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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2734/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bazzan Eddy Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Noto Marianna Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia, chiedendo “la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni precedentemente stabilite in sede di separazione e di seguito riportate, non sussistendo i presupposti per una modifica delle condizioni vigenti tra
i coniugi, che di seguito si riportano: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2)
La casa coniugale sita in TA (PD), in via 24 maggio n. 96/A resta assegnata, unitamente ai beni mobili e agli arredi, alla Sig.ra che vi risiederà con le figlie, fino al raggiungimento della Pt_1
indipendenza economica di . Si precisa che resteranno ancora in uso alla sig.ra il tagliaerba, il Per_1 Pt_1
pagina 1 di 3 decespugliatore, il tagliasiepi, lo spaccalegna e quanto necessario per la manutenzione del giardino. 3) Il sig. dovrà versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 Per_1
maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese alle coordinate bancarie già in possesso del sig. , somma da aggiornarsi annualmente CP_1
sulla base degli indici ISTAT;
le Parti concordano altresì che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i coniugi secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Padova. L'Assegno unico universale percepito dalla sig.ra rimarrà assegnato alla medesima. 4) Nessun mantenimento reciproco è previsto Pt_1 atteso che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in TA (PD) il 27.5.1995 con che dalla loro unione erano nati due figlie, Controparte_1
in data 10.02.1998 e in data 18.01.2005, entrambe maggiorenni e che, con decreto n. Per_2 Per_1
2654/2023 del 19.04.2023, questo Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
In data 5.12.2024 si costituiva e dava atto che nelle more le parti avevano trovato un accordo Controparte_1
sulle condizioni di divorzio, producendo un ricorso congiunto sottoscritto dai coniugi contenente le condizioni concordate.
All'udienza del 6.12.2024 le parti, comparse personalmente, confermavano la volontà di divorziare e le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto;
i procuratori precisavano dunque le conclusioni a spese di lite compensate e il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza tenutasi in data 18.4.2023 avanti al Presidente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia maggiorenne non autosufficiente, in conformità all'art. 337 septies c.c., va preso Per_1
atto delle stesse.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto il 27.5.1995 in TA (PD) e trascritto nel relativo registro parte II Controparte_1
serie A n. 8 anno 1995 del Comune di TA (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, come riportati in epigrafe;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2734/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bazzan Eddy Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Noto Marianna Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione della controversia, chiedendo “la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni precedentemente stabilite in sede di separazione e di seguito riportate, non sussistendo i presupposti per una modifica delle condizioni vigenti tra
i coniugi, che di seguito si riportano: 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. 2)
La casa coniugale sita in TA (PD), in via 24 maggio n. 96/A resta assegnata, unitamente ai beni mobili e agli arredi, alla Sig.ra che vi risiederà con le figlie, fino al raggiungimento della Pt_1
indipendenza economica di . Si precisa che resteranno ancora in uso alla sig.ra il tagliaerba, il Per_1 Pt_1
pagina 1 di 3 decespugliatore, il tagliasiepi, lo spaccalegna e quanto necessario per la manutenzione del giardino. 3) Il sig. dovrà versare alla signora a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 Per_1
maggiorenne, ma non ancora indipendente economicamente la somma mensile di euro 300,00 entro il giorno
5 di ogni mese alle coordinate bancarie già in possesso del sig. , somma da aggiornarsi annualmente CP_1
sulla base degli indici ISTAT;
le Parti concordano altresì che le spese straordinarie siano suddivise al 50% tra i coniugi secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Padova. L'Assegno unico universale percepito dalla sig.ra rimarrà assegnato alla medesima. 4) Nessun mantenimento reciproco è previsto Pt_1 atteso che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.5.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in TA (PD) il 27.5.1995 con che dalla loro unione erano nati due figlie, Controparte_1
in data 10.02.1998 e in data 18.01.2005, entrambe maggiorenni e che, con decreto n. Per_2 Per_1
2654/2023 del 19.04.2023, questo Tribunale aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
In data 5.12.2024 si costituiva e dava atto che nelle more le parti avevano trovato un accordo Controparte_1
sulle condizioni di divorzio, producendo un ricorso congiunto sottoscritto dai coniugi contenente le condizioni concordate.
All'udienza del 6.12.2024 le parti, comparse personalmente, confermavano la volontà di divorziare e le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto;
i procuratori precisavano dunque le conclusioni a spese di lite compensate e il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza tenutasi in data 18.4.2023 avanti al Presidente ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli della figlia maggiorenne non autosufficiente, in conformità all'art. 337 septies c.c., va preso Per_1
atto delle stesse.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto il 27.5.1995 in TA (PD) e trascritto nel relativo registro parte II Controparte_1
serie A n. 8 anno 1995 del Comune di TA (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, come riportati in epigrafe;
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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