Art. 21.
Il personale di cui al precedente capo, puo' chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;
b) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 agosto 1966, n. 631 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Agli impiegati inquadrati nel "Ruolo ad esaurimento", ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella C allegata alla legge stessa, e' attribuito, dal 1 gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex coefficienti 180 e 202".
Il personale di cui al precedente capo, puo' chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;
b) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 agosto 1966, n. 631 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Agli impiegati inquadrati nel "Ruolo ad esaurimento", ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella C allegata alla legge stessa, e' attribuito, dal 1 gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex coefficienti 180 e 202".