Articolo 489 del Codice civile
Articolo 436Articolo 490
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19 aprile 1942
Art. 489.

(Incapaci).

I minori, gli interdetti e gli inabilitati non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore eta' o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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