TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14462/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di MI
Sezione Lavoro
Il Giudice di MI
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
; Parte_1 C.F._1 Controparte_1
; ;
[...] C.F._2 Controparte_2 C.F._3 CP_3
; ; ; C.F._4 CP_4 C.F._5 Controparte_5 C.F._6
, con l'Avv.to AMBROSINI MARIA ROSARIA, CP_6 C.F._7 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico;
RICORRENTI contro
, con l'Avv.to Controparte_7 P.IVA_1
ROVELLI STEFANO e con l'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ( VIA C.F._8
SODERINI, 24 20146 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Carta docenti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Con ricorso al Tribunale di MI, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 10/12/2024 i ricorrenti, come sopra nominativamente individuati, convenivano in giudizio il Controparte_8
premettendo di essere insegnanti e di aver prestato servizio alle dipendenze del
[...] [...]
resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti Controparte_8 anni scolastici e per i seguenti periodi:
1. ha lavorato quale docente a termine con contratti annuali (31/8) e fino al Parte_1 termine delle attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 19/20 (13.9.19-31.8.20 10 h + 8 completamento vds. stato matricolare), 20/21 (9.10.20-30.6.21 8h Liceo Classico Quasimodo Magenta
+ 9.10.20-30.6.21 9h IS Bachelet Abbiategrasso), 21/22 (9.9.21-30.6.22 8h, non richiesto), 22/23
(10.9.22-30.6.23, 7h Liceo Classico Quasimodo Magenta + 15.9.22-30.6.23, 7h Liceo Scientifico P. Levi
San Donato Milanese + 4.10.22-30.6.23 4h ) 23/24 (1.9.23-30.6.24 IS Controparte_9
VE MI 7h + 18.9.23-30.6.24 6h Liceo Classico Quasimodo Magenta + 29.9.23-30.6.24 5+1h IS
Bachelet Abbiategrasso), è attualmente in servizio per l'a.s. 24/25 come docente per l'insegnamento di
BD02 – Conversazione in lingua straniera (Tedesco) con contratti fino al termine delle attività didattiche presso il Liceo Natta di MI (1.9.24-30.6.25 9h) e IS VE di MI (16.9.24-30.6.25 6h)
(diffida 30.8.24);
2. ha lavorato quale docente a termine con contratti annuali (31.8) Controparte_1
o fino al termine delle attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 19/20 (25.9.19-31.8.20), 20/21
(12.10.20-30.6.21), 21/22 (8.9.21-30.6.22), 22/23 (29.9.22-30.6.23 spezzone orario 6h – non richiesto)
23/24 (4.9.23-30.6.24), è attualmente in servizio per l'a.s. 24/25 per l'insegnamento della classe A019-
Filosofia e Storia presso il Liceo Classico “Carducci” di MI con contratto fino al termine delle attività didattiche 1.9.24-30.6.25 (diffida 19.4.24);
3. ha lavorato quale docente a termine con contratti annuali (31.8) o Controparte_2 fino al termine delle attività didattiche (30.6) negli anni scolastici: 22/23 (12.9.22-31.8.23) 23/24 (4.9.23-
31.8.24), è attualmente in servizio per l'a.s. 24/25 quale docente di sostegno presso l'IC “Duca d'Aosta” di Ossona con contratto fino al termine delle attività didattiche1.9.24-30.6.25 (diffida 23.6.24);
4. ha lavorato quale docente fino al termine delle attività didattiche (30.6) negli CP_3 anni scolastici: 23/24 (1.9.23-30.6.24), è attualmente in servizio per l'a.s. 24/25 quale docente di sostegno presso l'Istituto Professionale Alberghiero “Carlo Porta” di MI con contratto fino al termine delle attività didattiche1.9.24-30.6.25 (diffida 2.11.23);
2 5. ha lavorato quale docente fino al termine delle attività didattiche (30.6) negli CP_4 anni scolastici: 21/22 (11.10.21-30.6.22) 22/23 (29.9.22-30.6.23) 23/24 (19.9.23-30.6.24), è attualmente in servizio per l'a.s. 24/25 quale docente di sostegno presso l'IC Via don Sturzo di Bresso, primaria
“ con contratto fino al termine delle attività didattiche1.10.24-30.6.25 (diffida 20.12.23); Per_1
6. ha lavorato quale docente fino al termine delle attività didattiche (30.6) Controparte_5 negli anni scolastici: 23/24 (25.10.23-30.6.24), è attualmente in servizio per l'a.s. 24/25 quale docente di sostegno presso l'IC di Viale Liguria Rozzano, primaria F.lli Cervi con contratto fino al termine delle attività didattiche 3.10.24-30.6.25 (diffida 8.4.24);
7. ha lavorato quale docente fino al termine delle attività didattiche (30.6) CP_6 negli anni scolastici: 23/24 (9.10.23-30.6.24), è attualmente in servizio per l'a.s. 24/25 quale docente di sostegno presso l'IC Barozzi Beltrami di Rozzano con contratto fino al termine delle attività didattiche
11.10.24-30.6.25 (diffida 20.3.24)
Posta la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nonché la competenza del Tribunale adito in funzione del giudice del lavoro, richiamata l'applicabilità del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui alla clausola 4 punto 1 Accordo Quadro, della Direttiva CE n. 1990/70, eccepita la violazione dell'art. 4 Accordo Quadro per come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, concludevano chiedendo:
Nel merito: alla luce dei principi e delle fonti normative, comunitarie e costituzionali, degli arresti giurisprudenziali
e previa, occorrendo, declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione delle disposizioni disaminate, in particolare dell'art 1 comma 121 della legge 107/2015 così come attuato dal DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015; del D.P.C.M. n.
32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 (nella parte in cui hanno regolamentato che “La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)”), nonché delle successive integrazioni e modifiche unitamente alla nota n. 15219 del 15 ottobre CP_10
2015 (nella parte in cui definisce le modalità di assegnazione e utilizzo della carta indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato) nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento e di usufruire del beneficio economico derivante dalla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro
500,00 nominali annuali per le annualità lavorate ed indicate in ricorso in qualità di docenti precari a tempo determinato, di cui all'art. 1, commi da 121 a 124, l. 107 del 13 luglio 2015 per tutti gli anni di spettanza;
- per l'effetto dichiarare tenuta e condannare l'Amministrazione scolastica resistente, in persona del legale rappresentate p.t., all'attribuzione e corresponsione ai singoli ricorrenti del beneficio economico di Euro 500,00 annui,
3 tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del docente, adottando ogni atto necessario per consentirne il godimento, nella misura a ciascuno spettante per i seguenti anni scolastici:
1. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 e dall'a.s. 22/23 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro Parte_1
2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
2. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 21/22 e dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un Controparte_1 totale di Euro 2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
3 dall'a.s. 22/23 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.500 (Euro 500 per n. 3 Controparte_2 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
4. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 CP_3 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
5. dall'a.s. 21/22 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 2.000 (Euro 500 per n. 4 CP_4 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
6. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 Controparte_5 annualità) o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
7. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 CP_6 annualità), o nella minore/maggior somma ritenuta di giustizia;
Oltre interessi e/o rivalutazione
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Il ricorso proposto appare fondato e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito enunciate ed esposte.
In diritto viene in rilievo l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 il quale così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica Controparte_11
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
4 mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_8
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di CP_8 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
5
Considerato che
i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
***
In linea con tale decisum va poi richiamato anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di CP_8 escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i CP_10 precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Va, per altro, osservato come la Corte di Cassazione, adita in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ha con pronuncia del 27 ottobre 2023, enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_8
6 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Il convenuto svolge eccezioni di prescrizione deducendo l'inesigibilità delle pretese CP_8 anteriori al'a.s. 2020/2021. In particolare, osserva:
- il Sig. non avrebbe richiesto di accedere al beneficio economico entro il 13.09.2024 Pt_1
(contratto stipulato il 13.09.2019), essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato all'amministrazione solo il 13.01.2025;
- la Sig. non avrebbe richiesto di accedere al beneficio economico entro il 25.09.2024 CP_1
(contratto stipulato il 19.09.2019), essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio notificato all'amministrazione solo il 13.01.2025.
L'eccezione è infondata:
7 Il ricorrente (contratto a.s. 19/20 dal 13.9.19 al 31.8.20 cfr. stato matricolare doc. 1) ha Parte_1 inoltrato atto di diffida e messa in mora, interruttivo della prescrizione, il 30.8.24, consegnato all'Amministrazione scolastica il 2.9.24 (cfr. doc. 1); la ricorrente (contratto a.s. 19/20 dal 25.9.19 al 31.8.20 cfr. doc. 2 ha inoltrato Controparte_1 atto di diffida e messa in mora, interruttivo della prescrizione, il 19.4.24, consegnato all'Amministrazione scolastica il 29.4.24 (cfr. doc. 2), con conseguente notificazione di atto di messa in mora nel termine prescrizionale quinquennale.
In merito all'eccezione circa la non spettanza del diritto relativamente alle annualità contraddistinte dallo svolgimento di supplenze brevi o saltuarie ad opera della ricorrente per l'a.s. CP_1
2019/2020, si osserva quanto segue.
Nella sentenza richiamata la Cassazione ha affermato: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part- CP_8 time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, nella citata sentenza n.
29961/2023 la Suprema Corte ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce
l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie - riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato
8 dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo indeterminato” (punto 5.4 della motivazione).
Con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 la Corte, decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “
7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della
Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica
"annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in
9 conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte
(proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”.
Se, pertanto, una corretta opzione ermeneutica può essere rappresentata dalla comparabilità, in ragione della dimensione annuale della didattica, derivante dai tempi della programmazione didattico- educativa, non può revocarsi in dubbio che, relativamente alla posizione per l'a.s. 2019/2020 CP_1 tale comparabilità appaia piena, risultando la stessa destinataria di contratto annuale (dal 25.9.19-
31.8.20), con orario completo, presso il Liceo Scientifico G.B. Vico di Corsico.
In merito alla presunta necessità di escludere il beneficio in relazione ai ricorrenti e alle annualità nelle quali gli stessi sono risultati impiegati a tempo parziale, si osserva quanto segue.
Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n.
1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”, non distinguendo la quantità di lavoro parziale necessaria alla maturazione del diritto al beneficio in questione.
Per altro, negare il beneficio per i lavoratori con impegno orario inferiore al 50% integrerebbe una violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori part time, i quali hanno diritto al medesimo trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, sebbene parametrato al minor numero di ore svolte (si veda sul punto l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, direttiva 97/81/CE, nonché art. 4 d.lgs. 61/2000). Nel caso di specie, va rilevato che per i lavoratori part time al 50% non è prevista dalla normativa alcuna riduzione del beneficio in parola, sicché anche per impegni orari inferiori alcuna decurtazione può giustificarsi. Al riguardo, si osserva che il docente cui viene assegnato un impegno orario ridotto per l'intero anno scolastico o periodo equiparato dovrà avere la medesima professionalità del docente cui viene attribuita una cattedra ad orario pieno, medesimi essendo il ruolo, la responsabilità e la funzione, seppure svolta per un numero di ore inferiore (Trib. Ancona, 22 marzo
2023).
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare integrale accoglimento ed accertato il diritto dei ricorrenti secondo il seguente prospetto riassuntivo:
1. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 e dall'a.s. 22/23 all'a.s. 24/25 per un totale di Parte_1
Euro 2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità)
10 2. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 21/22 e dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un Controparte_1 totale di Euro 2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità)
3. dall'a.s. 22/23 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.500 (Euro 500 Controparte_2 per n. 3 annualità)
4. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 CP_3 annualità)
5. dall'a.s. 21/22 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 2.000 (Euro 500 per n. 4 CP_4 annualità)
6. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. Controparte_5
2 annualità)
7. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 CP_6 annualità), con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Per quanto sopra esposto, l'accoglimento del ricorso giustifica la condanna del convenuto CP_8 al pagamento delle spese di lite sopportate dalle parti ricorrenti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente secondo il seguente prospetto
1. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 20/21 e dall'a.s. 22/23 all'a.s. 24/25 per un totale di Parte_1
Euro 2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità)
2. dall'a.s. 19/20 all'a.s. 21/22 e dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un Controparte_1 totale di Euro 2.500 (Euro 500 per n. 5 annualità)
3. dall'a.s. 22/23 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.500 (Euro 500 Controparte_2 per n. 3 annualità)
4. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 CP_3 annualità)
5. dall'a.s. 21/22 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 2.000 (Euro 500 per n. 4 CP_4 annualità)
11 6. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. Controparte_5
2 annualità)
7. dall'a.s. 23/24 all'a.s. 24/25 per un totale di Euro 1.000 (Euro 500 per n. 2 CP_6 annualità),
e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione delle parti detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, da maggiorarsi di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione condanna il al pagamento, in favore delle parti ricorrenti delle spese di lite, Controparte_8 che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
MI, 9/4/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
12