Articolo 406 del Codice di procedura civile
Articolo 362Articolo 363 bis
Versione
21 aprile 1942
Art. 406.
(Procedimento).

Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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