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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3069/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 29.1.2024 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Gavi (AL), elett.te dom.to in Savona presso lo studio Parte_1
dell'Avvocato Toni Donato del foro di Savona, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato telematicamente all'atto di citazione in opposizione
Attore opponente
contro
corrente in Venezia Mestre, e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
come da procura speciale notarile in atti (doc.3), in persona del legale rappr. te Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.to Marco Rossi del Foro di Verona, come da procura generale alle liti del 9.12.2020 ( allegato A alla comparsa di costituzione e risposta)
Convenuta opposta
1 , con sede in Roma, in persona del Controparte_3
procuratore speciale , rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Strata del Foro di CP_4
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo.
Terza chiamata
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 973/23 del 19 settembre 2023
CONCLUSIONI: per tutte le parti: come da atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
in qualità di cessionaria del credito, esponeva che il 10 febbraio 2018 i sigg.ri Controparte_2 Pt_2
e avevano sottoscritto con Compass Banca s.p.a. un contratto di mutuo
[...] Parte_1
chirografario a consumatori, distinto col n. 18734914, per l'importo capitale di € 35.000, oltre interessi e spese, anche assicurative, da rimborsare in 120 rate mensili da € 541,88 ciascuna, secondo documenti contrattuali in atti ( doc.3) I mutuatari si erano però resi morosi a partire da maggio 2021 sicché in data 15 ottobre 2021 veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, come da estratto conto/ lista movimenti depositata sub doc. 5, con in calce certificazione ex art. 50 TUB. Per quanto esposto il sig. a quella data doveva ancora pagare € 30.448,62 (a Pt_1
titolo in parte di rate scadute e non pagate e per il resto di solo capitale), oltre interessi di mora nella misura del tasso legale dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
Avverso il decreto in questione proponeva opposizione il debitore, con atto di citazione in cui sollevava le seguenti questioni : 1) Mancato esperimento della procedura di mediazione;
2)
[...]
non aveva dato un'adeguata prova di essere davvero titolare, in quanto Controparte_1
cessionaria, del credito in oggetto;
3) il sig. non aveva ricevuto la notifica della cessione;
4) il Pt_1
Sig. , alla data di sottoscrizione del contratto, non aveva ricevuto un'adeguata Parte_1
informazione precontrattuale;
5) il sig. non aveva ricevuto i documenti informativi Parte_3
previsti per legge;
6) il sig. non aveva ricevuto copia del contratto di prestito e dei relativi Pt_1
allegati; 7) il Sig. non aveva ricevuto copia dei contratti di assicurazione ( due contratti) e Pt_1
relativi allegati stipulati dalla coobligata deceduta nel 2020, di cui uno, quello stipulato Parte_2
con proprio sul rischio vita;
8) la totale mancanza , da parte della Banca, ai Controparte_3
sensi dell'art. 124 bis del T.U. Bancario, della valutazione del merito creditizio del sig. che, Pt_1
alla data di stipula del finanziamento, aveva già stipulato altri finanziamenti ed effettuato la
2 cessione del quinto del proprio stipendio, e non poteva quindi assumere ulteriori debiti;
9) da ultimo evidenziava come la Banca non avesse dato prova effettiva del suo credito, non avendo innanzitutto provato di avere effettivamente erogato la somma mutuata, ed inoltre di come fosse giunta ad calcolare il dovuto in € 30.448, 62, non potendo a tal fine esperire efficacia probatoria la certificazione ex art. 50 TUB. Infine chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa gli eredi della coobbligata e , e la compagnia di Parte_2 CP_5 Controparte_6
Assicurazione - che avrebbe dovuto tenere indenne l'attore in forza del Controparte_3
contratto di assicurazione sulla vita stipulato dalla deceduta durante il periodo di Pt_2
ammortamento del prestito - e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa della sola compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la cessionaria opposta la quale contestava tutte le difese attoree e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata la quale esponeva che la Controparte_3
polizza sulla vita stipulata da era stata attivata dalla di lei erede ma, Parte_2 Controparte_7
a seguito di accertamenti eseguiti dalla compagnia di assicurazione, come da documentazione medica che produceva, era emerso che la ra ammalata sin dal 2013 di patologie tumorali – di Pt_2
cui era deceduta - e che quindi aveva mentito quando aveva dichiarato, nel questionario anamnestico compilato e firmato in occasione della stipula della polizza vita, che negli ultimi cinque anni non le era stata diagnosticata alcuna patologia tumorale. Ciò aveva comportato l'invalidità del contratto per dolo dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1892 c.c., come puntualmente comunicato all'erede della ( doc. 8). Pt_2 Controparte_7
La causa veniva istruita a mezzo produzioni documentali e poi avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
L'opposizione è infondata e deve essere disattesa.
Preliminarmente si evidenzia che parte opposta ha avanzato tempestivamente (dapprima nella comparsa di costituzione e risposta e poi anche alla prima udienza di trattazione) domanda di accesso alla mediazione, istanza che è stata disattesa dal Giudice che, sentite le parti, ha ritenuto non utile concedere un termine per la mediazione. Con ciò è stata quindi superata ogni questione relativa alla procedibilità dell'odierna causa.
3 Procedendo quindi nell'esame delle difese/eccezioni attoree si osserva che a giudizio del Tribunale ha dato prova sufficiente di essere titolare, in quanto cessionaria, del Controparte_1
CP credito in oggetto, inizialmente in capo a Compass Banca s.p.a. e poi da questa ceduto a come si rileva dal contratto di cessione credito pro soluto del 22 novembre 2022, prodotto col ricorso monitorio sub doc.
4. Per quanto riguarda poi la specifica individuazione del credito CP nascente dal contratto in questione, ha prodotto con la comparsa di costituzione ( doc. 4) un estratto del tabulato elenco Crediti Quarzo ceduti, fra cui figura proprio il credito derivante dal contratto n. 18734914 in oggetto e il nominativo di Parte_2
E' vero che, a differenza di altre cessioni similari, risulta dal contrato di cessione che i crediti c.d.
“Quarzo” erano stati oggetto di una precedente cessione da Compass a ma nel Controparte_8
contratto di cessione è specificato che Compass Banca s.p.a. agiva anche in nome e per conto di come da contratti allegati. Infine, e il rilievo è assorbente, ha CP_8 CP_2 CP_1
prodotto anche, sub doc.ti 5 e 6, dichiarazioni di Compass Banca s.p.a., coeve alla cessione del CP credito a , indirizzate sia alla che al , con cui la cedente comunicava ai debitori la Pt_2 Pt_1
C cessione del loro debito a e li invitava a pagare alla cessionaria.
Visti i documenti n. 5 e 6, non appare fondata neppure la difesa che si basa su una allegata invalidità della cessione per non essere stata questa comunicata ai debitori, in quanto le comunicazioni furono effettuate ad entrambi i coobligati. E' vero che la cessionaria convenuta non ha prodotto la prova del recapito delle relative raccomandate, ma se anche le comunicazioni non fossero avvenute non per questo la cessione sarebbe invalida;
infatti la comunicazione al debitore serve solo per evitare che questi paghi, invece che al cessionario, al creditore originario, ma non incide sulla validità del contratto di cessione. Infine va rilevato che la comunicazione della cessione all'attore è comunque al più tardi avvenuta con la notificazione del decreto ingiuntivo opposto sicché tutte le difese ed eccezioni che si basano sulla mancanza di tale comunicazione sono, all'evidenza, del tutto infondate.
Prosegue la difesa dell'attore sostenendo che il Sig. , alla data di sottoscrizione del Parte_1
contratto, non avrebbe ricevuto un'adeguata informazione precontrattuale, né i documenti informativi previsti per legge.
A parte che si tratta di eccezioni incomplete perché non viene detto quali sarebbero i riflessi, sul CP titolo azionato da , dei comportamenti omissivi asseritamente tenuti da Compass, ciò che più
4 contraddistingue tali difese è la loro estrema genericità non essendo allegato quali informazioni sarebbero state omesse e con quali conseguenze;
lo stesso è a dirsi per quanto riguarda “ i documenti informativi” non essendo chiarito di quali documenti si parli e tantomeno l'incidenza causale di tale omesse consegne sulla stipula del contratto di finanziamento. Trattasi pertanto di eccezioni nulle, così come il ripetuto richiamo a clausole vessatorie asseritamente contenute nelle pattuizioni, ma mai indicate negli atti della difesa attorea.
Del tutto infondate sono anche le eccezioni/ difese che hanno ad oggetto la mancata consegna di copia del contratto di prestito e dei relativi allegati;
ed invero basta leggere il contratto in oggetto, specificamente alla pag. 4 laddove il sig. ha apposto ben cinque sue firme nessuna della Pt_1
quali disconosciute, per rilevare come egli abbia sottoscritto anche le clausole ove dichiara di aver ricevuto una copia del contratto di finanziamento, comprese le condizioni generali di contratto, nonché del documento contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai Consumatori” la cui consegna, ai sensi dell'art. 124 comma II TUB, assolve agli obblighi informativi indicati al comma I di tale articolo.
Per quanto riguarda poi i contratti di assicurazione e i relativi allegati, anche questi non ricevuti dal
, basti rilevare che si tratta di contratti a cui egli era del tutto estraneo e che pertanto non Pt_1
dovevano allo stesso essere consegnati. Non concludente il richiamo all'ultimo comma, il V, dell'articolo 124 TUB, laddove dispone che “ In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati è specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di tali contratti”: infatti nel contratto di finanziamento in oggetto è ben specificato che la sottoscrizione di contratti di assicurazione era un servizio “aggiuntivo e facoltativo”, cui non era condizionata la stipula del contratto di finanziamento. A tal proposito occorre aggiungere che, come indicato nel contratto di assicurazione prodotto sub doc. 1 da gli unici beneficiari dello Controparte_3
stesso erano il contraente/assicurato , e i suoi eredi, con esclusione quindi del Parte_2
coobbligato.
Ancora rileva l'attore la totale mancanza, da parte della Banca, ai sensi dell'art. 124 bis del T.U.
Bancario, della valutazione del merito creditizio del sig. che, alla data di stipula del Pt_1
finanziamento, aveva già sottoscritto un precedente finanziamento ed effettuato la cessione del quinto del proprio stipendio, e non poteva quindi assumere ulteriori debiti.
5 Anche in questo caso occorre innanzitutto affermare che l'attore non ha dato alcuna prova che, alla data di stipula del contratto di finanziamento 10 febbraio 2018, ne avesse sottoscritto un altro cedendo, per ripagarlo, il quinto del proprio stipendio. Infatti egli non ha prodotto alcun contratto di finanziamento precedente a quello di causa, e si è limitato a produrre una busta paga, risalente al mese di luglio 2018 e quindi successiva, da cui risulta che sullo stipendio gli veniva effettuata una trattenuta mensile di € 310, a che titolo però non è possibile ricavare da questa produzione.
Sicché nulla vieta di ritenere che la ritenuta sia per un motivo diverso da quello indicato e che la causale della stessa sia non anteriore ma successiva alla data della stipula, cinque mesi prima, del contratto di finanziamento oggetto di causa.
In conclusione, non essendoci alcuna prova che alla data del 10 febbraio 2028 il avesse delle Pt_1
obbligazioni che Compass avrebbe dovuto tenere in conto per valutare il merito creditizio dell'attore, non è necessario addentrarci nella disamina di questa eccezione, se non per rilevare che, come al solito, la difesa attorea non ha neppure allegato quali sarebbero state le conseguenze dell'asserita violazione dell'art. 124 bis Testo unico Bancario richiamato, in disparte la giusta difesa di parte convenuta la quale ha fatto rilevare che, in ogni caso, al massimo si avrebbero conseguenze risarcitorie, ferma la piena validità del contratto.
Da ultimo ha evidenziato l'attore come la Banca non abbia dato prova effettiva del suo credito, non avendo innanzitutto provato di avere effettivamente erogato la somma mutuata, ed inoltre come fosse giunta ad individuare il dovuto in € 30.448, 62, non potendo a tal fine esperire efficacia probatoria la certificazione ex art. 50 TUB.
In punto erogazione della somma mutuata la Banca ha prodotto sub doc. 12 la fotografia di un'immagine a video che comproverebbe l'erogazione; parte convenuta ha contestato l'idoneità di una simile produzione alla prova richiesta. Ebbene, senza entrare nel merito di questa questione, che sempre più spesso si propone atteso che ormai i flussi finanziari raramente risultano da documenti veri e propri, ritiene il Tribunale che la prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata sia implicita nella circostanza, risultante dalla lista movimenti del rapporto prodotta da CP
sub doc. 5 mai contestata, che le rate del prestito - pari alla somma, certamente non irrisoria per un semplice consumatore, di € 541,88 mensili - sono state regolarmente pagate dai mutuatari fino ad aprile 2021 ( e quindi per oltre due anni); certamente infatti né la né il Pt_2 Pt_1
avrebbero pagato le rate del mutuo se la on avesse ricevuto l'erogazione del prestito. Pt_2
6 Quanto infine alla somma richiesta con il ricorso monitorio la sua composizione è chiarissima dall'esame della lista movimenti allegata sub doc. 5 al ricorso monitorio, il cui contenuto non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell'attore: fino ad aprile 2021 le rate del prestito furono regolarmente pagate, da maggio 2021 non più. Il 15 ottobre 2021, ove è annotata la decadenza dal beneficio del termine, evidentemente il rapporto fu risolto: da allora vi sono solo piccoli addebiti, dell'ordine di poche decine di euro, per gli interessi di mora dovuti per i pagamenti precedentemente effettuati ma tardivi, oltre a € ( 90 + 90) = € 180 per due solleciti di pagamento.
Per rate scadute e non pagate, quelle da maggio a ottobre 21, sono richiesti € ( 541,88 x6) = €
3.251,28. Il resto, sul totale alla data di risoluzione del rapporto pari a complessivi € 30.448,62, è CP capitale, avendo , nel ricorso per decreto ingiuntivo, espressamente rinunciato a chiedere gli interessi di mora dovuti dalla data di risoluzione del rapporto alla data di deposito del ricorso.
In conclusione, non essendo fondate le difese attoree, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Anche la domanda di manleva avanzata dall'attore nei confronti della terza chiamata in forza del contratto di assicurazione sulla vita stipulato da deve essere disattesa: ed invero da un Parte_2
lato l'attore non appare beneficiario dell'assicurazione stipulata con essendo Controparte_3
espressamente indicato in polizza che gli unici beneficiari erano la contraente e i suoi eredi;
dall'altro la terza chiamata ha chiarito di non aver mai erogato nulla, neppure a favore degli eredi della essendosi scoperto che questa aveva mentito nel dichiarare le sue condizioni di salute e Pt_2
potendosi quindi invocare, a favore dell'assicurazione, quanto previsto dall'art. 1892 c.c.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente nei confronti di entrambe le controparti e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14, causa di valore fino a € 52.000, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, così decide:
Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 973/23 del 19 settembre 2023 anche in punto spese e pagamento interessi di mora e lo dichiara esecutivo;
condanna a pagare a e per essa alla mandataria Parte_1 Controparte_1 [...]
le spese di lite che liquida in € 7.616 per compensi, oltre al 15% dei Controparte_2
compensi per spese generali, Iva e CPA come per legge.
7 condanna a pagare a le spese di lite che liquida in € Parte_1 Controparte_3
7.616 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 10 febbraio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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