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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2184/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 23.10.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Sabrina Ro- Parte_1 C.F._1 tatori, giusta delega allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Serra de' Conti (AN); ricorrente
CONTRO
(c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
18.7.1963; convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 29.5.2025.
FATTO E DIRITTO
La domanda proposta da , volta a sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale da sposato a Durazzo (Albania) il 31.10.1994, da cui ha avuto CP_1
i figli (nata il [...]) e (nato il [...]), è fondata e va accolta. Per_1 Per_2
La volontà della ricorrente di addivenire alla separazione consente infatti di ritene- re dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e ma- teriale tra i coniugi, essendo peraltro la convivenza cessata da oltre un decennio e non avendo la ricorrente più avuto da anni notizie del marito, che del resto risulta anagrafi- camente irreperibile sin dall'anno 2011. Va quindi pronunciata la sentenza di separazione tra i coniugi e Parte_1
CP_1
In assenza di richieste di carattere economico e tenuto conto che entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e – secondo quanto dedotto dalla ricorrente – autonomi economicamente (essendo peraltro le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda), nessuna altra statuizione deve essere emessa.
La ricorrente ha contestualmente chiesto la pronuncia di scioglimento del matri- monio.
Tale domanda non è, tuttavia, ancora procedibile non essendo decorso il termine di legge, di tal ché la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché
Pag. 1 a 2 questi, trascorso un anno dalla data della comparizione della ricorrente, prenda atto della volontà di non riconciliarsi e di divorziare. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio avente R.G. n.
2184/2024,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(Albania), il 14.5.1972, e , nato a [...] il [...]; CP_1
- dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza in pa- ri data.
Così deciso in Macerata, il 29.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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