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21 aprile 1942
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17 aprile 1994
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2 marzo 2006
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Art. 830.
(( (Decisione sull'impugnazione per nullita').)) ((La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullita' del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.
Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi' stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidita' o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.))
(( (Decisione sull'impugnazione per nullita').)) ((La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullita' del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo.
Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi' stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidita' o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.))
Commentari • 51
- 1. L’inibitoria dell’efficacia esecutiva di un lodo arbitraleAdmin · https://iusletter.com/ · 21 marzo 2011 · 36.764046
[…] ultimo comma, e 351 cpc, l'istanza di revoca proposta avverso l'ordinanza di concessione dell'inibitoria della vis executiva del lodo arbitrale rituale impugnato per nullità ex artt 828 ss cpc. La Corte ha ritienuto che la predetta ordinanza di cui al novellato art 830 cpc IV comma debba essere considerata irrevocabile ed immodificabile ad opera dello stesso giudice che l'ha pronunciata, […] L'intento della Corte è stato quello di uniformare la disciplina dell'impugnabilità e revocabilità dei provvedimenti sospensivi al fine di colmare in via interpretativa le presunte lacune rinvenute nelle singole e specifiche disposizioni, ivi compresa quella contenuta nell'attuale art. 830 cpc. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/10/2022, n. 2289Provvedimento: […] ex art. 830 cpc, di non procedere -sempre se ritenuto dalla ON.LE CORTE- alla successiva fase “rescissoria”, […] La declaratoria di nullità impone, nulla risultando diversamente stabilito nella clausola arbitrale, il passaggio alla fase rescissoria ai sensi del primo comma dell'art.830 cpcLeggi di più...
- contratto di swap·
- nullità lodo arbitrale·
- art. 830 c.p.c.·
- principio del contraddittorio·
- giurisdizione ordinaria·
- art. 829 c.p.c.·
- impugnazione lodo arbitrale·
- proroga termine arbitrale·
- violazione termini pronuncia lodo·
- onere della prova