Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3809/2017
N. R.G. 2531/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott.ssa Manuela
Esposito nei procedimenti riuniti N. R.G. 3809/2017 e N. R.G.
2531/2021 decisi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Oreste Parte 1
Via;
RICORRENTE
e
'in persona del Controparte 1
legale rappresentante p.t.;
RESISTENTE (nel giudizio con N.R.G.3809/2017)
e
Controparte_2
[...] con l'assistenza e difesa dell'avv. Marcello Carnovale, '
Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi;
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_3
[...] con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Arcidiacono;
RESISTENTE (nel giudizio con N.R.G.3809/2017)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2017 (rubricato al N. RG.
3809/2017) parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179008018685000, emessa sulla
Concludeva chiedendo di: "accertare e dichiarare l'illegittimità della
Intimazione di pagamento n. 034 2017 9008018685000, notificata in data 11.09.2017, per i motivi spiegati in narrativa;
in ipotesi di positiva verifica della rituale notifica delle cartelle esattoriali portate nella prefata intimazione di pagamento, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al resistente per tutte le cartelle eventualmente, in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
...".
Successivamente, la stessa difesa attorea rappresentava che il nominativo della parte procedente era stato erroneamente indicato e che l'intimazione di pagamento si riferiva a Parte 2 e non a [...]
Parte 1
Si costituiva l'CP_2 assumendo le proprie difese nei confronti di [...]
Parte 1 Si costituiva l' CP_3 eccependo l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in luogo del Tribunale di Cosenza, che veniva dichiarata all'udienza del 13.7.2018.
Nelle more, il precedente giudice titolare del giudizio (con provvedimento del 7.5.2021) onerava la difesa della parte ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo - con la sola correzione del nome della ricorrente e lasciando invariato
CP tutto il resto alle sole parti ed Controparte_4
-
entro e non oltre il 30.9.2021.
Controparte 1 non si costituiva stante la notificazione effettuata dalla parte ricorrente, nonché reiterata in occasione del rinnovo della notifica autorizzata in corso di causa, ovvero ad indirizzo all'indirizzo pec: Email 1
digitale riferibile alla Controparte 1
Altresì, con ricorso in riassunzione depositato in data 3.8.2021
(rubricato al N. R.G. 2531/2021- giudizio introdotto in seguito all'emissione della Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza n. 2731/2021 dell'8.4.2021, pubblicata il 6.5.2021) la ricorrente in epigrafe riproponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420179008018685000, ma, in tal caso, impugnando incidentalmente solo la sottesa cartella di pagamento n.
03420000031534967502 (afferente a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale/somme aggiuntive omesso versamento su contributi IVS a percentuale ed a contributi S.S.N. percentuale sul reddito/somme aggiuntive omesso versamento su contributi S.S.N. a percentuale, annualità 1988, 1989 e 1994, per un importo complessivo pari ad euro 3.638,31), il tutto per effetto della citata sentenza n.
2731/2021 della CTP di Cosenza che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per essere la cartella in parola portante crediti relativi a
"contributi CP 2 di competenza del Tribunale ordinario.
Invero, il giudizio definito dalla Commissione Tributaria di Cosenza era stato introdotto dalla ricorrente a seguito del “difetto di giurisdizione della A.G.O. adita nei limiti delle pretese azionate con l'intimazione opposta diverse dai contributi pretesi dall' CP_2 con concessione di '
"Termini di legge per la riassunzione del presente giudizio davanti alla
CTP territorialmente competente munito di giurisdizione per le pretese afferenti a tributi", dichiarato a verbale del 16.3.2018 nell'ambito del primo giudizio rubricato al NRG 3809/2017.
Tanto premesso, parte ricorrente eccepiva: - la mancata notifica della cartella esattoriale n.03420000031534967502; la nullità
-
dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione delle prodromiche cartelle di pagamento e la lesione del diritto di difesa del contribuente;
- la prescrizione delle pretese tributarie di cui alla predetta cartella di pagamento richiamata nell'intimazione gravata.
Concludeva chiedendo di: “Dichiarare nulla, per le motivazioni di cui in narrativa, l'Intimazione di Pagamento n. 03420179008018685/000 dell' del 18/10/2016 - notificata in Controparte_1 data 11/09/2017 - relativamente alla pretesa tributaria ingiunta per il tramite della cartella di pagamento CP_2 n. 03420000031534967502 notificata in data 13/10/2008, relativa, tra gli altri, a Controparte_5
a percentuale sul reddito e relative somme aggiuntive riferite agli anni 1988, 1989 e 1994, ivi e, per l'effetto, in ipotesi positiva di verifica della rituale notifica della suddetta cartella esattoriale portata nella prefata intimazione di pagamento, accertare e dichiarare che nulla è dovuto al resistente in ragione delle rivendicate creditorie;
...".
Si costituiva in giudizio l'CP_2 che svolgeva ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Nello specifico, deducendo: -l'inammissibilità ed illegittimità della riassunzione nei confronti dell'CP_2 posto che lo stesso Ente non era parte del giudizio celebrato innanzi alla Commissione Tributaria
(avanzato ed espletato nei soli confronti del concessionario); - la pendenza già di un giudizio (rubricato al N. R.G. 3809/17) di opposizione avverso la medesima intimazione di pagamento dinanzi al all'intestato Giudice del lavoro per le sottese cartelle portanti crediti
CP_2; il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
-
commissione tributaria provinciale territorialmente competente in relazione a tutte le pretese creditorie, contenute nella cartella, riguardanti contributi SSN;
- nel merito, ma con erroneo riferimento ad altro nominativo ( Parte_3 ) ed a diversa cartella di pagamento (la n. 03420000031534967000), l'intervenuto sgravio parziale del carico portato dalla cartella in applicazione della normativa del 2020 e la fondatezza della pretesa relativamente alla residua parte;
- il proprio difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione
-
proposta, in quanto, comunque, tardivamente introdotta in violazione del disposto di cui all'art. 24 commi 5 e 6 Digs. 46/99;
l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento all'asserito vizio di notifica e vizio di motivazione per violazione dei termini di cui all'art. 617 c.p.c.; - la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente;
- la legittimazione passiva del concessionario della riscossione, incaricato della fase esecutiva, evocato nel giudizio celebratosi dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e non nel presente in riassunzione.
Concludeva per il rigetto della domanda. Pertanto, stante la connessione tra i due procedimenti, veniva disposta la riunione del giudizio con N. R.G. 2531/2021 a quello già pendente con N. R.G. 3809/2017.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa nella modalità della trattazione scritta.
***
Deve preliminarmente essere revocata, con riferimento al giudizio rubricato al NRG 3809/2017, l'ordinanza emessa il 16.3.2018 - da precedente giudice titolare del fascicolo con cui è stata dichiarata la
-
Controparte_1 posto che, contumacia dell'
dall'esame della documentazione agli atti del giudizio, quest'ultima non risulta essere effettivamente mai stata destinataria di notifica da parte della ricorrente del ricorso introduttivo di tale giudizio e del pedissequo decreto di fissazione udienza risultando, invero, tale notifica effettuata esclusivamente nei confronti di Controparte_1 all'indirizzo digitale Email 1 ovvero a PEC
riferibile esclusivamente a quest'ultima.
Fermo quanto sopra, la domanda introdotta con il giudizio rubricato al
N. R.G. 3809/2017 deve essere dichiarata inammissibile con riferimento alle cartelle di pagamento sottese portanti crediti di natura previdenziale.
Come noto, l'art. 414 c.p.c. impone che la domanda debba contenere gli elementi essenziali che consentono il corretto instaurarsi del contraddittorio fra le parti e permettono al giudicante di avere piena contezza della materia del contendere fin dall'inizio del giudizio, anche in funzione dell'eventuale attività istruttoria che deve essere espletata.
In particolare, l'inammissibilità della domanda è da ricondursi al rilevato mancato perfezionamento del processo notificatorio ed alla incongruenza (per come dedotta in corso di giudizio dalla difesa di parte istante) dei nominativi dei soggetti ricorrenti, nonché, in via residuale, al generico richiamo delle cartelle di pagamento (ipoteticamente individuabili in quelle portanti crediti di natura contributiva) incidentalmente impugnate - sottese all'intimazione di pagamento opposta. Nel caso di specie, l'erronea od omessa indicazione di elementi essenziali e la mancata e corretta individuazione dei contraddittori necessari, nonché dell'oggetto del contendere, impedisce il corretto instaurarsi del contraddittorio e l'incertezza del petitum e della causa petendi.
Con riferimento al giudizio in riassunzione con N. R.G. 2531/2021, invece, il ricorso è parzialmente fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, si rileva come, alla luce del principio enunciato dalla
Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Pertanto, deve ritenersi regolarmente costituito il contraddittorio con la chiamata in causa del solo ente impositore.
Parimenti, è da rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ed illegittimità della riassunzione nei confronti solo dell' CP_2 posto che lo stesso [...]
'CP 6 seppur regolarmente evocato nel giudizio celebrato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, non ha ivi inteso costituirsi (così come dichiarato nella sentenza della CTP n.
2731/2021).
Altresì, sempre preliminarmente, deve essere rilevato d'ufficio il difetto di giurisdizione del Giudice adito relativamente ai contributi S.S.N. di cui alla cartella di pagamento n. 03420000031534967502, trattandosi di crediti aventi natura tributaria, pertanto soggetti alla cognizione del giudice tributario.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, in maniera consolidata,
(Cass. ordinanza n. 14831 del 05.6.2008, Cass. Civ. Ord. n. 7822 del
14.04.2020; e Cass. Civ. SS.UU. ord. n.32729 del 18.12.2018) la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento per cui la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti o anche ad entrambi se il provvedimento esecutivo si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari. Ebbene, “in applicazione dell'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n.
546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
- il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio – è devoluta alla giurisdizione delle
-
commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni" (cfr. Cass.
123/2007).
Più segnatamente, la Suprema Corte, nell'affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza sanitaria, non vi ricorre.
Pertanto, attesa la natura fiscale dei contributi al S.S.N., non può escludersi la riconducibilità degli stessi alla cognizione delle
Commissioni tributarie e la conseguente insussistenza, limitatamente a tali crediti, della giurisdizione del Giudice ordinario.
Alla luce di quanto sopra esposto, oggetto del presente giudizio sono unicamente i crediti di natura previdenziale, per contributi IVS (a percentuale sul reddito eccedenti il minimale/somme aggiuntive omesso versamento su contributi IVS a percentuale, relativi alle annualità 1988, 1989 e 1994) portati dalla cartella di pagamento dedotta in giudizio e sottesa all'intimazione impugnata.
Va, in proposito, esaminata la tempestività della proposta opposizione.
In particolare, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una
-
opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi - deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato vizi contenutistici (difetto di motivazione, omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, omessa allegazione dei titoli) e l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n.
4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -01). Ed infatti:
"Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di
("asserita” o “eventuale") notificazione degli avvisi e/o cartelle di pagamento sottesi all'intimazione. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile - pur tenuto conto del rispetto da parte della ricorrente dei termini di legge per la riassunzione del giudizio innanzi all'intestato Tribunale - nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso (con N.R.G. 2531/2021) depositato in data 3.8.2021, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla pubblicazione in data 6.5.2021 della sentenza n. 2731/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza a definizione del giudizio già ivi riassunto con N. R.G.
4015/2018 (cfr. data di pubblicazione riportata a margine della stessa pronuncia in allegati ricorrente).
Analogamente, risulta tardiva e, dunque, inammissibile - pur tenuto conto del rispetto da parte della ricorrente dei termini di legge per la riassunzione del giudizio innanzi all'intestato Tribunale - la domanda, proposta in funzione 'recuperatoria', essendo decorso il termine di 40 giorni dal deposito della sentenza n. 2731/2021 della Commissione
Tributaria di Cosenza, risalente al 6.5.2021, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale effettuato il 3.8.2021 dinanzi all'intestato Tribunale, sez. lavoro.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è
l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive IVS, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi.
In proposito, è da rilevarsi come, pur non essendone stata fornita prova documentale da parte dell' CP 2 e pur in assenza di vocatio in ius nel giudizio in riassunzione dell' Controparte 1
(potendo ben ritenersi legittimato passivo esclusivamente l' [...] CP 6 ), risulta per tabulas (cfr. data riportata nell'intimazione di pagamento impugnata) che la cartella di pagamento n.
03420000031534967502 sarebbe stata notificata in data 13.10.2008.
Orbene, tenuto conto della data di notifica della cartella di pagamento, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420179008018685000 impugnata (11.9.2017 - cfr. data di notifica dichiarata dallo stesso ricorrente nel ricorso in opposizione) emerge come i crediti previdenziali indicati nella stessa intimazione risultino prescritti relativamente alla cartella di pagamento n.
03420000031534967502 (di competenza del giudice del lavoro per ciò che concerne i soli crediti IVS relativi agli anni 1988, 1989 e 1994) contenuta in essa;
così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di
CP prescrizione successiva atteso che il resistente previdenziale - sotto il profilo probatorio – non ha indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento.
Infatti, per quanto attiene la produzione documentale offerta da
CP 2 deve evidenziarsi come risulti ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale valevole per i crediti previdenziali e contributivi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995
già alla data di notifica di precedenti atti.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti IVS vantati dall'ente impositore in tale cartella di pagamento, per la parte di competenza.
In considerazione delle vicissitudini processuali, le spese possono essere compensate tra le parti costituite
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile la domanda avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179008018685000 con riferimento alle cartelle n.03420010055661776502,di pagamento n.03420020066631214502, n.03420030006709370502,
n.03420040005178287502, n. 03420040009206306502, n.
03420050006206833502, n. 03420050012752013502,
n.03420050045563019502, n.03420060003241631502,
n.03420060075408924502, n. 03420060080399582502, n.
03420060087824323502, n.0342020070000380345502,
n.n.03420070046296061502, n. 03420070051174925502,
03420080034081811000, n. 03420080045852068000, n.
03420090008488489000, n. 03420090026053361000, n.
03420090039799064000, n. 03420090050686435000, n.
03420090060400584000, n. 03420100021360278000, n.
03420100038904833000, n. 03420100044959638000, n.
03420110004194885000 e n. 03420110010647570000, portanti crediti di natura previdenziale.
- dichiara, in relazione alla domanda avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179008018685000, il difetto di giurisdizione per crediti concernenti i contributi S.S.N. riportati nella cartella di pagamento n.03420000031534967502;
- dichiara, in relazione alla domanda avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179008018685000, prescritti i crediti concernenti i contributi I.V.S. di cui alla cartella di pagamento n.03420000031534967502;
- compensa interamente le spese tra le parti.
Castrovillari, 9.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.