Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2908.
(Effetti costitutivi delle sentenze).
Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
(Effetti costitutivi delle sentenze).
Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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- 1. sentenza costitutivahttps://www.brocardi.it/ · 281.53333
Consulenza legale Q202025398 (Articolo 2908 Codice Civile - Effetti costitutivi delle sentenze) «La sentenza che dichiara il diritto alla retrocessione del bene espropriato appartiene alla categoria delle sentenze costitutive, mediante le quali l'Autorità...» Quesito Q202025398 (Articolo 2908 Codice Civile - Effetti costitutivi delle sentenze) «CASO: Soggetto "A" subisce esproprio di un suolo per p.u. nel 1983 (il suolo rimarrà NON trasformato). Il 26.8.1998 "A" cita il Comune davanti al...»
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/03/2025, n. 289Provvedimento: […] AN (RE), registrato in Reggio Emilia il 02/08/2023 al n. 12110 serie 1T, intervenuto tra le parti di causa, di cui alla narrativa del presente atto, per il mancato pagamento del prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto stesso e, per l'effetto, dichiararne la risoluzione giudiziale con sentenza costitutiva ex art. 2908 cod. civ.; pagina 2 di 6 -conseguentemente, condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile de quo sopra meglio indicato, disponendone il rilascio in favore attore con apposito provvedimento costitutivo ex art. 2908 cod. civ idoneo al ritrasferimento del bene stesso nella piena proprietà del medesimo attore, ordinando di conseguenza le relative trascrizioni all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari ex Agenzia delLeggi di più...
- lucro cessante·
- art. 2908 cod. civ.·
- risoluzione contrattuale·
- contumacia·
- compensazione spese·
- restituzione immobile·
- spese professionali·
- onere della prova·
- inadempimento contrattuale·
- art. 281 sexies c.p.c.