Articolo 488 del Codice civile
Articolo 487Articolo 489
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19 aprile 1942
Art. 488.

(Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorita' giudiziaria).

Il chiamato all'eredita',che non e' nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, e' considerato erede puro e semplice.

L'autorita' giudiziaria puo' accordare una dilazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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