Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13724/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 13724/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto controversia in materia di risarcimento del danno e vertente
TRA
(CF ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Aversa (Ce), via Altavilla n.93, presso lo studio dell'avv.to Vanacore Enrico (CF
) che la rappresenta e difende, giusta procura a margine C.F._2 dell'atto di citazione
ATTRICE
E
in qualità di impresa designata del FGVS in Controparte_1
Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto
(TV), ed elett. te domiciliata in Roma, P. le delle Belle Arti n. 8 presso lo studio dell'avv.to Giuseppina Venuti (CF che la rapp. e dif. giusta C.F._3 procura in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra ha convenuto Parte_1 in giudizio la Compagnia Assicurativa quale Impresa Controparte_2 designata alla gestione del F.G.V.S. ex art. 283 comma 1 lett. a) cod. ass per le
Compagnia inoltrava richiesta di risarcimento danni alla CP_1 Controparte_2
quale impresa designata dal F.G.V.S.ai sensi dell'art. 283 del d.lgs. n. 209 del
[...]
07.09.2005 lett. A ed alla Consap s.p.a. con pec del 20.12.2021 e proponeva la stipula di convenzione di negoziazione assistita il 26.04.2022. Rimasto inevaso ogni tentativo di bonario componimento, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli di dichiararsi l'esclusiva responsabilità del motociclo pirata nella causazione dell'evento dannoso e, conseguentemente, la condanna delle Controparte_1 quale impresa designata dal fondo di Garanzia Vittime della Strada al
[...] risarcimento del danno subito, nella misura pari ad euro 113.678,79 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
In data 20.09.2022 si costituiva la Società che impugnava e Controparte_2 contestava la domanda nei suoi confronti proposta, in quanto infondata in fatto e diritto. Assumeva preliminarmente che, nella ricostruzione formulata nell'atto di citazione, non vi erano elementi tali da suffragare né la veridicità del fatto storico, né la asserita responsabilità esclusiva del motoveicolo non identificato e i danni fisici lamentati, incompatibili con la dinamica del presunto incidente. Sottolineava inoltre che, la querela proposta dopo circa due mesi dal presunto sinistro, aveva un valore meramente formale, in quanto inidonea a fornire elementi utili alle indagini per l'individuazione del veicolo “pirata”. Nell'impugnare, infine, la richiesta risarcitoria per i danni lamentati, ne evidenziava la eccessività e l'assenza di qualsivoglia nesso di causalità con il sinistro. Concludeva, in via principale, per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, nella denegata ipotesi fosse stata accolta la domanda, per la dichiarazione del concorso di colpa della nel verificarsi dell'evento, il tutto con vittoria di spese ed onorari. Parte_1
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, depositate le memorie ed escussi i testi indicati da parte attorea, sig.ra e sig.ra all' Controparte_3 Persona_2
- 2 - udienza del 9.11.2023, il g.i., ritenuta superflua la perizia medico legale richiesta dall'istante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
2.12.2024. Sostituita la predetta udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, il giudice con ordinanza resa in pari data, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Così riassunti i termini della controversia, occorre premettere che con riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 19 lett. a) della legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche, ed in particolare con riferimento al presupposto della mancata identificazione del veicolo del responsabile civile, la giurisprudenza, cui questo giudice aderisce, si è, da tempo, orientata nel ritenere la necessità della sola oggettiva circostanza della mancata identificazione del veicolo responsabile da parte del danneggiato, fatto salvo il caso dell'imputabilità di tale carenza al danneggiato medesimo. La presentazione di una denuncia o querela contro ignoti non è, quindi, condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi personalmente per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denunzia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato, per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze della vittima
(Cass. 15.04.2021 n. 9873; Cass. 31.08.2020, n. 18097; Cass. 03.05.2018, n. 10545).
Nel sinistro causato da veicolo non identificato, dunque, l'obbligo risarcitorio del
Fondo di Garanzia nei confronti della vittima, in linea con l'art.1 co.4, direttiva Ce del Consiglio 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1 direttiva Ce
16 settembre 2009 n. 2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile, per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass. 17.12.2019, n. 33444; Cass.
18.09.2015, n. 18308). Il danneggiato ha, quindi, il duplice onere di provare che il danno di cui chiede il ristoro sia riconducibile alla condotta dolosa o colposa di veicolo oggetto ad assicurazione obbligatoria e che tale veicolo, nonostante la parte abbia fatto uso dell'ordinaria diligenza nel tentarne la individuazione, sia rimasto sconosciuto (Cass.
1.8.2001 n. 10484). La mancata denunzia dei fatti alle competenti autorità di polizia non costituisce un elemento ostativo al riconoscimento del danno, ma solo una circostanza che, unita agli altri elementi di prova, può permettere al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio, onde poterne ravvisare l'eventuale natura fraudolenta o truffaldina dell'azione intentata (Tribunale Nola, 18.7.01; Tribunale Napoli 10.2.04; Tribunale Napoli
18.12.05).
- 3 - Alla luce di tali considerazioni che precedono, venendo al caso in esame, può dirsi che la intempestività della querela proposta, dopo quasi un mese dal sinistro e cioè in data 2.09.2021, non rileva ai fini della domanda giudiziale di risarcimento del danno che tuttavia non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Infatti, ritiene questo giudice che la prova testimoniale espletata, unitamente altre risultanze di causa, non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine al fatto che il sinistro oggetto di causa ebbe a verificarsi a causa di un veicolo non identificato.
In primo luogo, occorre osservare che mentre nella scheda del Triage del Pronto
Soccorso del CTO si legge “incidente in strada” e nell'estratto della cartella clinica, dello stesso presidio ospedaliero a pagina 8 si legge “caduta accidentale avvenuta in data 10.8.21 investita da automobile”, nella denuncia -querela e nell'atto di citazione si legge che l'istante fu investita da un motociclo. Ora, è indubbia la valenza particolarmente pregnante, sul piano probatorio, della dichiarazione resa al presidio ospedaliero in quanto resa nell'immediatezza del fatto dal danneggiato. Né vi sono motivi per ritenere che i sanitari di propria iniziativa abbiano erroneamente indicato la causale del sinistro (circostanza neppure eccepita dall'attrice). In merito occorre, poi, ricordare che il medico che redige il referto assume la qualifica di Pubblico
Ufficiale e l'atto in questione fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento da chi figura averlo redatto, delle dichiarazioni rese, nell'occorrenza, dalle parti e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento (Cass. 10/12/2012, n. 2283).
In secondo luogo vanno valutate le risultanze della prova testimoniale espletata che, oltre a fornire una ricostruzione dell'accaduto diversa da quella risultante dal suindicato certificato – avendo i testi escussi confermato la dinamica dedotta in citazione secondo cui l'attrice fu investita da un motociclo mentre era a piedi– presentano delle incongruenze che ne inficiano comunque l'attendibilità. Infatti, all'udienza del 9.11.2023 il teste escusso Sig.ra riferiva: “Conosco Controparte_3 la signora in quanto in passato era mia cliente poiché aiutavo mio marito Parte_1 nella gestione di un negozio di pasta fresca che si trovava in via Regina Margherita, nei pressi della strada in cui abita la signora. Stavo percorrendo insieme ad una mia amica, , via Girardi quando ho visto la signora che, Persona_2 Parte_1 mentre stava attraversando la strada, veniva investita da un motorino che sorpassava sul lato destro una autovettura che si era fermata per consentire alla di attraversare la strada. A seguito dell'investimento la signora fu colpita Parte_1 sul lato destro e cadeva sul lato sinistro al suolo. Distavo dalla signora una decina di metri e la visuale era libera. Si trattava di uno scooter di cui non ricordo il colore né il tipo. Lo scooter procedeva ad una velocità elevata. Non saprei dire né il colore né il tipo di autovettura che si fermò per consentire il passaggio della signora
Non vi erano strisce pedonali dove la signora stava attraversando. Dopo Parte_1
- 4 - l'urto il conducente dello scooter non si fermò per prestare soccorso. Via Girardi è una strada diritta, noi prestammo soccorso alla signora, per cui non saprei dire se lo scooter dopo l'impatto rallentò o meno la sua corsa. Dopo l'urto la signora lamentava dolori all'anca sinistra ma si alzò per cui noi l'accompagnammo nell'androne del palazzo dove abita che si trova a via Girardi tra il numero civico 16
e 18. Il ciclomotore era condotto da un uomo che indossava il casco” ….“Si è vero la signora si alzò l'accompagnammo all'interno del portone dello stabile dove abita. Telefonammo al marito. Lasciammo la signora nell'androne da sola e andammo via in quanto il marito non era ancora arrivato” ADR: “Via Girardi è a senso unico di marcia.” ADR: “Dopo un paio di gironi mi sono informata sulle condizioni di salute della signora. Bussai al citofono di casa e mi rispose un uomo che mi riferì che la signora era al CTO a seguito della rottura del femore”.
La teste, sig.ra dichiarava: “Conosco la signora di vista Persona_2 Parte_1 in quanto siamo della stessa zona. Ricordo che era il 10 Agosto 2021 e stavo accompagnando la mia amica a fare le ultime commissioni per il Parte_2 ricovero in quanto la stessa si sarebbe dovuta ricoverare per un intervento al seno.
Ricordo che stavamo passando per via Girardi quando vidi la signora Parte_1 che, mentre stava attraversando la strada, veniva investita da una moto che sorpassava sulla destra un'autovettura che si era fermata per consentire all'attrice
l'attraversamento. Non saprei dire né il tipo né il colore della moto che investì la signora. La moto era condotta da un uomo non saprei dire l'età dello stesso né ricordo se indossava il casco. La moto procedeva a forte velocità. Il motociclista non si è fermato né prima né dopo l'impatto. Ho visto il motociclo investire la signora che cadde sul lato sinistro. Non saprei dire su quale parte del corpo la signora fu investita. Non ricordo né il tipo né il colore dell'autovettura che si fermò per consentire il passaggio della signora. Via Girardi è una strada rettilinea a senso unico. Dopo l'urto il conducente del motorino si allontanò senza prestare soccorso.
Eravamo distanti dal punto dell'impatto circa un tre/quattrocento metri ma voglio precisare che non riesco a valutare la distanza. Vi erano macchine parcheggiate sul lato della strada. La signora, dopo l'urto, lamentava dolori sul lato dove cadde. La signora si alzò in piedi anche se a fatica e l'accompagnammo nell'androne del suo palazzo posto lì vicino. Il palazzo ha un androne con un cortile. Lasciammo la signora lì da sola la stessa ci riferì che piano piano sarebbe salita a casa sua. Non avvisammo nessuno dell'incidente occorso”. ADR: “La signora non fu soccorsa neanche dall'autista della vettura che si era fermata per consentire il suo attraversamento. Via Girardi non è una strada solitamente trafficata e solo io e la mia amica che io chiamo benché si chiami eravamo CP_4 CP_4 Parte_2 le uniche presenti sul posto al momento del sinistro” ADR: “Fu la mia amica CP_4
a riferirmi che la signora si era fatta male all'anca”. Parte_1
Orbene, è evidente che le dichiarazioni testè riportate appaiono generiche e contraddittorie tra loro. Le testi, infatti, da un lato si sono limitate a riferire
- 5 - genericamente le modalità del sinistro senza nulla ricordare in merito al motociclo investitore ed veicolo sorpassato (tipo di veicolo, colore), al punto di impatto tra l'istante e il motociclo, dall'altro hanno reso dichiarazioni contraddittorie tra loro.
Infatti, mentre la ha dichiarato che al momento del sinistro si trovavano a CP_3 circa 10 metri di distanza dalla sig.ra la ha dichiarato che al Parte_1 Persona_2 momento del sinistro si trovavano a circa 300/400 metri di distanza;
mentre la ha affermato che chiamarono telefonicamente il marito dell'attrice, Controparte_3 la teste ha affermato che non avvisarono nessuno dell'incidente. Inoltre, Persona_2 considerando che dal referto di PS depositato agli atti, compilato alle ore 15.46, quindi molto tempo dopo l'investimento delle ore 9.45, emerge che l'attrice aveva subito una lesione al femore, per la quale la sig.ra veniva anche operata, in data
18.08.2021, è alquanto inverosimile non solo che nell'immediatezza dell'incidente si sia alzata ed abbia camminato fino a casa (salendo poi piano piano alla sua abitazione) ma anche che le sue soccorritrici, sig. ra e sig.ra , che CP_3 Persona_2 la conoscevano ed avevano persino il numero di telefono del marito, la lasciassero sola dopo l'incidente, con il femore fratturato nell'androne del palazzo.
Inoltre, non risulta provata l'impossibilità di annotare il numero di targa. Nel caso di specie, il veicolo era obiettivamente identificabile, poiché il sinistro è avvenuto in zona abitata, in pieno giorno, su un tratto rettilineo di strada a senso unico. Le stesse teste escusse nulla ha riferito sulla impossibilità di identificazione il veicolo. Le stesse hanno precisato che dopo l'investimento il conducente si allontanava senza prestare soccorso senza dichiarare che l'allontanamento fu repentino, indicando, invece, che la strada era rettilinea. Sicchè è da escludere che le testi non ebbero la possibilità di identificare il veicolo investitore considerato l'incidente avvenne in pieno giorno, che la strada rettilinea consentiva la visuale per un lungo tratto garantendo così un adeguato lasso di tempo per rilevare il numero della targa della moto pirata.
Infine, occorre rilevare che nella denuncia-querela l'istante indicava come presente ai fatti solo tale , senza nulla riferire in merito alla presenza delle testi Persona_3 escusse, persone che già conosceva e la cui presenza al sinistro non fu momentanea atteso che anzi le stesse la accompagnarono fino alla sua abitazione. Quanto dichiarato dalla parte in sede di querela è in contraddizione anche con le stesse dichiarazioni rese dalla la quale in udienza ha dichiarato che “eravamo le Persona_2 uniche presenti sul posto al momento del sinistro”.
Inoltre, se da un lato è vero, come adduce parte attrice, che anche il consulente fiduciario della Compagnia ha riconosciuto nella sua relazione che la CP_1 lesione del femore sia avvenuta in seguito a caduta, non può dirsi provato, per quanto detto sopra, che la caduta de quo sia avvenuta in conseguenza del sinistro del
10.08.2021 e quindi dell'impatto con un motociclo non identificato, quindi non
- 6 - risulta assolto l'onere probatorio dell'attore circa la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno lamentato.
Orbene, le divergenze emerse dall'esame dei testi escussi, che fanno fortemente dubitare dell'attendibilità degli stessi, unitamente alla dichiarazione fornita dall'attore ai sanitari dell'Ospedale CTO circa le modalità di verificazione del sinistro, nonché le emergenze sopra evidenziate della denuncia -querela forniscono un quadro probatorio estremamente incerto che non consente di ritenere raggiunta la prova che l'evento dannoso ebbe a verificarsi con un veicolo non identificato.
In applicazione dei principi innanzi esposti, pertanto, deve concludersi per il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, applicandosi i parametri medi ridotti del
30% in assenza di questioni di fatto e di diritto, previsti dal D.M. 55/2014, per lo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, della natura delle questioni trattate, precisando però che, ratione temporis, per il presente giudizio, si applicheranno i parametri così come aggiornati dal D.M. 147/22, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
b) Condanna l'attrice al pagamento, in favore della parte convenuta Controparte_2 delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 3.553,90 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 3.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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