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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1729/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa RI Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1729 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza dell' 11 luglio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla via Parte_1 C.F._1
Giotto, 18 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Coscetta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano alla via CP_1 C.F._2
Santa RI a Cubito, 157 presso lo studio dell'Avv. RI Zeolla che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l' 1-5-2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Qualiano il 26 gennaio 2007, dal quale nascevano due figlie AR
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi Per_1 la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 V.G. n. 1729/2025
All'udienza dell' 11 luglio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà a dimorare presso la casa familiare, in affitto, sita in Qualiano CP_1
(NA) alla Via G. Marconi, 48;
3) il sig. provvederà al trasferimento della residenza ed alla comunicazione alla sig.ra Parte_1 del nuovo indirizzo;
CP_1
4) la figlia , minorenne, sarà affidata congiuntamente ai coniugi e collocata presso Persona_2 la madre con la quale dimorerà presso la casa familiare sita in Qualiano (NA) alla Via G. Marconi,
48;
5) il sig. potrà tenere con sé la figlia minorenne 1 giorno infrasettimanale per n. 2 ore Parte_1 dalle 18:30 alle 20.30 con riserva di modificare i suddetti orari in accordo con la sig.ra e CP_1 compatibilmente con la volontà e le esigenze della minore;
6) il sig. potrà tenere con sé la figlia minorenne a settimane alterne il sabato e la Parte_1 domenica per l'intero weekend ed in tale lasso temporale pernotterà con il padre, previo accordo con la madre e la volontà della minore;
7) durante le vacanze natalizie la figlia minorenne trascorrerà con un genitore i giorni 24.12 e 31.12,
e con l'altro i giorni 25.12 e 1.1, seguendo il criterio dell'alternanza;
8) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia minorenne trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'angelo e viceversa;
9) nel mese di agosto, il sig. avrà diritto a tenere con sé la figlia minorenne per un numero Pt_1 massimo di giorni 14 (quattordici) anche non consecutivi, con preavviso da comunicarsi entro il 15 del mese di giugno di ogni anno;
2 V.G. n. 1729/2025
10) i coniugi prestano sin da ora vicendevole autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia minorenne;
11) le condizioni di cui ai punti n. 5), 6), 7), 8) e 9) saranno applicate anche alla figlia maggiorenne salvo il rispetto della sua volontà ed in ogni caso i coniugi si impegnano a favorire reciprocamente la coltivazione della continuità affettiva;
12) il sig. corrisponderà con cadenza mensile alla sig.ra ad esclusivo Parte_1 CP_1 beneficio delle figlie, un assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) - ovvero euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna - da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Bonifico bancario - utilizzando il COD IBAN già comunicato;
13) i coniugi divideranno l'assegno unico erogato dall nella misura del 50%; CP_2
14) 1 coniugi concorreranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, scolastiche e sanitarie in favore delle figlie RI e;
Per_1
15) le suddette spese saranno concordate preventivamente tra le parti, fatte eccezioni quelle con carattere d'urgenza. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email o messaggio, con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta sempre a mezzo bonifico bancario, salvo diversa modalità liberamente concordata dalle parti;
16) i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e pertanto rinunciano a qualsiasi futura pretesa.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Qualiano (atto n. 2, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3 V.G. n. 1729/2025
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 11 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa MOT Ludovica Diodato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa RI Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1729 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza dell' 11 luglio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla via Parte_1 C.F._1
Giotto, 18 presso lo studio dell'Avv. Riccardo Coscetta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Qualiano alla via CP_1 C.F._2
Santa RI a Cubito, 157 presso lo studio dell'Avv. RI Zeolla che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l' 1-5-2025 i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Qualiano il 26 gennaio 2007, dal quale nascevano due figlie AR
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi Per_1 la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 V.G. n. 1729/2025
All'udienza dell' 11 luglio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore con ordinanza riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la sig.ra continuerà a dimorare presso la casa familiare, in affitto, sita in Qualiano CP_1
(NA) alla Via G. Marconi, 48;
3) il sig. provvederà al trasferimento della residenza ed alla comunicazione alla sig.ra Parte_1 del nuovo indirizzo;
CP_1
4) la figlia , minorenne, sarà affidata congiuntamente ai coniugi e collocata presso Persona_2 la madre con la quale dimorerà presso la casa familiare sita in Qualiano (NA) alla Via G. Marconi,
48;
5) il sig. potrà tenere con sé la figlia minorenne 1 giorno infrasettimanale per n. 2 ore Parte_1 dalle 18:30 alle 20.30 con riserva di modificare i suddetti orari in accordo con la sig.ra e CP_1 compatibilmente con la volontà e le esigenze della minore;
6) il sig. potrà tenere con sé la figlia minorenne a settimane alterne il sabato e la Parte_1 domenica per l'intero weekend ed in tale lasso temporale pernotterà con il padre, previo accordo con la madre e la volontà della minore;
7) durante le vacanze natalizie la figlia minorenne trascorrerà con un genitore i giorni 24.12 e 31.12,
e con l'altro i giorni 25.12 e 1.1, seguendo il criterio dell'alternanza;
8) durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la figlia minorenne trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'angelo e viceversa;
9) nel mese di agosto, il sig. avrà diritto a tenere con sé la figlia minorenne per un numero Pt_1 massimo di giorni 14 (quattordici) anche non consecutivi, con preavviso da comunicarsi entro il 15 del mese di giugno di ogni anno;
2 V.G. n. 1729/2025
10) i coniugi prestano sin da ora vicendevole autorizzazione al rilascio del passaporto per la figlia minorenne;
11) le condizioni di cui ai punti n. 5), 6), 7), 8) e 9) saranno applicate anche alla figlia maggiorenne salvo il rispetto della sua volontà ed in ogni caso i coniugi si impegnano a favorire reciprocamente la coltivazione della continuità affettiva;
12) il sig. corrisponderà con cadenza mensile alla sig.ra ad esclusivo Parte_1 CP_1 beneficio delle figlie, un assegno di mantenimento dell'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) - ovvero euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna - da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Bonifico bancario - utilizzando il COD IBAN già comunicato;
13) i coniugi divideranno l'assegno unico erogato dall nella misura del 50%; CP_2
14) 1 coniugi concorreranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, scolastiche e sanitarie in favore delle figlie RI e;
Per_1
15) le suddette spese saranno concordate preventivamente tra le parti, fatte eccezioni quelle con carattere d'urgenza. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email o messaggio, con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta sempre a mezzo bonifico bancario, salvo diversa modalità liberamente concordata dalle parti;
16) i coniugi hanno già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili e pertanto rinunciano a qualsiasi futura pretesa.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole il cui ascolto non è, pertanto, necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Qualiano (atto n. 2, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3 V.G. n. 1729/2025
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell' 11 luglio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa MOT Ludovica Diodato
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