Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 19468 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19468 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...]_1
rappresentata e difesa dall'avv. SALLUSTIO ANNALISA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'avv. CONTARDI SILVIA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 le parti, e Parte_1 [...]
hiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da CP_1
loro contratto in NAPOLI il 19/05/2008 (atto n. 39, P. II, S. A, sez. P, anno 2008).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 21/12/2009, e il Per_1 Per_2 Per_3
10/04/2018, minorenni.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis co. 51, cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che ci vivrà con i propri figli. Parte_1
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì alle ore 8 del lunedì mattina. Nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé un pomeriggio (martedì) a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20 nella settimana che si conclude con la domenica di sua pertinenza e per due pomeriggi (lunedì e giovedì) a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20 nella settimana che si conclude con quello di pertinenza della madre.
Solo per il primo anno dalla separazione, nell'interesse dei minori e per evitare che subiscano disagi a causa della separazione, non avendo il padre altro appartamento nelle vicinanze ove trasferirsi, il sig. potrà permanere e pernottare insieme ai figli nella casa familiare di CP_1
Via Cattolica n. 16 per i due fine settimana al mese dal sabato mattina alle 8:00 fino alla domenica sera alle ore 21. In ogni caso il padre potrà decidere, nei fine settimana a lui spettanti, qualora ne avesse la possibilità, di portare i figli con sé fuori casa. In tal caso potrà prenderli il venerdì dopo scuola e tenerli con sé sino al lunedì mattina, pernottando in tal caso gli stessi con il padre. In tal caso il padre non vedrà i bambini il giovedì. In tale ipotesi entro il martedì sera il padre dovrà comunicare alla sig.ra il detto cambiamento. Pt_1
Sempre nel primo anno il padre potrà stare con i figli in due pomeriggi a settimana (lunedì e giovedì) dalle ore 15:00 alle ore 20:00 sempre nella casa familiare di Via Cattolica n. 16.
Il padre potrà comunque decidere, in relazione ai due pomeriggi a settimana a lui spettanti, avendone la possibilità, sempre previa comunicazione alla sig.ra almeno 2 giorni prima, di prelevare Pt_1
direttamente i figli dopo scuola e tenerli con sé fino alle 20:00 quando li riporterà a casa dalla madre.
2 In ogni caso, salvo che riesca a trovare prima dell'anno altra sistemazione vicino alla casa familiare in tal caso si applicheranno le modalità di visita di cui al precedente punto 4.
Compatibilmente con le esigenze dei figli, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per almeno due settimane durante le vacanze estive (in assenza di accordo); per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
Il sig. corrisponderà per il mantenimento del coniuge l'assegno Controparte_1
mensile di euro 200 (duecento) per due anni dalla separazione (nel momento in cui la sig.ra trovasse lavoro, non sarà più versato l'assegno mensile in suo favore) e per i tre figli, Pt_1
non essendo questi maggiorenni, ed economicamente autosufficienti l'assegno mensile totale di €
1.000 (mille).
Gli assegni dovranno essere versati a mezzo di bonifico bancario sul conto intestato dalla sig.ra con IBAN [...], entro il giorno 5 di ogni mese e da Pt_1
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, nel caso in cui il sig. dovesse ricevere la restituzione da parte della delle spese sostenute, si CP_1 Pt_2
impegna a restituire quanto già versato dalla sig.ra In relazione alle spese straordinarie Pt_1 già deliberate o da deliberare, relative all'immobile sito in Napoli alla via Cattolica, 16, gli istanti si impegnano a provvedere al 50%. Per la definizione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie ci si riporta al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli e Consiglio dell'Ordine
n. 1593 del 7 marzo 2018. I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 gg dalla richiesta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. Le parti reciprocamente dichiarano che non faranno avere alcun tipo di contatto con eventuali partner.
L'autoveicolo Opel Meriva Tg: FK200WJ verrà utilizzato dai coniugi in condivisione come
è sempre stato sino ad ora. Le relative spese verranno ripartite tra i coniugi. Se la sig.ra Pt_1
vorrà vendere l'autoveicolo il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
Quando i figli staranno con il padre lo stesso avrà a sua disposizione l'autoveicolo Opel Meriva
Tg: FK200WJ non avendo lo stesso altri autoveicoli.
3 Il sig. si impegna a pagare il mutuo di € 650,00 mensili relativo Controparte_1 all'immobile sito in Napoli alla via P.L. Cattolica, 16 cointestato.
Il sig. dichiara che lascerà la casa coniugale portando via con sé, Controparte_1
solo i propri effetti personali subito dopo l'udienza di comparizione dei coniugi, consegnando le chiavi dell'immobile.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro Per_3
infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 39, P. II, S. A, sez. P, anno 2008);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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