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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1852/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 25/03/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1852/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Rinallo Calogero) Parte_1
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] e , CP_1 Controparte_2 nata a [...] l'[...] (Avv. Bordonaro Antonio)
Parte convenuta
, nata a [...] il [...] (Avv. Maria Lucia Bordonaro) Controparte_3
Parte convenuta
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 25.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo giudice, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 perché questi ultimi venissero condannati al risarcimento del danno non patrimoniale
2 subito in conseguenza della falsa accusa sporta ai suoi danni da essi convenuti per il reato di cui all'art 612 bis c.p.
A tal fine premetteva che: 1) di tali reati era stato ingiustamente accusato dai convenuti;
2) ciò emergeva dalla la sentenza n.1405 del 09.03.2022, resa dalla Corte di Appello di
Palermo, che lo aveva assolto dal reato di stalking -in riforma della sentenza del
Tribunale di Agrigento.n.1366/2020 -che invece lo aveva ritenuto colpevole;
3) dalla vicenda processuale in questione era inconfutabilmente emerso che i convenuti, con dolo, lo avevavo ingiustamente accusato per fatti che egli non aveva commesso;
4) i convenuti erano certamente responsabili dei pregiudizi di natura non patrimoniale quantificabili in €100.000,00.
Costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità della citazione e Controparte_3
l'infondatezza della domanda.
Le stesse eccezioni erano formulare da e , costituitisi CP_1 Controparte_2 con distinta comparsa.
La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione all'udienza del 25.3.2025
Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda è infondata.
Dovendo rilevarsi che l'atto calunniatorio contestato dall'attore sarebbe costituito delle querele sporte dai convenuti, reputa il decidente che debba escludersi la sussistenza dell'illiceità della condotta nel comportamento degli stessi.
E' bene subito rilevare, al riguardo, che quella esperita dall'attore è azione volta a conseguire il risarcimento del danno asseritamente prodottosi, a suo carico, in conseguenza della vicenda giudiziaria ad esito della proposizione delle querele sporte data 27.09.2014, 29.09.2014 e 30.09.2014 rispettivamente da , Controparte_3 [...]
(nella parte narrativa dell'atto introduttivo, il comportamento Controparte_4 illegittimo dei convenuti è d'altronde individuato nell'avere agito con dolo avendo mosso delle accuse ingiustamente nei confronti dell'attore).
E', cioè, la presentazione delle querele, il 'fatto' (asseritamente illecito) che, in quanto produttivo del danno di cui l'attore si duole, dovrebbe condurre all'affermazione della responsabilità dei convenuti ed alla correlativa affermazione della sussistenza del diritto risarcitorio azionato dal medesimo attore.
3 Il suddetto rilievo esclude in radice ogni rilevanza – in questo processo – della disposizione dettata dall'art. 654 c.p.p..
L'art. 654 c.p.p., invero, allude all'efficacia che una sentenza penale spiega in un giudizio civile, “quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”.
Ma il riconoscimento del diritto azionato dall'attore e postula un accertamento da condursi, appunto – ed anche in termini di valutazione di liceità-illiceità – sul 'fatto- presentazione della querela”, e non sugli “stessi fatti” che furono oggetto del processo penale (e cioè su fatti idonei, in ipotesi, ad integrare gli estremi del reato di stalking): nessuna efficacia qualificata, qual è quella delineata dall'art. 654 c.p.p., può dunque assumere in questo processo la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Ciò premesso, il 'fatto' che l'attore imputa ai convenuti non può in alcun modo reputarsi connotato dai caratteri dell'illiceità, atti a consentirne una riconduzione alla clausola generale dell'art. 2043 c.c.
Vale al proposito l'essenziale considerazione che la presentazione di una denunzia di un reato perseguibile d'ufficio da parte del cittadino (che non necessariamente deve essere la persona offesa da un reato o che tale si ritenga) è comportamento realizzato in esercizio di una facoltà diritto espressamente riconosciuto dall'ordinamento (art. 333 c.p.p.).
Ed in una fattispecie in cui la condotta dell'agente – in sé – si rappresenta appunto quale
'esercizio di una facoltà', quello che manca è il requisito, essenziale nello spettro dell'art. 2043 c.c., della 'ingiustizia del danno' (non iure e contra ius).
Per caratterizzarsi di questo fondamentale requisito, il comportamento di chi presenta una denunzia deve essere allora realizzato in presenza di circostanze che rivelino la sussistenza di un “abuso” di quel diritto o quantomeno di circostanze che evidenzino modalità di esercizio tali – perché 'eccentriche' rispetto a quelle compatibili con le istanze di tutela alle quali l'ordinamento intende corrispondere – da impedire al diritto medesimo di vedersi protetto, al cospetto di altre prerogative, pure garantite dall'ordinamento, con le quali esso si trovi ad interferire.
4 Deve essere cioè sorretto – il comportamento – da un deliberato e specifico intento di danneggiare il denunziato (ché in tal modo finisce appunto con il configurarsi una condotta 'abusiva'), pure desumibile, eventualmente, dalla circostanza che il denunziante fosse a conoscenza della sua innocenza (calunnia).
Od almeno deve essere realizzato in presenza di circostanze che consentano di reputare gravemente imprudente – e dunque gravemente colposa (significativo rivelandosi il riferimento che alla “colpa grave” opera l'art. 427, 3° comma, c.p.p.) – la valutazione che il denunziante faccia della colpevolezza del destinatario della denunzia.
Circostanze, cioè, che – capaci di rivelare la macroscopica assenza di elementi ('di fatto', si badi) idonei a condurre all'affermazione della responsabilità penale del soggetto querelando – correlativamente connotino dei caratteri della temerarietà o della palese arbitrarietà la condotta di chi la denunzia presenti.
Ora, nella specie, se non vi è elemento alcuno per sostenere che i convenuti agirono con condotta (essenzialmente dolosa) atta ad integrare i richiamati estremi dell'abuso, gli elementi acquisiti nell'odierno processo sono pure ben lungi dal consentire di colorare la condotta dei convenuti – come realizzata al momento della presentazione delle querele – dei suddetti caratteri della temerarietà o della palese arbitrarietà (e quindi della colpa grave).
Non è infatti risultata la commissione da parte dei convenuti del reato di cui all'art. 368
c.p..
Mette conto innanzitutto ricordare che il delitto di calunnia si sostanzia nell'incolpare di un reato taluno che si sa innocente con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome (ovvero nel simulare a carico di taluno le tracce di un reato nel caso della c.d. calunnia reale o indiretta che si contrappone alla prima, c.d. formale o diretta).
L'elemento oggettivo del delitto di calunnia consiste quindi nella falsa attribuzione, attraverso gli atti descritti dall'art. 368 c.p., di un fatto costitutivo di reato.
La configurabilità della calunnia è dunque subordinata alla verifica dell'inesistenza del fatto ascritto o, comunque, alla riscontrata impossibilità di attribuirlo allo incolpato.
5 In ordine, poi, alle modalità dell'incolpazione, nei casi di cosiddetta calunnia “formale” o
“verbale” (che si perfeziona tramite denunzia, querela, istanza o richiesta anche se anonima o sotto falso nome), il termine denunzia non deve essere inteso nel senso tecnico di cui all'art. 331 c.p.p., ma come qualunque atto con il quale siano portate a conoscenza della autorità giudiziaria circostanze idonee a indicare taluno come colpevole di un fatto costituente un reato da lui non commesso, senza che siano richieste particolari formalità (cfr. Cass. 25 marzo 1995, Cass. 15 dicembre 1987 Salati). Per_1
La falsa incolpazione può dunque essere realizzata con dichiarazioni rese, ad esempio, nel corso di un esame testimoniale o di un interrogatorio (ancorchè nullo) o nel verbale di una conferma di querela.
Sotto il profilo soggettivo, invece, il dolo del delitto di calunnia consiste, come è noto, nella consapevole certezza del denunciante in ordine alla innocenza del denunciato, o comunque, nel fatto che il denunciante non abbia esposto in modo chiaro e sicuro i motivi di uno stato soggettivo di perplessità o di dubbio.
L'accertamento di tali stati soggettivi va fondato essenzialmente sull'analisi delle circostanze e delle modalità della condotta, nonché degli altri elementi emergenti dagli atti.
Giova, al riguardo, evidenziare che, anzitutto, le risultanze del procedimento penale instaurato nei riguardi degli imputati non denotano affatto la falsità della prospettazione dei convenuti, né tanto meno, la loro volontà di falsamente incolpare l'attore.
Basti solo considerare che la disamina critica delle fonti di prova ha portato il Tribunale in primo grado a ritenere attendibili e coerenti le dichiarazioni dei convenuti oltre che pienamente integrato il delitto di stalking.
Quanto alla sentenza di assoluzione, è bene sottolineare che Corte di Appello di Palermo, nel vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, ha evidenziato come la vicenda dovesse essere esaminata alla luce delle liti familiari insorte tra i convenuti e l'attore in relazione al patrimonio della congiunta (moglie di Parte_2
e madre delle altre parti); liti che avevano avuto risvolti anche in sede CP_1 giudiziaria, nell'ambito del procedimento civile per la nomina di un amministratore di sostegno in cui l'attore era intervenuto temendo che i congiunti stessero prosciugando il patrimonio della madre.
6 Tale conflittualità familiare ha portato la Corte di Appello a ritenere non attendibili le dichiarazioni delle persone offese.
Tuttavia, è proprio la presenza di tale clima altamente conflittuale che porta a ritenere che i sentimenti di astio e rancore fossero reciproci e far credere che non sia inverosimile la prospettazione dei convenuti in ordine ai fatti per cui l'attore era stato accusato
Senza poi contare che l'assunto della Corte secondo cui le dichiarazioni delle persone offese, ritenute di per sé non attendibili in ragione di quel clima familiare - non avrebbero trovato riscontri estrinseci non convince, in quanto, nella stessa sentenza si dà atto dell'esistenza di un certificato medico di pronto soccorso del 28.8.2014 in cui era stato refertato a una “lieve contusione al braccio sx”. La circostanza ritenuta CP_1 dalla Corte secondo cui detto referto sarebbe compatibile con qualsiasi altro fatto anche di natura incidentale è una valutazione che in questa sede non si condivide tenuto conto che la prova che quelle lesioni fossero riconducilibi a una aggressione è suffragata dalle dichiarazioni della parte offesa, alle quali peraltro deve attribuirsi un peso stante le conseguenze penali (calunnia) in cui il dichiarante sa di incorrere in caso di falsità.
È quindi da escludere, per le ragioni sopra esposte, la configurabilità della calunnia in ordine a quanto esposto dai convenuti
Escluso, dunque, che nel comportamento dei convenuti sia configurabile il delitto di calunnia, in ogni caso il 'fatto' che l'attore imputa al convenuto non può in alcun modo reputarsi connotato dai caratteri dell'illiceità, atti a consentirne una riconduzione alla clausola generale dell'art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei convenuti come in dispositivo applicando i valori minimi delle tabelle di cui al dm 55/2014 avuto riguardo al tenore delle difese e alla non complessità delle questioni trattate. Nella liquidazione delle spese in favore di dovrà tenersi conto Controparte_2 dell'ammissione di quest'ultima al gratuito patrocinio con conseguente dimidiazione del compenso.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in euro 4.216,00, oltre accessori di legge;
CP_3
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di e CP_1
, che si liquidano in euro 3.162,00 oltre accessori di legge, di cui euro Controparte_2
1.054,00 da distrarsi in favore dell'Erario
Agrigento, 25/03/2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 25/03/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1852/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Rinallo Calogero) Parte_1
Parte attrice
E
, nato a [...] il [...] e , CP_1 Controparte_2 nata a [...] l'[...] (Avv. Bordonaro Antonio)
Parte convenuta
, nata a [...] il [...] (Avv. Maria Lucia Bordonaro) Controparte_3
Parte convenuta
Oggetto: risarcimento del danno
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 25.3.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo giudice, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 perché questi ultimi venissero condannati al risarcimento del danno non patrimoniale
2 subito in conseguenza della falsa accusa sporta ai suoi danni da essi convenuti per il reato di cui all'art 612 bis c.p.
A tal fine premetteva che: 1) di tali reati era stato ingiustamente accusato dai convenuti;
2) ciò emergeva dalla la sentenza n.1405 del 09.03.2022, resa dalla Corte di Appello di
Palermo, che lo aveva assolto dal reato di stalking -in riforma della sentenza del
Tribunale di Agrigento.n.1366/2020 -che invece lo aveva ritenuto colpevole;
3) dalla vicenda processuale in questione era inconfutabilmente emerso che i convenuti, con dolo, lo avevavo ingiustamente accusato per fatti che egli non aveva commesso;
4) i convenuti erano certamente responsabili dei pregiudizi di natura non patrimoniale quantificabili in €100.000,00.
Costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità della citazione e Controparte_3
l'infondatezza della domanda.
Le stesse eccezioni erano formulare da e , costituitisi CP_1 Controparte_2 con distinta comparsa.
La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione all'udienza del 25.3.2025
Così brevemente delineata la res litigiosa, la domanda è infondata.
Dovendo rilevarsi che l'atto calunniatorio contestato dall'attore sarebbe costituito delle querele sporte dai convenuti, reputa il decidente che debba escludersi la sussistenza dell'illiceità della condotta nel comportamento degli stessi.
E' bene subito rilevare, al riguardo, che quella esperita dall'attore è azione volta a conseguire il risarcimento del danno asseritamente prodottosi, a suo carico, in conseguenza della vicenda giudiziaria ad esito della proposizione delle querele sporte data 27.09.2014, 29.09.2014 e 30.09.2014 rispettivamente da , Controparte_3 [...]
(nella parte narrativa dell'atto introduttivo, il comportamento Controparte_4 illegittimo dei convenuti è d'altronde individuato nell'avere agito con dolo avendo mosso delle accuse ingiustamente nei confronti dell'attore).
E', cioè, la presentazione delle querele, il 'fatto' (asseritamente illecito) che, in quanto produttivo del danno di cui l'attore si duole, dovrebbe condurre all'affermazione della responsabilità dei convenuti ed alla correlativa affermazione della sussistenza del diritto risarcitorio azionato dal medesimo attore.
3 Il suddetto rilievo esclude in radice ogni rilevanza – in questo processo – della disposizione dettata dall'art. 654 c.p.p..
L'art. 654 c.p.p., invero, allude all'efficacia che una sentenza penale spiega in un giudizio civile, “quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale”.
Ma il riconoscimento del diritto azionato dall'attore e postula un accertamento da condursi, appunto – ed anche in termini di valutazione di liceità-illiceità – sul 'fatto- presentazione della querela”, e non sugli “stessi fatti” che furono oggetto del processo penale (e cioè su fatti idonei, in ipotesi, ad integrare gli estremi del reato di stalking): nessuna efficacia qualificata, qual è quella delineata dall'art. 654 c.p.p., può dunque assumere in questo processo la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
Ciò premesso, il 'fatto' che l'attore imputa ai convenuti non può in alcun modo reputarsi connotato dai caratteri dell'illiceità, atti a consentirne una riconduzione alla clausola generale dell'art. 2043 c.c.
Vale al proposito l'essenziale considerazione che la presentazione di una denunzia di un reato perseguibile d'ufficio da parte del cittadino (che non necessariamente deve essere la persona offesa da un reato o che tale si ritenga) è comportamento realizzato in esercizio di una facoltà diritto espressamente riconosciuto dall'ordinamento (art. 333 c.p.p.).
Ed in una fattispecie in cui la condotta dell'agente – in sé – si rappresenta appunto quale
'esercizio di una facoltà', quello che manca è il requisito, essenziale nello spettro dell'art. 2043 c.c., della 'ingiustizia del danno' (non iure e contra ius).
Per caratterizzarsi di questo fondamentale requisito, il comportamento di chi presenta una denunzia deve essere allora realizzato in presenza di circostanze che rivelino la sussistenza di un “abuso” di quel diritto o quantomeno di circostanze che evidenzino modalità di esercizio tali – perché 'eccentriche' rispetto a quelle compatibili con le istanze di tutela alle quali l'ordinamento intende corrispondere – da impedire al diritto medesimo di vedersi protetto, al cospetto di altre prerogative, pure garantite dall'ordinamento, con le quali esso si trovi ad interferire.
4 Deve essere cioè sorretto – il comportamento – da un deliberato e specifico intento di danneggiare il denunziato (ché in tal modo finisce appunto con il configurarsi una condotta 'abusiva'), pure desumibile, eventualmente, dalla circostanza che il denunziante fosse a conoscenza della sua innocenza (calunnia).
Od almeno deve essere realizzato in presenza di circostanze che consentano di reputare gravemente imprudente – e dunque gravemente colposa (significativo rivelandosi il riferimento che alla “colpa grave” opera l'art. 427, 3° comma, c.p.p.) – la valutazione che il denunziante faccia della colpevolezza del destinatario della denunzia.
Circostanze, cioè, che – capaci di rivelare la macroscopica assenza di elementi ('di fatto', si badi) idonei a condurre all'affermazione della responsabilità penale del soggetto querelando – correlativamente connotino dei caratteri della temerarietà o della palese arbitrarietà la condotta di chi la denunzia presenti.
Ora, nella specie, se non vi è elemento alcuno per sostenere che i convenuti agirono con condotta (essenzialmente dolosa) atta ad integrare i richiamati estremi dell'abuso, gli elementi acquisiti nell'odierno processo sono pure ben lungi dal consentire di colorare la condotta dei convenuti – come realizzata al momento della presentazione delle querele – dei suddetti caratteri della temerarietà o della palese arbitrarietà (e quindi della colpa grave).
Non è infatti risultata la commissione da parte dei convenuti del reato di cui all'art. 368
c.p..
Mette conto innanzitutto ricordare che il delitto di calunnia si sostanzia nell'incolpare di un reato taluno che si sa innocente con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome (ovvero nel simulare a carico di taluno le tracce di un reato nel caso della c.d. calunnia reale o indiretta che si contrappone alla prima, c.d. formale o diretta).
L'elemento oggettivo del delitto di calunnia consiste quindi nella falsa attribuzione, attraverso gli atti descritti dall'art. 368 c.p., di un fatto costitutivo di reato.
La configurabilità della calunnia è dunque subordinata alla verifica dell'inesistenza del fatto ascritto o, comunque, alla riscontrata impossibilità di attribuirlo allo incolpato.
5 In ordine, poi, alle modalità dell'incolpazione, nei casi di cosiddetta calunnia “formale” o
“verbale” (che si perfeziona tramite denunzia, querela, istanza o richiesta anche se anonima o sotto falso nome), il termine denunzia non deve essere inteso nel senso tecnico di cui all'art. 331 c.p.p., ma come qualunque atto con il quale siano portate a conoscenza della autorità giudiziaria circostanze idonee a indicare taluno come colpevole di un fatto costituente un reato da lui non commesso, senza che siano richieste particolari formalità (cfr. Cass. 25 marzo 1995, Cass. 15 dicembre 1987 Salati). Per_1
La falsa incolpazione può dunque essere realizzata con dichiarazioni rese, ad esempio, nel corso di un esame testimoniale o di un interrogatorio (ancorchè nullo) o nel verbale di una conferma di querela.
Sotto il profilo soggettivo, invece, il dolo del delitto di calunnia consiste, come è noto, nella consapevole certezza del denunciante in ordine alla innocenza del denunciato, o comunque, nel fatto che il denunciante non abbia esposto in modo chiaro e sicuro i motivi di uno stato soggettivo di perplessità o di dubbio.
L'accertamento di tali stati soggettivi va fondato essenzialmente sull'analisi delle circostanze e delle modalità della condotta, nonché degli altri elementi emergenti dagli atti.
Giova, al riguardo, evidenziare che, anzitutto, le risultanze del procedimento penale instaurato nei riguardi degli imputati non denotano affatto la falsità della prospettazione dei convenuti, né tanto meno, la loro volontà di falsamente incolpare l'attore.
Basti solo considerare che la disamina critica delle fonti di prova ha portato il Tribunale in primo grado a ritenere attendibili e coerenti le dichiarazioni dei convenuti oltre che pienamente integrato il delitto di stalking.
Quanto alla sentenza di assoluzione, è bene sottolineare che Corte di Appello di Palermo, nel vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, ha evidenziato come la vicenda dovesse essere esaminata alla luce delle liti familiari insorte tra i convenuti e l'attore in relazione al patrimonio della congiunta (moglie di Parte_2
e madre delle altre parti); liti che avevano avuto risvolti anche in sede CP_1 giudiziaria, nell'ambito del procedimento civile per la nomina di un amministratore di sostegno in cui l'attore era intervenuto temendo che i congiunti stessero prosciugando il patrimonio della madre.
6 Tale conflittualità familiare ha portato la Corte di Appello a ritenere non attendibili le dichiarazioni delle persone offese.
Tuttavia, è proprio la presenza di tale clima altamente conflittuale che porta a ritenere che i sentimenti di astio e rancore fossero reciproci e far credere che non sia inverosimile la prospettazione dei convenuti in ordine ai fatti per cui l'attore era stato accusato
Senza poi contare che l'assunto della Corte secondo cui le dichiarazioni delle persone offese, ritenute di per sé non attendibili in ragione di quel clima familiare - non avrebbero trovato riscontri estrinseci non convince, in quanto, nella stessa sentenza si dà atto dell'esistenza di un certificato medico di pronto soccorso del 28.8.2014 in cui era stato refertato a una “lieve contusione al braccio sx”. La circostanza ritenuta CP_1 dalla Corte secondo cui detto referto sarebbe compatibile con qualsiasi altro fatto anche di natura incidentale è una valutazione che in questa sede non si condivide tenuto conto che la prova che quelle lesioni fossero riconducilibi a una aggressione è suffragata dalle dichiarazioni della parte offesa, alle quali peraltro deve attribuirsi un peso stante le conseguenze penali (calunnia) in cui il dichiarante sa di incorrere in caso di falsità.
È quindi da escludere, per le ragioni sopra esposte, la configurabilità della calunnia in ordine a quanto esposto dai convenuti
Escluso, dunque, che nel comportamento dei convenuti sia configurabile il delitto di calunnia, in ogni caso il 'fatto' che l'attore imputa al convenuto non può in alcun modo reputarsi connotato dai caratteri dell'illiceità, atti a consentirne una riconduzione alla clausola generale dell'art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dei convenuti come in dispositivo applicando i valori minimi delle tabelle di cui al dm 55/2014 avuto riguardo al tenore delle difese e alla non complessità delle questioni trattate. Nella liquidazione delle spese in favore di dovrà tenersi conto Controparte_2 dell'ammissione di quest'ultima al gratuito patrocinio con conseguente dimidiazione del compenso.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in euro 4.216,00, oltre accessori di legge;
CP_3
condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore di e CP_1
, che si liquidano in euro 3.162,00 oltre accessori di legge, di cui euro Controparte_2
1.054,00 da distrarsi in favore dell'Erario
Agrigento, 25/03/2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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