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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2463/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2463/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NETTI NICOLA, elettivamente domiciliata Parte_1
in Cerignola al Viale Russia n.59, presso il difensore avv. NETTI NICOLA
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. GIULIANA NITTI, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cerignola, Piazza Della Repubblica, presso il difensore avv. GIULIANA NITTI
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2018, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di un Controparte_1
infortunio derivante da insidia stradale, a causa della cattiva manutenzione e custodia della via pubblica da parte del Controparte_1
A sostegno della sua domanda l'attrice ha dedotto che:
- in data 20.1.2016, alle ore 22:00 circa in Cerignola, in prossimità del civico n. 16 di via
Gubbio, inciampava in una buca di ridotta e profonda dimensione ivi esistente;
- l'insidia non era visibile a causa del mancato funzionamento del lampione stradale e dalla presenza di alcune macchie di olio secco poste vicino la buca che, annerite, si confondevano con la buca stessa;
- sul luogo dell'infortunio era intervenuto il servizio di 118 per soccorrerla;
- ella aveva subito lesioni gravi refertate presso il P.O. cittadino come “trauma contusivo bacino ed arto inferiore destro con sospetta lesione ossea. Frattura ingranata ed angolata femore dx”;
- le lesioni subite, l'avevano costretta a subire un delicato intervento e hanno determinato una
ITT di giorni 35, una ITP di giorni 20 al 75% e 20gg. al 50% e 10 al 25% con postumi permanenti pari al 20%, incidenti anche sulla capacità lavorativa;
- la quantificazione del danno ammontava ad euro € 96.876,00;
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da attribuirsi al quale Controparte_1
custode e proprietario della strada teatro del sinistro, in ragione degli artt. 2051 e 2043 cc.
L'attrice ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
e, per l'effetto, la condanna dello stesso al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di
[...]
risarcimento, quantificati in € 96.876,00, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltra rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dal giorno dell'evento fino al soddisfo con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge, per la parte ammessa al gratuito patrocinio come da delibera in atti”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il che ha Controparte_1
contestato il fatto in ordine al nesso causale tra i danni lamentati ed il sinistro e ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
In particolare, nel merito il ha contestato la dinamica dedotta, sostenendo l'esclusiva CP_1 responsabilità dell'attrice per l'occorso sinistro anche in ragione del fatto che la stessa ben conosceva il tratto di strada percorso, essendo residente nelle immediate vicinanze.
Il ha dunque concluso chiedendo: “Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in CP_1
diritto, e così integralmente contestata in tutte le circostanze poste a suo fondamento, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum, quest'ultimo, comunque, del tutto sproporzionato rispetto all'entità dei fatti denunciati e determinato unilateralmente al di fuori di ogni legittimo contraddittorio;
- In subordine ridurre la misura del danno risarcibile in considerazione del concorso di colpa dell'attrice nella produzione del danno ed in proporzione dell'apporto causale fornito dalla stessa nella produzione dell'evento lesivo. - Con la condanna alle spese di giudizio in favore del ”. Controparte_1 All'udienza del 18 luglio 2018, il precedente Giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co VI c.p.c.
Ammessi i mezzi istruttori articolati, all'udienza del 16 Ottobre 2019 è stato escusso il teste
, all'udienza del 16 giugno 2021 è stata escussa la teste ed è Testimone_1 Testimone_2
stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, all'udienza del 2 dicembre 2021 è stato escusso il teste e, all'esito, il Giudice si è riservato in merito alle richiesta di CTU Testimone_3
avanzata da parte attrice.
Disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, è stata nominata quale ausiliario del Giudice la dott.ssa che ha depositato la relazione peritale in data 18 luglio 2022. Persona_1
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 27 febbraio 2023 lo scrivente Giudice ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni al 7 ottobre 2024, in cui, riservatasi a sentenza, ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La fattispecie prospettata dalla nell'atto introduttivo del giudizio è senz'altro da Parte_1
ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016); principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018), sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso che l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della
“res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è quindi affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto [“La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096)]. In altri casi, è stato, invece, affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra
“res” ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione (cfr., all'uopo, Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 secondo cui nell'accertamento in concreto di questa responsabilità “non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”.
Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., sez.
III, 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ. (ord.), 16 aprile
2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24 maggio
2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre
2010, n. 25105).
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della
“res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la “res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia (cfr., all'uopo, Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403).
Giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale
e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.
Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di es-sere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui “l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con-creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”).
Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. 999/14).
Merita, infine, un richiamo l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di
Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526/2017) Va poi sottolineato quanto affermato da una più recente pronuncia della Cassazione, secondo cui
“In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” (Cass. n. 2184/2021).
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”(Cass. n. 2480/2018).
3. Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, e dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
Invero, le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo ad una serie di circostanze nell'attribuzione della responsabilità causativa del sinistro e che inducono a porre la stessa in capo all'attrice.
In primis, deve darsi rilievo all'incertezza circa la dinamica del sinistro per il quale l'attrice ha azionato la presente pretesa risarcitoria.
Emerge, prima facie, la contraddizione esistente tra la ricostruzione del fatto operata in atto di citazione rispetto a quanto dedotto nel precedente atto di messa in mora inoltrato nei confronti del convenuto e, ancora, con quanto dichiarato dall'attrice in sede di interpello. CP_1 Infatti, mentre dall'atto di citazione emerge che la rovinosa caduta era stata causata dal mancato funzionamento del lampione stradale e dalla presenza di alcune macchie d'olio poste sulla strada, che rendevano l'ostacolo della buca imprevedibile e non visibile, e che il danno doveva ricondursi alla esclusiva responsabilità del in quanto tenuto ad “effettuare lavori di Controparte_1
manutenzioni volti a tenere la regolare illuminazione della strada e la via stessa in condizioni non insidiose per l'incolumità pubblica”, nella precedente missiva formale inviata al CP_1 convenuto, l'eziologia del danno subito era ricondotto all'inciampo in una buca della pavimentazione del manto stradale sul percorso obbligato che l'attrice doveva impiegare per salire sul marciapiede;
infine in sede di interrogatorio formale l'attrice ha nuovamente ricondotto la causa della caduta alle macchie d'olio, precisando di non essere scivolata altre volte in quello specifico punto.
Ciò posto, deve rilevarsi che la dinamica del sinistro e le modalità della caduta non sono state chiarite neppure in seno all'attività istruttoria espletata.
Dalle prove espletate risulta, infatti, incerto se il sinistro sia stato determinato dalle macchie d'olio asseritamente presenti sulla sede stradale, così come affermato nell'atto di citazione e in sede di interrogatorio formale, ovvero da una buca così come affermato in sede di deposizione testimoniale oppure dalla mancanza di illuminazione del tratto percorso.
Non si comprende, infatti, in che direzione si muovesse la atteso che in citazione ella Parte_1
aveva dedotto di essere caduta nel mentre percorreva via Gubbio con direzione corso Aldo Moro mentre in sede di interrogatorio formale, la stessa ha affermato di essere caduta mentre percorreva la strada nel senso opposto “normalmente percorro Via Gubbio nell'altra direzione cioè verso
Corso Aldo Moro e poche volte la percorro nella direzione nella quale sono caduta”.
Non si comprende, altresì, se l'attrice sia caduta percorrendo la strada in modo parallelo al marciapiede o cercando di raggiungere il marciapiede, come pare dedursi dalla lettera di messa in mora inviata.
D'altra parte, la rappresentazione operata riguardo alla circostanza che l'unico varco utile per consentire all'attrice di proseguire il suo transito pedonale sul marciapiede fosse unicamente quello situato fra due auto parcheggiate, oltre a non essere stata provata, appare quanto mai inverosimile atteso che, dato certo, rinvenibile anche dai reperti fotografici allegati dalla stessa attrice, è che fossero presenti nella zona diversi percorsi alternativi, che, verosimilmente, se fossero stati scelti dalla avrebbero evitato l'infortunio per cui è causa. Parte_1
Rispetto a tali fondamentali elementi, gli esiti dell'istruttoria sono assolutamente generici e contraddittori. Sul punto, infatti, non sono state dirimenti le dichiarazioni delle testi escusse che nulla hanno riferito in relazione all'effettiva direzione percorsa. La teste ha riferito che sarebbe “inciampata” in una buca: Testimone_3 Parte_1
“inciampava in una buca con la gamba destra, la buca si trovava vicino al marciapiede sulla sede stradale e il lampione sopra posizionato era fulminato”; la teste ha riferito che Testimone_2 sarebbe rimasta “bloccata con una gamba” nella buca: “la vedevo cadere perché la sua gamba destra rimaneva bloccata e finiva col cadere in avanti. ... preciso che è caduta per la mancata illuminazione perché il palo della luce era spento”.
Orbene, anche in merito alla scarsa illuminazione dei luoghi, non è stato allegato alcun riscontro probatorio.
Dall'istruttoria espletata è emerso che la strada teatro del sinistro è una traversa del corso principale e, pertanto, è dotata di pubblica illuminazione. Deve presumersi che al momento del sinistro tale illuminazione fosse funzionante, poiché, come dichiarato dalle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, non erano giunte segnalazioni di disservizi dalla zona.
Invero, quand'anche il palo ubicato nell'immediatezza del luogo della caduta fosse stato non funzionante, deve ipotizzarsi, trattandosi di una via centrale, che gli altri pali presenti sulla medesima strada fossero funzionanti, in quanto entrambe le testi hanno dichiarato di aver visto la porre in piede nella buca che, dunque, era visibile e percepibile. Parte_1
Peraltro, l'eventuale scarsa visibilità, non provata, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad una maggiore attenzione nel procedere sullo specifico tratto.
A tanto deve aggiungersi che l'attrice, come emerge dalla documentazione in atti, risiede in via
Gubbio n. 10, a pochissimi metri dal luogo indicato come luogo del sinistro (via Gubbio n. 16), dunque deve presumersi che conoscesse il tratto di strada che stava percorrendo.
Infine, deve darsi rilievo alla circostanza che, come da documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, il lamentato dissesto della sede stradale percorsa fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione della pluralità e della rilevante dimensione dei dissesti che anzi erano evidenti (cfr. doc fotografica in atti) e sarebbe quindi bastato camminare con la dovuta attenzione al fine di evitare la dedotta caduta.
In assenza di ulteriori allegazioni, non essendo stata, peraltro, allertata alcuna forza dell'ordine che potesse constatare l'accaduto ed attestare con precisione temporale le condizioni del tratto stradale teatro del sinistro, deve concludersi che gli esiti istruttori non hanno fornito alcun riscontro rispetto a quanto sostenuto dall'attrice.
Poiché incombe interamente sull'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'anomalia della strada e l'evento dannoso, è evidente che una carenza di deduzione (e difatti, come detto, le modalità della caduta non sono specificamente dedotte in citazione), prima ancora che probatoria, su questo presupposto di fatto non consente al giudice di valutare, dapprima, l'effettiva sussistenza del nesso causale e poi (una volta che questa sia stata accertata in concreto) l'eventuale interruzione del nesso eziologico in concorrenza di una condotta colposa del danneggiato che vale a costituire l'effetto del caso fortuito.
Non pare sussistere quindi, tra “res” e danno, il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art.
2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n.
10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.”), il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità. A tale proposito copiosa giurisprudenza sostiene la rescissione del nesso eziologico nella produzione dell'evento in presenza di una condotta imprudente del danneggiato (cfr., sul punto Cass. Civ.,10 marzo 2021, n.
6554).
Appare evidente, dunque, che nel fare uso del tratto stradale in cui si è verificato il Parte_1
sinistro, non abbia adottato una condotta utile ad evitare il proprio infortunio.
A tale proposito, appare utile richiamare il noto principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recentissima sentenza dalla Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile, 17/11/2021, n.34886).
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale solo l'occasione del sinistro e non causa efficiente dello stesso.
Risulta evidente, infatti, che la condotta assunta dalla ha integrato perfettamente la Parte_1
fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico tanto dell'Ente comunale.
Pertanto, deve ritenersi che l'attrice, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno sofferto, perché, anche in considerazione del fatto che la parte era a conoscenza dello stato dei luoghi, abitando a pochi metri di distanza, la medesima avrebbe potuto evitare agevolmente la irregolarità del piano stradale, come peraltro presumibilmente aveva già fatto camminando numerose altre volte sulla stessa via.
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attuale attrice, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate. In definitiva, la condotta colposa della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
4. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza (valori minimi delle fasi di giudizio effettivamente svolte), con riduzione del 30% ex art. 4 co. 4° del predetto D.M., attesa la non complessità delle questioni di fatto e di diritto emerse. 4.1 Le spese della C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
- per l'effetto, condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 [...]
, che liquida in € 4.936,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario CP_1
(15%), IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU nei rapporti interni definitivamente a carico dell'attrice Parte_1
- provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi professionali al difensore della parte attrice ammessa a gratuito patrocinio.
Così deciso in Foggia, in data 13 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 2463/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. NETTI NICOLA, elettivamente domiciliata Parte_1
in Cerignola al Viale Russia n.59, presso il difensore avv. NETTI NICOLA
ATTRICE contro
, con il patrocinio dell'avv. GIULIANA NITTI, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cerignola, Piazza Della Repubblica, presso il difensore avv. GIULIANA NITTI
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale;
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 30.3.2018, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di un Controparte_1
infortunio derivante da insidia stradale, a causa della cattiva manutenzione e custodia della via pubblica da parte del Controparte_1
A sostegno della sua domanda l'attrice ha dedotto che:
- in data 20.1.2016, alle ore 22:00 circa in Cerignola, in prossimità del civico n. 16 di via
Gubbio, inciampava in una buca di ridotta e profonda dimensione ivi esistente;
- l'insidia non era visibile a causa del mancato funzionamento del lampione stradale e dalla presenza di alcune macchie di olio secco poste vicino la buca che, annerite, si confondevano con la buca stessa;
- sul luogo dell'infortunio era intervenuto il servizio di 118 per soccorrerla;
- ella aveva subito lesioni gravi refertate presso il P.O. cittadino come “trauma contusivo bacino ed arto inferiore destro con sospetta lesione ossea. Frattura ingranata ed angolata femore dx”;
- le lesioni subite, l'avevano costretta a subire un delicato intervento e hanno determinato una
ITT di giorni 35, una ITP di giorni 20 al 75% e 20gg. al 50% e 10 al 25% con postumi permanenti pari al 20%, incidenti anche sulla capacità lavorativa;
- la quantificazione del danno ammontava ad euro € 96.876,00;
- la responsabilità dell'occorso sinistro era da attribuirsi al quale Controparte_1
custode e proprietario della strada teatro del sinistro, in ragione degli artt. 2051 e 2043 cc.
L'attrice ha concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
e, per l'effetto, la condanna dello stesso al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di
[...]
risarcimento, quantificati in € 96.876,00, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltra rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dal giorno dell'evento fino al soddisfo con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge, per la parte ammessa al gratuito patrocinio come da delibera in atti”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il che ha Controparte_1
contestato il fatto in ordine al nesso causale tra i danni lamentati ed il sinistro e ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata.
In particolare, nel merito il ha contestato la dinamica dedotta, sostenendo l'esclusiva CP_1 responsabilità dell'attrice per l'occorso sinistro anche in ragione del fatto che la stessa ben conosceva il tratto di strada percorso, essendo residente nelle immediate vicinanze.
Il ha dunque concluso chiedendo: “Rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in CP_1
diritto, e così integralmente contestata in tutte le circostanze poste a suo fondamento, oltre che non provata sia nell'an che nel quantum, quest'ultimo, comunque, del tutto sproporzionato rispetto all'entità dei fatti denunciati e determinato unilateralmente al di fuori di ogni legittimo contraddittorio;
- In subordine ridurre la misura del danno risarcibile in considerazione del concorso di colpa dell'attrice nella produzione del danno ed in proporzione dell'apporto causale fornito dalla stessa nella produzione dell'evento lesivo. - Con la condanna alle spese di giudizio in favore del ”. Controparte_1 All'udienza del 18 luglio 2018, il precedente Giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co VI c.p.c.
Ammessi i mezzi istruttori articolati, all'udienza del 16 Ottobre 2019 è stato escusso il teste
, all'udienza del 16 giugno 2021 è stata escussa la teste ed è Testimone_1 Testimone_2
stato espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, all'udienza del 2 dicembre 2021 è stato escusso il teste e, all'esito, il Giudice si è riservato in merito alle richiesta di CTU Testimone_3
avanzata da parte attrice.
Disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, è stata nominata quale ausiliario del Giudice la dott.ssa che ha depositato la relazione peritale in data 18 luglio 2022. Persona_1
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 27 febbraio 2023 lo scrivente Giudice ha rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni al 7 ottobre 2024, in cui, riservatasi a sentenza, ha concesso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La fattispecie prospettata dalla nell'atto introduttivo del giudizio è senz'altro da Parte_1
ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n. 8995/2013; Cass. n. 15761/2016); principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018), sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso che l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della
“res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è quindi affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto [“La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096)]. In altri casi, è stato, invece, affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra
“res” ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione (cfr., all'uopo, Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 secondo cui nell'accertamento in concreto di questa responsabilità “non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”.
Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., sez.
III, 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125; Cass. civ. (ord.), 16 aprile
2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24 maggio
2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre
2010, n. 25105).
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della
“res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la “res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia (cfr., all'uopo, Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403).
Giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale
e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”.
Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità “in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di es-sere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”
(Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui “l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con-creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”).
Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. 999/14).
Merita, infine, un richiamo l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di
Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526/2017) Va poi sottolineato quanto affermato da una più recente pronuncia della Cassazione, secondo cui
“In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” (Cass. n. 2184/2021).
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”(Cass. n. 2480/2018).
3. Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, e dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
Invero, le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo ad una serie di circostanze nell'attribuzione della responsabilità causativa del sinistro e che inducono a porre la stessa in capo all'attrice.
In primis, deve darsi rilievo all'incertezza circa la dinamica del sinistro per il quale l'attrice ha azionato la presente pretesa risarcitoria.
Emerge, prima facie, la contraddizione esistente tra la ricostruzione del fatto operata in atto di citazione rispetto a quanto dedotto nel precedente atto di messa in mora inoltrato nei confronti del convenuto e, ancora, con quanto dichiarato dall'attrice in sede di interpello. CP_1 Infatti, mentre dall'atto di citazione emerge che la rovinosa caduta era stata causata dal mancato funzionamento del lampione stradale e dalla presenza di alcune macchie d'olio poste sulla strada, che rendevano l'ostacolo della buca imprevedibile e non visibile, e che il danno doveva ricondursi alla esclusiva responsabilità del in quanto tenuto ad “effettuare lavori di Controparte_1
manutenzioni volti a tenere la regolare illuminazione della strada e la via stessa in condizioni non insidiose per l'incolumità pubblica”, nella precedente missiva formale inviata al CP_1 convenuto, l'eziologia del danno subito era ricondotto all'inciampo in una buca della pavimentazione del manto stradale sul percorso obbligato che l'attrice doveva impiegare per salire sul marciapiede;
infine in sede di interrogatorio formale l'attrice ha nuovamente ricondotto la causa della caduta alle macchie d'olio, precisando di non essere scivolata altre volte in quello specifico punto.
Ciò posto, deve rilevarsi che la dinamica del sinistro e le modalità della caduta non sono state chiarite neppure in seno all'attività istruttoria espletata.
Dalle prove espletate risulta, infatti, incerto se il sinistro sia stato determinato dalle macchie d'olio asseritamente presenti sulla sede stradale, così come affermato nell'atto di citazione e in sede di interrogatorio formale, ovvero da una buca così come affermato in sede di deposizione testimoniale oppure dalla mancanza di illuminazione del tratto percorso.
Non si comprende, infatti, in che direzione si muovesse la atteso che in citazione ella Parte_1
aveva dedotto di essere caduta nel mentre percorreva via Gubbio con direzione corso Aldo Moro mentre in sede di interrogatorio formale, la stessa ha affermato di essere caduta mentre percorreva la strada nel senso opposto “normalmente percorro Via Gubbio nell'altra direzione cioè verso
Corso Aldo Moro e poche volte la percorro nella direzione nella quale sono caduta”.
Non si comprende, altresì, se l'attrice sia caduta percorrendo la strada in modo parallelo al marciapiede o cercando di raggiungere il marciapiede, come pare dedursi dalla lettera di messa in mora inviata.
D'altra parte, la rappresentazione operata riguardo alla circostanza che l'unico varco utile per consentire all'attrice di proseguire il suo transito pedonale sul marciapiede fosse unicamente quello situato fra due auto parcheggiate, oltre a non essere stata provata, appare quanto mai inverosimile atteso che, dato certo, rinvenibile anche dai reperti fotografici allegati dalla stessa attrice, è che fossero presenti nella zona diversi percorsi alternativi, che, verosimilmente, se fossero stati scelti dalla avrebbero evitato l'infortunio per cui è causa. Parte_1
Rispetto a tali fondamentali elementi, gli esiti dell'istruttoria sono assolutamente generici e contraddittori. Sul punto, infatti, non sono state dirimenti le dichiarazioni delle testi escusse che nulla hanno riferito in relazione all'effettiva direzione percorsa. La teste ha riferito che sarebbe “inciampata” in una buca: Testimone_3 Parte_1
“inciampava in una buca con la gamba destra, la buca si trovava vicino al marciapiede sulla sede stradale e il lampione sopra posizionato era fulminato”; la teste ha riferito che Testimone_2 sarebbe rimasta “bloccata con una gamba” nella buca: “la vedevo cadere perché la sua gamba destra rimaneva bloccata e finiva col cadere in avanti. ... preciso che è caduta per la mancata illuminazione perché il palo della luce era spento”.
Orbene, anche in merito alla scarsa illuminazione dei luoghi, non è stato allegato alcun riscontro probatorio.
Dall'istruttoria espletata è emerso che la strada teatro del sinistro è una traversa del corso principale e, pertanto, è dotata di pubblica illuminazione. Deve presumersi che al momento del sinistro tale illuminazione fosse funzionante, poiché, come dichiarato dalle dichiarazioni rese in sede di deposizione testimoniale dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, non erano giunte segnalazioni di disservizi dalla zona.
Invero, quand'anche il palo ubicato nell'immediatezza del luogo della caduta fosse stato non funzionante, deve ipotizzarsi, trattandosi di una via centrale, che gli altri pali presenti sulla medesima strada fossero funzionanti, in quanto entrambe le testi hanno dichiarato di aver visto la porre in piede nella buca che, dunque, era visibile e percepibile. Parte_1
Peraltro, l'eventuale scarsa visibilità, non provata, avrebbe dovuto indurre l'attrice ad una maggiore attenzione nel procedere sullo specifico tratto.
A tanto deve aggiungersi che l'attrice, come emerge dalla documentazione in atti, risiede in via
Gubbio n. 10, a pochissimi metri dal luogo indicato come luogo del sinistro (via Gubbio n. 16), dunque deve presumersi che conoscesse il tratto di strada che stava percorrendo.
Infine, deve darsi rilievo alla circostanza che, come da documentazione fotografica prodotta dalla parte attrice, il lamentato dissesto della sede stradale percorsa fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile, in ragione della pluralità e della rilevante dimensione dei dissesti che anzi erano evidenti (cfr. doc fotografica in atti) e sarebbe quindi bastato camminare con la dovuta attenzione al fine di evitare la dedotta caduta.
In assenza di ulteriori allegazioni, non essendo stata, peraltro, allertata alcuna forza dell'ordine che potesse constatare l'accaduto ed attestare con precisione temporale le condizioni del tratto stradale teatro del sinistro, deve concludersi che gli esiti istruttori non hanno fornito alcun riscontro rispetto a quanto sostenuto dall'attrice.
Poiché incombe interamente sull'attore l'onere di provare il nesso di causalità tra l'anomalia della strada e l'evento dannoso, è evidente che una carenza di deduzione (e difatti, come detto, le modalità della caduta non sono specificamente dedotte in citazione), prima ancora che probatoria, su questo presupposto di fatto non consente al giudice di valutare, dapprima, l'effettiva sussistenza del nesso causale e poi (una volta che questa sia stata accertata in concreto) l'eventuale interruzione del nesso eziologico in concorrenza di una condotta colposa del danneggiato che vale a costituire l'effetto del caso fortuito.
Non pare sussistere quindi, tra “res” e danno, il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno 2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art.
2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n.
10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.”), il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità. A tale proposito copiosa giurisprudenza sostiene la rescissione del nesso eziologico nella produzione dell'evento in presenza di una condotta imprudente del danneggiato (cfr., sul punto Cass. Civ.,10 marzo 2021, n.
6554).
Appare evidente, dunque, che nel fare uso del tratto stradale in cui si è verificato il Parte_1
sinistro, non abbia adottato una condotta utile ad evitare il proprio infortunio.
A tale proposito, appare utile richiamare il noto principio di autoresponsabilità, in forza del quale ognuno deve risentire nella propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale, nonché il principio di diritto enunciato in una recentissima sentenza dalla Suprema Corte, concernente proprio l'incidenza della condotta imprudente del danneggiato nella produzione dell'evento, secondo il quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227,comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile, 17/11/2021, n.34886).
In ragione di quanto innanzi, può concludersi che la condotta negligente tenuta dall'attrice abbia interrotto il nesso eziologico tra la res in custodia e l'eventus damni, costituendo la sconnessione stradale solo l'occasione del sinistro e non causa efficiente dello stesso.
Risulta evidente, infatti, che la condotta assunta dalla ha integrato perfettamente la Parte_1
fattispecie del caso fortuito idoneo ad escludere di per sé ogni profilo di responsabilità a carico tanto dell'Ente comunale.
Pertanto, deve ritenersi che l'attrice, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno sofferto, perché, anche in considerazione del fatto che la parte era a conoscenza dello stato dei luoghi, abitando a pochi metri di distanza, la medesima avrebbe potuto evitare agevolmente la irregolarità del piano stradale, come peraltro presumibilmente aveva già fatto camminando numerose altre volte sulla stessa via.
Quindi, se si considera che – così come sopra già rilevato – la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., opera con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo egli esonerato dalla detta responsabilità in presenza del caso fortuito, che può consistere anche nella colpa del danneggiato idonea di per sé a cagionare l'evento, deve senz'altro concludersi che, in relazione alle considerazioni di fatto sopra esposte, la colpa dell'attuale attrice, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di strada avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, ha ragionevolmente costituito in concreto la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni lamentate. In definitiva, la condotta colposa della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
4. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, seguono il criterio della soccombenza (valori minimi delle fasi di giudizio effettivamente svolte), con riduzione del 30% ex art. 4 co. 4° del predetto D.M., attesa la non complessità delle questioni di fatto e di diritto emerse. 4.1 Le spese della C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
- per l'effetto, condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 [...]
, che liquida in € 4.936,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario CP_1
(15%), IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU nei rapporti interni definitivamente a carico dell'attrice Parte_1
- provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi professionali al difensore della parte attrice ammessa a gratuito patrocinio.
Così deciso in Foggia, in data 13 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura