Articolo 494 del Codice civile
Articolo 493Articolo 468
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19 aprile 1942
Art. 494.

(Omissioni o infedelta' nell'inventario).

Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredita', o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passivita' non esistenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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