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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2884/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/09/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. FERENCICH ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] TRIESTE con l'Avv. FERENCICH ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 24/05/1997 (atto n. 102, parte
2, serie A, anno 1997). □ separati consensualmente con verbale in data 30/11/2022, omologato con decreto del Tribunale di
Trieste del 21/12/2022.
con i seguenti figli:
- , nata a [...] [...], maggiorenne non ancora economicamente Persona_1 autonoma.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (CF Parte_1
) e (CF ) il 24.05.1997 (registro degli Atti C.F._1 Parte_2 C.F._2 di Matrimonio del Comune di Trieste n. 102, P. 2, S. A, anno 1997) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Trieste di operare le conseguenti annotazioni.
2) Disporre la revoca dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia che il padre, Persona_1
, versa alla madre in forza dell'omologa di separazione;
Parte_2 Parte_1
3) Disporre che i genitori provvederanno in pari misura al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , attualmente frequentante la Ca' Foscari di Venezia ed ivi abitante, fino Persona_1 all'autosufficienza della stessa, con pagamento diretto alla figlia;
4) Darsi atto che entrambi i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo, anche relativamente ai beni mobili ed immobili acquistati in costanza di matrimonio e che dichiarano altresì di rinunciare in via definitiva ad ogni altra pretesa e azione a qualsiasi titolo vantata
o comunque maturata alla data della sottoscrizione del presente”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il 24/05/1997 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/09/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. FERENCICH ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] TRIESTE con l'Avv. FERENCICH ROBERTA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 24/05/1997 (atto n. 102, parte
2, serie A, anno 1997). □ separati consensualmente con verbale in data 30/11/2022, omologato con decreto del Tribunale di
Trieste del 21/12/2022.
con i seguenti figli:
- , nata a [...] [...], maggiorenne non ancora economicamente Persona_1 autonoma.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/09/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (CF Parte_1
) e (CF ) il 24.05.1997 (registro degli Atti C.F._1 Parte_2 C.F._2 di Matrimonio del Comune di Trieste n. 102, P. 2, S. A, anno 1997) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Trieste di operare le conseguenti annotazioni.
2) Disporre la revoca dell'assegno di concorso al mantenimento della figlia che il padre, Persona_1
, versa alla madre in forza dell'omologa di separazione;
Parte_2 Parte_1
3) Disporre che i genitori provvederanno in pari misura al mantenimento ordinario e straordinario della figlia , attualmente frequentante la Ca' Foscari di Venezia ed ivi abitante, fino Persona_1 all'autosufficienza della stessa, con pagamento diretto alla figlia;
4) Darsi atto che entrambi i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo, anche relativamente ai beni mobili ed immobili acquistati in costanza di matrimonio e che dichiarano altresì di rinunciare in via definitiva ad ogni altra pretesa e azione a qualsiasi titolo vantata
o comunque maturata alla data della sottoscrizione del presente”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il 24/05/1997 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli