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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/10/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2363/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2363/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 01.04.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. R. Giannotti
ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Dello Monaco
CONVENUTO
All'udienza del 01.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con ricorso ex art 702 bis cpc del 14/06/2021 il premetteva Parte_1 in fatto quanto segue:
“Il 28 maggio 2006 il sig. mentre percorreva via Leopardi incrocio via Parte_1
Mesagne in San Pietro V.co, a bordo della propria auto Opel Astra targata CY083PJ,veniva coinvolto in un sinistro stradale causato dall'omessa precedenza di altro veicolo,(Opel Astra targato CX836AG) condotto da tal . A Persona_1 seguito dell'evento il subiva gravi lesioni personali, così come refertate dal Parte_1
P.S.dell'Ospedale Perrino di Brindisi, e l'auto riportava ingenti danni, essendo stata, tra l'altro, sospinta contro il muro di un'abitazione posta sull'incrocio, e veniva rimossa da carro-attrezzi del Soccorso Stradale e ricoverata presso l'Autocarrozzeria Antonio Oliva di Mesagne.(ALL.1 Scheda Veicolo atto introduttivo) Il titolare della predetta Autocarrozzeria segnalava al l'opportunità di Parte_1 rivolgersi ad un Legale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e indicava l'avv. del quale forniva i recapiti. Controparte_1
Il quindi prendeva contatti con il nominato Legale e allo stesso consegnava Parte_1 il Modulo CAI firmato.(ALL.2 atto introduttivo). Il 6/6/2006 l'avv.De GI provvedeva a inoltrare racc.a.r. di messa in mora alla NI RO (ALL.3 atto introduttivo) chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro dal Parte_1
e analoga richiesta veniva nuovamente riformulata il 14/5/2008(ALL.4 atto introduttivo) e il 2/3/2010( ALL.5 atto introduttivo). Il 27/09/2010 l'avv.De GI notificava citazione (ALL.6 atto introduttivo) chiedendo il risarcimento dei danni fisici subiti dal riservando di incardinare separato giudizio al fine di ottenere il Parte_1 danno materiale relativo all'auto. Con sentenza del Giudice di Pace di San Pietro Vernotico n.38/2012 del 30/01/2012, ( ALL.7) veniva accertata e dichiarata la responsabilità del nella Persona_1 causazione del sinistro e condannato costui, in solido con , al Controparte_2 pagamento dei danni fisici subiti dal in € 8.566,13, oltre spese legali. Parte_1
Risarcimento che veniva corrisposto dalla NI Assicuratrice. Il quindi, considerato che nella sentenza non era previsto il ristoro dei Parte_1 danni relativi all'auto (non avendo avuto prima la copia dell'atto di citazione) sollecitava l'avv.De GI affinché si attivasse anche per ottenere il risarcimento dei notevoli danni riportati dalla vettura, immatricolata il 12/12/2005, cioè cinque mesi prima, e lo stesso lo rassicurava che avrebbe provveduto, anche con racc.te, dirette sia alla sospensione del termine prescrizionale, e ad introitare altro giudizio ad hoc. Il nelle more, il 15/10/2014 aveva corrisposto € 8.000,00 a saldo e stralcio, Parte_1
(ALL.8 atto introduttivo) anzicchè € 13.000,00, a seguito di decreto ingiuntivo e precetto di pagamento intimato dall'Autocarrozzeria Antonio Oliva, precedute da racc.te dell'avv.Saponaro per conto della stessa (ALL.TI 9/10 atto introduttivo)che giustamente non intendeva oltre attendere il pagamento della NI Assicuratrice. Il , dopo innumerevoli solleciti indirizzati all'avv.De Parte_1
GI, a richiesta di costui, firmava altra procura il 24/07/2014 (ALL.11 atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di San Pietro V.co, sede non più esistente in tale data) e altra ancora il 25/05/2018 (ALL.12 copia atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di San Pietro V.co, sede non più esistente in tale data…….). Dal 2012, dopo la sentenza del Giudice di Pace, di cui innanzi, il Parte_1 periodicamente chiedeva all'avv.De GI, aggiornamento sul contenzioso giudiziario e veniva rassicurato dal Legale che gli riferiva che era in corso il giudizio e che doveva ancora pazientare. Stante la totale assenza di informazioni concrete e aggiornamenti, sebbene richiesti dal Cliente, dell'avv.De GI, che spesso si negava anche al telefono, sullo stato del giudizio e l'omissione costante di riscontro alle richieste di appuntamento presso il suo Studio, i primi di febbraio 2021, venuta meno la fiducia nel suo operato, il Pt_1 riusciva a ritirare la documentazione dallo Studio del predetto Legale,
[...] presentandosi senza appuntamento poiché lo stesso non rispondeva alle telefonate e ai messaggi del Cliente.(ALL.13 screenshot dei messaggi whatsapp all.to atto introduttivo) Il sig. incaricava quindi, la sottoscritta al fine di subentrare nella difesa e Parte_1 pertanto il 19/03/2021 la stessa provvedeva ad inviare pec con cui richiedeva informazioni sullo stato della procedura. (ALL.14 atto introduttivo_).Tale pec rimaneva inevasa come la successiva del 13/04/2021 (ALL.15 atto introduttivo) con cui si comunicava all'avv.De GI che il sig a seguito di accesso Parte_1 presso gli Uffici del Giudice di Pace di Brindisi, era venuto a conoscenza che non vi era alcun giudizio pendente a suo nome per il sinistro in oggetto.(ALL.16 dell'atto introduttivo, CERTIFICATO CANCELLERIA Giudice di pace di Brindisi ). Alla luce di tanto, considerato che erano ormai abbondantemente maturati i termini di prescrizione per procedere ad azione per il recupero delle somme (€ 8.000,00 corrisposte all'Autocarrozzeria) relative ai danni all'auto, si richiedeva, per conto del sig. gli estremi della sua polizza RC e la denunzia del sinistro alla stessa, Parte_1 all'avv. e informandolo che intendeva ottenere il predetto importo con CP_1 interessi. Anche tale pec non veniva riscontrata. In data 30 aprile 2021 si inviava via pec all'avv.De GI, invito alla negoziazione assistita, di cui D.L.132/2014 (ALL.17 atto introduttivo). Invito rimasto,anche questa volta, privo di riscontro.” Tanto premesso, chiedeva la condanna dell'avv. al risarcimento dei CP_1 danni causati dalla negligenza professionale dello stesso, per avere egli omesso di promuovere l'azione giudiziale diretta al risarcimento dei danni relativi alla vettura, pretendendo di poi iniziare nuovo giudizio e traendo in inganno il Cliente, che, ignaro delle norme di legge, nulla poteva sapere. Chiedeva quindi a tale titolo la somma di euro 8.000,00 corrisposta al carrozziere per la riparazione del veicolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora. Veniva disposto il passaggio a rito ordinario e venivano depositate memorie istruttorie. In tale fase si costituiva, con memoria datata 20/03/2023, l'avv.
[...] il quale deduceva ed eccepiva quanto segue: CP_1 “1) Verificatosi il sinistro in cui veniva coinvolto il Sig. l'avv. Parte_1 [...]
, su incarico del predetto, incardinava la richiesta risarcitoria alla CP_1 compagnia assicurativa CP_3
2) la compagnia, sin da subito si opponeva al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente tanto da rendere necessario il ricorso ad un atto di citazione;
Parte_1
3) incardinato il giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di San Pietro Vernotico, lo stesso di concludeva con la sentenza n. 38/2012 la quale tuttavia, nonostante fosse stata riconosciuta al una esigua permanenza di postumi (2%) recava nella Parte_1 fase finale del conteggio un grossolano errore di calcolo che faceva lievitare l'importo del risarcimento del danno nella misura di €. 8.566,13;
4) nonostante tale errore nel calcolo della somma, veniva concordato verbalmente con il liquidatore dell'epoca, di imputare l'eccedenza alla successiva CP_2 liquidazione del danno materiale patito dal e non ancora liquidato;
Parte_1
5) nonostante queste intese e l'esito della sentenza n. 38/2012, nemmeno il danno materiale veniva liquidato dalla CP_3
6) si rendeva, conseguentemente necessario un ulteriore atto di citazione al fine di richiedere il ristoro del danno materiale patito dal (in quel periodo era Parte_1 possibile scindere gli atti di citazione per ogni singola voce di danno) ma, il Pt_1 non incaricava mai formalmente l'Avv. al fine di incardinare tale
[...] CP_1 giudizio, facendo così decorrere tutti i termini di prescrizione. Invero, l'Avv.
[...]
redigeva ben due atti di citazione nel 2014 e 2018 (allegati da controparte), CP_1 di cui forniva delle semplici copie ma, che mai si perfezionavano, nonostante in quel periodo veniva invitato presso lo studio dell'odierno resistente al fine di firmare il mandato e corrispondere almeno un anticipo per le spese legali;
7) tale situazione si protraeva sino a quando il non si è determinato a Parte_1 ritirare la documentazione dall'avv. ; CP_1
8) del tutto privi di riscontro e di fondamento giuridico sono i messaggi Whatsapp allegati dalla difesa del ricorrente all'atto introduttivo i quali vengono Parte_1 formalmente disconosciuti dal resistente”. Infine, deduceva che le pretese di parte attrice sono assolutamente pretestuose, infondate e tendenti unicamente ad attribuire all'avvocato professionista responsabilità che, al contrario, ricadono unicamente sul Sig. il quale non ha mai voluto Parte_1 fattivamente affrontare i costi di un nuovo giudizio tendente al risarcimento del danno materiale patito. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice.
Prodotta varia documentazione ed esperita prova testimoniale, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
L'azione risarcitoria per responsabilità professionale promossa da dell'attore contro l'avvocato non merita accoglimento. Non vi è Parte_1 CP_1 prova che l'attore avesse mai conferito mandato all'Avv. anche per CP_1
l'azione di risarcimento dei danni al veicolo. La deposizione testimoniale resa da all'udienza del 26.9.23 Testimone_1
è assolutamente generica sulla circostanza (cap. n. 5 di prova) relativa all'avvenuto conferimento del mandato in vita dell'azione risarcitoria relativa ai danni al veicolo, atteso che il teste non solo non ha riferito come e perché egli fosse a conoscenza della circostanza dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'attore di un foglio in bianco consegnato all'avvocato (non risultando chiarito se egli fosse a conoscenza di ciò per essere stato presente e avere assistito personalmente alla consegna all'avvocato del foglio firmato in bianco ovvero per averlo appreso indirettamente dall'attore), ma soprattutto non ha riferito in quale giorno, mese e anno l'attore avrebbe conferito (mediante sottoscrizione del foglio in bianco) il mandato alle liti al suo avvocato per l'introduzione del giudizio di risarcimento dei danni subiti dal veicolo. La mancata specificazione della data in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del mandato (peraltro nella dubbia forma della firma su “foglio in bianco”) non consente di accertare se, al momento della sottoscrizione del suddetto foglio in bianco, fosse o meno già maturato il termine di prescrizione di due anni previsto per il risarcimento dei danni da sinistro stradale;
prescrizione che l'attore stesso lamenta essere maturata – a suo dire - a causa dell'inerzia dell'avv. CP_1
A ciò si deve aggiungere che non vi è prova dell'ammontare dei danni subiti dal veicolo dell'attore in conseguenza del sinistro in questione. A tale riguardo, è scarsamente indicativo il contenuto della fattura rilasciata dal carrozziere e relativa a vari interventi di riparazione eseguiti sul veicolo in questione, atteso che dagli atti del presente giudizio non emergono elementi di prova che possano indurre a ritenere (anche solo in base a presunzioni semplici) che tutte le riparazioni elencate nella fattura riguardassero parti della carrozzeria che erano state danneggiate in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
A ciò si deve aggiungere che costituisce circostanza pacifica fra le parti (in quanto dedotta dall'avvocato convenuto e non contestata dalla difesa di parte attrice) che nel giudizio di risarcimento dei danni alla persona il Giudice di Pace di San Pietro Vernotico pronunciava la sentenza n. 38/2012, con la quale, nonostante dalla CTU medico-legale fosse stata riconosciuta al una esigua percentuale di postumi Parte_1 permanenti (2%), in sede di determinazione giudiziale degli importi da liquidare a titolo di danno biologico, incorreva in un evidente errore di calcolo che faceva lievitare l'importo del risarcimento del danno fino a €. 8.566,13, invece dell'importo di €. 5.100,00 che era effettivamente dovuto.
Ciò induce a ritenere che il maggior importo di euro 3.466,13 locupletato dal non imputabile a titolo di risarcimento del danno biologico, ben può essere Parte_1 oggi imputato a titolo di risarcimento equitativo del danno al veicolo, allo stato non determinato e non determinabile del suo esatto ammontare.
In considerazione del fatto che resta comunque incerto se l'attore, in sede di conferimento del primo mandato all'avvocato (il mandato in forza del CP_1 quale è stato instaurato davanti al G.d.P. il giudizio di risarcimento dei soli danni alla persona) avesse o meno incaricato il legale di richiedere anche il risarcimento dei danni arrecati al veicolo, si deve ritenere che ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 92 cpc (come modificato dalla Corte Costituzionale) che impongono di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta le domande proposte da contro l'avvocato Parte_1
. Dispone l'integrale compensazione delle spese Controparte_1 processuali. Brindisi, 10.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2363/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 01.04.2025.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. M. R. Giannotti
ATTORE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall'Avv. S. Dello Monaco
CONVENUTO
All'udienza del 01.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con ricorso ex art 702 bis cpc del 14/06/2021 il premetteva Parte_1 in fatto quanto segue:
“Il 28 maggio 2006 il sig. mentre percorreva via Leopardi incrocio via Parte_1
Mesagne in San Pietro V.co, a bordo della propria auto Opel Astra targata CY083PJ,veniva coinvolto in un sinistro stradale causato dall'omessa precedenza di altro veicolo,(Opel Astra targato CX836AG) condotto da tal . A Persona_1 seguito dell'evento il subiva gravi lesioni personali, così come refertate dal Parte_1
P.S.dell'Ospedale Perrino di Brindisi, e l'auto riportava ingenti danni, essendo stata, tra l'altro, sospinta contro il muro di un'abitazione posta sull'incrocio, e veniva rimossa da carro-attrezzi del Soccorso Stradale e ricoverata presso l'Autocarrozzeria Antonio Oliva di Mesagne.(ALL.1 Scheda Veicolo atto introduttivo) Il titolare della predetta Autocarrozzeria segnalava al l'opportunità di Parte_1 rivolgersi ad un Legale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e indicava l'avv. del quale forniva i recapiti. Controparte_1
Il quindi prendeva contatti con il nominato Legale e allo stesso consegnava Parte_1 il Modulo CAI firmato.(ALL.2 atto introduttivo). Il 6/6/2006 l'avv.De GI provvedeva a inoltrare racc.a.r. di messa in mora alla NI RO (ALL.3 atto introduttivo) chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro dal Parte_1
e analoga richiesta veniva nuovamente riformulata il 14/5/2008(ALL.4 atto introduttivo) e il 2/3/2010( ALL.5 atto introduttivo). Il 27/09/2010 l'avv.De GI notificava citazione (ALL.6 atto introduttivo) chiedendo il risarcimento dei danni fisici subiti dal riservando di incardinare separato giudizio al fine di ottenere il Parte_1 danno materiale relativo all'auto. Con sentenza del Giudice di Pace di San Pietro Vernotico n.38/2012 del 30/01/2012, ( ALL.7) veniva accertata e dichiarata la responsabilità del nella Persona_1 causazione del sinistro e condannato costui, in solido con , al Controparte_2 pagamento dei danni fisici subiti dal in € 8.566,13, oltre spese legali. Parte_1
Risarcimento che veniva corrisposto dalla NI Assicuratrice. Il quindi, considerato che nella sentenza non era previsto il ristoro dei Parte_1 danni relativi all'auto (non avendo avuto prima la copia dell'atto di citazione) sollecitava l'avv.De GI affinché si attivasse anche per ottenere il risarcimento dei notevoli danni riportati dalla vettura, immatricolata il 12/12/2005, cioè cinque mesi prima, e lo stesso lo rassicurava che avrebbe provveduto, anche con racc.te, dirette sia alla sospensione del termine prescrizionale, e ad introitare altro giudizio ad hoc. Il nelle more, il 15/10/2014 aveva corrisposto € 8.000,00 a saldo e stralcio, Parte_1
(ALL.8 atto introduttivo) anzicchè € 13.000,00, a seguito di decreto ingiuntivo e precetto di pagamento intimato dall'Autocarrozzeria Antonio Oliva, precedute da racc.te dell'avv.Saponaro per conto della stessa (ALL.TI 9/10 atto introduttivo)che giustamente non intendeva oltre attendere il pagamento della NI Assicuratrice. Il , dopo innumerevoli solleciti indirizzati all'avv.De Parte_1
GI, a richiesta di costui, firmava altra procura il 24/07/2014 (ALL.11 atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di San Pietro V.co, sede non più esistente in tale data) e altra ancora il 25/05/2018 (ALL.12 copia atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di San Pietro V.co, sede non più esistente in tale data…….). Dal 2012, dopo la sentenza del Giudice di Pace, di cui innanzi, il Parte_1 periodicamente chiedeva all'avv.De GI, aggiornamento sul contenzioso giudiziario e veniva rassicurato dal Legale che gli riferiva che era in corso il giudizio e che doveva ancora pazientare. Stante la totale assenza di informazioni concrete e aggiornamenti, sebbene richiesti dal Cliente, dell'avv.De GI, che spesso si negava anche al telefono, sullo stato del giudizio e l'omissione costante di riscontro alle richieste di appuntamento presso il suo Studio, i primi di febbraio 2021, venuta meno la fiducia nel suo operato, il Pt_1 riusciva a ritirare la documentazione dallo Studio del predetto Legale,
[...] presentandosi senza appuntamento poiché lo stesso non rispondeva alle telefonate e ai messaggi del Cliente.(ALL.13 screenshot dei messaggi whatsapp all.to atto introduttivo) Il sig. incaricava quindi, la sottoscritta al fine di subentrare nella difesa e Parte_1 pertanto il 19/03/2021 la stessa provvedeva ad inviare pec con cui richiedeva informazioni sullo stato della procedura. (ALL.14 atto introduttivo_).Tale pec rimaneva inevasa come la successiva del 13/04/2021 (ALL.15 atto introduttivo) con cui si comunicava all'avv.De GI che il sig a seguito di accesso Parte_1 presso gli Uffici del Giudice di Pace di Brindisi, era venuto a conoscenza che non vi era alcun giudizio pendente a suo nome per il sinistro in oggetto.(ALL.16 dell'atto introduttivo, CERTIFICATO CANCELLERIA Giudice di pace di Brindisi ). Alla luce di tanto, considerato che erano ormai abbondantemente maturati i termini di prescrizione per procedere ad azione per il recupero delle somme (€ 8.000,00 corrisposte all'Autocarrozzeria) relative ai danni all'auto, si richiedeva, per conto del sig. gli estremi della sua polizza RC e la denunzia del sinistro alla stessa, Parte_1 all'avv. e informandolo che intendeva ottenere il predetto importo con CP_1 interessi. Anche tale pec non veniva riscontrata. In data 30 aprile 2021 si inviava via pec all'avv.De GI, invito alla negoziazione assistita, di cui D.L.132/2014 (ALL.17 atto introduttivo). Invito rimasto,anche questa volta, privo di riscontro.” Tanto premesso, chiedeva la condanna dell'avv. al risarcimento dei CP_1 danni causati dalla negligenza professionale dello stesso, per avere egli omesso di promuovere l'azione giudiziale diretta al risarcimento dei danni relativi alla vettura, pretendendo di poi iniziare nuovo giudizio e traendo in inganno il Cliente, che, ignaro delle norme di legge, nulla poteva sapere. Chiedeva quindi a tale titolo la somma di euro 8.000,00 corrisposta al carrozziere per la riparazione del veicolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora. Veniva disposto il passaggio a rito ordinario e venivano depositate memorie istruttorie. In tale fase si costituiva, con memoria datata 20/03/2023, l'avv.
[...] il quale deduceva ed eccepiva quanto segue: CP_1 “1) Verificatosi il sinistro in cui veniva coinvolto il Sig. l'avv. Parte_1 [...]
, su incarico del predetto, incardinava la richiesta risarcitoria alla CP_1 compagnia assicurativa CP_3
2) la compagnia, sin da subito si opponeva al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente tanto da rendere necessario il ricorso ad un atto di citazione;
Parte_1
3) incardinato il giudizio dinnanzi il Giudice di Pace di San Pietro Vernotico, lo stesso di concludeva con la sentenza n. 38/2012 la quale tuttavia, nonostante fosse stata riconosciuta al una esigua permanenza di postumi (2%) recava nella Parte_1 fase finale del conteggio un grossolano errore di calcolo che faceva lievitare l'importo del risarcimento del danno nella misura di €. 8.566,13;
4) nonostante tale errore nel calcolo della somma, veniva concordato verbalmente con il liquidatore dell'epoca, di imputare l'eccedenza alla successiva CP_2 liquidazione del danno materiale patito dal e non ancora liquidato;
Parte_1
5) nonostante queste intese e l'esito della sentenza n. 38/2012, nemmeno il danno materiale veniva liquidato dalla CP_3
6) si rendeva, conseguentemente necessario un ulteriore atto di citazione al fine di richiedere il ristoro del danno materiale patito dal (in quel periodo era Parte_1 possibile scindere gli atti di citazione per ogni singola voce di danno) ma, il Pt_1 non incaricava mai formalmente l'Avv. al fine di incardinare tale
[...] CP_1 giudizio, facendo così decorrere tutti i termini di prescrizione. Invero, l'Avv.
[...]
redigeva ben due atti di citazione nel 2014 e 2018 (allegati da controparte), CP_1 di cui forniva delle semplici copie ma, che mai si perfezionavano, nonostante in quel periodo veniva invitato presso lo studio dell'odierno resistente al fine di firmare il mandato e corrispondere almeno un anticipo per le spese legali;
7) tale situazione si protraeva sino a quando il non si è determinato a Parte_1 ritirare la documentazione dall'avv. ; CP_1
8) del tutto privi di riscontro e di fondamento giuridico sono i messaggi Whatsapp allegati dalla difesa del ricorrente all'atto introduttivo i quali vengono Parte_1 formalmente disconosciuti dal resistente”. Infine, deduceva che le pretese di parte attrice sono assolutamente pretestuose, infondate e tendenti unicamente ad attribuire all'avvocato professionista responsabilità che, al contrario, ricadono unicamente sul Sig. il quale non ha mai voluto Parte_1 fattivamente affrontare i costi di un nuovo giudizio tendente al risarcimento del danno materiale patito. Concludeva per il rigetto delle domande di parte attrice.
Prodotta varia documentazione ed esperita prova testimoniale, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
L'azione risarcitoria per responsabilità professionale promossa da dell'attore contro l'avvocato non merita accoglimento. Non vi è Parte_1 CP_1 prova che l'attore avesse mai conferito mandato all'Avv. anche per CP_1
l'azione di risarcimento dei danni al veicolo. La deposizione testimoniale resa da all'udienza del 26.9.23 Testimone_1
è assolutamente generica sulla circostanza (cap. n. 5 di prova) relativa all'avvenuto conferimento del mandato in vita dell'azione risarcitoria relativa ai danni al veicolo, atteso che il teste non solo non ha riferito come e perché egli fosse a conoscenza della circostanza dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'attore di un foglio in bianco consegnato all'avvocato (non risultando chiarito se egli fosse a conoscenza di ciò per essere stato presente e avere assistito personalmente alla consegna all'avvocato del foglio firmato in bianco ovvero per averlo appreso indirettamente dall'attore), ma soprattutto non ha riferito in quale giorno, mese e anno l'attore avrebbe conferito (mediante sottoscrizione del foglio in bianco) il mandato alle liti al suo avvocato per l'introduzione del giudizio di risarcimento dei danni subiti dal veicolo. La mancata specificazione della data in cui sarebbe avvenuta la sottoscrizione del mandato (peraltro nella dubbia forma della firma su “foglio in bianco”) non consente di accertare se, al momento della sottoscrizione del suddetto foglio in bianco, fosse o meno già maturato il termine di prescrizione di due anni previsto per il risarcimento dei danni da sinistro stradale;
prescrizione che l'attore stesso lamenta essere maturata – a suo dire - a causa dell'inerzia dell'avv. CP_1
A ciò si deve aggiungere che non vi è prova dell'ammontare dei danni subiti dal veicolo dell'attore in conseguenza del sinistro in questione. A tale riguardo, è scarsamente indicativo il contenuto della fattura rilasciata dal carrozziere e relativa a vari interventi di riparazione eseguiti sul veicolo in questione, atteso che dagli atti del presente giudizio non emergono elementi di prova che possano indurre a ritenere (anche solo in base a presunzioni semplici) che tutte le riparazioni elencate nella fattura riguardassero parti della carrozzeria che erano state danneggiate in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
A ciò si deve aggiungere che costituisce circostanza pacifica fra le parti (in quanto dedotta dall'avvocato convenuto e non contestata dalla difesa di parte attrice) che nel giudizio di risarcimento dei danni alla persona il Giudice di Pace di San Pietro Vernotico pronunciava la sentenza n. 38/2012, con la quale, nonostante dalla CTU medico-legale fosse stata riconosciuta al una esigua percentuale di postumi Parte_1 permanenti (2%), in sede di determinazione giudiziale degli importi da liquidare a titolo di danno biologico, incorreva in un evidente errore di calcolo che faceva lievitare l'importo del risarcimento del danno fino a €. 8.566,13, invece dell'importo di €. 5.100,00 che era effettivamente dovuto.
Ciò induce a ritenere che il maggior importo di euro 3.466,13 locupletato dal non imputabile a titolo di risarcimento del danno biologico, ben può essere Parte_1 oggi imputato a titolo di risarcimento equitativo del danno al veicolo, allo stato non determinato e non determinabile del suo esatto ammontare.
In considerazione del fatto che resta comunque incerto se l'attore, in sede di conferimento del primo mandato all'avvocato (il mandato in forza del CP_1 quale è stato instaurato davanti al G.d.P. il giudizio di risarcimento dei soli danni alla persona) avesse o meno incaricato il legale di richiedere anche il risarcimento dei danni arrecati al veicolo, si deve ritenere che ricorrono le gravi ragioni di cui all'art. 92 cpc (come modificato dalla Corte Costituzionale) che impongono di disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta le domande proposte da contro l'avvocato Parte_1
. Dispone l'integrale compensazione delle spese Controparte_1 processuali. Brindisi, 10.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo