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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA MA PU ER
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7094 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 12/09/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FARINA FRANCESCA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 la ricorrente ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 26/11/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 18/08/2018, dal quale era nata una figlia il Per_1
15/12/2018 e di essersi separata con sentenza di separazione consensuale del 06/11/2023, passata in giudicato, ove era stato previsto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia
1 versando un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a sé, la parziale modifica dei tempi di permanenza con il padre, la conferma di € 300,00 a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione del 50% dell'assegno unico familiare.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 04/03/2025, il giudice delegato dichiarava la contumacia del resistente, modificava parzialmente il calendario dei tempi di permanenza con il padre e confermava per il resto le condizioni della separazione. All'esito dell'udienza cartolare del
12/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 06/11/2023. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
In merito ai tempi di permanenza con il padre, tenuto conto degli impegni scolastici della minore e di quelli lavorativi del padre (pizzaiolo), nonché della richiesta della ricorrente: il padre potrà vedere la figlia il lunedì dalle 18:30 con pernotto, accompagnamento a scuola il martedì mattina e ritiro all'uscita con accompagnamento presso l'abitazione materna, nonché il giovedì dalle ore
16:00 sino alle 20:30 nel periodo invernale e dalle 16:00 sino alle 22:30 in quello estivo. Il giorno della domenica la minore lo trascorrerà alternativamente con i genitori, dalle ore 9:30 sino alle
20:30 nel periodo invernale, dalle ore 9:30 sino alle 21:30 in quello estivo, per poi far rientro nel suo domicilio;
nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
per le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia per 10/15 giorni consecutivi, da comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, facendo in modo che il giorno di Ferragosto capiti ad anni alterni con ciascun di essi.
La minore trascorrerà il giorno del compleanno della mamma con lei e quello del padre con lui, così come la Festa della Mamma con la madre e la Festa del Papà con il padre. Infine, la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e quello del suo onomastico con entrambi i genitori.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore
2 della figlia minore, come peraltro richiesto dalla ricorrente. Invero, non sussistono circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione consensuale (novembre 2023). Pertanto, il resistente, il quale svolge l'attività di pizzaiolo, dovrà contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla ricorrente la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SA MA
PU ER il 18/08/2018 da ), nata a Parte_1 C.F._1
SA MA PU ER (CE) il 01/10/1997 e Controparte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA MA PU ER di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 55,
Parte II, Serie A, Anno 2018);
3. affida in maniera congiunta la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e calendario dei tempi di permanenza con il padre come stabilito in parte motiva;
4. conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario della minore;
5. dispone che il resistente dovrà contribuire al mantenimento della figlia, versando alla ricorrente la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
6. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA MA PU ER
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7094 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 12/09/2025 tra
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. FARINA FRANCESCA ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
e
Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 la ricorrente ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 26/11/2024, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 18/08/2018, dal quale era nata una figlia il Per_1
15/12/2018 e di essersi separata con sentenza di separazione consensuale del 06/11/2023, passata in giudicato, ove era stato previsto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia
1 versando un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese extra-assegno. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a sé, la parziale modifica dei tempi di permanenza con il padre, la conferma di € 300,00 a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione del 50% dell'assegno unico familiare.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 04/03/2025, il giudice delegato dichiarava la contumacia del resistente, modificava parzialmente il calendario dei tempi di permanenza con il padre e confermava per il resto le condizioni della separazione. All'esito dell'udienza cartolare del
12/09/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 06/11/2023. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
In merito ai tempi di permanenza con il padre, tenuto conto degli impegni scolastici della minore e di quelli lavorativi del padre (pizzaiolo), nonché della richiesta della ricorrente: il padre potrà vedere la figlia il lunedì dalle 18:30 con pernotto, accompagnamento a scuola il martedì mattina e ritiro all'uscita con accompagnamento presso l'abitazione materna, nonché il giovedì dalle ore
16:00 sino alle 20:30 nel periodo invernale e dalle 16:00 sino alle 22:30 in quello estivo. Il giorno della domenica la minore lo trascorrerà alternativamente con i genitori, dalle ore 9:30 sino alle
20:30 nel periodo invernale, dalle ore 9:30 sino alle 21:30 in quello estivo, per poi far rientro nel suo domicilio;
nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
per le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé la figlia per 10/15 giorni consecutivi, da comunicarsi reciprocamente entro il mese di maggio di ogni anno, facendo in modo che il giorno di Ferragosto capiti ad anni alterni con ciascun di essi.
La minore trascorrerà il giorno del compleanno della mamma con lei e quello del padre con lui, così come la Festa della Mamma con la madre e la Festa del Papà con il padre. Infine, la minore trascorrerà il giorno del suo compleanno e quello del suo onomastico con entrambi i genitori.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore
2 della figlia minore, come peraltro richiesto dalla ricorrente. Invero, non sussistono circostanze sopravvenute rispetto all'epoca della separazione consensuale (novembre 2023). Pertanto, il resistente, il quale svolge l'attività di pizzaiolo, dovrà contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla ricorrente la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SA MA
PU ER il 18/08/2018 da ), nata a Parte_1 C.F._1
SA MA PU ER (CE) il 01/10/1997 e Controparte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._3
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA MA PU ER di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 55,
Parte II, Serie A, Anno 2018);
3. affida in maniera congiunta la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e calendario dei tempi di permanenza con il padre come stabilito in parte motiva;
4. conferma l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, quale genitore collocatario della minore;
5. dispone che il resistente dovrà contribuire al mantenimento della figlia, versando alla ricorrente la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
6. dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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