Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.7652.2022 R.A.C.L., promossa da:
Rosanna Savina
Avv. Mangione
Contro
[...]
CP_1
Con ricorso tempestivo del 13.7.22, parte ricorrente ha adito questo tribunale chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2016 CP_ (102gg), 2017 (104gg), 2018 (104gg) e 2019 (102gg) con condanna di ai conseguenti adempimenti e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
Evidenzia di avere lavorato alle dipendenze di da aprile a settembre nel Parte_1 2016, 2017, da marzo a settembre 2018, da marzo ad agosto 2019, quale addetta alla coltivazione di ortaggi e verdure (UC, peperoni, ME, cocomeri, fagiolini, broccoli) su terreni in agro di Copertino (c.de S.Angelo, Olmo e Casole), con prestazione resa con orario 6\7- 12\13, verso un compenso di euro 50,00 al giorno versati a cadenza settimanale e ricevendo direttive da o da suoi preposti tra cui il padre;
di Parte_1 essere stata ingiustamente cancellata.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa eccependo (infondatamente) la decadenza dall'azione, la prescrizione del diritto e comunque chiedendo il rigetto del ricorso.
[ che cancellata, ha introdotto analogo giudizio indicando la ricorrente quale Per_1 teste].
Nel merito della controversia in oggetto, si deve osservare come nel settore agricolo la prova della sussistenza del carattere subordinato della prestazione di lavoro richieda una valutazione molto rigorosa che, pur tenendo conto della saltuarietà dell'esplicazione del rapporto in diversi periodi dell'anno, nonché del frequente frazionamento con più datori di lavoro, tuttavia non esclude la presenza dei cosiddetti elementi sintomatici della situazione di subordinazione (quali la continuità nello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari, l'assenza del rischio economico, l'osservanza di un vincolo di orario;
cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 11178/96, Cass. civ. sez. lav. n.3745/95).
Anzi, tali elementi sintomatici (che rappresentano dei criteri complementari e sussidiari), pur non essendo individualmente decisivi a far ritenere sussistente un rapporto di lavoro subordinato, acquistano un'efficacia probatoria determinante quando, come nel rapporto di lavoro in agricoltura, sia più attenuato il carattere distintivo essenziale del tipo di prestazione, vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore (cfr. Cass. civ. sez. lav. 7438/97); infatti, anche in tale ambito, in cui la qualificazione giuridica del rapporto deve essere desunta in relazione al concreto atteggiarsi dell'attività delle parti, deve ritenersi valida la definizione di lavoro subordinato di cui al codice civile (art.2094), non risultando da fonte alcuna che il legislatore abbia voluto dare una definizione diversa.
Ritiene peraltro questo Giudicante, di poter valutare positivamente l'attendibilità dei verbali di accertamento redatti dai funzionari del reparto di vigilanza. Giova ricordare, a questo punto, come per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ. n. 3853/95), i suddetti verbali di accertamento fanno piena prova dei fatti che il funzionario attesta essere avvenuti in sua presenza (art.2700 c.c.), mentre lo specifico contenuto probatorio delle circostanze apprese contestualmente all'accertamento in questione, pure essendo liberamente apprezzabile dal Giudice, può essere valutato talvolta come prova sufficiente, ove si delineino le presunzioni rilevabili dalle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni delle parti in sede di indagine amministrativa (cfr. Cass. civ. n.3746/95).
Pertanto, è da una valutazione globale dei suddetti elementi indiziari che devono comunque individuarsi le caratteristiche essenziali del rapporto subordinato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti legali per il sorgere del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli (numero delle giornate, svolgimento di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso). Ebbene, all'esito della prova testimoniale offerta con la teste possono ritenersi Tes_1 acquisiti elementi probatori a supporto della tesi attorea limitatamente alle giornate denunziate in favore di parte ricorrente e ricadenti nel periodo da marzo a luglio del 2019, periodi rispetto a cui la sproporzione tra fabbisogno e manodopera denunziata, la antieconomicità della gestione o le problematiche organizzative correlate alla presenza dei lavoratori evidenziate nel verbale ispettivo acquistano valore meramente indiziario incapace di escludere la effettività del singolo rapporto di lavoro.
In relazione ai restanti periodi, si deve invece osservare come la teste abbia Per_1 riferito come la ricorrente avrebbe lavorato insieme a lei, nella stessa squadra, nel periodo 2016\21, benchè la ricorrente risulti avere lavorato solo sino al 2019 e peraltro la teste neppure rinvenuta dagli ispettori, nel corso dei sopralluoghi effettuati da luglio 2020 in poi
In proposito, vale ricordare come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti cui è tenuta l'autorità giudiziaria chiamata ad una attività selettiva che si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova [Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017].
Significative appaiono, entro i suddetti limiti, del resto anche le circostanze emergenti dal verbale ispettivo 2020008638\dl del 27.7.21 in cui si dà atto di come, con accertamento avviato a seguito della richiesta di emersione presentata da , siano Pt_1 stati effettuati sopralluoghi in data 31.7.20 presso i terreni, venendo accompagnati da la quale aveva indicato solo tre terreni in agro di Copertino, c.da Olmo\Cippone Pt_1 (su cui risultarono coltivati cocumelle, peperoni, UC e per 3 ettari vigneto a spalliera) ed altre parti del terreno (a riposo da precedente coltivazione), S.Angelo e
Casole (dove furono trovate serre abbandonate per una ampiezza di ettari 185492); come, invero, in una denunzia ad del 17.6.16 avesse indicato terreni in agro di CP_2 Pt_1CP_ Galatina;
come in precedente denunzia ad del 14.7.16 avesse denunziato di coltivare terreni per 1\3 di proprietà e 2\3 in comodato;
come risultasse avere indicato terreni in agro di Nardò; come emerga una sproporzione tra numero di giornate denunziate e fabbisogno lavorativo;
come siano stati effettuati più accessi sui terreni da 31.7.2020 a
3.6.2021 rinvenendo a lavoro quasi sempre le stesse persone (che interrogate hanno dichiarato come lavorassero solo loro sui terreni) e per lo più lavoratori extracomunitari in nero;
come la ditta abbia denunziato a lavoro personale anche in giorni che a causa di pioggia intensa non potevano essere stati dedicati al lavoro;
come la allegata presenza di un numero significativo di lavoratori sugli stessi fondi avrebbe dovuto prevedere o la esistenza di autobus capienti per il trasporto (con capacità di almeno 50 posti a fronte dei disponibili 9) o almeno spazi sufficienti a contenere le auto del personale (mentre nessuno avrebbe mai notato tante auto accedere ai fondi); come sussista un saldo passivo tra entrate ed uscite se effettivamente l'azienda avesse avuto il numero dei dipendenti denunziato
Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento parziale.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigettata ogni altra domanda,
dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per le giornate denunziate in suo favore dalla ditta e ricadenti nel periodo da Parte_1 CP_ marzo a luglio del 2019 e condanna ai conseguenti adempimenti ed a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida in euro 4638,00 per competenze, oltre accessori ex lege , da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 11/02/2025
Lorenzo Bellanova