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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3892/2022 R.G., la Corte, con ordinanza depositata in data 28.02.2025, concedeva alle parti termine per espletare il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 quater del D.
Lgs. 28 del 2010, e disponeva, a norma dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., la sostituzione dell'udienza, mediante la concessione alle stesse del termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 27.2.2026.
Nelle note scritte, ritualmente depositate ai sensi della citata disposizione, le parti concordemente dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo, definendo ogni questione oggetto del presente giudizio, altresì richiedendo che venisse dichiarato estinto il procedimento con compensazione delle spese di lite.
Il termine fissato veniva quindi anticipato al 3.10.2025, ore 9,30 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ai fini del deposito di note e per provvedere, all'esito, sulla richiesta di estinzione.
La Corte, esaminata la richiamata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3892/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 12.07.2022 a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9862/2021 ed in pari data pubblicata, non notificata
TRA
(già (C.F. e P. Iva: Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona dell'amministratore delegato dottore Controparte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa, anche C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani
(C.F.: e IC SI CA (C.F.: C.F._2
pag. 2/5 in virtù di procura generale alle liti del 31.03.2016 C.F._3
per atto notaio in Milano (Rep. 18352 - Racc. 9467) Persona_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rappresentata e Controparte_2 C.F._4
difesa dall'avvocato Andrea Rescigno (C.F. ) in C.F._5
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: come da atti di causa da intendersi richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
ora con atto notificato in data Parte_2 Parte_1
12.09.2022, interponeva appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la domanda, condannandola alla rifusione delle spese processuali, dalla stessa proposta, nei confronti della resistente, odierna appellata.
Con ordinanza emessa il 28.02.2025, all'esito della relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte concedeva alle parti un termine per instaurare la mediazione, invitandole in tal modo a raggiungere un'intesa transattiva.
Come innanzi evidenziato, poi, nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, le parti pag. 3/5 concordemente confermavano di avere raggiunto, in sede stragiudiziale, un accordo transattivo che aveva definito bonariamente l'intera controversia.
§ 2.
Sulla scorta di quanto appena rilevato, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame (cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999,
23749/2011).
Atteso che tutte le parti appellate costituite hanno formalizzato la rinuncia ai propri atti chiedendo congiuntamente l'estinzione del giudizio, non resta che dichiarare l'estinzione del processo e la compensazione delle spese di lite, stante l'accordo tra le parti, come previsto dall'art. 306 ult. comma c.p.c.
§ 3.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, avendo le stesse dichiarato di avere definito ogni aspetto della controversia.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord ex Parte_1
art. 702 - ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 12.07.2022 a pag. 4/5 conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9862/2021, letto l'art. 306
c.p.c., così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo e compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Paola Mastroianni) (dr. Alessandro Cocchiara)
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il Funzionario AUpp dr.
NC GE.
pag. 5/5
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3892/2022 R.G., la Corte, con ordinanza depositata in data 28.02.2025, concedeva alle parti termine per espletare il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 quater del D.
Lgs. 28 del 2010, e disponeva, a norma dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., la sostituzione dell'udienza, mediante la concessione alle stesse del termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 27.2.2026.
Nelle note scritte, ritualmente depositate ai sensi della citata disposizione, le parti concordemente dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo, definendo ogni questione oggetto del presente giudizio, altresì richiedendo che venisse dichiarato estinto il procedimento con compensazione delle spese di lite.
Il termine fissato veniva quindi anticipato al 3.10.2025, ore 9,30 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ai fini del deposito di note e per provvedere, all'esito, sulla richiesta di estinzione.
La Corte, esaminata la richiamata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3892/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso l'ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 12.07.2022 a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9862/2021 ed in pari data pubblicata, non notificata
TRA
(già (C.F. e P. Iva: Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona dell'amministratore delegato dottore Controparte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa, anche C.F._1
disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani
(C.F.: e IC SI CA (C.F.: C.F._2
pag. 2/5 in virtù di procura generale alle liti del 31.03.2016 C.F._3
per atto notaio in Milano (Rep. 18352 - Racc. 9467) Persona_1
APPELLANTE
E
(C.F.: ) rappresentata e Controparte_2 C.F._4
difesa dall'avvocato Andrea Rescigno (C.F. ) in C.F._5
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: come da atti di causa da intendersi richiamati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
ora con atto notificato in data Parte_2 Parte_1
12.09.2022, interponeva appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la domanda, condannandola alla rifusione delle spese processuali, dalla stessa proposta, nei confronti della resistente, odierna appellata.
Con ordinanza emessa il 28.02.2025, all'esito della relativa udienza, sostituita dal deposito di note scritte, questa Corte concedeva alle parti un termine per instaurare la mediazione, invitandole in tal modo a raggiungere un'intesa transattiva.
Come innanzi evidenziato, poi, nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, le parti pag. 3/5 concordemente confermavano di avere raggiunto, in sede stragiudiziale, un accordo transattivo che aveva definito bonariamente l'intera controversia.
§ 2.
Sulla scorta di quanto appena rilevato, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame (cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999,
23749/2011).
Atteso che tutte le parti appellate costituite hanno formalizzato la rinuncia ai propri atti chiedendo congiuntamente l'estinzione del giudizio, non resta che dichiarare l'estinzione del processo e la compensazione delle spese di lite, stante l'accordo tra le parti, come previsto dall'art. 306 ult. comma c.p.c.
§ 3.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, avendo le stesse dichiarato di avere definito ogni aspetto della controversia.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli Nord ex Parte_1
art. 702 - ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli Nord del 12.07.2022 a pag. 4/5 conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 9862/2021, letto l'art. 306
c.p.c., così provvede:
a) dichiara l'estinzione del processo e compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Paola Mastroianni) (dr. Alessandro Cocchiara)
Alla redazione del provvedimento ha collaborato il Funzionario AUpp dr.
NC GE.
pag. 5/5