Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
In forza dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950 n. 646 gli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da Enti suoi concessionari sono considerati alla stessa stregua dei contratti di appalto stipulati dallo Stato, sicché ad essi devono applicarsi le norme del Capitolato generale per le opere pubbliche cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, le quali hanno valore normativo (e non contrattuale), con la conseguenza che in siffatti contratti di appalto le deroghe pattizie alle norme dell'indicato Capitolato possono produrre effetti soltanto riguardo alle norme dello stesso che abbiano carattere dispositivo e non anche rispetto a quelle dotate di forza cogente, fra le quali rientra l'art. 45 dell'anzidetto Capitolato Generale sulla composizione del collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte in occasione della esecuzione di opere pubbliche, con la conseguenza che è nulla la clausola compromissoria con la quale le parti abbiano previsto una composizione del collegio arbitrale difforme da quella indicata nel citato articolo. Detta nullità può essere fatta valere in sede di impugnazione del lodo, ancorché non sia stata dedotta nel giudizio arbitrale, in quanto l'art. 829 cod. proc. civ., primo comma, prevede l'onere della deduzione nel giudizio arbitrale solo per le nullità derivanti dall'inosservanza delle modalità previste per la nomina degli arbitri nei capi primo e secondo del titolo ottavo, non anche per la nullità del lodo dipendente dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria disciplinati dal n. 1 della stessa disposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1999, n. 6230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6230 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
" Ugo VITRONE - Consigliere -
" Giuseppe MARZIALE "
" Laura MILANI "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (EAAP), in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,
ricorrente contro
CONSORZIO MONTUBI- TERNI - A.T.B. - VIANINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Maria Mediatrice 5, presso l'avv. Marco Ravaioli, che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. Paolo Nitti per procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente avverso la sentenza della corte d'appello di Bari del 4 dicembre 1996. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 26 giugno 1998;
sentiti l'avv. Dello Stato Paolo Gentili e l'avv. Paolo Nitti;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Dario Cafiero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento degli altri.
Svolgimento del processo
Con deliberazione del 27 settembre 1973 la Cassa per il Mezzogiorno ha affidato all'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese (EAAP) la concessione per la realizzazione di un progetto speciale per il completamento dell'acquedotto del Pertusillo e per l'esecuzione delle opere connesse. L'Ente, per parte sua, con deliberazione del 5 ottobre 1973, ha aggiudicato l'appalto relativo alla esecuzione di dette opere al Consorzio Montubi - Temi - A.T.B. - Vianini. Essendo insorta controversia tra la stazione appaltante e il Consorzio, questi ha notificato, in data 5 giugno 1990, domanda di arbitrato e il 3 aprile 1993 si è costituito il collegio arbitrale composto da due arbitri nominati dalle parte e dal presidente nominato dal presidente della corte d'appello di Bari. Con lodo 21 dicembre 1993 gli arbitri, in parziale accoglimento delle domande avanzate dal Consorzio, hanno condannato l'EAAP al pagamento della somma di L.10.941.263.288.
Con atto di citazione del 19 settembre 1994 l'Ente ha impugnato il lodo, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., davanti alla corte d'appello di Bari deducendo: 1) la nullità della clausola compromissoria, nella parte in cui prevedeva una costituzione del collegio arbitrale diversa da quella indicata dall'art. 45 del d.p.r. 1063 del 1962, applicabile, in virtù dell'art. 8 della legge n. 646 del 1950, ai lavori appaltati o dati in concessione dalla Cassa per il Mezzogiorno;
2) violazione degli articoli 342 della legge n. 2248 del 1865 allegato E, 20 del r.d. n. 350 del 1895 e 1219 c.c., per avere gli arbitri ritenuto l'Ente in mora ancor prima dell'approvazione della perizia di variante;
3) violazione degli articoli 11 e 829, n. 9 c.p.c., perché gli arbitri avevano ritenuto la sussistenza di un ritardo nella redazione e nell'approvazione della perizia di variante, mentre tale circostanza non era stata allegata dal Consorzio, ne' avrebbe potuto essere dedotta perché non aveva formato oggetto di tempestiva riserva;
4) illegittimo ricorso all'analogia o, meglio, all'equità, per aver ritenuto sussistente un obbligo dell'Ente di regolarizzare l'esecuzione di fatto di lavori nei termini previsti per il collaudo e il pagamento del saldo, in assenza di qualsiasi specifica disposizione di legge che prevedesse tali termini;
5) violazione dell'art. 1283 o.c., per aver applicato interessi sugli interessi;
6) violazione dell'art. 829 n. 4 c.p.c. per non avere gli arbitri pronunciato sull'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi.
Con sentenza del 4 dicembre 1996 la corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione, affermando, innanzi tutto, che non sussisteva la nullità (peraltro non dedotta nel corso del giudizio arbitrale) della clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale, che prevedeva una composizione del collegio arbitrale diversa rispetto a quella prevista di cui all'art. 45 del d.p.r. 1063 del 1962, in quanto il capitolato generale per i lavori pubblici è
vincolante solo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti diversi è derogabile.
Quanto alle censure di merito, secondo la corte territoriale, dovevano ritenersi infondate, perché prospettavano questioni già risolte dagli arbitri con congrua motivazione. In particolare la corte ha negato che, liquidando il danno per ritardata contabilizzazione dei lavori, il collegio arbitrale avesse ecceduto dalle domande del consorzio, così come corretta era la liquidazione degli interessi moratori per il periodo successivo alla approvazione della perizia suppletiva e alla fatturazione. Infine, la corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione perché erano intervenuti validi atti interruttivi, compreso un parziale riconoscimento del credito da parte dell'ente committente. Avverso la sentenza della corte d'appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi l'Ente. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, il Consorzio. Motivi della decisione
1) Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e dell'art. 138, 7^ comma del d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sostiene che le norme vigenti per l'esecuzione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici si applicano a tutte le opere che la Cassa per il Mezzogiorno realizza, indipendentemente dalla forma di affidamento dei lavori (appalto o concessione). In particolare sarebbe applicabile l'art. 45 d.p.r. n. 1063 del 1962, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la Cassa per il Mezzogiorno ha efficacia normativa vincolante. La violazione di detta disposizione, peraltro, non sarebbe inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 829, n. 2 c.p.c., ma darebbe luogo a una nullità rilevabile d'ufficio.
Il motivo è ammissibile e fondato.
Infatti la censura non è affatto generica, come sostiene il Consorzio controricorrente, ma indica con precisione le argomentazioni in base alle quali la clausola arbitrale applicata dalle parti è in realtà insanabilmente nulla, con conseguente nullità del lodo.
In punto di fatto deve rilevarsi che è pacifico tra le parti che le opere di cui si tratta sono di competenza della Cassa per il Mezzogiorno che ha approvato il progetto iniziale e ha provveduto al finanziamento. Del pari pacifica è la circostanza che l'EAAP ha assunto, rispetto all'esecuzione di dette opere, la veste di concessionario.
Ora, l'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno, dopo aver previsto le varie modalità di esecuzione delle opere di competenza di tale ente (affidamento, concessione o appalto) disponeva: "Si osservano in quanto applicabili, le norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici". La stessa norma era contenuta nel settimo comma dell'art. 138 del d.p.r. 6 marzo 1978, n.218, che recava il testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno.
È costante orientamento di questa Corte che, in applicazione del citato art. 8 della legge n. 646 del 1950, gli appalti stipulati dalla Cassa per il Mezzogiorno o da enti suoi concessionari sono considerati alla stessa stregua dei contratti di appalto stipulati dallo Stato, sicché ad essi devono applicarsi le norme del capitolato generale per le opere pubbliche di cui al d.p.r. n. 1063 del 1962, le quali hanno valore normativo e non contrattuale, con l'ulteriore conseguenza che, in siffatti contratti di appalto, eventuali deroghe pattizie alle norme dell'indicato capitolato possono produrre effetti soltanto riguardo alle norme dello stesso che abbiano carattere dispositivo e non anche rispetto a quelle dotate di forza cogente (Cass.n. 6908/1996, 3393 e 6835 del 1994, 5335/1987, 627/1981). Questo orientamento comporta che anche nel caso di specie il capitolato generale dei lavori pubblici ha efficacia normativa, in quanto trattasi di appalto stipulato da ente concessionario della Cassa. In senso contrario non può peraltro richiamarsi la sentenza n. 6017/1984, peraltro rimasta isolata, riguardante una fattispecie di esecuzione di opera di competenza della Cassa per il Mezzogiorno mediante concessione, perché l'esclusione dell'applicabilità del capitolato generale dei lavori pubblici, è stata affermata con esclusivo riferimento alle previsioni della convenzione stipulata tra le parti, che accede alla concessione amministrativa, mentre, nella fattispecie di cui si tratta, la composizione del collegio arbitrale, diversa da quella prevista nel capitolato, non ha formato oggetto di una previsione contenuta in una convenzione di questo tipo. Nè contrasta con questa prima conclusione raggiunta la sentenza n. 5612 del 1998 con la quale le sezioni unite hanno affermato che il d.p.r. n. 1063 del 1962 non è applicabile all'appalto stipulato dall'ente autonomo acquedotto pugliese, per mancanza di una norma di legge che lo richiami, perché nella specie decisa dalla sezioni unite non risulta che l'EAAP agisse come concessionario della cassa per il Mezzogiorno.
E problema che residua è dunque solo quello di accertare se l'art.45 del d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063, sulla composizione del collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie insorte in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche di competenza del ministero dei lavori pubblici, abbia natura di norma imperativa ovvero di norma derogabile. In altra occasione le sezioni unite di questa Corte hanno espressamente affermato che la norma di cui si tratta - sia per quanto concerne il numero dei componenti, sia per i requisiti soggettivi di costoro - ha efficacia imperativa e inderogabile, anche in caso di opere pubbliche commissionate dalla Cassa per il Mezzogiorno o dai suoi concessionari nessun limite potendo derivare neppure dalla limitazione del richiamo alla disciplina dei lavori pubblici, contenuto nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge n. 646 del 1950, alle sole norme "applicabili". Per economia di esposizione
è sufficiente quindi richiamare le argomentazioni sulle quale si fonda l'affermazione ora riassunta.
La nullità della clausola compromissoria con la quale le parti hanno previsto una composizione del collegio arbitrale difforme da quella indicata nel capitolato generale dei lavori pubblici, poteva essere, infine, ritualmente dichiarata dalla corte territoriale, non ostandovi la circostanza che tale invalidità non fosse stata dedotta nel giudizio arbitrale. Infatti l'art. 829, 1^ comma n. 2 c.p.c. prevede l'onere della deduzione nel giudizio arbitrale solo per le nullità derivante dalla inosservanza delle modalità e delle forme previste per la nomina degli arbitri nei capi I e II del titolo VIII, e non anche per la nullità del lodo dipendente dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria disciplinata al n. 1 della stessa disposizione.
2) L'accoglimento del primo motivo, comporta l'assorbimento degli altri con i quali l'Ente ha dedotto: a) in via subordinata, che la clausola compromissoria sarebbe stata nulla anche per la violazione dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 245 -e dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 381 (secondo motivo); b) che i motivi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. erano ammissibili, perché non contenevano censure di merito, ma denuncia di violazioni di norme di diritto (extrapetizione, violazione del contraddittorio, insussistenza della mora, violazione del divieto di anatocismo, sconfinamento nell'equità) (terzo motivo); c) extrapetizione, per avere gli arbitri posto a fondamento della condanna al pagamento degli interessi, circostanze diverse da quelle dedotte dal Consorzio (quarto motivo); d) difetto di motivazione della condanna al pagamento degli interessi moratori (quinto motivo); e) l'omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione comportava previamente la dichiarazione di nullità (sesto motivo); f) violazione della norme in materia di costituzione in mora e sull'anatocismo (settimo motivo). La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Bari, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione Civile, il 26 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999