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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6392 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere RI MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 56 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 3.11.2025 tra (cod. fisc.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Pietro
IG (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e
(cod. fisc. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_2
Po n. 12, presso lo Studio Legale , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
ER TO, CO ES, IS RO, AN CI, FL LE e SI EL per procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano, , in data 9.4.2020 (rep. 32163; racc. Persona_1
14918), in atti;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma Parte_1 della Sentenza n. 15634/2020 emessa dal Tribunale di Roma, depositata e resa pubblica in data 9.11.2020, e notificata in data 3.12.2020; disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: in relazione al rapporto di C/C n. n. 5068057 in essere presso , filiale Roma Nomentana A CP_1 (in origine n. 29232 presso il CREDITO ITALIANO SPA - Roma Ag. 20), come indicato in narrativa: 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annulla- bilità) e/o l'illegittimità e/o la inefficacia totale o parziale del contratto di conto corrente come dedotto in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B. ovvero inesistenza del contratto e delle relative pat- tuizioni e delle clausole ivi contenute, dei giorni valuta, delle CMS, dell'inte- resse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte;
2) rilevare e dichiarare che la banca ha proceduto ad appli- cazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (anche per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite, con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, ovvero indetermi- nate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma
2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli in- teressi passivi (anatocismo) e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità della appli- cazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) la ille- gittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, altresì non concordata, ovvero indeterminata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) la illegittimità dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti;
il tutto anche in esito a CTU;
3) conseguentemente sempre a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale dall'inizio del rapporto;
senza anato- cismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, ovvero con interesse sostitutivo art. 117 TUB, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione;
h) procedere quindi all'accertamento e ride- terminazione del dare/avere tra le parti con eventuale condanna della banca ove sussistenti i presupposti di legge, alla restituzione delle somme indebi- tamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati. Interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”;
2 per “Voglia Ecc.ma Corte d'Appella adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: (…)
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per le ragioni indicate in atto;
Nel merito:
- Rigettare le domande avversarie e confermare la sentenza del Tribunale di Roma 15634/2020 pubbl. il 09.11.2020, per i motivi esposti nel presente atto. (…)
In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Parte_2 [...]
deducendo con riguardo al rapporto di conto corrente n. CP_4
5068057 ancora in essere con tale istituto, acceso presumibilmente nel
1980 con identificativo n. 29232-00 presso la Credito Italiano s.p.a.: (i) la nullità del contratto per mancanza di forma scritta;
(ii) l'illegittima applica- zione di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto;
(iii) il supera- mento del tasso soglia di usura;
(iv) l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(vi) l'illegittima determinazione delle valute. E, conseguente- mente, chiedendo la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate, formulando in via istruttoria ordine di esibi- zione ex art. 210 c.p.c. ed istanza di c.t.u. contabile.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha contestato Controparte_1 integralmente nel merito le domande avversarie e, preliminarmente, ha ecce- pito l'inammissibilità della domanda per essere il conto corrente ancora in essere e l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria avversaria per il periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Con sentenza n. 15634/2020 pubblicata il 9.11.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta le domande;
2)
3 Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge.”
Avverso la suddetta decisione ha proposto ritualmente appello Parte_3
che ha concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della deci-
[...] sione di primo grado.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la contestando Controparte_1 la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si deduce che il Tribunale di Roma avrebbe commesso un'errata valutazione dei fatti e sarebbe incorso in un loro travi- samento per non avere correttamente valutato la documentazione prodotta in giudizio e per avere ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni avversarie. In particolare, educe che “Nell'atto di citazione, Parte_1 per l'attrice, sono puntualmente trattati ed allegati i fatti ed i riferimenti lo- gico/giuridici che, contenuti nell'elaborato peritale allegato e più volte richia- mato, si riferiscono in modo chiaro ed inequivoco al rapporto di conto cor- rente n. 5068057, in essere con (già n. 29232-00 Credito CP_1
Italiano SPA) e dedotto in giudizio, di talché, la banca convenuta è riuscita ad elaborare adeguate difese in una Comparsa di ben 33 pagine”.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante non ha senz'altro dedotto la nullità del contratto di conto corrente intratte- nuto dalla stessa con la ma piuttosto che, nel caso in esame, Controparte_1 si sarebbe “in assenza di contratto” in quanto “La Banca non ha ritenuto di fornire la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB”, e non dunque in quanto il rapporto in questione non sarebbe stato costituito mediante contratto redatto per iscritto. E, quindi, parte appellante ha dedotto che
“Nella ipotesi di mancanza della forma scritta dunque non è previsto alcun tasso sostitutivo, il che è comprensibile nella funzione sanzionatoria del ri- chiamato comma 3”.
Tanto è vero che, nell'introdurre la censura di usura dei tassi applicati, ven- gono “Fatti salvi diversi profili di nullità del contratto, che saranno oggetto di precisazione anche in esito alla eventuale produzione da parte della
Banca”. Ciò viene ribadito, letteralmente peraltro, nel proporre appello e si 4 deduce che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto “in assenza di contratto e, conseguentemente di pattuizioni valide, nessun interesse pas- sivo e nemmeno moratorio potrà essere applicato al rapporto, né spese e nemmeno commissioni di massimo scoperto, salva l'applicazione dell'inte- resse sostituivo ai sensi dell'art. 117 TUB”.
Deve essere disatteso, dunque, anche il quinto motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato la nullità ex art. 117 T.U.B. del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta. E anche laddove si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato come non dovuto quanto corrisposto dalla correntista a titolo di commis- sione di massimo scoperto.
2.2. Anche con riguardo all'usura l'odierna appellante deduce che, “se in alcuna parte del contratto (qualora esistente) dovessero risultare concordati interessi, spese e commissione di massimo scoperto, anatocismo, e quindi
[debba] procedersi al ricalcalo con tasso legale, senza condizioni e anatoci- smo, tenendo anche in considerazione la sentenza S.U. 24418/2010”; e che
“se pattuiti tassi usurai, la sanzione civilistica è la gratuità del prestito ex art. 1815 c.c.”.
Con specifico riguardo all'usura, quella dedotta con l'atto introduttivo del giudizio è – peraltro, espressamente – la c.d. usura sopravvenuta. In partico- lare, ha dedotto che “dall'analisi della ricostruzione del rap- Parte_1 porto di conto corrente dedotto (L.108/96) emerge chiaramente che la
Banca ha superato il tasso soglia nei trimestri: IIIII-IV 1997; I-II-III-IV 1998; I- II-III-IV 1999; I-III 2000; II-III 2001; I-II-III-IV 2002; I-II-III IV 2003; I-II-III-IV 2004; I-II-III-IV 2005; I-II-III-IV 2006; I-II-III-IV 2007; I-II-III-IV 2008; I-II-III-IV
2009; I-II-III-IV 2010; I-II 2011”.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il mo- mento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio. Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o
5 l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli in- teressi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675; Cass. civ., Sez. III, ord. 17.8.2023, n. 24753).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, tra cui anche quella di questa Corte – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib.
Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata, a differenza del mutuo, il principio affer- mato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
2.3. Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius va- riandi, modifichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga con- testato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. soprav- venuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unilaterali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del correntista.
Nell'ambito del quinto motivo di appello censura la sen- Parte_1 tenza di primo grado in quanto “Alcuna motivazione viene fornita dal Tribu- nale di Roma in riferimento allo ius variandi esercitato dalla Banca relativa- mente al contratto dedotto”. Ancora una volta, tuttavia, parte appellante non deduce l'usurarietà dei tassi di interesse applicati nei periodi sopra indicati in quanto applicati a seguito di esercizio dello ius variandi della Banca ai sensi dell'art. 118 T.U.B., ma deduce che, “Se in corso di rapporto si sono
6 avute variazioni, mai concordate con i correntisti e mai agli stessi comunicati per iscritto da parte della Banca, le stesse sono nulle”.
In altri termini, l'odierna appellante non afferma senz'altro l'avvenuta modi- fica del tasso di interesse ai sensi dell'art. 118 T.U.B. e, quindi, che – in buona sostanza – non si sarebbe in presenza di usura sopravvenuta, ma di usura originaria. Piuttosto, si limita a ipotizzare che, qualora la Parte_1 determinazione della stessa fosse avvenuta a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della Banca, tali variazioni sarebbero illegittime.
Letteralmente, si deduce che, “In caso di mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 118 TUB, da parte dell'istituto di credito, le modifiche devono considerarsi inefficaci, in quanto non pattuite tra le parti”. È di tutta evidenza come tale affermazione di parte appellante confermi invero la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla non configurabilità dell'usura soprav- venuta, non dovendosi avere riguardo ai tassi soglia dei trimestri indicati ma a quello dell'epoca di stipula del contratto di conto corrente.
2.4. A fronte di un'allegazione generica o di una deduzione – quanto all'usura – in modo palese giuridicamente infondata non merita censura la decisione del giudice di primo grado di non disporre c.t.u. contabile.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n.
3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
La giurisprudenza richiamata da parte appellante non afferma affatto che nella materia bancaria sia senz'altro e in ogni caso possibile, o addirittura 7 doveroso, disporre c.t.u. esplorativa. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di ri- scontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe im- propriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 10.3.2015, n. 4729; Cass. civ., Sez. I, 26.11.2007, n. 24620).
Del pari, la genericità delle allegazioni dell'originaria parte attrice non con- sente di svolgere c.t.u. contabile anche solo sulla scorta della documenta- zione prodotta da parte appellante, come deduce nel pro- Parte_1 porre appello. Anche qualora – come deduce parte appellante – “quasi tutta la documentazione necessaria e sufficiente ed indispensabile ai fini della con- sulenza risulta depositata in corso di giudizio”, in ogni caso l'originaria parte attrice non ha allegato la nullità del contratto di conto corrente per non es- sere stato stipulato per iscritto, anzi avendo implicitamente riconosciuto il contrario nel domandare alla Banca la consegna di copia di tale contratto.
Anche il quarto motivo di appello, con cui si censura la decisione del giudice di primo grado per non avere disposto – e, prima ancora, avere ordinato l'esibizione della documentazione alla Banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – la c.t.u. contabile per la quale istava l'attrice, quindi, non merita accoglimento.
3. Resta assorbito il secondo motivo di appello, con cui si censura la dichia- rata inammissibilità della domanda proposta da a conto Parte_1 corrente aperto, di ripetizione di indebito. Una volta ritenuto che le allega- zioni dell'originaria attrice erano generiche e non consentivano (e non con- sentono nel presente grado del giudizio) di dare ingresso ad alcun accerta- mento, quale quello del saldo del conto alla data di introduzione del giudizio, neanche è possibile disporre c.t.u. contabile al fine di accertare quanto alle- gato dall'odierna appellante.
8 Nell'ambito del secondo motivo di appello si deduce che, in ragione della domanda di accertamento del saldo proposta dall'originaria attrice, e quindi di accertamento di quanto non dovuto alla Banca, questa “risulterebbe so- stanzialmente attrice sostanziale e per questo motivo è onerata dal dimo- strare il suo diritto, la misura di esso nonché i fatti costitutivi giustificanti (contratto, estratti ecc..). Da cui consegue per la parte convenuta, per ogni rapporto oggetto di contestazione, l'onere di produrre copia del contratto e degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto”.
Anche a voler superare quanto ritenuto in ordine all'allegazione dei fatti co- stitutivi della domanda di ripetizione proposta da la Su- Parte_1 prema Corte ha chiarito che: “non può aderirsi all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, d[ebba] essere la Banca a fornire la documentazione che la cliente non [ha] avuto cura di conservare. Infatti, il richiamato principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripar- tizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legit- timazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 4.4.2016, n. 6511; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 13.12.2019, n. 33009).
4. È vero che il diritto del cliente di ottenere, ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B., la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadem- piente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedente- mente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23861; Cass. civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641).
Ed è anche vero che il diritto previsto dalla suddetta disposizione del T.U.B. è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dello stesso Testo Unico e riguarda tutta la documentazione nego- ziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica
9 degli stessi (ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documen- tazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti: cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.11.2022, n. 35039).
Al contempo, però, una volta ritenute generiche le allegazioni di parte ap- pellante, diviene conseguentemente non indispensabile ai fini della decisione (art. 118 c.p.c.) la documentazione bancaria che pure aveva Parte_1 richiesto alla prima di introdurre il giudizio di primo grado e Controparte_1 per il deposito della quale, dunque, era astrattamente legittimata a chiedere in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
5. Nell'ambito del quinto motivo di appello si deduce l'illegittimità della ca- pitalizzazione degli interessi in ragione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013, n. 147), entrata in vigore il 1°.1.2014, che con il co. 629 ha modificato sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4.8.1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.
Il motivo non può trovare accoglimento.
5.1. Dal 1°.
1.2014 il vecchio testo dell'art. 120, co. 2, T.U.B. (“Il CICR stabi- lisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, preve- dendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”) è stato sostituito con il seguente: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clien- tela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia credi- tori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano pro- durre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, co. 2, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 628, della legge n. 147/2013, decorre dal 1°.
1.2014 ed è operante 10 indipendentemente dall'adozione, da parte del C.I.C.R., della delibera, ivi pre- vista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle opera- zioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.7.2024, n. 21344). La giurisprudenza di legittimità, dunque, ha sposato l'orientamento condiviso da parte della giurisprudenza di merito, anche se forse non “realmente” maggioritario nell'ambito della stessa, come pure mo- stra di ritenere il giudice di legittimità.
5.2. Soltanto nel proporre appello l'odierna appellante deduce, per la prima volta, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici a decorrere dal 1°.1.2014: infatti, la deduzione in esame non si rinviene nell'introdurre il giudizio di primo grado e neanche nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1)
c.p.c. depositata da in data 3.10.2018. Parte_1
Si deve ritenere, allora, che parte appellante abbia sollecitato questo giudi- cante a rilevare d'ufficio tale nullità nel presente grado di giudizio, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità ne- goziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2025, n. 14537; Cass. civ., S.U.,
22.3.2017, n. 7294; sulla scia di quanto statuito da Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26243). Questo presuppone, tuttavia, che i relativi fatti co- stitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti, nel rispetto dei termini di preclusione previsti per il giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 18.10.2023, n. 28983; Cass. civ., Sez. III, ord. 17.7.2023, n. 20713).
6. Da ultimo, priva di ogni coerenza con le ulteriori allegazioni e deduzioni svolte dall'odierna parte appellante in ordine al conto corrente intestato alla stessa in essere con la risulta essere la deduzione – svolta Controparte_1 sempre nell'ambito del quinto motivo di appello – in ordine alla nullità della c.m.s. in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, co. 4, T.U.B.
e 1346 c.c., per essere valida, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, dovrebbe rivestire i requisiti della determinatezza o de- terminabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e che, in difetto, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'im- posizione unilaterale dell'istituto di credito che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
11 Come si è detto sopra, l'appellante ha dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado e deduce nel proporre appello che il contratto di conto corrente sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B. per non essere stato stipu- lato per iscritto. Non si vede, allora, come possa dedursi la nullità per inde- terminatezza della previsione contrattuale della c.m.s., che – in coerenza con l'assunto dell'appellante – non dovrebbe essere stata pattuita.
Ancora, anche qualora esistesse un testo contrattuale e questo non fosse stato consegnato dalla Banca a seguito di istanza ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non si vede come si possa dedurre l'indeterminatezza di un testo contrat- tuale di cui non di dispone, e quindi che non si conosce.
7. In conclusione, l'appello proposto da vverso la sentenza Parte_1
n. 15634/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 9.11.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
15634/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 9.11.2020; condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
12 Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST.
RI AN
IL PRESIDENTE
TA Thellung de Courtelary
13
IG (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2 per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante-
e
(cod. fisc. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_2
Po n. 12, presso lo Studio Legale , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
ER TO, CO ES, IS RO, AN CI, FL LE e SI EL per procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano, , in data 9.4.2020 (rep. 32163; racc. Persona_1
14918), in atti;
-appellata-
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in riforma Parte_1 della Sentenza n. 15634/2020 emessa dal Tribunale di Roma, depositata e resa pubblica in data 9.11.2020, e notificata in data 3.12.2020; disattesa ogni contraria istanza, deduzione e ragione: in relazione al rapporto di C/C n. n. 5068057 in essere presso , filiale Roma Nomentana A CP_1 (in origine n. 29232 presso il CREDITO ITALIANO SPA - Roma Ag. 20), come indicato in narrativa: 1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annulla- bilità) e/o l'illegittimità e/o la inefficacia totale o parziale del contratto di conto corrente come dedotto in narrativa, anche per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.B. ovvero inesistenza del contratto e delle relative pat- tuizioni e delle clausole ivi contenute, dei giorni valuta, delle CMS, dell'inte- resse anatocistico trimestrale e del tasso di interesse usurario, ultralegale e comunque per i motivi dedotti in esito alla produzione documentale anche di controparte;
2) rilevare e dichiarare che la banca ha proceduto ad appli- cazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (anche per assenza di contratto ex art. 1842 c.c.) e pattuite, con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, ovvero indetermi- nate, e per l'effetto dichiarare: a) la invalidità e gratuità ex art. 1815 comma
2° c.c. del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiate;
b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli in- teressi passivi (anatocismo) e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) la illegittimità della appli- cazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) la ille- gittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, altresì non concordata, ovvero indeterminata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) la illegittimità dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
f) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutti i rapporti dedotti;
il tutto anche in esito a CTU;
3) conseguentemente sempre a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale dall'inizio del rapporto;
senza anato- cismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, ovvero con interesse sostitutivo art. 117 TUB, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione;
h) procedere quindi all'accertamento e ride- terminazione del dare/avere tra le parti con eventuale condanna della banca ove sussistenti i presupposti di legge, alla restituzione delle somme indebi- tamente corrisposte in costanza di rapporto per i titoli indicati. Interessi dalla domanda. Con vittoria delle spese e compensi di lite, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”;
2 per “Voglia Ecc.ma Corte d'Appella adita, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: (…)
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per le ragioni indicate in atto;
Nel merito:
- Rigettare le domande avversarie e confermare la sentenza del Tribunale di Roma 15634/2020 pubbl. il 09.11.2020, per i motivi esposti nel presente atto. (…)
In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Parte_2 [...]
deducendo con riguardo al rapporto di conto corrente n. CP_4
5068057 ancora in essere con tale istituto, acceso presumibilmente nel
1980 con identificativo n. 29232-00 presso la Credito Italiano s.p.a.: (i) la nullità del contratto per mancanza di forma scritta;
(ii) l'illegittima applica- zione di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto;
(iii) il supera- mento del tasso soglia di usura;
(iv) l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(vi) l'illegittima determinazione delle valute. E, conseguente- mente, chiedendo la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate, formulando in via istruttoria ordine di esibi- zione ex art. 210 c.p.c. ed istanza di c.t.u. contabile.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha contestato Controparte_1 integralmente nel merito le domande avversarie e, preliminarmente, ha ecce- pito l'inammissibilità della domanda per essere il conto corrente ancora in essere e l'intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria avversaria per il periodo antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione.
Con sentenza n. 15634/2020 pubblicata il 9.11.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta le domande;
2)
3 Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge.”
Avverso la suddetta decisione ha proposto ritualmente appello Parte_3
che ha concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della deci-
[...] sione di primo grado.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la contestando Controparte_1 la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si deduce che il Tribunale di Roma avrebbe commesso un'errata valutazione dei fatti e sarebbe incorso in un loro travi- samento per non avere correttamente valutato la documentazione prodotta in giudizio e per avere ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni avversarie. In particolare, educe che “Nell'atto di citazione, Parte_1 per l'attrice, sono puntualmente trattati ed allegati i fatti ed i riferimenti lo- gico/giuridici che, contenuti nell'elaborato peritale allegato e più volte richia- mato, si riferiscono in modo chiaro ed inequivoco al rapporto di conto cor- rente n. 5068057, in essere con (già n. 29232-00 Credito CP_1
Italiano SPA) e dedotto in giudizio, di talché, la banca convenuta è riuscita ad elaborare adeguate difese in una Comparsa di ben 33 pagine”.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante non ha senz'altro dedotto la nullità del contratto di conto corrente intratte- nuto dalla stessa con la ma piuttosto che, nel caso in esame, Controparte_1 si sarebbe “in assenza di contratto” in quanto “La Banca non ha ritenuto di fornire la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB”, e non dunque in quanto il rapporto in questione non sarebbe stato costituito mediante contratto redatto per iscritto. E, quindi, parte appellante ha dedotto che
“Nella ipotesi di mancanza della forma scritta dunque non è previsto alcun tasso sostitutivo, il che è comprensibile nella funzione sanzionatoria del ri- chiamato comma 3”.
Tanto è vero che, nell'introdurre la censura di usura dei tassi applicati, ven- gono “Fatti salvi diversi profili di nullità del contratto, che saranno oggetto di precisazione anche in esito alla eventuale produzione da parte della
Banca”. Ciò viene ribadito, letteralmente peraltro, nel proporre appello e si 4 deduce che, pertanto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto “in assenza di contratto e, conseguentemente di pattuizioni valide, nessun interesse pas- sivo e nemmeno moratorio potrà essere applicato al rapporto, né spese e nemmeno commissioni di massimo scoperto, salva l'applicazione dell'inte- resse sostituivo ai sensi dell'art. 117 TUB”.
Deve essere disatteso, dunque, anche il quinto motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato la nullità ex art. 117 T.U.B. del contratto di conto corrente per mancanza di forma scritta. E anche laddove si censura la sentenza di primo grado per non avere accertato come non dovuto quanto corrisposto dalla correntista a titolo di commis- sione di massimo scoperto.
2.2. Anche con riguardo all'usura l'odierna appellante deduce che, “se in alcuna parte del contratto (qualora esistente) dovessero risultare concordati interessi, spese e commissione di massimo scoperto, anatocismo, e quindi
[debba] procedersi al ricalcalo con tasso legale, senza condizioni e anatoci- smo, tenendo anche in considerazione la sentenza S.U. 24418/2010”; e che
“se pattuiti tassi usurai, la sanzione civilistica è la gratuità del prestito ex art. 1815 c.c.”.
Con specifico riguardo all'usura, quella dedotta con l'atto introduttivo del giudizio è – peraltro, espressamente – la c.d. usura sopravvenuta. In partico- lare, ha dedotto che “dall'analisi della ricostruzione del rap- Parte_1 porto di conto corrente dedotto (L.108/96) emerge chiaramente che la
Banca ha superato il tasso soglia nei trimestri: IIIII-IV 1997; I-II-III-IV 1998; I- II-III-IV 1999; I-III 2000; II-III 2001; I-II-III-IV 2002; I-II-III IV 2003; I-II-III-IV 2004; I-II-III-IV 2005; I-II-III-IV 2006; I-II-III-IV 2007; I-II-III-IV 2008; I-II-III-IV
2009; I-II-III-IV 2010; I-II 2011”.
Ai fini della sussistenza o meno del carattere usurario dei tassi di interesse applicati in un contratto bancario occorre prendere come riferimento il mo- mento in cui gli stessi sono stati pattuiti, senza che rilevi che il tasso in concreto applicato, in sede di svolgimento del rapporto, sia divenuto usura- rio. Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o
5 l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli in- teressi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale so- glia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., S.U. 19.10.2017, n. 24675; Cass. civ., Sez. III, ord. 17.8.2023, n. 24753).
È vero che la decisione suddetta è stata resa con riferimento a un contratto di mutuo, ma si deve ritenere – in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, tra cui anche quella di questa Corte – che lo stesso principio trovi applicazione anche in relazione al contratto di conto corrente bancario (contra, App. Torino, 22.9.2020, n. 919, secondo cui si deve ritenere “se non per il mutuo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta”; Trib.
Torino 18.3.2021, n. 1399). In verità, anche tenendo conto delle peculiarità proprie del contratto di conto corrente, e segnatamente che quest'ultimo costituisce un rapporto di durata, a differenza del mutuo, il principio affer- mato dalla decisione delle Sezioni Unite sopra riportata è applicabile anche nell'ipotesi in cui il superamento del tasso soglia si verifichi nel corso del rapporto di conto corrente in virtù di valida pattuizione contrattuale.
2.3. Diverso è, invece, il caso in cui la banca, nell'esercizio dello ius va- riandi, modifichi le condizioni ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Qualora venga con- testato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, non è detto, infatti, che ci si trovi in presenza di usura c.d. soprav- venuta, potendo venire in rilievo l'usurarietà dei nuovi tassi convenuti con le modifiche unilaterali (“nuova” usura originaria), alle quali non sia seguito il recesso del correntista.
Nell'ambito del quinto motivo di appello censura la sen- Parte_1 tenza di primo grado in quanto “Alcuna motivazione viene fornita dal Tribu- nale di Roma in riferimento allo ius variandi esercitato dalla Banca relativa- mente al contratto dedotto”. Ancora una volta, tuttavia, parte appellante non deduce l'usurarietà dei tassi di interesse applicati nei periodi sopra indicati in quanto applicati a seguito di esercizio dello ius variandi della Banca ai sensi dell'art. 118 T.U.B., ma deduce che, “Se in corso di rapporto si sono
6 avute variazioni, mai concordate con i correntisti e mai agli stessi comunicati per iscritto da parte della Banca, le stesse sono nulle”.
In altri termini, l'odierna appellante non afferma senz'altro l'avvenuta modi- fica del tasso di interesse ai sensi dell'art. 118 T.U.B. e, quindi, che – in buona sostanza – non si sarebbe in presenza di usura sopravvenuta, ma di usura originaria. Piuttosto, si limita a ipotizzare che, qualora la Parte_1 determinazione della stessa fosse avvenuta a seguito dell'esercizio dello ius variandi da parte della Banca, tali variazioni sarebbero illegittime.
Letteralmente, si deduce che, “In caso di mancato rispetto della disciplina di cui all'art. 118 TUB, da parte dell'istituto di credito, le modifiche devono considerarsi inefficaci, in quanto non pattuite tra le parti”. È di tutta evidenza come tale affermazione di parte appellante confermi invero la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla non configurabilità dell'usura soprav- venuta, non dovendosi avere riguardo ai tassi soglia dei trimestri indicati ma a quello dell'epoca di stipula del contratto di conto corrente.
2.4. A fronte di un'allegazione generica o di una deduzione – quanto all'usura – in modo palese giuridicamente infondata non merita censura la decisione del giudice di primo grado di non disporre c.t.u. contabile.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di ele- menti acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere uti- lizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed
è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circo- stanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.3.2025, n. 8498; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n.
3130).
Ed è appena il caso di rilevare come quello in esame non sia uno di quei casi in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
La giurisprudenza richiamata da parte appellante non afferma affatto che nella materia bancaria sia senz'altro e in ogni caso possibile, o addirittura 7 doveroso, disporre c.t.u. esplorativa. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che non è consentito al consulente nominato dal giudice di sostituirsi alla parte, andando a ricercare aliunde i dati che devono essere oggetto di ri- scontro da parte sua, che costituiscono materia di onere di allegazione e di prova (ovvero gli atti e i documenti che siano nella disponibilità della parte che agisce e dei quali essa deve avvalersi per fondare la sua pretesa), e che non gli siano stati forniti, magari acquisendoli dalla parte che non li aveva tempestivamente prodotti, in quanto in questo modo il giudice verrebbe im- propriamente a supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 10.3.2015, n. 4729; Cass. civ., Sez. I, 26.11.2007, n. 24620).
Del pari, la genericità delle allegazioni dell'originaria parte attrice non con- sente di svolgere c.t.u. contabile anche solo sulla scorta della documenta- zione prodotta da parte appellante, come deduce nel pro- Parte_1 porre appello. Anche qualora – come deduce parte appellante – “quasi tutta la documentazione necessaria e sufficiente ed indispensabile ai fini della con- sulenza risulta depositata in corso di giudizio”, in ogni caso l'originaria parte attrice non ha allegato la nullità del contratto di conto corrente per non es- sere stato stipulato per iscritto, anzi avendo implicitamente riconosciuto il contrario nel domandare alla Banca la consegna di copia di tale contratto.
Anche il quarto motivo di appello, con cui si censura la decisione del giudice di primo grado per non avere disposto – e, prima ancora, avere ordinato l'esibizione della documentazione alla Banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. – la c.t.u. contabile per la quale istava l'attrice, quindi, non merita accoglimento.
3. Resta assorbito il secondo motivo di appello, con cui si censura la dichia- rata inammissibilità della domanda proposta da a conto Parte_1 corrente aperto, di ripetizione di indebito. Una volta ritenuto che le allega- zioni dell'originaria attrice erano generiche e non consentivano (e non con- sentono nel presente grado del giudizio) di dare ingresso ad alcun accerta- mento, quale quello del saldo del conto alla data di introduzione del giudizio, neanche è possibile disporre c.t.u. contabile al fine di accertare quanto alle- gato dall'odierna appellante.
8 Nell'ambito del secondo motivo di appello si deduce che, in ragione della domanda di accertamento del saldo proposta dall'originaria attrice, e quindi di accertamento di quanto non dovuto alla Banca, questa “risulterebbe so- stanzialmente attrice sostanziale e per questo motivo è onerata dal dimo- strare il suo diritto, la misura di esso nonché i fatti costitutivi giustificanti (contratto, estratti ecc..). Da cui consegue per la parte convenuta, per ogni rapporto oggetto di contestazione, l'onere di produrre copia del contratto e degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto”.
Anche a voler superare quanto ritenuto in ordine all'allegazione dei fatti co- stitutivi della domanda di ripetizione proposta da la Su- Parte_1 prema Corte ha chiarito che: “non può aderirsi all'interpretazione secondo cui, in ragione del principio di prossimità o vicinanza della prova, d[ebba] essere la Banca a fornire la documentazione che la cliente non [ha] avuto cura di conservare. Infatti, il richiamato principio di prossimità o vicinanza della prova, in quanto eccezionale deroga al canonico regime della sua ripar- tizione, secondo il principio ancor oggi vigente che impone (incumbit) un onus probandi ei qui dicit non ei qui negat, deve trovare una pregnante legit- timazione che non può semplicisticamente esaurirsi nella diversità di forza economica dei contendenti, ma esige l'impossibilità della sua acquisizione simmetrica” (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 4.4.2016, n. 6511; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 13.12.2019, n. 33009).
4. È vero che il diritto del cliente di ottenere, ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B., la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadem- piente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedente- mente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23861; Cass. civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641).
Ed è anche vero che il diritto previsto dalla suddetta disposizione del T.U.B. è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dello stesso Testo Unico e riguarda tutta la documentazione nego- ziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica
9 degli stessi (ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documen- tazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti: cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.11.2022, n. 35039).
Al contempo, però, una volta ritenute generiche le allegazioni di parte ap- pellante, diviene conseguentemente non indispensabile ai fini della decisione (art. 118 c.p.c.) la documentazione bancaria che pure aveva Parte_1 richiesto alla prima di introdurre il giudizio di primo grado e Controparte_1 per il deposito della quale, dunque, era astrattamente legittimata a chiedere in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
5. Nell'ambito del quinto motivo di appello si deduce l'illegittimità della ca- pitalizzazione degli interessi in ragione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 (legge 27.12.2013, n. 147), entrata in vigore il 1°.1.2014, che con il co. 629 ha modificato sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4.8.1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 c.c.
Il motivo non può trovare accoglimento.
5.1. Dal 1°.
1.2014 il vecchio testo dell'art. 120, co. 2, T.U.B. (“Il CICR stabi- lisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, preve- dendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”) è stato sostituito con il seguente: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clien- tela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia credi- tori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano pro- durre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Come ha ritenuto la Suprema Corte, in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, co. 2, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, co. 628, della legge n. 147/2013, decorre dal 1°.
1.2014 ed è operante 10 indipendentemente dall'adozione, da parte del C.I.C.R., della delibera, ivi pre- vista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle opera- zioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.7.2024, n. 21344). La giurisprudenza di legittimità, dunque, ha sposato l'orientamento condiviso da parte della giurisprudenza di merito, anche se forse non “realmente” maggioritario nell'ambito della stessa, come pure mo- stra di ritenere il giudice di legittimità.
5.2. Soltanto nel proporre appello l'odierna appellante deduce, per la prima volta, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici a decorrere dal 1°.1.2014: infatti, la deduzione in esame non si rinviene nell'introdurre il giudizio di primo grado e neanche nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1)
c.p.c. depositata da in data 3.10.2018. Parte_1
Si deve ritenere, allora, che parte appellante abbia sollecitato questo giudi- cante a rilevare d'ufficio tale nullità nel presente grado di giudizio, senza che a tale esercizio possa essere di impedimento il divieto di domande nuove in appello ex art. 345 c.p.c., il quale deve essere coordinato con l'obbligo del giudice, che non conosce limiti di grado, di rilevare d'ufficio una nullità ne- goziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 30.5.2025, n. 14537; Cass. civ., S.U.,
22.3.2017, n. 7294; sulla scia di quanto statuito da Cass. civ., S.U., 12.12.2014, n. 26243). Questo presuppone, tuttavia, che i relativi fatti co- stitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti, nel rispetto dei termini di preclusione previsti per il giudizio di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 18.10.2023, n. 28983; Cass. civ., Sez. III, ord. 17.7.2023, n. 20713).
6. Da ultimo, priva di ogni coerenza con le ulteriori allegazioni e deduzioni svolte dall'odierna parte appellante in ordine al conto corrente intestato alla stessa in essere con la risulta essere la deduzione – svolta Controparte_1 sempre nell'ambito del quinto motivo di appello – in ordine alla nullità della c.m.s. in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, co. 4, T.U.B.
e 1346 c.c., per essere valida, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, dovrebbe rivestire i requisiti della determinatezza o de- terminabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente e che, in difetto, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in un'im- posizione unilaterale dell'istituto di credito che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
11 Come si è detto sopra, l'appellante ha dedotto nell'introdurre il giudizio di primo grado e deduce nel proporre appello che il contratto di conto corrente sarebbe nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B. per non essere stato stipu- lato per iscritto. Non si vede, allora, come possa dedursi la nullità per inde- terminatezza della previsione contrattuale della c.m.s., che – in coerenza con l'assunto dell'appellante – non dovrebbe essere stata pattuita.
Ancora, anche qualora esistesse un testo contrattuale e questo non fosse stato consegnato dalla Banca a seguito di istanza ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non si vede come si possa dedurre l'indeterminatezza di un testo contrat- tuale di cui non di dispone, e quindi che non si conosce.
7. In conclusione, l'appello proposto da vverso la sentenza Parte_1
n. 15634/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 9.11.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
15634/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 9.11.2020; condanna a rimborsare alla le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
12 Roma, 3.11.2025
IL GIUDICE EST.
RI AN
IL PRESIDENTE
TA Thellung de Courtelary
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