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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Salvatori Marco - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 165/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Fumo Lillo) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 07.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato in data 23/01/2024, ha chiesto, a modifica Parte_1 delle condizioni contenute nella sentenza di separazione resa tra le parti, di disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, stante il trasferimento di quest'ultima unitamente alla figlia minore in altro luogo per motivi di lavoro, nonché la contestuale assegnazione della casa coniugale in favore di esso ricorrente;
che nessuno si costituiva per sebbene ritualmente evocata in giudizio;
Controparte_1 che la causa è stata posta in decisione all'udienza del 07.01.2025; che, in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di che non Controparte_1 si è costituita sebbene ritualmente evocata in giudizio;
che, la convenuta si è trasferita in Germania per motivi di lavoro, come si evince dalla delega di trasferimento all'estero sottoscritta dalla stessa nonché dalla richiesta di ritiro dell'iscrizione scolastica della minore in atti (cfr. produzione documentale ricorrente del 31.10.2024); che non vi è contrasto tra le parti in ordine al nuovo domicilio della minore;
ritenuto, alla luce di tale nuova situazione di fatto, che deve essere disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta, sita a Ravanusa in via Giuseppe
Avarello n. 26;
che la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata tenuto conto che tale statuizione è correlata alla presenza di figli minori o maggiorenni non autonomi;
che la casa pertanto seguirà il regime civilistico della proprietà in base ai titoli vantati dalle parti;
che vanno confermate tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza di separazione resa tra le parti;
che le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata , così provvede:
a modifica delle statuizioni in atto vigenti, dispone la revoca dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale in favore della convenuta;
dichiara irripetibili le spese.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)