale oggetto dell'atto di disposizione di cui la Curatela ha richiesto la revoca, indipendentemente dall'esame della condotta dell'accipiens. La semplice impossibilità di far valere le proprie ragioni su tale bene - dovuta alla vendita dello stesso ad un soggetto terzo che (in tale ipotesi) ha provveduto all'acquisto in buona fede - autorizza la richiesta dell'equivalente nei confronti degli acquirenti originari, ossia di NG LA e . Parte_2
Come oramai pacifico in giurisprudenza, infatti, oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori. In giurisprudenza ricorre con frequenza quest'ultima affermazione secondo cui “ Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in pag. 21/24 sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore;
ne consegue, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio , in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello , in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa” ( Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 08/11/2017, n. 26425; nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 23/05/2014, n. 11440). Revocata, dunque, la simulata vendita del 2006 (dissimulante una donazione), presupposto necessario per la corresponsione dell'equivalente in denaro del bene, NG LA e a causa Parte_2 dell'alienazione del bene alla sono senz'altro tenuti - ai fini del Parte_1 rispetto della par condicio creditorum, lesa dall'atto di vendita del 2009 - alla restituzione dell'equivalente monetario dell'immobile al momento della sua rivendita. Ed invero, “Nel caso in cui il bene oggetto di revocatoria non si trovi più nel patrimonio del convenuto, l'effetto recuperatorio dell'azione (salvo, ove possibile, l'esercizio di analoga azione contro i terzi acquirenti) si trasferisce sull'equivalente pecuniario dell'alienazione successiva, da qualificarsi, peraltro, alla stregua di un credito di valore affinché non sia violato il diritto dei creditori di considerare il bene, nella sua consistenza economica, come mai uscito dal patrimonio del debitore.” (Cass. 15123 del 2014). Deve, pertanto, accogliersi la domanda della Curatela di ottenere da
[...]
e LA NG la corresponsione del tantundem, ossia del Parte_2 controvalore dei diritti appartenuti al debitore della Curatela, pari al 50% del prezzo ricavato dalla suddetta vendita dell'immobile alla e, Parte_1 quindi, ad euro 150.000,00 che, al netto del valore dell'usufrutto spettante alla RT (giusta i criteri di calcolo adottati dal CTU del Tribunale cui va sostituito il coefficiente 32 per la determinazione dell'incidenza del diritto di usufrutto), va ridotto ad euro 30.000,00. Trattandosi di debito di valore va rivalutato e, pertanto, ammonta ad euro 39.510,00. Va accolto, inoltre, l'appello incidentale della RT poiché nei suoi confronti non è configurabile alcuna soccombenza in quanto le domande proposte dal non potevano riguardare altro che non fossero gli CP_1
pag. 22/24 atti di disposizione patrimoniale di rispetto ai quali è Controparte_3 carente di legittimazione passiva. L'appello incidentale sulle spese proposto dai fratelli invece, non CP_3 può trovare accoglimento in quanto costoro, hanno posto in essere un negozio simulato grazie al quale l'immobile è stato sottratto al patrimonio del debitore del . CP_1
Ed invero, la resistenza di costoro in giudizio, contrastando la tesi della simulazione, li rende soccombenti. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e devono porsi, per entrambi i gradi, a carico del nel rapporto processuale con CP_1 [...]
e con RT AN, per il presente grado a carico di Parte_1
e RT AN nel rapporto processuale con il Parte_3
. CP_1
Quanto alla liquidazione ritiene la Corte che, per i rapporti processuali non attinti dal giudicato formatosi sul punto (ove il Tribunale ha indicato il criterio per stabilire il valore della controversia individuandolo nell'importo del credito del ), il valore della controversia non CP_1 possa essere determinato sulla scorta dell'importo del credito a tutela del quale agisce l'attore in revocatoria, quanto del valore del bene oggetto dell'atto di disposizione. Diversamente opinando, si esporrebbe il debitore a sostenere spese che non sono affatto proporzionate non solo rispetto al valore dell'atto di cessione posto in essere da costui ma, quel che più rileva, neppure all'entità del danno procurato al creditore (parametrabile esclusivamente al valore del bene ceduto) che costituisce il petitum dell'azione revocatoria. Non ignora questa Corte che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione abbia pressochè costantemente affermato che “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore.” (tra le altre, Cass. 10089 del 2014). Ebbene, proprio seguendo il ragionamento sintetizzato nella massima che precede, vale a dire avuto riguardo all'obiettivo conseguibile con l'azione revocatoria, consistente nel “paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi pag. 23/24 indisponibili dal debitore”, appare di lapalissiana evidenza come il valore del credito non incida in alcun modo sul valore della controversia poiché quel che il creditore “recupera” al patrimonio del debitore non è l'importo del suo credito bensì il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione. Non ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda della di risarcimento del danno per lite temeraria, in difetto della Parte_1 prova della temerarietà.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello di e di RT AN e Parte_1 riforma della sentenza gravata;
dichiara inopponibile alla l'accertamento e la pronuncia di cui al Parte_1 capo 2) della sentenza gravata;
ordina al Competente Conservatore dei RR.II. la cancellazione della domanda giudiziale trascritta a Latina in data 15 dicembre 2010 al n. 19.049 e la cancellazione dell'annotazione della pronuncia ai sensi dell'art. 2655 c.c. da parte del competente Conservatore dei RR.II. relativamente alla posizione e al nominativo della Parte_1 in accoglimento della domanda del , condanna NG LA CP_1 ed in solido, a corrispondere al l'importo di euro Pt_2 CP_1
39.510,00; condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore della RT CP_1
e della nella misura che liquida, quanto al primo grado, in euro Parte_1
7.000,00, quanto al secondo grado in euro 6.000,00, per la ed Parte_1 euro 2.900,00 per la RT, oltre spese generali ed oneri di legge;
condanna e LA, in solido, alla rifusione delle spese Parte_2 di lite del presente grado in favore del nella misura che liquida CP_1 in euro 6.000,00, oltre C.U., spese generali ed oneri di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 24/24