Articolo 471 del Codice civile
Articolo 436Articolo 472
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19 aprile 1942
Art. 471.

(Eredita' devolute a minori o interdetti).

Non si possono accettare le eredita' devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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