Articolo 473 del Codice civile
Articolo 506Articolo 508
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
13 luglio 2000
Art. 473.

(( (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). )) ((L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle societa'))
Entrata in vigore il 13 luglio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente