Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
L'opposizione ordinaria di terzo, di cui al primo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., non può essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta, ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. Ne consegue che il curatore del fallimento, quale avente causa o creditore, può proporre, allegando il presupposto del dolo o della collusione, l'opposizione revocatoria del secondo comma dell'art. 404 cod. proc. civ., ma in tale qualità non è legittimato a proporre l'opposizione ordinaria, non potendo accampare, ove anche abbia interesse ad insorgere contro la decisione, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo ed incompatibile rispetto ai rapporti accertati o costituiti dalla sentenza opposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/1999, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT TA, AT RA, AT LL, TI CH nella qualità di procuratore di AT TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LEONE XIII 464, presso l'avvocato BONTEMPO N. A., rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONINO TRIFILÒ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO AP SpA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. MASCAGNI 154, presso l'avvocato PAOLO VITUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
NN GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 411/96 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 23/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giacobbe, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vitucci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con sentenza (387/90) depositata il primo agosto 1990 il Tribunale di Patti - accogliendo la domanda dei sig.ri AE, RA, AC e ET TO proposta, con atto notificato il 3 settembre 1986 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliare, nei confronti della società AP e del sig.RG GI - convalidò il sequestro conservativo già autorizzato dal presidente dello stesso tribunale;
dichiarò simulati i contratti di compravendita e i contratti di appalto stipulati tra i TO e la società AP;
dichiarò valido ed efficace il contratto di permuta dissimulato intervenuto tra le stesse parti, relativo alla cessione di immobili oggetto dell'atto simulato;
dichiarò risolto il contratto di permuta e condannò i convenuti alla restituzione degli immobili oggetto delle fittizie vendite, e al risarcimento del danno.
2. La AP fu dichiarata fallita dal Tribunale di Trento con sentenza emessa il 14 giugno e depositata il 25 giugno 1990. Con atto in data 25-30 ottobre 1990 la sentenza (387/90) del Tribunale di Patti fu notificata al curatore del fallimento.
3. Il curatore, con atto notificato in data 11 febbraio 1991, propose opposizione di terzo davanti allo stesso tribunale, deducendo la inopponibilità al fallimento della sentenza. Costituitosi in contraddittorio, i TO eccepirono la improponibilità e la inammissibilità della opposizione. Dedussero, inoltre, il passaggio in giudicato della decisione opposta.
4. Con sentenza 12 novembre 1993 il Tribunale dichiarò inammissibile l'opposizione.
5. In sede di impugnazione, la Corte di appello di Messina, con sentenza 23 settembre 1996, dichiarò non opponibile al fallimento la sentenza 387/90 emessa dal Tribunale di Patti, perché depositata dopo la dichiarazione di fallimento, osservando che, al momento della spedizione della causa a sentenza (25 giugno 1990), la società AP non aveva più legittimazione processuale e gli effetti della decisione opposta si sarebbero potuti produrre soltanto nei confronti della fallita, tornata in bonis.
6. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, i sig.ri AE, AC TO, nonché, nella qualità di procuratrice di ET TO, la sig.ra HI IS. Il curatore ha resistito con controricorso. È stata eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti del sig.RG GI, disposta da questa Corte con ordinanza in data 8 luglio 1998. Motivi della decisione
1. Col primo motivo del ricorso i ricorrenti, denunciando vizi di motivazione e violazione degli artt.404 c.p.c. e 43 l.fall., deducono che essendo il curatore successore a titolo particolare del fallito, e legittimato, perciò, a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, egli non avrebbe potuto esperire opposizione di terzo.
2. La questione che la censura prospetta consiste nel verificare se - come ha implicitamente affermato la sentenza impugnata, riformando la statuizione di inammissibilità adottata nel giudizio di primo grado - il curatore del fallimento sia legittimato a proporre opposizione di terzo, a norma dell'art.404, primo comma, c.p.c., contro la sentenza pronunciata, dopo la dichiarazione di fallimento, nei confronti del debitore e di altre parti, notificatagli e passata quindi in giudicato.
3. La soluzione negativa si fonda sulle seguenti considerazioni.
3.1. L'opposizione ordinaria è un rimedio apprestato a tutela di un diritto del terzo. Essa non può, però, essere esperita da tutti coloro che assumano la posizione di terzi rispetto al giudizio in cui è stata emessa la sentenza opposta;
ma soltanto da coloro i quali, rivestendo tale qualità, facciano anche valere, in relazione al bene oggetto della controversia, un proprio diritto, autonomo e, nel contempo, incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa, e siano, perciò, da essa pregiudicati in un loro diritto, pur senza essere soggetti agli effetti del giudicato. Gli aventi causa e i creditori di una delle due parti sono, invece, legittimati a proporre l'opposizione contemplata dal secondo comma dell'art.404, il cui presupposto è che la sentenza sia l'effetto di dolo o collusione a loro danno;
ma non possono proporre l'opposizione ordinaria (che da quel presupposto prescinde), non essendo titolari di un diritto, per la cui tutela potrebbero avvalersi di azione autonoma e diretta (Cass.26 marzo 1958, n. 1005; 5 aprile 1966 n. 1244; 12 luglio 1974, n. 2095; 10 febbraio 1984, n. 1026; 10 ottobre 1997, n. 9868).
3.2. Nella vicenda in esame Il curatore fallimentare, come organo della procedura, non aveva la qualità richiesta per proporre l'opposizione ordinaria.
La posizione del curatore, infatti, può variare in funzione dell'interesse che egli è chiamato a far valere, e che è correlato, di volta in volta, alle ragioni del fallito, dei creditori e della massa fallimentare (Cass.5 aprile 1974, n. 955). Se agisce per ottenere l'adempimento di una obbligazione facente carico ad un soggetto che abbia stipulato un contratto col debitore e che trovi nel contratto la sua fonte, si pone nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito (Cass.18 dicembre 1984 n. 6625). E può essere parte o terzo anche nello stesso processo, a seconda che impugni o non il rapporto contrattuale (Cass. 31 maggio 1986, n. 3696; 11 novembre 1991, n. 12033). Pure quando agisce per la conservazione o l'incremento dell'attivo fallimentare, assume la duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e del fallito (Cass.23 febbraio 1985, n. 1619). Il curatore può, dunque, trovarsi in rapporto di successione con una delle parti, o in una posizione giuridica dipendente o che, comunque, derivi da quella oggetto di accertamento nel processo. Come avente causa o creditore, sempre che alleghi l'esistenza del presupposto del dolo o della collisione, potrebbe perciò proporre opposizione revocatoria. In tale qualità, non è, invece, legittimato all'opposizione ordinaria, non potendo accampare, ove anche abbia interesse ad insorgere contro la decisione, in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo ed incompatibile rispetto ai rapporti accertati o costituiti dalla sentenza opposta.
3.3. Nella fattispecie, il Tribunale di Patti, con la sentenza 387/90, da un lato, ha dichiarato inefficaci i contratti di compravendita e di appalto stipulati tra le parti, ed ha affermato la validità del contratto di permuta, intervenuto tra le stesse parti, avente ad oggetto la cessione di terreno edificabile in corrispettivo dei costruzioni di unità abitative;
dall'altro, ha pronunciato la risoluzione della permuta per inadempimento della AP, che ha condannato alla restituzione degli immobili. Il curatore, pur deducendo nell'opposizione proposta davanti al Tribunale, ai sensi dell'art.404, comma primo, c.p.c., la inopponibilità della sentenza al fallimento, ha in effetti lamentato, per un verso, la irritualità delle modalità procedimentali seguite ("il sequestro conservativo, autorizzato senza indicazione dell'ammontare del credito, convalidato contestualmente ad una pronuncia che restituiva ai TO gli immobili sequestrati"; e "la simulazione provata a mezzo interrogatorio formale", anziché "nella forma scritta ad substantiam"); per altro verso, deducendo la non opponibilità della simulazione "ai creditori", ha sostenuto "la infondatezza nel merito" della sentenza. Non ha, però, svolto le ragioni, ne' in alcun modo argomentato per giustificare la propria posizione di soggetto legittimato all'opposizione ordinaria.
Mancava, dunque, nella stessa prospettazione della curatela fallimentare, la pretesa di far valere la titolarità di un diritto autonomo (e incompatibile) rispetto a quello già oggetto dell'accertamento giudiziale, riducendosi sostanzialmente la domanda ad una generica contestazione delle statuizioni contenute nella sentenza opposta, in correlazione alla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società AP nel corso del processo.
4. Alla stregua delle considerazioni esposte, la censura è, dunque, fondata. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso e, ai sensi dell'art.382, comma secondo, c.p.c., la cassazione della (sola) sentenza impugnata che, erroneamente riformando la pronuncia del giudice di primo grado, ha dichiarato non opponibile al fallimento la sentenza emessa il 9 luglio 1990. Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, relativo agli effetti prodotti dalla mancata interruzione del processo e dalla notifica della sentenza stessa alla curatela fallimentare.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 26 febbraio 1999.