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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/03/2024, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 442/2024 promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. VENTURA CECILIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano di essere genitori di nato da genitori
[...] Persona_1
non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 14/03/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) gli istanti, pur cessato il loro rapporto more uxorio, continueranno ad osservare l'obbligo morale del reciproco rispetto, impegnandosi, a garanzia e nell'interesse del loro comune figlio , a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di Per_1
pagina 2 di 5 residenza e/o propri domicili anche temporali, nonché eventuali modifiche di numeri telefonici di rispettivo riferimento, da utilizzare per comunicazioni inerenti al minore;
2) il minore , attualmente residente con entrambi i genitori, varierà la propria Per_1
residenza congiuntamente con quella della madre, con la quale convivrà e conseguentemente viene affidato ad entrambi i genitori che, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la relativa cura, istruzione ed educazione, impegnandosi a mantenere con lui un rapporto equilibrato e sereno;
3) il padre potrà vedere il minore, compatibilmente con gli impegni dello stesso:
- 2 pomeriggi a settimana, da concordare previo avviso telefonico alla madre di almeno 12 ore, prelevandolo dalla sua abitazione o dalla sua attività sportiva e tenendolo con sé sino alle ore 21:00;
- a weekend alternati, prelevandolo:
✓ durante il periodo scolastico, il sabato all'uscita di scuola e tenendolo con sé sino alle 21:00 della domenica seguente;
✓ durante il periodo estivo o di chiusura scolastica, il venerdì alle ore 19:00 e tenendolo con sé sino alle 22:00 della domenica successiva.
- prelevandolo dalla propria residenza e tenendolo con sé per 15 giorni nel periodo estivo o di chiusura scolastica;
- durante il periodo Natalizio, negli anni a numerazione pari dalle ore 16:00/18:00 del 30 dicembre sino alle ore 18:00/20:00 del 6 gennaio, o a data successiva eventualmente festiva e compatibile con gli impegni scolastici. Viceversa, negli anni a numerazione dispari dalle ore 16:00/18:00 del 23 dicembre sino alle 16:00/18:00 del 30 dicembre;
pagina 3 di 5 - durante le Festività Pasquali, negli anni a numerazione dispari dalle ore
16:00/18:00 del Venerdì Santo, sino alla sera del Lunedì dell'Angelo.
I ricorrenti espressamente convengono che, per ogni compleanno del loro figlio e per ogni altro evento di importanza dalla di lui vita organizzeranno, sempre che lo stesso lo voglia, una festa dove parteciperanno entrambi e per la quale divideranno le spese in misura del 50%, impegnandosi altresì ad accompagnare, anche a turno, il medesimo figlio presso le sedi, ove lo stesso abbia a praticare attività sportive o agli eventi ludici, ai quali abbia a partecipare.
I ricorrenti acconsentono reciprocamente ad altri viaggi all'estero durante l'anno, da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo.
Resta salva, ovviamente, la possibilità per entrambi di richiedere, anticipatamente, di trascorrere con i giorni di festività nazionali, Santo Patrono e via Per_1
discorrendo.
È fatta sempre salva la facoltà delle Parti di modificare, previo accordo fra loro, giorni ed orari di visita, in relazione alle loro rispettive esigenze di lavoro e/o di salute e/o agli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore.
3) I ricorrenti si impegnano, ciascuno in proporzione alle proprie risorse, a contribuire al mantenimento del proprio figlio, assumendo il padre l'impegno aggiuntivo di versare alla madre, ad esclusivo beneficio del minore, €. 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale
; Org_1
4) le spese straordinarie, come elencate nell'apposito Protocollo del Tribunale di
Pescara, saranno divise fra i genitori al 50% fra loro, per cui ciascun genitore rimborserà a quello che le abbia sostenute, la relativa metà, previa esibizione di documentazione di riscontro;
pagina 4 di 5 5) la RA quale genitore collocataria del minore, percepirà e Parte_2
disporrà integralmente dell'assegno unico per carichi di famiglia, con le annesse detrazioni fiscali;
6) i ricorrenti si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del rispettivo passaporto e prestano altresì il consenso al rilascio dei documenti di identità del minore, validi anche ai fini dell'espatrio, impegnandosi a confermare detto consenso dinanzi alle Autorità preposte al relativo rilascio.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/03/2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 442/2024 promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. VENTURA CECILIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano di essere genitori di nato da genitori
[...] Persona_1
non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
All'udienza del 14/03/2024 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) gli istanti, pur cessato il loro rapporto more uxorio, continueranno ad osservare l'obbligo morale del reciproco rispetto, impegnandosi, a garanzia e nell'interesse del loro comune figlio , a comunicarsi tempestivamente eventuali cambi di Per_1
pagina 2 di 5 residenza e/o propri domicili anche temporali, nonché eventuali modifiche di numeri telefonici di rispettivo riferimento, da utilizzare per comunicazioni inerenti al minore;
2) il minore , attualmente residente con entrambi i genitori, varierà la propria Per_1
residenza congiuntamente con quella della madre, con la quale convivrà e conseguentemente viene affidato ad entrambi i genitori che, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la relativa cura, istruzione ed educazione, impegnandosi a mantenere con lui un rapporto equilibrato e sereno;
3) il padre potrà vedere il minore, compatibilmente con gli impegni dello stesso:
- 2 pomeriggi a settimana, da concordare previo avviso telefonico alla madre di almeno 12 ore, prelevandolo dalla sua abitazione o dalla sua attività sportiva e tenendolo con sé sino alle ore 21:00;
- a weekend alternati, prelevandolo:
✓ durante il periodo scolastico, il sabato all'uscita di scuola e tenendolo con sé sino alle 21:00 della domenica seguente;
✓ durante il periodo estivo o di chiusura scolastica, il venerdì alle ore 19:00 e tenendolo con sé sino alle 22:00 della domenica successiva.
- prelevandolo dalla propria residenza e tenendolo con sé per 15 giorni nel periodo estivo o di chiusura scolastica;
- durante il periodo Natalizio, negli anni a numerazione pari dalle ore 16:00/18:00 del 30 dicembre sino alle ore 18:00/20:00 del 6 gennaio, o a data successiva eventualmente festiva e compatibile con gli impegni scolastici. Viceversa, negli anni a numerazione dispari dalle ore 16:00/18:00 del 23 dicembre sino alle 16:00/18:00 del 30 dicembre;
pagina 3 di 5 - durante le Festività Pasquali, negli anni a numerazione dispari dalle ore
16:00/18:00 del Venerdì Santo, sino alla sera del Lunedì dell'Angelo.
I ricorrenti espressamente convengono che, per ogni compleanno del loro figlio e per ogni altro evento di importanza dalla di lui vita organizzeranno, sempre che lo stesso lo voglia, una festa dove parteciperanno entrambi e per la quale divideranno le spese in misura del 50%, impegnandosi altresì ad accompagnare, anche a turno, il medesimo figlio presso le sedi, ove lo stesso abbia a praticare attività sportive o agli eventi ludici, ai quali abbia a partecipare.
I ricorrenti acconsentono reciprocamente ad altri viaggi all'estero durante l'anno, da comunicare all'altro genitore con congruo anticipo.
Resta salva, ovviamente, la possibilità per entrambi di richiedere, anticipatamente, di trascorrere con i giorni di festività nazionali, Santo Patrono e via Per_1
discorrendo.
È fatta sempre salva la facoltà delle Parti di modificare, previo accordo fra loro, giorni ed orari di visita, in relazione alle loro rispettive esigenze di lavoro e/o di salute e/o agli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore.
3) I ricorrenti si impegnano, ciascuno in proporzione alle proprie risorse, a contribuire al mantenimento del proprio figlio, assumendo il padre l'impegno aggiuntivo di versare alla madre, ad esclusivo beneficio del minore, €. 350,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale
; Org_1
4) le spese straordinarie, come elencate nell'apposito Protocollo del Tribunale di
Pescara, saranno divise fra i genitori al 50% fra loro, per cui ciascun genitore rimborserà a quello che le abbia sostenute, la relativa metà, previa esibizione di documentazione di riscontro;
pagina 4 di 5 5) la RA quale genitore collocataria del minore, percepirà e Parte_2
disporrà integralmente dell'assegno unico per carichi di famiglia, con le annesse detrazioni fiscali;
6) i ricorrenti si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del rispettivo passaporto e prestano altresì il consenso al rilascio dei documenti di identità del minore, validi anche ai fini dell'espatrio, impegnandosi a confermare detto consenso dinanzi alle Autorità preposte al relativo rilascio.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/03/2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
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