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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/04/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.09.2024 al n. 4715 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio), e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Michele Alcino C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo sito in IG (NA) al C.so Vittorio
Emanuele III n.171;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Michele Alcino C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo sito in IG (NA) al C.so Vittorio
Emanuele III n.171;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza dell'11.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha per oggetto la separazione personale dei coniugi Parte_1 ed (matrimonio contratto in Mariglianella il 24.07.2008 -atto n. 3 parte I serie A CP_1 dell'anno 2008 del Comune di Mariglianella) dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti per l'udienza dell'11.04.2025 depositavano l'accordo tra le stesse intercorso e chiedevano pronunciarsi separazione personale alle predette condizioni.
A tal punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone: 1) prende atto della circostanza che la casa coniugale resterà in godimento al sig. Parte_1
atteso che la resistente vive in altra provincia;
[...]
2) prende atto della dichiarazione delle parti per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento attesa la reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
Rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
c) prende atto che la casa coniugale resterà in godimento al sig. ; Parte_1
d) prende atto della dichiarazione delle parti per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
e) rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
i) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 11.04.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.09.2024 al n. 4715 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento del matrimonio), e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Michele Alcino C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo sito in IG (NA) al C.so Vittorio
Emanuele III n.171;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Michele Alcino C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo sito in IG (NA) al C.so Vittorio
Emanuele III n.171;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza dell'11.04.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha per oggetto la separazione personale dei coniugi Parte_1 ed (matrimonio contratto in Mariglianella il 24.07.2008 -atto n. 3 parte I serie A CP_1 dell'anno 2008 del Comune di Mariglianella) dalla cui unione non nascevano figli.
Le parti per l'udienza dell'11.04.2025 depositavano l'accordo tra le stesse intercorso e chiedevano pronunciarsi separazione personale alle predette condizioni.
A tal punto il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone: 1) prende atto della circostanza che la casa coniugale resterà in godimento al sig. Parte_1
atteso che la resistente vive in altra provincia;
[...]
2) prende atto della dichiarazione delle parti per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento attesa la reciproca nonché adeguata indipendenza economica;
Rilevato che le parti hanno avanzato anche domanda di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
c) prende atto che la casa coniugale resterà in godimento al sig. ; Parte_1
d) prende atto della dichiarazione delle parti per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
e) rimette la causa sul ruolo e dispone in merito al prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
i) spese al definitivo.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 11.04.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa Federica Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)