Sentenza 6 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne.
Commentari • 23
- 1. beneficio di inventario - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 1 gennaio 2025
Accettazione beneficiata del minore: la sentenza delle Sezioni Unite. Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310. Massima redazionale La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all'eredità manifestata dallo stesso una […] Leggi tutto F. Greco – Accettazione con beneficio di inventario (Giuffré Francis Lefebvre, 2024) Accettazione con beneficio di inventario Artt. 484 – 511 a cura di Fernando Greco Il Codice Civile – Commentario fondato e già diretto da Piero …
Leggi di più… - 2. Minori, senza ritorno il sì all’eredità con beneficio di inventarioAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 14 gennaio 2025
- 3. accettazione beneficiata - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 1 gennaio 2025
Nota a Cass. Civ., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310. Massima redazionale La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell'inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all'eredità manifestata dallo stesso una […]
Leggi di più… - 4. Padre Morto Con Debiti: Cosa Fare Subito Per DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 11 novembre 2025
Hai perso tuo padre e hai scoperto che aveva debiti con banche, finanziarie o l'Agenzia delle Entrate? In un momento così delicato, ricevere lettere, cartelle o solleciti di pagamento può essere destabilizzante. Ma è importante sapere che i figli non sono automaticamente obbligati a pagare i debiti del padre defunto. La responsabilità verso i creditori nasce solo se si accetta l'eredità, e può essere gestita in modo sicuro per proteggere il tuo patrimonio e la tua tranquillità economica. Con l'aiuto di un avvocato esperto in diritto successorio e tributario, puoi capire se i debiti di tuo padre ricadono su di te, come difenderti da eventuali richieste e quali scelte legali adottare …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/2024, n. 31310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31310 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
per gli incapaci si tratta invece di una condizione temporanea, essendo destinata a cessare, per i minori, al raggiungimento della maggiore età e, R.G. n. 14162/2018. 16 per gli interdetti, al cessare dello stato di interdizione o d’inabilitazione, come si esprime lo stesso art. 489 cod. civ.. La stessa premessa che la legge regolerebbe le due situazioni in modo identico non tiene conto che la disciplina sulla successione del minore non è regolata solo dal principio posto dall’art. 471 cod. civ., ma anche dalla disposizione di cui al successivo art. 489. La differenza si riflette anche nell’atteggiarsi dell’obbligo di redazione dell’inventario. Per gli enti morali non vi è ragione di escludere la disciplina posta dall’art. 485 cod. civ. con riguardo al termine entro cui l’inventario deve essere redatto. Per gli incapaci opera il diverso termine previsto dalla norma speciale e non vi sono ragioni sostanziali per escludere che, raggiunta la maggiore età, la mancata redazione dell’inventario determini la loro piena responsabilità patrimoniale. 10. A sostegno della conclusione accolta sono rinvenibili ulteriori argomenti. Una prima conferma può trarsi dalla previsione dell’art. 320, comma 3, cod. civ., che sottopone l’accettazione dell’eredità del minore alla autorizzazione del giudice tutelare. Come dedotto nella sua requisitoria dal Procuratore Generale, la necessità della preventiva autorizzazione implica che la legge riconosce all’atto di accettazione beneficiata, compiuto dal legale rappresentante, effetti nella sfera giuridica del minore, effetti che non si vede possano essere diversi da quello dell’acquisto della qualità di erede. In senso analogo l’osservazione va estesa alla disposizione di cui all’art. 484 cod. civ., che prevede l’inserzione della dichiarazione di accettazione beneficiata, disgiunta dall’inventario, nel registro delle successioni e la sua trascrizione nei registri immobiliari, pur dovendosi dare atto che anche l’inventario, una volta compiuto, è soggetto ad annotazione nel registro. L’onere della trascrizione, pur non avendo essa efficacia costitutiva, presuppone il riconoscimento alla relativa dichiarazione di un autonomo effetto ai fini della pubblicità, il quale, anche in questo caso, non può che identificarsi nella accettazione dell’eredità. R.G. n. 14162/2018. 17 La tesi qui disattesa non sembra poi considerare che, una volta compiuta l’accettazione beneficiata, l’inventario può essere richiesto ed eseguito anche da soggetti diversi, a ciò legittimati dall’art. 769 cod. proc. civ.. Ciò comporterebbe che l’acquisto della qualità di erede, non già l’acquisizione del beneficio, dipenderebbe non da condotte del legale rappresentante del minore, ma da condotte altrui, che rileverebbero sulla condizione del minore, mutandola da semplice chiamato ad erede, conclusione difficilmente accettabile in base ai principi generali in tema di successione, che fanno dipendere la condizione di erede dalla volontà del chiamato. Va inoltre osservato che, in base all’art. 487, comma 1, cod. civ., secondo l’interpretazione corrente, la prescrizione del diritto di accettare l’eredità è impedita dall’atto di accettazione con beneficio di inventario, senza necessità che entro il termine prescrizionale l’inventario sia compiuto. Questa conclusione è coerente con l’affermazione che la dichiarazione di accettazione beneficiata disgiunta dall’inventario vale come accettazione dell’eredità. Per contro, la tesi che il minore, nonostante l’accettazione beneficiata, rimanga nella condizione di chiamato se l’inventario non è eseguito, mal si concilia con l’effetto che la disposizione considerata attribuisce, ai fini della prescrizione, alla suddetta dichiarazione. La conseguenza potrebbe essere quella di non riconoscere alcun effetto alla dichiarazione del legale rappresentante, esponendo così il minore al rischio di vedere estinto il proprio diritto di accettare l’eredità per prescrizione, la quale non è sospesa nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2942, comma 1 n. 1), c.c., tranne i casi in cui il rappresentante si trovi in conflitto di interessi ( Cass. n. 12490 del 2012; Cass. n. 2211 del 2007 ). La tesi qui disattesa, nel disconosce valore di accettazione alla dichiarazione del legale rappresentante, se potrebbe produrre in casi particolari effetti favorevoli per il minore (la sentenza n. 4561 del 1988 utilizza gli argomenti sopra esposti per escludere l’estensione della dichiarazione di fallimento al minore e ad analoghi risultati vantaggiosi perviene la giurisprudenza tributaria, chiamata a pronunciarsi sulla decorrenza dell’obbligo di presentare la denuncia di successione) R.G. n. 14162/2018. 18 comporterebbe un generale svantaggio sul versante, di particolare rilevanza pratica, della prescrizione del diritto di accettare l’eredità, in contrasto con la chiara intenzione del codice civile di dettare una disciplina di accentuato favore per i minori chiamati a succedere. Nello stesso ordine di idee, analoghe criticità si presentano nel caso di esercizio, da parte dei terzi interessati, della c.d. actio interrogatoria prevista dall’art. 481 cod. civ., ritenuta applicabile, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, anche nel confronti del minore ( Cass. n. 3828 del 1985; Cass. n. 1922 del 1973 ), potendo la tesi qui disattesa portare alla conseguenza di ritenere, nell’ipotesi considerata, perduto il diritto di accettare l’eredità da parte del minore, al quale non rimarrebbe altra forma di tutela se non quella risarcitoria nei confronti del proprio rappresentante. 11. Non appare esercitare influenza, ai fini della risoluzione della questione proposta dal ricorso, la diversa configurazione della relazione tra dichiarazione di accettazione beneficiata e redazione dell’inventario, di cui si è fatta menzione al precedente punto 5. Il contrasto giurisprudenziale ha interessato esclusivamente l’applicazione, nella controversia tra creditore ed erede, della regola dell’onere della prova della redazione dell’inventario. La soluzione favorevole a ravvisare nel suo mancato adempimento una causa di decadenza del beneficio pone l’onere a carico del creditore, mentre l’indirizzo che inquadra dichiarazione ed inventario in una ipotesi di fattispecie a formazione progressiva lo pone a carico dell’erede. In generale, il contrasto tra i predetti orientamenti si dispiega interamente sul piano del momento in cui si producono gli effetti della limitazione di responsabilità, se dal momento della dichiarazione beneficiata o da quello della redazione dell’inventario, nel caso in cui quest’ultimo non abbia preceduto la prima. Entrambi gli orientamenti non dubitano, invece, che la sola dichiarazione, disgiunta dall’inventario, comporti nei confronti del dichiarante, con effetto immediato, l’acquisto della qualità di erede. Non a caso del resto la stessa sentenza n. 11030 del 2003, che ha inaugurato il nuovo indirizzo giurisprudenziale, ora prevalente, della fattispecie a formazione R.G. n. 14162/2018. 19 progressiva, tiene a precisare, al fine di evitare incertezze al riguardo, che “ la dichiarazione “ di accettazione con beneficio di inventario, “ di per sé, ha … una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debito del de cuius “, restando in discussione solo la “ limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, che è condizionata ( anche ) dalla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, mancando il quale l’accettante << è considerato erede puro e semplice >> “; (nello stesso senso: Cass. n. 16739 del 2005, secondo cui la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in " universum ius defuncti "). Non è pertanto condivisibile la tesi che, facendo leva sull’orientamento che ravvisa nell’accettazione con beneficio di inventario una fattispecie a formazione progressiva, sostiene che l’accettante conserva la posizione di chiamato all’eredità fino alla redazione dell’inventario. Siffatta conclusione è altresì negata, in modo evidente, anche dall’indirizzo che ravvisa nella mancata redazione dell’inventario una causa di decadenza del beneficio. Il punto di partenza di questa tesi, che gli effetti della accettazione beneficiata si producono fin dal momento della dichiarazione, salvo il loro venir meno per omessa redazione dell’inventario, implica infatti il riconoscimento della acquisita condizione di erede del dichiarante. Nello stesso ordine di idee si è posta la dottrina che configura la dichiarazione di accettazione beneficiata e l’inventario come procedimento di diritto privato. Si è precisato, in proposito, che nulla porta a concludere che la dichiarazione di accettazione beneficiata sia priva di effetti in mancanza dell’inventario, essendo al contrario proprio la legge a stabilire che in tal caso, se non si verifica l’effetto voluto, cioè la separazione dei patrimoni, si produce comunque l’effetto diverso dell’acquisto dell’eredità. R.G. n. 14162/2018. 20 12. La questione posta dalla ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione va quindi risolta nel senso che la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età. Il primo motivo di ricorso è perciò infondato. 13. Il secondo motivo di ricorso va considerato assorbito dalle considerazioni precedenti. 14. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La sentenza della Commissione provinciale di Padova, invocata dal ricorrente De AN GI, che ha ritenuto valida la rinuncia da lui fatta all’eredità del padre, è priva infatti di efficacia nel presente giudizio. La ragione risiede nel rilievo che, sulla base dei principi generali e dalla lettura delle stessa decisione, la sentenza invocata ha affrontato e risolto la questione della validità della rinuncia solo incidenter tantum e non con efficacia di giudicato. Il giudice tributario, infatti, può conoscere le questioni che ricadono in altra giurisdizione, quando dalla loro risoluzione dipenda la decisione sull’esistenza di un particolare obbligo previsto dalla norma tributaria, ma ciò può fare solo in via incidentale, senza efficacia di giudicato, dovendo altrimenti sospendere il giudizio in attesa che sulla relativa questione si pronunci il giudice competente, ai sensi dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 sul processo tributario ( Cass. Sez. un. n. 467 del 2000; Cass. Sez. un. n. 1557 del 2002; Cass. Sez. un. n. 6631 del 2003; Cass. n. 25116 del 2014; con riferimento al giudice civile, in rapporto con la giurisdizione della Corte dei conti: Cass. Sez. un. n. 2814 del 2012 ). Il principio è scandito anche dall’art. 34 cod. proc. civ., che, ai fini della decisione della questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, in presenza di espressa domanda, presuppone che il giudice abbia giurisdizione sulla stessa, oltre che competenza per materia e per valore. L’affermazione della menzionata sentenza della Commissione tributaria in ordine alla validità della rinuncia all’eredità da parte dell’odierno ricorrente risulta R.G. n. 14162/2018. 21 sprovvista pertanto di quella autorità idonea ad esercitare effetti nel giudizio civile in corso, al di là delle questioni, pur rilevanti, della ricorrenza degli altri requisiti a cui è legata, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., l’efficacia del giudicato in altro giudizio. 15. Il ricorso va pertanto respinto. La presenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla principale questione controversa giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 22 ottobre