Art. 19. Interventi finanziari 1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica».
Note all'art. 19:
- Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell' art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , vedi nelle note all'art. 14.
Note all'art. 19:
- Per il testo modificato dalla legge qui pubblicata dell' art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , vedi nelle note all'art. 14.